Categoria: 1953
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Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 1° settembre 1953
Validità: campagna 1953
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Associazione libera dei Coltivatori Diretti, Federazione provinciale dei Coltivatori Diretti e Unione Provinciale Sindacale-Cisl, Unione Provinciale Italiana Lavoratori-Uil, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti-Cgil, Cisnal
Settori: Agroindustriale, Vinificazione, Lecce

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.

Contratto collettivo per i lavoratori addetti agli stabilimenti vinicoli e cantine di vinificazione degli agricoltori della provincia di Lecce, 1° settembre 1953

L’anno 1953 addì 1° del mese di settembre in Lecce nella sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori [...], l’Associazione Libera Coltivatori Diretti [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e l’Unione Provinciale Sindacale della Cisl [...], l’Unione Provinciale Italiana Lavoratori Uil [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti della Cgil [...], la Cisnal [...], si è concordato

Art. 1.
Il seguente trattamento economico da praticarsi da tutte le aziende agricole esercenti stabilimenti vinicoli e cantine di vinificazione in Provincia di Lecce ai rispettivi dipendenti valevole per la campagna 1953. [...]

Art. 2.
La giornata lavorativa normale è fissata in ore 9 e le ore di lavoro compiute in più vanno retribuite con la maggiorazione del 20 % mentre il lavoro festivo ordinario va retribuito con la maggio- razione prevista dal Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi del 1° ottobre 1952 e cioè pari al 25 %.

Art. 4.
Ai lavoratori di cui all’art. 1 del presente accordo compete una indennità in luogo delle festività nazionali e di quelli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie ecc. di cui non possono beneficiare i lavoratori in parola, perché propri del rapporto di lavoro stabile e continuativo.
[...] Tutte le parti sono d’accordo che con il trattamento innanzi stabilito non hanno inteso di apportare delle diminuzioni a quello individuale eventualmente più favorevole per i lavoratori.

Art. 6.
Per quanto non è esplicitamente detto nel presente accordo valgono le norme del contratto collettivo vigente in questa provincia.