Tipologia: Rinnovo del contratto provinciale
Data firma: 12 dicembre 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Cremona
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Bilateralità
Inquadramenti professionali
Salute e sicurezza sul lavoro
Indumenti di lavoro
Contributi sindacali
Articolo 11
Articolo 17
Articolo 25
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 37
Articolo 41
Aspetti retributivi
Indennità speciali
Decorrenza e durata

Rinnovo del contratto provinciale per operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cremona

Il giorno 12 dicembre 2012 presso la sede della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, tra Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e Flai-Cgil (CR), Fai-Cisl (CR), Uila-Uil (CR), si è stipulato il presente accordo, per rinnovare il CPL valevole per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2015 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cremona.

Bilateralità
Vagliare bozze di Statuto al fine di costituire, entro il 31/12/2013, l’unico Ente Bilaterale che racchiuderà le funzioni già attualmente svolte da Capa, Cimi e altre commissioni previste dal CPL attualmente in vigore. Applicazione dell’art. 29 del vigente CPL promuovendo e demandando al Capa la formazione e al costituendo Ebat l’applicazione del dettato contrattuale in relazione alla sostituzione degli addetti da destinarsi alle aziende che necessitano di sostituire il personale assente per malattia, infortunio, ferie e fruizione dei riposi settimanali.
Dal 2013 si procederà ad anticipare agli operai la malattia “conto Inps” facendo riferimento alla retribuzione “reale” del mese precedente (e non quindi la sola retribuzione “tabellare”). La quota giornaliera anticipata comprenderà inoltre l’incidenza, per il periodo di malattia anticipato, della quota parie delle mensilità aggiuntive. Il Cimi, sempre dal 2013, erogherà le indennità per malattia prendendo come base di calcolo l’effettiva retribuzione percepita dall’operaio il mese precedente l’inizio dell’evento. La suddetta nuova procedura non dovrà comunque pesare con nuovi oneri a carico dell’azienda.

Salute e sicurezza sul lavoro
Alla luce dell’avviso comune sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e datoriali, è necessario sensibilizzare ulteriormente il Capa/Ente Bilaterale affidandogli funzioni nella formazione e nella prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori promuovendo e istituendo manuali formativi per aumentare la sensibilità verso la prevenzione. Le parti si impegnano ad organizzare, nell’ambito della Commissione per la sicurezza provinciale, un momento di confronto relativo all’istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

Indumenti di lavoro
Verranno forniti gli indumenti necessari e certificati così come previsto dalle norme in merito alla sicurezza sul lavoro. Modificare ultimo paragrafo dell’articolo 34 del vigente CPL. 

Articolo 17
Togliere il capoverso A 1) Operai di stalla mungitori. In pratica porcari e bergamini avranno 6,30’ di lavoro.

Articolo 41
Modifica parte della frase del penultimo capoverso: “Tale centro di informazione dovrà essere dotato di apposita struttura e i componenti dell’Ente Bilaterale nomineranno la relativa commissione tecnica”.