Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 12 dicembre 1952
Validità: 01.10.1952 - 30.09.1953
Parti: Unione Agricoltori, federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti, Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti-Cisl
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Savona

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Qualifiche.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Contratto individuale.
Art. 6. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 7. - Mansioni.
Art. 8. - Libretto di lavoro.
Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Periodo di prova.
Art. 11. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi.
Tabella salariale
Art. 16. - Retribuzioni.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Malattie ed infortuni.
Art. 19. - Diarie.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Permessi straordinari.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Controversie individuali.
Art. 29. - Controversie collettive.
Art. 30. - Durata del patto.

Contratto collettivo integrativo per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Savona, 12 dicembre 1952

Addì dodici (12) del mese di dicembre dell’anno millenovecentocinquantadue (1952) nella sede dell’Unione Agricoltori della Provincia di Savona, in via Dei Vegerio n. 6, tra l’Unione Agricoltori della Provincia di Savona [...] a nome e per conto dei Sindacati Provinciali di Categoria aderenti [...], la federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti della Provincia di Savona [...], il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti aderente alla Cisl [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i salariati fissi della Provincia di Savona.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente Patto Provinciale fissa le norme integrative al patto Nazionale stipulato in Roma il 31 luglio 1951, e che regola i rapporti di lavoro fra datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto stesso presso la stessa Azienda Agricola, ove generalmente, risiede, fruendo della abitazione (ove questa esista) ed annessi, la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 5. - Contratto individuale.
Tra i datori di lavoro ed il salariato all’atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato, il contratto individuale di lavoro a valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all’art. 8.
[...]

Art. 7. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro però, in relazione alle esigenze della Azienda, può adibire il salariato fisso a mansioni diverse, purché non comportino una diminuzione della retribuzione od un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica. [...]

Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al salariato gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale, con l’indicazione dello stato d’uso. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto è stato a lui affidato dal datore di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 11. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 12. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro viene fissato come segue:
Zona, rivierasca ore
7 Novembre-dicembre-gennaio-febbraio 6
8 Marzo-aprile-settembre-ottobre 8
9 Maggio-giugno-luglio-agosto 10

Art. 13. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 12.
b) lavoro notturno: quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba.
c) lavoro festivo.; quello eseguito tutte le domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui all’art. 15, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta dei datori di lavoro, nei casi di eventuale necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico.
[...]

Art. 14. - Riposo settimanale.
Fermo restando il disposto degli artt. 1, 6, 7 e 8 della Legge 22 febbraio 1984 n. 370 il riposo settimanale dovrà coincidere possibilmente con la domenica e solo in casi di speciali circostanze potrà, previo accordo fra le parti interessate essere spostato a giorni feriali.

Art. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa Azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 8 (otto) ed in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
[...]

Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge vigenti.

Art. 22. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 26. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita secondo la gravità nel modo seguente:
1) Con multe fino, a, due ore di paga- nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lieve danno alla Azienda, al bestiame, alle macchine ed agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) Con la sospensione dal lavoro, e dalla retribuzione per un massimo di giorni tre nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
3) Con il. licenziamento immediato e con indennizzo di anzianità e senza preavviso nei seguenti casi:
[...]
c) recidive per mancanze che abbiano dato luogo alla punizione di cui al paragrafo 2);
d) in tutti quegli altri casi che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
4) Con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità nei seguenti casi:
a) insubordinazione grave verso i datori di lavoro od un rap-presentante di questi, nell’Azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi alle coltivazioni, agli stabili od al bestiame;
[...]

Art. 28. - Controversie individuali.
In caso di controversia fra datore di lavoro e lavoratore, in disposizione del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali contraenti per il tentativo di amichevole composizione.

Art. 29. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro, devono essere esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 30. - Durata del patto.
[...]
Per tutto quanto non è stato citato nel presente contratto si fa espresso riferimento al Patto Nazionale stipulato in Roma il 31 luglio 1951 tra le Organizzazioni Sindacali nazionali interessate.