Categoria: 2008
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Tipologia: Contratto Provinciale di Lavoro
Data firma: 2 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Federazione Provinciale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori provinciale e Flai-Cgil provinciale, Fai-Cisl provinciale, Uila-Uil provinciale
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Cremona
Fonte: FLAI-CGIL Lombardia

Sommario:

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Durata del contratto
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 Centro Addestramento Professionale Agricolo
Art. 4 Osservatorio provinciale
Titolo III - Mercato del lavoro
Art. 5 Contratti di formazione lavoro
Art. 6 Contratto di apprendistato professionalizzante
Art. 7 Lavoratori extracomunitari
Titolo IV - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 8 Assunzione
Art. 9 Periodo di prova
Titolo V - Classificazione del personale
Art. 10 Classificazione dei lavoratori agricoli
Art. 11 Profili professionali degli operai agricoli
Art. 12 Profili professionali degli operai florovivaisti
Art. 13 Profilo professionale per gli addetti agli allevamenti avicoli
Art. 14 Profili professionali delle aziende agrituristiche
Art. 15 Cambiamenti di qualifica
Art. 16 Sostituzioni
Titolo VI - Norme di organizzazione aziendale di lavoro
Art. 17 Orario di lavoro
Art. 18 Orario di lavoro operai florovivaisti
Art. 19 Lavoro straordinario - festivo- notturno
Art. 20 Orario di irrigazione
Art. 21 Interruzioni e recuperi
Art. 22 Riposo settimanale
Art. 23 Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali
Art. 24 Festività soppresse
Art. 25 Ferie
Art. 26 Permessi
Art. 27 Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 28 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 29 Servizi di sostituzione
Titolo VII - Norme di trattamento economico
Art. 30
Retribuzione
Aumenti salariali
Operai addetti alle operazioni di raccolta
Retribuzione lavoro di stalla
Art. 31 Tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità
Art. 32 Scatti di anzianità
Art. 33 Indennità speciali
Art. 34 Generi in natura
Art. 35 Trasferte
Titolo VIII - Previdenza e assistenza
Art. 36 Conservazione del posto in caso di malattia e infortunio
Art. 37 Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 38 Cassa integrativa malattia e infortuni
Art. 39 Anticipazioni indennità di malattia e infortunio
Art. 40 Tutela delle lavoratrici madri
Titolo IX - Tutela della salute, prevenzione e salvaguardia ambientale

Art. 41 Centro di informazione
Art. 42 Visite preventive
Art. 43 Controlli delle condizioni ambientali nelle aziende
Art. 44 Mappa del rischio
Art. 45 Lavori nocivi
Art. 46 Lavoratori tossicodipendenti ed alcolisti
Titolo X Sospensione, risoluzione del rapporto, provvedimenti disciplinari

Art. 47 Trapasso azienda
Art. 48 Servizio militare
Art. 49 Norme disciplinari
Art. 50 Disciplina licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 51 Dimissioni per giusta causa
Art. 52 Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 53 Trattamento di fine rapporto
Art. 54 Cassa accantonamento indennità licenziamento
Art. 55 Indennità in caso di morte
Art. 56 Controversie individuali
Art. 57 Controversie collettive
Titolo XI - Diritti sindacali
Art. 58 Delegato d’azienda
Art. 59 Riunioni in azienda
Art. 60 Tutela delegato di azienda
Art. 61 Permessi sindacali
Art. 62 Trattenuta per delega
Art. 63 Contributo per assistenza contrattuale
Art. 64 Esclusività di stampa
Titolo XII - Disposizioni transitorie e finali
Tabelle allegate
Tabella A
Tabella B
Tabella D
Tabella E
Tabella F
Tabella G
Tabella H
Tabella I
Tabella L
Moduli
Contratto individuale di lavoro
CIMI Cassa Integrativa Malattia Infortuni Lavoratori dell’Agricoltura
CIMI Prestazioni ammesse
CIMI Richiesta di rimborso permesso sindacale art. 61 
CIMI Richiesta di rimborso permesso perla nascita del figlio
CIMI Richiesta di riconoscimento per il lavoro svolto in campo agricolo

Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cremona

Il giorno 02 luglio 2008, in Cremona, presso la sede della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, fra la Libera Associazione Agricoltori Cremonesi [...], la Federazione Provinciale Coldiretti Cremona [...], la Confederazione Italiana Agricoltori provinciale [...] e la Flai-Cgil provinciale [...], la Fai-Cisl provinciale [...], la Uila-Uil provinciale [...], è stato stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro previsto dal CCNL del 06/07/2006 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cremona.

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente CPL regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro nell’agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli secondo le specifiche norme nello stesso indicate.
Il CPL si applica, altresì, alle imprese che svolgono attività previste dall’art. 1 del CCNL in vigore.

Titolo II - Relazioni sindacali

Affrontare le problematiche in un ambito di opportune relazioni sindacali, riconoscere i reciproci ruoli, di dialogo continuo tra le parti; di condividere le scelte, significa produrre generalmente risultati di massima valenza per entrambi le parti e soprattutto per i rispettivi associati.

Art. 3 Centro Addestramento Professionale Agricolo
L’accreditamento del Capa come ente di formazione per l’intero settore agricolo cremonese, dà allo stesso prospettiva futura.
La convenzione con l’Asl cremonese, per lo svolgimento dei corsi per l’igiene alimentare (in sostituzione del libretto sanitario) e per la prevenzione della tubercolosi, sono un esempio per la costruzione dell’attività futura.
La collaborazione con l’istituto Professionale per l’Agricoltura “Stanga” per l’effettuazione di stage in aziende agricole è un altro esempio di coinvolgimento dei giovani verso il settore agricolo.
Dovranno essere ripresi i corsi di Fecondazione Artificiale e Mascalcia, ed elaborare programmi per ulteriori step formativi.
Programmare corsi esterni all’azienda per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Programmare corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri.
Le prospettive future per il settore nel campo delle agro energie sono una sfida per l’Ente, da farsi in collaborazione con il fondo di categoria Foragri.
Le organizzazioni firmatarie del presente contratto gestiscono il Centro di Addestramento Professionale Agricolo (Capa) in forma paritetica, con il fine di organizzare corsi di addestramento e di qualificazione.
Le modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite dall’atto costitutivo e da apposita convenzione.
Il Capa, inoltre, è lo strumento di informazione e formazione dei lavoratori, ai fini dalla legge [d.lgs.] 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 Osservatorio provinciale
Le parti convengono di intensificare a livello provinciale in raccordo con il Capa l’osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro: individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e contratti d’area;
esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tal riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alle condizioni dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e, per quanto di competenza, le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura privilegiando, ove possibile, il Centro Addestramento Professionale Agricolo (Capa);
concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti l’elenco dei Progetti ritenuti conformi;
esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro;
esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali;
in connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
per quanto previsto dal titolo III dell’art. 22 del CCNL organizzare la conferenza di bacino, con riferimento alla zona Casalasca.
A fronte della particolare crisi e delle difficoltà che investono il settore, il Consiglio dell’Osservatorio Provinciale rileverà i fenomeni e la loro consistenza in relazione alle politiche del settore, ne effettuerà lo studio e ne curerà la divulgazione allo scopo di garantire valide informazioni ed indirizzi.
Nello svolgimento di tale compito il Consiglio provvederà a dotarsi di una specifica procedura come previsto dall’allegato n. 4 del CCNL 10 luglio 2002.
L’Osservatorio provinciale è costituito da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a dodici componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Costituire un tavolo di lavoro con incontri semestrali, salvo diverse esigenze, di cui la prima convocazione deve essere fissata entro il 30 giugno 2010. Le parti convengono e condividono l’importanza di aver sottoscritto il 04 maggio 2004, l’accordo fra governo e organizzazioni sindacali riguardante, “l’avviso comune in materia di emersione del lavoro irregolare in agricoltura”. Le parti convengono che anche nel territorio provinciale sia significativo attivare, come l’avviso comune richiama, un monitoraggio atto a valutare l’eventuale presenza di tale fenomeno, con l’impegno reciproco circa l’utilizzo delle strutture esterne.

Titolo III - Mercato del lavoro
Art. 5 Contratti di formazione lavoro

Tutti i lavoratori assunti con tale contratto vengono inquadrati come “qualificati super”.
Effettueranno il corso di formazione predisposto allo scopo dal Capa sotto il controllo della Commissione Paritetica.
La parte teorico-pratica è organizzata dal Capa.
[...]
Il lavoratore in contratto di formazione per tutta la durata dello stesso, potrà usufruire di due periodi di ferie di 5 giorni cadauno, sulla base delle proprie esigenze, informandone preventivamente l’azienda. I restanti periodi feriali verranno goduti con i criteri stabiliti dalla normativa prevista dal CPL
Durata dei contratti:
Qualificato super 18 mesi
Specializzato 24 mesi
Queste normative sono applicabili per quei lavoratori che in precedenza non avevano lavorato nel settore per un periodo superiore ad un anno.

Art. 6 Contratto di apprendistato professionalizzante
Le parti convengono di applicare le disposizioni di cui al d.lgs. 276/2003, e dell’art. 15 del CCNL 06/07/2006, ed eventuali modiche o integrazioni, contrattuali o di legge.

Art. 7 Lavoratori extracomunitari
Il Consiglio dell’Osservatorio Provinciale, sulla base dell’osservazione delle migrazioni e del possibile utilizzo, si attiverà per sollecitare appositi corsi di formazione in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale e la Direzione Provinciale del Lavoro; al fine di evitare un errato impiego di detti lavoratori. Verranno inoltre istituite delle campagne di sensibilizzazione e appositi studi di verifica delle condizioni di lavoro.

Titolo IV - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 8 Assunzione

L’assunzione degli operai agricoli può essere fatta a tempo indeterminato o a tempo determinato, in conformità alle disposizioni della legge e del contratto nazionale e con l’inquadramento previsto dal presente CPL.
[...]

Titolo VI - Norme di organizzazione aziendale di lavoro
Art. 17 Orario di lavoro

L’orario normale di lavoro è di 39 ore settimanali.
Dall’1.07.1988, la distribuzione dell’orario di lavoro, considerata di miglior favore rispetto a quanto previsto dall’art. 30 del CCNL 05.03.1987. è la seguente:
A1) Operai di stalla mungitori
L’orario di lavoro è di 6 ore e 40 minuti al giorno per sei giorni alla settimana. In applicazione della riduzione di orario previsto dal CCNL 05.03.1987. spettano agli operai di stalla 8 giorni di riposo compensativo.
A 2) Operai di stalla porcaro
L’orario di lavoro è di 6 ore e 30 minuti al giorno per sei giorni alla settimana.
B) Operai di campagna
Gennaio ore 6 con sabato non lavorativo
Febbraio ore 6 con sabato non lavorativo
Marzo ore 8 con sabato pomeriggio non lavorativo
Aprile ore 8 con sabato pomeriggio non lavorativo
Maggio ore 8 con sabato pomeriggio non lavorativo
Giugno ore 8 con sabato pomeriggio non lavorativo
Luglio ore 8 con sabato pomeriggio non lavorativo
Agosto ore 8 con sabato pomeriggio non lavorativo
Settembre ore 8 con sabato pomeriggio non lavorativo
Ottobre ore 8 con sabato pomeriggio non lavorativo
Novembre ore 6 con sabato non lavorativo
Dicembre ore 6 con sabato non lavorativo
In applicazione della riduzione di orario prevista dal CCNL 05.03.1987, spettano agli operai di campagna 28 ore di riposo compensativo.
L’orario di lavoro degli operai di campagna si effettua con l’osservanza delle seguenti disposizioni:
a) l’orario comincia in cascina e finisce sul campo;
l’operaio deve essere presente in cascina almeno 10 minuti prima dell’inizio del lavoro per ricevere le disposizioni operative;
b) l’orario di lavoro consta, di regola, delle ore giornaliere divise in due periodi uguali e continuativi, con un periodo di riposo intermedio, che di norma, avrà la durata di 3 ore nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto e di due ore negli altri mesi;
c) i due anzidetti periodi di lavoro possono subire un particolare intervallo, di mezz’ora o di un’ora quando ragioni tecniche lo richiedano, con particolare riferimento al bestiame.
Per ragioni tecniche è data facoltà al datore di lavoro di anticipare l’inizio del lavoro mattutino o di posticipare quello del lavoro pomeridiano. È data facoltà al datore di lavoro di prevedere un orario di lavoro articolato in modo diverso da quello previsto contrattualmente.
Necessità particolari che richiedessero un cambiamento dell’orario comunicato, dovranno essere ricordate coi lavoratori, i datori di lavoro e le relative OO.SS.

Art. 18 Orario di lavoro operai florovivaisti
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 giornaliere.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al 1: comma dell’art. 29 del CCNL, si prevede la possibilità di distribuire l’orario di lavoro in 5 giorni escluso il sabato, oppure in 5 giorni di 7 ore con sabato mattina di 4
È facoltà delle aziende di scegliere fra i due tipi di orario, con vincolo semestrale comunicandolo ai lavoratori entro il 31.12 dell’anno precedente.
Necessità particolari che richiedessero un cambiamento dell’orario comunicato, dovranno essere concordate coi lavoratori, i datori di lavoro e le relative OO.SS.

Art. 19 Lavoro straordinario - festivo- notturno
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 17.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni indicati nell’art. 23.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
Durante l’epoca della preparazione del terreno, delle semine e del raccolto di prodotti, il datore di lavoro, quando ne ravvisi la necessità per ragioni di carattere tecnico, può a suo giudizio, far eseguire ore suppletive fino ad un massimo di due al giorno.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario non potrà superare le 250 ore annue.
[...]
Il lavoro straordinario o festivo può essere compensato con un periodo di riposo di durata doppia, da effettuarsi nei giorni successivi durante l’orario normale di lavoro.

Art. 20 Orario di irrigazione
L’orario di lavoro dell’operaio addetto al lavoro di irrigazione può essere protratto oltre le 8 ore giornaliere; le ore effettuate in più saranno retribuite con la paga oraria maggiorata del 25%.
La stessa maggiorazione sarà riconosciuta al lavoratore per il lavoro prestato nelle ore notturne o festive. L’operaio che viene occupato nel lavoro di irrigazione per 16 ore consecutive non può essere comandato ad altro lavoro se non dopo trascorse 8 ore dal termine del lavoro di irrigazione.
Per dette ore non sarà effettuata alcuna trattenuta quando esse cadono durante il periodo di lavoro, ne si farà luogo ad alcun compenso se cadono in periodo di riposo.

Art. 21 Interruzioni e recuperi
L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestato nella giornata.
Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio rimanga nell’azienda a sua disposizione.
Per l’operaio a tempo indeterminato il recupero delle ore non lavorative a causa di intemperie dovrà effettuarsi entro 15 giorni dall’evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457.

Art. 22 Riposo settimanale
Ogni salariato ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
Solo quando motivi di ordine tecnico non lo consentano, il riposo settimanale può essere spostato ad altro giorno della settimana; in tale caso si dovranno creare dei turni di lavoro, allo scopo di garantire il riposo a tutti i lavoratori.
Il diritto, di norma irrinunciabile, al riposo settimanale sarà derogato solo nei casi in cui si renda impossibile l’avvicendamento dei lavoratori. In tali casi, per le giornate di mancato riposo sarà corrisposta ai lavoratori la maggiorazione prevista dall’art. 19.

Art. 25 Ferie
[...]
Per i giovani dai 14 ai 16 anni il periodo di ferie non potrà essere inferiore a 30 giorni di calendario.
Il recente D.Lgs. 213/2004 ha introdotto alcune modifiche di rilievo del D.lgs. 66/2003.
In particolare, per quanto riguarda la disciplina delle ferie, il nuovo testo dell’art. 10 del D.L.gs. 66/2003 stabilisce:
il diritto del lavoratore ad un periodo annuale minimo di 4 settimane di ferie;
il diritto/l’obbligo alla fruizione di almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione (le due settimane devono essere consecutive, a richiesta del lavoratore);
la possibilità di fruire del restante periodo di due settimane di ferie nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione;
il divieto di monetizzazione delle 4 settimane di ferie garantite, fatto salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
La richiesta del periodo di ferie e l’accettazione delle stesse deve risultare da atto scritto. Nel caso i provvedimenti legislativi impongano mutamenti, le parti si impegnano a rivedere l’art. 25 del vigente CPL.

Art. 29 Servizi di sostituzione
Al fine di favorire il godimento dei riposi settimanali e delle ferie e le sostituzioni in caso di malattia e infortunio, vengono costituiti, per aree omogenee e per un numero di aziende sufficienti ad assicurare una razionale organizzazione, dei servizi di sostituzione.
La promozione e l’organizzazione tecnica dei servizi sono affidate al Capa, sulla base della normativa comunitaria e regionale vigente.

Titolo VII - Norme di trattamento economico
Art. 34 Generi in natura

Casa orto e rustici
Ad ogni lavoratore capo famiglia sono assegnati in godimento la casa di abitazione, il rustico, il porcile, il pollaio ed un orto di mq. 175.
La casa di abitazione deve essere nelle condizioni di abitabilità previste dai regolamenti igienico-sanitari e sufficiente alla famiglia del lavoratore.
I locali di abitazione devono, a cura del lavoratore, essere conservati nello stato di consegna, salvo l’uso.
[...]
Attrezzi e utensili
Di regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi ed utensili sono forniti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare verrà trattenuto dalla retribuzione.
Indumenti di lavoro
Il datore di lavoro deve fornire due tute all’anno.

Titolo VIII - Previdenza e assistenza
Art. 40 Tutela delle lavoratrici madri

Si applicano le leggi vigenti.

Titolo IX - Tutela della salute, prevenzione e salvaguardia ambientale
Art. 41 Centro di informazione

È istituito presso il Capa un centro di Informazione sulle problematiche dell’antinfortunistica (81/2008) e della tutela ambientale, con particolare riferimento a:
- manipolazione, irrorazione di sostanze nocive;
- corretto uso dei mezzi meccanici e macchine operatrici;
- promozione ed informazione sulle sperimentazioni in atto per uno sfruttamento corretto del territorio e dell’ambiente;
- modalità di formazione dei delegati alla sicurezza, integrando quanto di fatto già in essere.
Tale centro di informazione dovrà essere dotato di apposita struttura tecnica operativa. In sede di Consiglio di amministrazione del Capa verranno individuate le forme per il necessario finanziamento.
Per la partecipazione ai corsi sulla sicurezza effettuati nel periodo da novembre a marzo, viene concessa una mezza giornata di permesso retribuito.

Art. 42 Visite preventive
Al fine di prevenire l’insorgere di malattie professionali, le associazioni sindacali si impegnano a stipulare con l’Asl una convenzione per l’attuazione da parte del servizio di tutela della salute del lavoro di un programma di visite a favore degli operai agricoli.
Per l’effettuazione della visita spetta agli operai una mezza giornata di permesso retribuito. Un’altra mezza giornata sarà concessa in caso di visita di richiamo disposta dall’Asl.
Il costo della visita è a carico delle aziende.

Art. 43 Controlli delle condizioni ambientali nelle aziende
Onde valutare l’idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia ed al fine di predisporre le misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore, in relazione all’insorgere di malattie professionali e di rimuovere le cause che la determinano, è consentito agli organi pubblici preposti di effettuare sopralluoghi nelle aziende agricole.
Le associazioni dei datori di lavoro, con le associazioni sindacali dei lavoratori, una volta accertate le situazioni irregolari agli effetti dell’ambiente di lavoro, si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a rimuovere le stesse.

Art. 44 Mappa del rischio
Le associazioni sindacali si impegnano a collaborare con l’Asl per l’elaborazione della mappa del rischio e per l’adozione del libretto personale di rischio del lavoratore, che sarà tenuto a cura di quest’ultimo.

Art. 45 Lavori nocivi
I lavoratori addetti alle operazioni di difesa antiparassitaria dei pioppeti, frutteti, vigneti hanno diritto ad una riduzione dell’orario di lavoro giornaliero, a parità di retribuzione, di 2 ore e 20 minuti.
I lavoratori addetti alla distribuzione di anticrittogamici a terra hanno diritto alla riduzione dell’orario giornaliero di lavoro di 1 ora, a parità di salario.
Le aziende dovranno provvedere alla dotazione dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti leggi in materia.

Art. 46 Lavoratori tossicodipendenti ed alcolisti
Sono recepite le normative previste dal CCNL per i lavoratori tossicodipendenti estendendone gli effetti ai lavoratori riconosciuti alcolisti e che si sottopongono a programmi di terapia e riabilitazione presso servizi sanitari delle Asl e altre strutture riabilitative iscritte negli appositi albi.

Titolo X Sospensione, risoluzione del rapporto, provvedimenti disciplinari
Art. 49 Norme disciplinari

I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Salvo ogni diritto sancito dalle leggi è in facoltà del datore di lavoro applicare una multa fino ad un massimo di due ore di salario per le seguenti mancanze:
a) presentazione al lavoro in stato di ubriachezza;
b) ritardo, interruzione, abbandono od assenza dal lavoro senza giustificato motivo;
c) infrazione al regolamento aziendale, ove esiste.
[...]

Art. 50 Disciplina licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo.
a) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quali:
[...]
- la recidiva nella mancanza che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal CCNL o dal presente contratto;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
- i danneggiamenti ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[...]

Art. 56 Controversie individuali
In caso di controversie tra datori di lavoro e lavoratori, salvo quanto previsto dall’art. 52, prima di passare la controversia alla Direzione provinciale del lavoro e successivamente all’autorità giudiziaria competente, deve essere esperito sollecito, amichevole tentativo di componimento fra i rappresentanti sindacali delle parti.

Art. 57 Controversie collettive
Le controversie che dovessero sorgere in ordine alla applicazione ed all’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle organizzazioni sindacali contraenti, per il loro sollecito, amichevole componimento.

Titolo XI - Diritti sindacali
Art. 58 Delegato d’azienda

Nelle aziende che occupano 5 o più dipendenti (salariati fissi ed avventizi) sarà eletto un delegato d’azienda, nell’ambito di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 60 del presente contratto.
Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati, con lettera delle organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessati, alle organizzazioni provinciali dei datori di lavoro aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto, ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali.
I delegati iniziano il loro mandato dalla data in cui perviene la comunicazione.
Le organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e a realizzare opportune condizioni igienico sanitarie e sociali di competenza del conduttore;
c) incontrarsi almeno una volta all’anno con la direzione aziendale per esaminare la possibilità di far godere ad ogni dipendente le ferie, i riposi settimanali e i riposi compensativi.

Art. 59 Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali, su materia di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Delle 13 ore retribuite per riunioni di carattere sindacale, 5 potranno essere usufruite per assemblee di carattere interaziendale e comunale.