Categoria: 1952
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Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 19 luglio 1952
Validità: 01.07.1952 - 30.06.1953
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati-Cgil, Unione Provinciale Sindacati Lavoratori-Cisl, Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Brindisi

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione di braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione al lavoro.
Art. 4. - Assunzione al lavoro delle donne e tutela delle donne e ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Gassificazione dei lavoratori.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Art. 11. - Zone malariche.
Art. 12. - Indennità di percorso.
Art. 13. - Indennità di pernottamento.
Art. 14. - Spese di viaggio.
Art. 15. - Norme disciplinari.
Art. 16. - Controversie individuali.
Art. 17. - Controversie collettive.
Art. 18. - Condizioni di miglior favore.
Art. 19. - Durata del contratto di lavoro.
Tabelle salariali

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Brindisi, 19 luglio 1952

L’anno 1952, il giorno 19 del mese di luglio in Brindisi, tra l’Associazione Provinciale Agricoltori di Brindisi [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati di Brindisi aderente alla Cgil [...], la Unione Provinciale Sindacati Lavoratori della Cisl di Brindisi [...], la Uil di Brindisi [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi, valevole per tutto il territorio della Provincia di Brindisi.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti di j lavoro tra le aziende agricole e i lavoratori dipendenti aventi qualifica di giornalieri di campagna, meglio qualificati in braccianti avventizi.

Art. 2. - Definizione di braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono i lavoratori adibiti ai lavori dei campi retribuiti a paga oraria, giornaliera o settimanale, le cui qualifiche vengono determinate dalla qualità del lavoro espletato nelle aziende agricole e riferibili alle mansioni normali e specializzate contemplate negli specchietti allegati al presente contratto.

Art. 4. - Assunzione al lavoro delle donne e tutela delle donne e ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei ragazzi valgono le norme in vigore. Si fa espresso richiamo a quanto la legge stabilisce per l’impiego delle donne e dei ragazzi nei lavori pesanti e pesantissimi.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro resta fissato in sei ore per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio; in ore sette per i mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre; in ore otto per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto.
Detto orario potrà essere ridotto, d’accordo fra le parti, o secondo le consuetudini locali o per causa di forza maggiore dipendenti da eventi atmosferici.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dal precedente articolo; [...]
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di lavoro straordinario saranno eseguite a richiesta dei datori di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico.
[...]
Per lavoro festivo si intende quello eseguito nelle domeniche e nei seguenti giorni festivi:
...omissis...
[...]

Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà della perdita e dei danni a lui imputabili.

Art. 10. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme di legge.

Art. 11. - Zone malariche.
Le aziende sono tenute a somministrare gratuitamente chinino ai lavoratori che prestano la loro opera in zone malariche.
In dette zone spetta, inoltre, al lavoratore una maggiorazione del 7 % sulla paga globale, limitatamente al periodo malarico che viene | stabilito dall'ufficio Sanitario Provinciale.

Art. 13. - Indennità di pernottamento.
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro o per distanza dell’azienda dal paese di residenza sono costretti a pernottare in campagna, deve essere somministrata, gratuitamente, una minestra calda di 600 grammi di legumi o l’equivalente importo in L.70.

Art. 15. - Norme disciplinari.
I lavoratori per quanto attiene ai rapporti di lavoro dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. Il lavoratore non potrà abbandonare o sospendere il lavoro senza il permesso del datore di lavoro o di chi per esso. I lavoratori sono tenuti ad eseguire con diligenza le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro o chi per esso, purché non contrastino con disposizioni contemplate nel presente patto di lavoro.

Art. 16. - Controversie individuali.
In caso di contestazioni tra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni stipulanti per il tentativo di amichevole componimento, il quale dovrà essere esperito nel più breve tempo possibile.

Art. 17. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro, saranno esaminate dalle Associazioni sindacali stipulanti per il sollecito amichevole componimento.