T.A.R. Campania, Sez. 2, 25 gennaio 2013, n. 599 - Discriminazione ed elementi del Mobbing


 

 




N. 00599/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01618/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2008, proposto da:
F.G., rappresentato e difeso dagli avv. ti Vincenzo Petrella, Gian Nicola De Simone, Massimo Gazzara e Alfredo Imparato, con domicilio eletto presso l’avv. Gian Nicola De Simone in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia, n. 35;


contro

L’Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Cozzuto, dell’avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio eletto ex lege in Napoli via Diaz, n.11;


per accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’università in ordine alla adozione di atti amministrativi già annullati dal tar con le sentenze nn. 806/2000 e 2383/2003;

e per la condanna dell’Università al risarcimento di tutti i danni subiti (biologico, morale, esistenziale e patrimoniale da lucro cessante).



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Vincenzo Blanda e udito per il ricorrente l’avv. Massimo Gazzara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



Fatto



Con il ricorso specificato in epigrafe, il dott. F.G., premette:

a) di essere ricercatore confermato di Urologia presso il Dipartimento di urologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli;

b) che a partire dall’anno 1996 è stato oggetto di ripetuti comportamenti discriminatori e vessatori dell’amministrazione universitaria, tesi a screditare la sua immagine accademica, professionale e umana;

c) che con delibera del Consiglio del 23.10.2996, n. 25 di fatto era stato estromesso dalla attività didattica tutoriale per il 1996/97, venendogli preferiti dei tecnici laureati; che le motivazioni di tale estromissione venivano espresse in una missiva postuma del 1.2.1996 del prof. A. e del prof. R., in cui gli sono stati contestati addebiti inesistenti ed infondati;

d) che egli ha presentato ricorso innanzi a questo Tribunale, nonché in seguito impugnative giurisdizionali avverso simili provvedimenti emessi per gli anni accademici 1997/98 e 1998/99 (nonostante l’ordinanza cautelare del TAR n. 1152/97 che aveva disposto la sua ammissione con riserva nella lista dei tutori e la n. 1485/99 che egualmente aveva accolto la domanda cautelare);

e) che i ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione sono stati tutti accolti nel merito con sentenza n. 806/2000, che ha dichiarato tali atti illegittimi e tali da condizionare totalmente la vita lavorativa del dott. F.G. nell’ambito del reparto e dell’intero Policlinico;

f) che egli ha subìto un ulteriore grave episodio di discriminazione, venendo ingiustamente estromesso quale componente della Commissione, nella seduta di esami del 15.1.1997 e tale illegittimità è stata sancita nella sentenza di questo TAR n. 2383/2003;

g) che il prof. R. ed il prof. A. (il quale ultimo avrebbe nutrito gravi motivi di risentimento nei suoi confronti, essendo stato il ricorrente perito della parte lesa in un procedimento che vedeva l’A. imputato di omicidio colposo in danno di un piccolo paziente) imbastivano altresì un procedimento disciplinare a suo carico presso il CUN, conclusosi con dichiarazione di inammissibilità;

h) che per effetto degli atti e comportamenti illegittimi descritti egli aveva subito un grave danno, essendo vittima di una vera e propria persecuzione, tanto che una volta cessati dai rispettivi incarichi l’A. ed il Preside R. (che sarebbe stato legato al primo legato da sodalizio umano e professionale) in seguito non aveva ricevuto più alcun addebito o contestazione;

i) che il tutto gli ha causato un ingiusto danno professionale, morale ed esistenziale, integrando una attività persecutoria riconducibile al mobbing.

Tanto premesso l’istante chiede la condanna dell’Università al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto del mobbing posto in essere in suo danno, quantificato in € 300.000 o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione universitaria, contestando la fondatezza della domanda nel merito.

Alla udienza pubblica del 13 dicembre 2012, il patrono del ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Diritto



La domanda risarcitoria proposta dal ricorrente si fonda sulle conclusioni del giudizio impugnatorio avanti a questo Tribunale, che aveva dato luogo all’annullamento dei provvedimenti di esclusione dall’attività di tutoraggio svolta dall’interessato presso il Dipartimento di urologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, e sulla decisone favorevole su un’altra controversia avente ad oggetto l’estromissione dell’istante dalla Commissione di esame per la nomina di un ricercatore universitario, convocata per il 15.1.1997, la cui illegittimità è stata sancita dalla sentenza di questo TAR n. 2383/2003.

Il dott. F.G. sostiene che le plurime illegittimità commesse dall’Amministrazione ed ormai accertate con sentenze passate in giudicato (insieme alla proposta di avvio di un procedimento disciplinare a suo carico archiviato dal CUN) siano il chiaro indice di un disegno mirato a colpirlo e a screditarlo, con evidente pregiudizio di carattere patrimoniale e non, collegato agli effetti del demansionamento subito.

La pretesa risarcitoria tuttavia si rivela priva di fondamento.

Non è in discussione il fatto che il ricorrente sia stato il destinatario di una serie di provvedimenti diretti ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica, rivelatisi illegittimi e in quanto tali annullati dal giudice amministrativo.

Tuttavia, l’illegittimità degli atti amministrativi, che si assume essere stati causa del danno, è un requisito necessario ma non sufficiente per la fondatezza dell’azione risarcitoria, occorrendo che il ricorrente dimostri: a) l’elemento soggettivo (della colpa grave della p.a.); b) la sussistenza di un evento dannoso; c) la qualificazione del danno come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento; c)il nesso di causalità con l’illegittimità o comunque con la condotta (positiva o omissiva) della p.a.; e ciò in quanto la responsabilità patrimoniale della p.a. conseguente al detto annullamento deve essere inserita nel sistema delineato dall’art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale

In sostanza, proprio per la riconducibilità della fattispecie nello schema della responsabilità aquiliana, l’imputazione alla p.a. non è mera e automatica conseguenza del dato oggettivo corrispondente all’illegittimità del provvedimento amministrativo, ma richiede anche l’accertamento in concreto del requisito quanto meno della colpa, da ravvisarsi nella adozione dell’annullato provvedimento in evidente violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, quali regole che si pongono come limite “esterno” alla discrezionalità amministrativa (Tar Lazio, sez. II bis, 10.10.2007, n. 9934).

Sulla base di tali premesse, quindi, può concludersi che in virtù di un precedente annullamento giurisdizionale, la conseguente domanda di risarcimento vede gravare sul (ritenuto) danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, quali il danno, la condotta colposa – come sopra intesa – e il nesso di causalità, mentre spetta all’Amministrazione che ha adottato il provvedimento illegittimo produrre a sua discolpa elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un errore scusabile nell’adozione del provvedimento in questione (Cons. Stato, Sez. VI, 9.11.2006, n. 6607).

Ciò premesso nel caso di specie, rinviando l’esame circa la effettiva sussistenza dei pur necessari elementi riguardanti il danno subito e il relativo nesso di causalità, occorre soffermarsi in primo luogo sulla sussistenza del requisito soggettivo della colpa, in assenza del quale la domanda non potrebbe trovare accoglimento.

Il ricorrente si limita ad evidenziare, in relazione alle conclusioni delle sentenze di questo Tribunale sopra richiamate, che l’Amministrazione ha dato luogo ad una violazione evidente delle norme di legge e dei principi generali di buon andamento dell’attività amministrativa, di per sé idonea a legittimare la richiesta risarcitoria.

L’Università, viceversa, si è premurata di dimostrare che tale elemento soggettivo è assente, evidenziando che dalle menzionate pronunce di questo Tribunale, non si possa individuare l’esistenza di un disegno persecutorio, inquadrabile nell’ambito del mobbing.

Tale ultima ricostruzione appare condivisibile.

Al riguardo appare necessario richiamare i passaggi logici che sono stati posti alla base delle decisioni di annullamento dei provvedimenti impugnati.

La sentenza di questo Tribunale n. 806/2000, che riguardava l’esclusione del ricorrente dall’attività di tutoraggio, si è soffermata sul difetto di motivazione dei provvedimenti adottati accogliendo la domanda di annullamento dei provvedimenti di esclusione.

La decisione n. 2383/2003 ha annullato l’implicita estromissione del ricorrente dalla commissione d’esame per la nomina di un ricercatore universitario per le modalità con cui questa si era verificata, in evidente violazione dei principi generali che regolano l’attività amministrativa.

Le due decisioni, seppur favorevoli al ricorrente, riguardano episodi separati da un apprezzabile lasso di tempo e del tutto slegati tra loro, per cui da essi non può desumersi la sussistenza della colpa da parte dell’Amministrazione o, comunque, di un intento effettivamente persecutorio nei confronti del dott. F.G..

Peraltro, quanto alla esclusione dalla attività di tutoraggio, vale osservare che essa era stata disposta sulla base delle lamentele fatte pervenire da alcuni studenti sul comportamento tenuto dal ricorrente durante i corsi da lui seguiti, il che evidenzia come l’iniziativa dell’Università (al di la delle non corrette modalità con le quali essa è stata condotta e che hanno determinato l’annullamento da parte di questo Tribunale) fosse riconducibile ad un preciso presupposto e, quindi, non ad un disegno realmente persecutorio nei confronti dell’esponente.

Quanto agli altri elementi necessari per dimostrare la responsabilità dell’Amministrazione, l’interessato non ha dimostrato un pregiudizio sia di ordine patrimoniale che non patrimoniale tale da poter essere risarcito.

Il dott. F.G. a tale riguardo invoca una differenza tra i redditi percepiti nel 1994 e quelli del 1999, che sarebbero scesi da £. 35.823.000 a £. 2.720.000. Tale deduzione, però, appare inconferente, poiché in primo luogo appare logico mettere a confronto i redditi percepiti nell’anno immediatamente precedente a quello in cui sono stati adottati i provvedimenti lesivi da parte dell’Università (1995) e quelli successivi; e non, come propone il dott. F.G., il reddito percepito nel 1994, che precede di ben due anni gli atti di esclusione dall’attività di tutoraggio.

Peraltro, esaminando le dichiarazioni dei redditi depositate dall’istante, si evince che lo stesso nel 1995 ha percepito £. 15.898.000, nel 1996 £. 22.836.000, nel 1997 £. 16.661.000, nel 1998 £. 10.488.000.

L’andamento dei redditi appare piuttosto costante dal 1995 al 1997, anzi nel 1996 lo stesso dott. F.G. pur essendo stato raggiunto dai provvedimenti di esclusione dall’attività di tutor registra un sostanzioso incremento del proprio reddito. Quanto alle riduzioni evidenziate nel 1998 e nel 1999 non si ravvisano evidente ragioni logiche che possano ricondurle alle attività discriminatorie asseritamente poste in essere dall’Università, tutto ciò non senza considerare che per effetto dei provvedimenti cautelari adottati da questo Tribunale il dott. F.G. era stato messo in condizione di riprendere l’attività di tutor dal mese di gennaio del 1999 (cfr. al riguardo le osservazioni contenute nella sentenza di questo TAR n. 1322/2003).

Del tutto inidoneo a dimostrare la pretesa lesione è anche il riferimento ad un unico articolo apparso sulla “Voce della Campania” del 6.6.1999, il quale peraltro si limita a riferire delle esclusioni del dott. F.G. dall’attività di tutor in termini del tutto neutrali, se non addirittura favorevoli allo stesso ricorrente, di cui si evidenziano le iniziative intraprese per tornare a svolgere le funzioni dalle quali era stato estromesso.

Quindi non solo non risulta dimostrato il danno patrimoniale, ma nemmeno il nesso di causalità tra tale asserito pregiudizio e le condotte illegittime dell’Amministrazione.

Quanto al lamentato danno biologico, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo che dai provvedimenti illegittimi annullati da questo Tribunale gli sia derivato un danno biologico, non avendo depositato nemmeno un certificato medico idoneo a dimostrare l’esistenza di patologie riconducibili alla condotta dell’Amministrazione.

Infine, con riferimento al mobbing denunciato dal ricorrente, non sono state forniti indizi idonei a dimostrare l’esistenza di detta fattispecie.

La giurisprudenza ha chiarito che costituisce mobbing l'insieme delle condotte datoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato; sicché, la sussistenza della lesione, del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata - procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa (Cass. Civ. sez. lav., n. 4774/2006).

Sulla base di quanto ora osservato deve concludersi che il mobbing rappresenta un vero e proprio concetto giuridico a contenuto indeterminato, essendo del tutto assente ogni indicazione sia da parte del legislatore sia da parte della contrattazione collettiva in ordine ai parametri alla stregua dei quali accertarne o meno la concreta sussistenza e con essa l’illegittimità dei provvedimenti e degli atti ovvero anche l’ingiustizia dei comportamenti tramite i quali si manifesta.

Tale ricognizione si esercita dunque non già alla stregua del mero sindacato esterno di quegli indici formali, ma nella ricerca degli elementi capaci di farne emergere la sussistenza e con essa gli estremi del danno e della sua ingiustizia, avuto particolare riguardo a tutte quelle condotte incidenti sulla reputazione del lavoratore, sui suoi rapporti umani con l'ambiente di lavoro, sul contenuto stesso della prestazione lavorativa.

In detta ricerca non potrà mancare una necessaria linea di demarcazione tra l'esigenza di tutelare i lavoratori che rimangano vittime di iniziative persecutorie e la necessità di evitare l’eccessiva e patologica valutazione di ogni screzio in ambito lavorativo, che non deve comportare alcuna sanzione giuridica per qualsivoglia scorrettezza o per qualunque evento negativo occorso nel luogo di lavoro (cfr. Tribunale Cassino, Sez. lavoro, 18 dicembre 2002, secondo cui il mobbing si differenzia dai normali conflitti interpersonali sorti nell'ambiente lavorativo, i quali non sono caratterizzati da alcuna volontà di emarginare ed espellere il collega dal contesto lavorativo, ma sono legati a fenomeni di antipatia personale o da rivalità o ambizione).

E’ comunque incontroverso nella ricordata giurisprudenza che, per aversi mobbing, si debba accertare una serie prolungata di atti volti a soverchiare ovvero anche solo ad accerchiare o ad isolare la vittima, ponendola in una posizione di debolezza sulla base di un intento persecutorio sistematicamente perseguito; fenomeno questo non tipico dell'impiego privato, essendone stata riconosciuta la sussistenza anche con riferimento al lavoro nelle pubbliche Amministrazioni (Trib. Ravenna, 11 luglio 2002; Trib. Tempio Pausania, 10 luglio 2003).

Concludendo l’analisi sul punto il mobbing presuppone dunque i seguenti elementi:

a) la pluralità dei comportamenti e delle azioni a carattere persecutorio (illecite o anche lecite, se isolatamente considerate), sistematicamente e durevolmente dirette contro il dipendente;

b) l'evento dannoso;

c) il nesso di causalità tra la condotta e il danno;

d) la prova dell'elemento soggettivo.

Al fine di accreditare un’ipotesi di mobbing non è dunque sufficiente che l’interessato sia stato oggetto di trasferimenti di sede, di mutamenti delle mansioni assegnate, di richiami, sanzioni disciplinari od altro fatto soggettivamente avvertito come ingiusto e dannoso, ma occorre che tali vicende, oltre che essersi ripetute per un apprezzabile lasso di tempo, siano anche legate da un preciso intento del datore di lavoro diretto a vessare e perseguitare il dipendente con lo scopo di demolirne la personalità e la professionalità, il che deve essere poi dimostrato in giudizio secondo l’ordinaria regola dell’onere della prova che governa la richiesta di accertamento dei diritti soggettivi, non essendo sufficiente la mera, soggettiva percezione da parte dell’interessato, che abbia su tale scorta maturato un proprio radicato convincimento personale quanto alla “congiura” ordita dal datore di lavoro ai suoi danni.

Ciò posto, l’attento esame degli atti depositati dal ricorrente non consente d’individuare quel complesso di elementi sintomatici, capaci di giustificare il fenomeno di mobbing in difetto di quella imprescindibile pluralità di comportamenti ed azioni a carattere persecutorio in danno dell’istante, nonché del nesso di causalità tra tali ipotetiche condotte e l’evento dannoso prospettato.

Seppure possa senz’altro convenirsi sul fatto che i diversi episodi denunciati dal ricorrente facciano obiettivamente emergere le difficoltà di relazione di questi non solo con i propri superiori, ma anche con gli studenti del corso di specializzazione, essi non appaiono comunque riconducibili ad un unitario e sistematico atteggiamento vessatorio e preconcetto nei confronti del dott. F.G..

Gli elementi di fatto dai quali il ricorrente deduce potersi rilevare gli estremi del mobbing posto in essere ai suoi danni si riconducono sostanzialmente alle seguenti tipologie:

- esclusione dall’attività di tutoraggio, che sarebbe stata affidati ad altri docenti meno qualificati (tecnici laureati);

- esclusione dalla commissione di concorso per ricercatore universitario;

- il deferimento alla Commissione di disciplina presso il CUN.

Quanto al primo aspetto il ricorrente ha ottenuto tutela piena ed immediata da parte di questo Tribunale, venendo riammesso nell’attività di tutor; non senza considerare che la sua esclusione era stata originata dalle segnalazioni di alcuni studenti, per cui non può ritenersi che essa fosse frutto di un comportamento vessatorio dolosamente preordinato alle lesione della dignità del ricorrente.

Per quanto concerne gli aspetti disciplinari va rilevato che a carico del dott. F.G. risulta un unico deferimento, il quale è scaturito dall’esercizio del potere disciplinare proprio del datore di lavoro in relazione ad alcuni episodi che si sarebbero verificati presso la scuola di specializzazione ove il ricorrente prestata servizio.

Ora, pur considerando che tale procedimento non si è concluso con l’irrogazione di una sanzione e che il presente giudizio non costituisce la sede propria per la valutazione della legittimità della iniziale contestazione dell’illecito disciplinare, essendo stata la questione già valutata dall’organo competente per quanto concerne l’aspetto strettamente disciplinare ed incidente sul rapporto di lavoro, il Collegio ritiene che l’iniziativa disciplinare in questione non costituisca sicuro indice di un intento persecutorio esistente nei confronti dell’interessato.

Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, con le quali si è analiticamente ripercorso l’elenco di pretese angherie che il dott. F.G. reputa di aver subito, appare del tutto assente un disegno organico volto intenzionalmente ad intimidire e/o ad annichilirne progressivamente la personalità del ricorrente capace di essere qualificato nei termini sopra esposti di un conclamato ed indubitabile mobbing.

Se può ragionevolmente ritenersi che l’istante si sia soggettivamente reputato astretto da una serie di palesi ovvero anche surrettizie aggressioni nel suo ambiente di lavoro, ogni indizio e comunque ogni dimostrazione al riguardo hanno fatto, nel presente giudizio, patentemente difetto.

Non può pertanto ravvisarsi un uso distorto o improprio delle misure organizzative da parte del datore di lavoro, né una condotta vessatoria ed ostile di colleghi o superiori gerarchici, e comunque non sussiste la lamentata violazione del cd. obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro.

Per questi motivi la domanda va in definitiva respinta.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, attesa la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Carlo D'Alessandro, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Vincenzo Blanda, Primo Referendario, Estensore







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)