Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro

 

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Gazzetta ufficiale n. L 327 del 03/12/1980 pag. 0008 - 0013

edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0126

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edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0126

edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0224

edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0224



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1980 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro

(80/1107/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1), elaborata previa consultazione del comitato consultivo sulla sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1978, relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (4), prevede l'armonizzazione delle disposizioni e delle misure relative alla protezione dei lavoratori contro taluni agenti chimici, fisici e biologici; che si tratta pertanto di intraprendere degli sforzi ai fini del ravvicinamento, nel progresso, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, conformemente all'articolo 117 del trattato;

considerando che l'esame delle misure adottate negli Stati membri in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro rivela talune differenze; che, al fine di garantire un'evoluzione equilibrata, occorre pertanto ravvicinare e migliorare tali misure, che incidono direttamente sul funzionamento del mercato comune; che questo ravvicinamento e questo miglioramento devono fondarsi su principi comuni;

considerando che detta protezione deve essere assicurata per quanto possibile mediante misure volte ad evitare l'esposizione ovvero a mantenerla al livello più basso ragionevolmente praticabile;

considerando che a tal fine occorre che gli Stati membri, allorché adottano disposizioni in questo settore, si conformino ad un insieme di prescrizioni, comportanti segnatamente la fissazione di valori limite; che nella presente direttiva si può assumere un primo elenco di agenti per l'applicazione di prescrizioni complementari più specifiche; che gli Stati membri determinano se ed in quale misura ciascuna di tali prescrizioni sia applicabile all'agente considerato;

considerando che occorre prevedere, entro i termini fissati dalla presente direttiva, l'applicazione, per un numero limitato di agenti, di disposizioni volte a garantire un'adeguata sorveglianza dello stato di salute durante l'esposizione e un'adeguata informazione dei lavoratori interessati;

considerando che per un certo numero di agenti il Consiglio fisserà, in direttive particolari, i valori limite e altre prescrizioni specifiche;

considerando che taluni aspetti tecnici relativi alle prescrizioni specifiche da fissare nelle direttive particolari potranno essere riesaminati tenendo conto dell'esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel settore tecnico e nel settore scientifico;

considerando che alle parti sociali compete svolgere una funzione nel settore della protezione dei lavoratori;

considerando che, siccome la Repubblica ellenica diventerà membro della Comunità economica europea il 1o gennaio 1981, conformemente all'atto di adesione del 1979, occorre prevedere a favore di detto paese un periodo supplementare per l'applicazione della presente direttiva, per consentirgli di predisporre le necessarie strutture legislative, sociali e tecniche, in particolare quelle concernenti la consultazione delle parti sociali, la messa in opera della sorveglianza dello stato di salute dei lavoratori ed il controllo di questa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


Articolo 1

1. Scopo della presente direttiva è la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza, compresa la prevenzione di tali rischi, ai quali sono o potrebbero essere esposti durante il lavoro a motivo dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici considerati nocivi.

2. La presente direttiva non si applica

- ai lavoratori esposti alle radiazioni di cui al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

- alla navigazione marittima;

- alla navigazione aerea.


Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per agente, l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

b) per lavoratore, qualsiasi lavoratore subordinato esposto o che può essere esposto ad un agente durante il lavoro;

c) per valore limite, il limite di esposizione o il valore limite di un indicatore biologico nell'ambiente interessato, a seconda dell'agente.


Articolo 3

1. Per evitare l'esposizione dei lavoratori agli agenti o per mantenerla al livello più basso ragionevolmente praticabile, gli Stati membri, allorché adottano per la protezione dei lavoratori disposizioni riguardanti un agente, prendono

- le misure previste all'articolo 4;

- le misure supplementari previste all'articolo 5 quando trattasi di uno degli agenti di cui un primo elenco figura nell'allegato I.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 gli Stati membri stabiliscono in quale misura applicare, all'occorrenza, ciascuna delle misure previste dagli articoli 4 e 5, tenendo conto della natura dell'agente, dell'intensità e della durata dell'esposizione, della gravità del rischio e delle conoscenze disponibili al suo riguardo, nonché del grado di urgenza delle misure da adottare.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire,

- per quanto riguarda gli agenti di cui all'allegato II, parte A, un'adeguata sorveglianza dello stato di salute dei lavoratori nel periodo di esposizione;

- per quanto riguarda gli agenti di cui all'allegato II, parte B, l'accesso dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti sul luogo di lavoro ad un'adeguata informazione sui pericoli che presentano detti agenti.

4. L'adozione da parte degli Stati membri delle misure di cui al paragrafo 3 non comporta l'obbligo di applicare i paragrafi 1 e 2.


Articolo 4

Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, sono le seguente:

1. utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;

2. limitazione del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti;

3. misure tecniche di prevenzione;

4. fissazione di valori limite nonché di modalità di campionatura, di misurazione e di valutazione dei risultati;

5. misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati;

6. misure di protezione collettive;

7. misure di protezione individuali, quando non si può ragionevolmente evitare in altro modo l'esposizione;

8. misure igieniche;

9. informazione dei lavoratori sui rischi potenziali derivanti dalla loro esposizione, sulle misure tecniche di prevenzione che i lavoratori dovranno osservare e sulle precauzioni prese dal datore di lavoro e che dovranno a loro volta essere prese dai lavoratori;

10. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

11. controllo della salute dei lavoratori;

12. tenuta e aggiornamento di registri indicanti i livelli di esportazione, di elenchi dei lavoratori esposti e di cartelle sanitarie;

13. provvedimenti di emergenza da applicare in caso di esposizione anormale;

14. se necessario, divieto totale o parziale dell'agente, qualora il ricorso agli altri mezzi disponibili non consenta di garantire una protezione sufficiente.


Articolo 5

Le misure supplementari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, sono le seguenti:

1. attuazione di un controllo medico dei lavoratori prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari. In casi particolari, i lavoratori che sono stati esposti all'agente devono poter beneficiare, in forma appropriata, di un controllo del loro stato di salute dopo la cessazione dell'esposizione;

2. accesso dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti sul luogo di lavoro ai risultati delle misure di esposizione e ai risultati collettivi anonimi degli esami biologici indicativi dell'esposizione, qualora tali esami siano previsti;

3. accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri esami biologici indicativi dell'esposizione;

4. informazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti sul luogo di lavoro, in caso di superamento dei valori limite di cui all'articolo 4, sulle cause del superamento e sulle misure prese o da prendere per porvi rimedio;

5. accesso dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti sul luogo di lavoro ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti.


Articolo 6

Gli Stati membri fanno in modo

- che le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano consultate prima dell'adozione delle disposizioni per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 3 e che i rappresentanti dei lavoratori in seno alle imprese o agli stabilimenti, qualora esistano, possano verificarne l'applicazione o esservi associati;

- che ogni lavoratore sottratto temporaneamente per motivi medici, in conformità delle legislazioni o prassi nazionali, all'azione di un agente sia per quanto possibile destinato ad un altro posto di lavoro;

- che le misure adottate in applicazione della presente direttiva siano coerenti con la necessità di proteggere la salute della popolazione e l'ambiente.


Articolo 7

La presente direttiva e le direttive particolari di cui all'articolo 8 non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscano una maggiore protezione dei lavoratori.


Articolo 8

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio fissa nelle direttive particolari che adotta per gli agenti menzionati nell'allegato I il valore o i valori limite e le altre prescrizioni specifiche.

2. Alle direttive particolari è attribuito, nel titolo, un numero d'ordine.

3. L'adeguamento al progresso tecnico, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10, è limitato agli aspetti tecnici elencati nell'allegato III, alle condizioni precisate nelle direttive particolari.


Articolo 9

1. Ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico di cui all'articolo 8, paragrafo 3, è istituito un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.


Articolo 10

1. Quando si fa riferimento alla procedura definita dal presente articolo, il comitato è adito dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto sui provvedimenti da adottare. Il comitato si pronuncia su tale progetto entro un termine fissato dal presidente secondo l'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta i provvedimenti proposti se sono conformi al parere del comitato.

b) Se i provvedimenti proposti non sono conformi al parere del comitato, ovvero se non è stato reso alcun parere, la Commissione propone senza indugio al Consiglio una proposta sui provvedimenti da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, entro tre mesi dalla presentazione della proposta, il Consiglio non ha deliberato, i provvedimenti proposti sono adottati dalla Commissione.


Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino, tale termine è di quattro anni.

In deroga alle precedenti disposizioni, i termini previsti al primo e al secondo comma sono rispettivamente di quattro e di cinque anni per quanto riguarda la Repubblica ellenica.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.


Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER


(1) GU n. C 89 del 5. 4. 1979, pag. 6.(2) GU n. C 59 del 10. 3. 1980, pag. 73.(3) GU n. C 297 del 28. 11. 1979, pag. 5.(4) GU n. C 165 dell'11. 7. 1978, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco degli agenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 8, paragrafo 1

Acrilonitrile

Amianto

Arsenico e composti

Benzene

Cadmio e composti

Mercurio e composti

Nichel e composti

Piombo e composti

Idrocarburi clorurati: - Cloroformio

- Paradiclorobenzene

- Tetracloruro di carbonio




ALLEGATO II

A. Elenco degli agenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino

1. Amianto

2. Piombo e composti

B. Elenco degli agenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino

1. Amianto

2. Arsenico e composti

3. Cadmio e composti

4. Mercurio e composti

5. Piombo e composti




ALLEGATO III

Aspetti tecnici di cui all'articolo 8, paragrafo 3

1. Modalità di campionatura e metodi di misurazione (compreso il controllo di qualità) con riferimento ai valori limite se ed in quanto tali modalità non hanno un'incidenza sul significato quantitativo dei valori limite.

2. Raccomandazioni pratiche circa il controllo medico prima, durante e dopo la cessazione dell'esposizione, nonché registrazione in appositi fascicoli dei risultati del controllo medico.

3. Modalità pratiche per l'elaborazione e l'aggiornamento di fascicoli relativi ai risultati delle rilevazioni ambientali e di elenchi dei lavoratori esposti.

4. Raccomandazioni pratiche concernenti i dispositivi di allarme da installare nei luoghi di lavoro dove sono ipotizzabili esposizioni anormali.

5. Raccomandazioni pratiche concernenti i provvedimenti di emergenza da prendere nel caso di emissioni anormali.

6. Misure collettive e individuali di protezione per certe operazioni (ad esempio manutenzione e riparazioni) per le quali è impossibile garantire che le concentrazioni o le intensità degli agenti siano mantenute al di sotto dei valori limite.

7. Modalità di attuazione delle norme igieniche collettive e mezzi per assicurare l'igiene personale.

8. Segnali per delimitare i settori nei quali sono ipotizzabili intense esposizioni e per indicare le precauzioni da prendere.


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