Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 28 giugno 1955
Validità: 28.06.1955 - 27.06.1957
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori-Confagricoltura, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli-Cisl, Federbraccianti Provinciale-Cgil, Unione Provinciale Lavoratori Terra-Uil, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Cisnal - Terra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Napoli

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Qualifiche.
Art. 4 - Assunzioni.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e disdetta.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 18. - Tabella salariale.
Art. 19. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Vitto.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Malattie e infortuni.
Art. 24. - Casa di abitazione.
Art. 25. - Diarie.
Art. 26. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 27. - Tutela maternità.
Art. 28. - Permessi straordinari.
Art. 29. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 30. - Trapasso di azienda.
Art. 31. - Norme disciplinari.
Art. 32. - Indennità di anzianità.
Art. 33. - Controversie individuali.
Art. 34. - Controversie collettive.
Art. 35. - Condizioni di miglior favore.
Art. 36. - Durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Napoli, 28 giugno 1955

L’anno millenovecentocinquantacinque, il giorno ventotto giugno, nella sede dell’Unione Agricoltori di Napoli, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori, aderente alla Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, aderente alla Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli aderenti alla Cisl [...], la Federbraccianti Provinciale aderente alla Cgil [...], l’Unione Provinciale Lavoratori Terra, aderente alla Uil [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Cisnal - Terra Provinciale [...], viene stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi dell’Agricoltura della Provincia di Napoli integrativo del patto Nazionale del 31 luglio 1951:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto fissa le norme regolanti i rapporti tra i datori di lavoro e i salariati fissi della Agricoltura della Provincia di Napoli.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende, indipendentemente dalla sua qualifica e denominazione, il lavoratore assunto e vincolato con contratto individuale a termine, di durata normalmente non inferiore ad un anno. La sua prestazione si svolge Ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi; la retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non comportino una diminuzione della retribuzione o mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è destinato.
Tutti gli attrezzi e utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle eventuali perdite e dei danni imputabili a sua colpa. L’ammontare relativo gli verrà trattenuto dalle sue spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero ordinario di lavoro per i vari mesi dell’anno e in relazione alle esigenze stagionali viene così stabilito:
- per i mesi di gennaio, febbraio e dicembre ore 7;
- per i mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre ore 8;
- per i mesi di giugno, luglio e agosto ore 9.
La norma di cui sopra non si applica al vaccaro, al porcaro, al pecoraio e al capraio, per i quali, in luogo dell’orario di lavoro, vale il numero dei capi di bestiame di cui all’art. 3 del presente contratto.
Quando la dotazione degli stessi è inferiore a quella normale stabilita dall’art. 3, i lavoratori aventi le mansioni dì cui sopra potranno essere adibiti ad altri lavori.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale previsto dall’art. 11;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Avemaria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, come indicato dall’art. 14.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità, e non dovranno avere pertanto carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Al salariato fisso, a qualunque mansione adibito, spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Quando il riposo settimanale, per esigenze aziendali viene concesso in giorno feriale, e il lavoratore effettua la prestazione di domenica, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la sola maggiorazione per lavoro festivo.

Art. 21. - Vitto.
Restano ferme le consuetudini circa la somministrazione del vitto ai salariati fissi in aggiunta al salario giornaliero.
Qualora il vitto non venga somministrato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al salariato fisso una indennità sostitutiva nella misura di L. 150 (centocinquanta) giornaliere.

Art. 22. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito, di giorni otto. [...]

Art. 23. - Malattie e infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 24. - Casa di abitazione.
Il conduttore di grande azienda, classificata tale in base ai criteri ministeriali, ha l’obbligo di mettere a disposizione del salariato fisso e del suo nucleo familiare l’abitazione in azienda [...]
L’abitazione dovrà corrispondere ad un minimo adeguato alla famiglia, in buone condizioni igienico-sanitarie e fornita dei servizi in uso nella casa aziendale.
[...]
I pecorai e i caprai hanno diritto ad un paio di scarpe all’anno.

Art. 26. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché il versamento dei relativi contributi, da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.
[...]

Art. 27. - Tutela maternità.
Per le gestanti e le puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 31. - Norme disciplinari.
I lavoratori, nei rapporti attinenti al servizio, dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda.
Essi dovranno, pertanto, attenersi alle disposizioni loro impartite ed eseguire con diligenza il lavoro.
Il salariato potrà essere punito dal datore di lavoro, o da chi lo rappresenta, con le seguenti sanzioni:
1) con la multa di mezza giornata di salario nei seguenti casi:
a) senza giustificato motivo si presenti in ritardo al lavoro,
ne anticipi la cessazione o ne ritardi l’esecuzione;
b) arrechi molestia ai compagni di lavoro;
c) si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
a) mantenga contegno scorretto o, per negligenza, provochi danni;
2) con la risoluzione immediata del rapporto di lavoro e senza pregiudizio dell’eventuale azione penale, ove sussistano i motivi, quando il salariato si rendesse responsabile di uno dei seguenti fatti: frequente recidiva nelle mancanze di cui al n. 1;
ingiurie, minacce o via di fatto;
[...]
gravi danneggiamenti [...]

Art. 33. - Controversie individuali.
Le controversie tra le parti, in merito alle applicazioni delle norme del presente Contratto e di quelle individuali, dovranno essere denunciate dall’interessato a mezzo dell’Associazione rappresentante alla controparte, indicando chiaramente gli estremi della controversia.
Le due Associazioni interessate, di comune accordo, provvederanno a convocare le parti per esperire il tentativo di bonario componimento, da effettuarsi entro il termine di trenta giorni dalla denuncia.
Di ogni vertenza verrà redatto verbale tanto nel caso di composizione di essa quanto nel caso di mancato accordo.

Art. 34. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero insorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto devono essere esaminate dalle Associazioni sindacali stipulanti per il sollecito amichevole componimento.
In caso di mancato accordo la controversia sarà rimessa all’esame delle rispettive Organizzazioni nazionali.