Categoria: 1952
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Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 12 dicembre 1952
Validità: 01.10.1952 - 30.09.1953
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli, Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti-Cisl
Settori: Agroindustriale, Braccianti, Savona

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione dei braccianti fissi o permanenti.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Art. 5.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 8. - Giorni festivi. 
Art. 9. - Qualifiche.
Art. 10. - Retribuzione del lavoratore bracciante fisso.
Tabella salariale
Art. 11. - Gratifica natalizia, ferie, indennità di licenziamento.
Art. 12. - Attrezzi di lavoro.
Art. 13. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 14. - Tutela della maternità.
Art. 15. - Norme disciplinari.
Art. 16. - Controversie individuali.
Art. 17. - Controversie collettive.
Art. 18. - Durata del patto.

Contratto collettivo per i braccianti fissi o permanenti della provincia di Savona, 12 dicembre 1952

Addì 12 dicembre millenoveeentocinquantadue (1952) nella sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori, sita in Savona, via Vegerio n. 6, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...] in nome e per conto dei Sindacati Provinciali di categoria aderenti [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli della Provincia di Savona [...], il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti aderente alla Cisl [...], si è stipulato il seguente Contratto collettivo di lavoro per i braccianti fissi o permanenti della Provincia di Savona.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente patto provinciale fissa le norme ed i salari dei braccianti fissi o permanenti per la Provincia di Savona.

Art. 2. - Definizione dei braccianti fissi o permanenti.
Per bracciante fisso o permanente si intende quel lavoratore agricolo assunto con contratto individuale a termine per l’annata agraria, con impegno reciproco di 220 giornate, retribuite con paga oraria o giornaliera da corrispondersi settimanalmente o quindicinalmente.
La qualifica di bracciante fisso o permanente, quando non è determinata all’atto dell’assunzione con scritto, viene acquisita automaticamente, dal lavoratore assunto per i lavori ordinari del fondo, a far luogo dall’inizio del 4° mese di anzianità di lavoro.
Per i lavoratori assunti per lavori straordinari l’acquisizione della qualifica di braccianti fissi o permanenti avviene dopo un anno di ininterrotto lavoro prestato presso l’azienda a partire dal primo giorno dell’anno successivo. Resta fermo comunque che trattandosi di lavori straordinari i lavoratori, pur acquisendo i diritti dei braccianti fissi al fine del trattamento economico e degli Istituti, non si applica la obbligatorietà per l’impegno delle 220 giornate.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e ragazzi valgono le norme di Legge in materia.

Art. 5.
Il bracciante fisso o permanente non può essere assunto con contratto a termine se non dopo avere superato il periodo di prova di giorni 20.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è stabilito come segue:
Zona Rivierasca
Ore 7 Novembre-Dicembre-Gennaio-Febbraio
Ore 8 Marzo-Aprile-Settembre-Ottobre
Ore 9 Maggio-Giugno-Luglio-Agosto

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Si considera:
а) Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) Lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui all’art. 8 nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, salvo i casi di cui al penultimo comma.
[...]

Art. 12. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di tutto ciò che gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili.

Art. 13. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme di legge.

Art. 14. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di Legge.
Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 15. - Norme disciplinari.
Le norme disciplinari per i lavoratori braccianti fissi, si applicano con le stesse modalità di cui all’articolo 26 del Contratto Collettivo di Lavoro per i salariati fissi, vigente in Provincia di Savona.

Art. 16. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra datore di lavoro e prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali contraenti per il tentativo di amichevole accordo.

Art. 17. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero insorgere per la interpretazione e l’applicazione del presente patto di lavoro collettivo provinciale, saranno esaminate dalle Organizzazioni Sindacali contraenti per il tentativo di sollecito componimento.

Art. 18. - Durata del patto.
[...]
Per tutto quanto possa essere stato omesso, si fa espresso riferimento al patto nazionale dei salariati fissi stipulato in Roma il 31 luglio 1951 tra le Organizzazioni Sindacali Nazionali interessate.