Tribunale ordinario di Milano, Sez. 4 Pen., 04 febbraio 2013, n. 13976 - Modelli di organizzazione e di gestione idonei solo in astratto: mancanza di efficacia preventiva di reati





 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE 4° PENALE

Dr. OSCAR MAGI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA


nella causa penale contro
1. Ar. Carlo nato il 25 aprile 1969 a San Remo (IM), elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe lannaccone in Milano, c.so Matteotti n. 11, libero, già presente Difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe lannaccone, con studio in Milano, c.so Matteotti n. 11
2. Ba. Gaetano nato il 30 novembre 1976 a Napoli, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Fabio Cagnola in Milano, via S. Antonio n. 11, libero, già presente Difeso di fiducia dall'avv. Fabio Cagnola con studio in Milano, via S. Antonio n.11
3. Cr. Antonia nata il 4 gennaio 1969 ad Altamura (BA), elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giorgio Perroni in Milano, via Visconti di Modrone n. 21, libera, già presente Difesa di fiducia dall'avv. Giorgio Perroni e dall'avv. Francesco Giovannini entrambi con studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 21
4. F. Alessandro nato il 26 marzo 1963 a Londra, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Bana in Milano, via S. Antonio n. 11, libero, già presente Difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Bana, con studio in Milano, via S. Antonio n. 11 e dall'avv. Giovanni Ponti con studio in c.so Venezia n. 61
5. MA. William Francis nato il 15 agosto 1950, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Guido Carlo Alleva, con studio in Milano via Vincenzo Monti n. 6, libero, contumace Difeso di fiducia dall'avv. Guido Carlo Alleva, con studio in Milano via Vincenzo Monti n. 6 e dall'avv. Elisa Scaroina con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 4
6. M. Mario nato il 20 ottobre 1950 a Napoli, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Stefano Putinati in Milano, c.so di Po. Vittoria n. 17, libero, già presente Difeso di fiducia dall'avv. Stefano Putinati, con studio in Milano c.so di Po. Vittoria 17
7. MO. Fulvio nato l'1 maggio 1972 a Napoli, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Paolo Della Sala in Milano, via Fatebenefratelli 15, libero, presente Difeso di fiducia dall'avv.. Paolo Della Sala con studio in Milano, via Fatebenefratelli 15 e dall'avv.. Giorgio Perroni con studio in Milano, via Visconti di Modrone, 21
8. PO. Giorgio nato il 7 giugno 1936 a Milano (MI), elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Nadia Alecci in Milano, c.so di Po. Vittoria n. 28, libero, già presente Difeso di fiducia dall'avv.. Nadia Alecci con studio in Milano, c.so di Po. Vittoria n. 28
9. RO. Simone nato P1 gennaio 1969 a Ravenna (RA), elettivamente domicliiato presso lo studio legale dell'avv. Paolo Della Sala in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, libero, già presente Difeso di fiducia dall'avv.. Paolo Della Sala con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15 e dall'avv.. Giorgio Perroni con studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 21
10. R. FERRINI Francesco nato l'11 luglio 1962 a Firenze, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Giorgio Perroni in Milano, via Visconti di Modrone n. 21, libero, già presente Difeso di fiducia dall'avv.. Giorgio Perroni con studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 21 e dall'avv.. Alberto Alessandri con studio legale in Milano, via Fatebenefratelli n. 15
11. SA. Marco nato il 7 settembre 1969 a Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Guido Carlo Alleva in Milano, via Vincenzo Monti n. 6, libero, presente Difeso di fiducia dall'avv.. Guido Carlo Alleva con studio in Milano, via Vincenzo Monti n. 6 e dall'avv.. Elisa Scaroina con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 4
12. ST. Matteo Sydney nato il 5 novembre 1975 in Australia, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Fabio Cagnola in Milano, via S. Antonio n. 11, libero, già presente Difeso di fiducia dall'avv.. Fabio Cagnola con studio in Milano, via S. Antonio n. 11
13. ZI. Tommaso nato il 17 settembre 1968 a Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe lannaccone in Milano, c.so Matteotti n. 11, libero, presente Difeso di fiducia dall'avv.. Giuseppe lannaccone con studio in Milano, c.so Matteotti 11
14. DE. BANK PLC con sede in Dublino, 1 Commons Street, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Guido Carlo Alleva in Milano, via Vincenzo Monti n. 6
Difesa di fiducia dall'avv.. Guido Carlo Alleva con studio in Milano, via Vincenzo Monti n. 6 e dall'avv.. Elisa Scaroina con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 4
15. DEUTSCHE BANK AG con sede legale in Frankfurt am Main, Thedor-Allee 70, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv.. Guido Carlo Alleva in Milano, via Vincenzo Monti n. 6
Difesa di fiducia dall'avv.. Guido Carlo Alleva, con studio in Milano via Vincenzo Monti, 6 e dall'avv.. Elisa Scaroina con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 4
16. UBS LIMITED, con sede legale in Londra, Finsbrury Avenue 1, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Claudio Visco in Roma, via Cuboni n. 12
Difesa di fiducia dall'avv.. Claudio Visco con studio in Roma, via Cuboni n. 12
17. JP MORGAN CHASE BANK N.A. con sede legale a Columbus, Ohio - 1111 Polaris Parkway (USA), elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giorgio Perroni in Milano, via Visconti di Modrone n. 21 Difesa di fiducia dall'avv. Giorgio Perroni con studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 21 e dall'avv. Silvio Riolo con studio in Milano, via Boschetti n. 1

PARTE CIVILE
Associazione dei consumatori ADUSBEF onlus nella persona del presidente Elio Lannutti
Rappresentato e difeso dall'avv. Marisa F. Costelli con studio legale in Milano, via Washington n. 20

IMPUTATI
Capo A)
ZI. Tommaso, nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
Ar. Carlo, nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
Ba. Gaetano, nella sua qualità di funzionario di UBS Limited
ST. Matteo, nella sua qualità di funzionario di UBS Limited
F. Alessandro, nella sua qualità di funzionario di UBS Limited
Cr. Antonia, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
MO. Fulvio, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
RO. Simone, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
SA. Marco, nella sua qualità di funzionario di DE. Bank PLC
MA. William Francis, nella sua qualità di funzionario di DE. Bank PLC
PO. Giorgio, nella sua qualità di Direttore Generale prò tempore del Comune di Milano
M. Mauro, nella sua qualità di esperto esterno Componente della Commissione tecnica comunale preposta alla valutazione delle condizioni finali del prestito obbligazionario per la ristrutturazione del debito del Comune di Milano
del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1, 112 n. 1, 61 n. 7 c. p., e, per il Po. ed il M. anche dall'art 61 n. 9, e. p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nella qualità sopra indicata, dopo che i rispettivi Istituti bancari di riferimento erano stati selezionati quali Arranger dal Comune di Milano per un'emissione obbligazionaria in vista della ristrutturazione del debito dell'Ente territoriale, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle Banche:
certificando falsamente, con loro comunicazioni del 3, 23 e 24 giugno 2005, la sussistenza delle condizioni, previste dall'art. 41 c. II L. 28 dicembre 2001 n. 488, di convenienza economica per l'Ente territoriale ai fini di un'emissione obbligazionaria per la ristrutturazione del debito comunale, in luogo della rinegoziazione dei mutui in essere e in precedenza contratti, convenienza che ribadivano sussistere con ulteriore comunicazione in data 30 giugno 2005 dolosamente omettendo, in particolare, di prendere in considerazione, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, l'esistenza di un contratto derivato, stipulato in data 5 marzo 2002 con UniCredito Italiano S.p.A., connesso a mutui in essere per l'importo complessivo di € 739.202.761,78 estinto in un momento successivo con un'autonoma operazione, a seguito della quale l'Ente si vedeva gravato di una passività effettiva per la sua chiusura pari ad un costo di € 96.328.000,00, corrispondente al valore di mercato del derivato all'atto della sua liquidazione, regolato con il pagamento "cash" della somma di € 20.000.000,00, e rinegoziato per la rimanente parte nella misura di € 48.164.000,00 con le stesse banche Arranger, e nella misura di € 28.164.000,00, con Unicredit Banca d'Impresa, con costi aggiuntivi per il relativo rifinanziamento nella misura rispettivamente di € 12.591.526,00 ed € 2.705.970,00 dolosamente omettendo altresì di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche la somma di € 52.689.907,00, costituente il profitto realizzato complessivamente dalle controparti bancarie all'atto stesso della stipula dei negozi in appresso descritti e già deducibile dall'analisi della loro struttura, predisposta dalle stesse Banche espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da Po.re all'esclusione delle condizioni di convenienza economica richieste dall'art. 41 sopra citato spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla normativa inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di "intermediate customer" ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonché dai Principles stabiliti nel Financial Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) "Una società deve tenere in dovuta considerazione gli interessi dei suoi clienti e trattarli correttamente", 7 (Comunicazioni con i clienti) "Una società deve tenere in dovuta considerazione le necessità di informazione dei suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante", 8 (Conflitti di interesse) "Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse sia che insorgano tra se stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente" e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) "Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio" omettendo a tal fine, in aperta violazione delle norme di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business Sourcebook, di comunicare per iscritto al Comune di Milano che stava per essere da loro considerato, con riferimento all'operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica controparte professionale e che, di conseguenza, avrebbe perso le protezioni sopra meglio descritte e dovutegli ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe dovuto ottenere l'espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla vigente normativa inglese avanzando quindi congiuntamente una proposta di ristrutturazione del debito per la quale il Comune si impegnava a versare alle Banche contraenti quote annue di capitale per l'ammortamento del prestito obbligazionario, che le Banche avrebbero poi rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza concordata del 29 giugno 2035, secondo la formula "bullet", oltre che a versare alle Banche stesse un importo variabile indicizzato al tasso euribor a 12 mesi rilevato "in advance", oscillante, a mezzo di una struttura "collar", tra un minimo del 3.48% ed un massimo del 6.19% e ricevendone un tasso fisso del 4.019%, flussi percentuali calcolati su un importo nozionale di €421.336.750,00 di importo capitale per ciascuna Banca affermando falsamente che tale specifica struttura da loro proposta, contenente lo swap d'ammortamento descritto, avrebbe consentito una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente nella misura di € 57.326.070,00, così prospettando tale proposta come conveniente per gli scopi di economia e riduzione dei costi che il Comune intendeva raggiungere quando in realtà la struttura, nei termini proposti, artatamente non rispettava il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula secondo la costante prassi e l'uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione delle controparti bancarie a tale momento era invece di € 52.689.907,00, valore generato dalla differenza tra il valore attuale delle quote di capitale da versare annualmente alle Banche da parte del Comune e quello attuale del capitale da restituire al Comune da parte delle Banche in unica soluzione al 29 giugno 2035, cui deve sommarsi la differenza tra il valore attuale delle quote di interessi da versarsi da parte del Comune alle Banche e quello attuale delle quote di interessi da versarsi da parte delle Banche al Comune
avendo il Po. organizzato, controllato e coordinato l'operazione finanziaria sopra descritta
avendo il M., in sede di Commissione, nonché in sede di avanzamento della proposta, omettendo ogni verifica al riguardo, confermato le indicazioni provenienti dalle banche Arranger circa la convenienza economica per il Comune con riferimento al citato art. 41 L. 488/2001, nonché confermato, insieme con il Po., al rappresentante del Comune nella persona di E.B., delegato per l'eventuale accettazione della proposta, la convenienza per l'Ente territoriale della struttura collar a tasso variabile così come proposta dalle Banche, nei termini sopra meglio precisati con comune apporto di condotte, nell'ambito delle rispettive competenze, inducevano dapprima in errore il Consiglio Comunale di Milano e, quindi, la Giunta Comunale di Milano che, dopo aver deliberato di procedere all'emissione obbligazionaria nei termini proposti dalle Banche Arranger, anche a seguito della ricezione delle comunicazioni del 24 giugno 2005 a firma di Antonia Cr. per JP Morgan Chase Bank, di Marco SA. per DE. Bank PLC, di Carlo Ar. e Tommaso ZI. per Deutsche Bank AG, nonché di Matteo ST. e Gaetano Ba. per UBS Ltd ed indirizzate al Comune di Milano, nelle quali espressamente si confermava che la convenienza economica per l'Ente pubblico alla conclusione dell'operazione permaneva anche in presenza dello swap d'ammortamento a tasso variabile con la struttura collar sopra descritta, incaricava dell'esecuzione il Direttore Centrale Finanza, Patrimonio e Bilancio del Comune di Milano E.B., che, sottoscrivendo i relativi atti d'impegno con le Banche Arranger, procurava in capo a queste ultime, così come rappresentate, l'illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente territoriale, nella misura complessiva di € 52.689.907,00, dei quali € 3.972.606,00 costituenti il profitto incamerato da UBS Ltd, € 10.379.893,00 da Deutsche Bank AG, € 31.144.808,00 da JP Morgan Chase Bank N.A. ed € 7.192.601,00 da DE. Bank Plc, con pari decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui cagionavano danno di rilevante gravità.


In Milano e altrove nel giugno 2005

ZI. Tommaso, nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bar
Ar. Carlo, nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
Ba. Gaetano, nella sua qualità di funzionario di UBS Limited
ST. Matteo, nella sua qualità di funzionario di UBS Limited
Cr. Antonia, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
MO. Fulvio, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
SA. Marco, nella sua qualità di funzionario di DE. Bank PLC
MA. William Francis, nella sua qualità di funzionario di DE. Bank PLC
PO. Giorgio, nella sua qualità di direttore generale prò tempore del Comune di Milano
del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1,112 n. 1, 61 n. 7 e. p., e, per il Po., anche dall'art 61 n. 9, e. p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nella qualità sopra indicata, dopo che i rispettivi Istituti bancari di riferimento erano stati selezionati quali Arranger dal Comune di Milano per un'emissione obbligazionaria in vista della ristrutturazione del debito dell'Ente territoriale, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle Banche:
dolosamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche la somma di € 12.591.526,00, costituente il profitto realizzato complessivamente dalle controparti bancarie all'atto stesso della stipula dei negozi in appresso descritti e già deducibile dall'analisi della loro struttura, predisposta dalle stesse Banche espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da Po.re all'esclusione delle condizioni di convenienza economica richieste dall'art. 41c. Il L. 28 dicembre 2001 n. 488 spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla normativa inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di "intermediate customer" ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonché dai Principles stabiliti nel Financial Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) "Una società deve tenere in dovuta considerazione gli interessi dei suoi clienti e trattarli correttamente", 7 (Comunicazioni con i clienti) "Una società deve tenere in dovuta considerazione le necessità di informazione dei suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante", 8 (Conflitti di interesse) "Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse sia che insorgano tra se stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente" e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) "Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio" omettendo a tal fine, in aperta violazione delle norme di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business Sourcebook, di comunicare per iscritto al Comune di Milano che stava per essere da loro considerato, con riferimento all'operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica controparte professionale e che, di conseguenza, avrebbe perso le protezioni sopra meglio descritte e dovutegli ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe dovuto ottenere l'espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla vigente normativa inglese proponevano all'Ente di modificare il contratto in essere di cui al capo precedente, rinegoziando parte della passività per l'importo di € 48.164.000,00, dovuta alla necessaria chiusura di uno swap in essere con Unicredit Banca d'Impresa, che presentava un mark to market negativo per il Comune nella misura unitaria di € 96.328.000,00, modificando in conseguenza la struttura collar di cui al capo precedente nel senso di aumentare il floor al 3.70% ed il cap al 6.41%, ed aggiungendo uno spread di 22 punti base al tasso di riferimento Euribor a 12 mesi così artatamente proponendo una struttura che non rispettava il valore necessariamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula secondo la costante prassi e l'uniforme condotta di mercato, dovendosi invece calcolare in € 12.591.526,00 il valore finanziario complessivo della posizione delle controparti bancarie a tale momento, in ragione delle indicate modifiche avendo il Po. organizzato, controllato e coordinato l'operazione finanziaria descritta inducevano in errore il Direttore Centrale Finanza, Patrimonio e Bilancio del Comune di Milano E.B., che, sottoscrivendo i relativi atti d'impegno con le Banche Arranger, procurava in capo a queste ultime, così come rappresentate, l'illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente territoriale, nella misura complessiva di € 12.591.526,00, dei quali € 9.434.481,00 costituenti il profitto pariteticamente conseguito, nella misura di € 3.144.827,00 ciascuna, rispettivamente da Deutsche Bank AG, da JP Morgan Chase Bank N.A. e da DE. Bank PLC, ed € 3.157.045,00 da UBS, con pari decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui così cagionavano danno di rilevante gravità.

In Milano e altrove, l'8.9.2005 e il 20.10.2005
Capo C)
Cr. Antonia, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
SA. Marco, nella sua qualità di funzionario di DE. Bank PLC
MA. William Francis, nella sua qualità di funzionario di DE. Bank PLC
PO. Giorgio, nella sua qualità di direttore generale prò tempore del Comune di Milano

del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1,110, 61 n. 7, e. p., e per il Po. anche dall'art 61 n. 9, e. p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nella qualità indicata, dopo che i rispettivi Istituti bancari di riferimento avevano concluso con il Comune di Milano il contratto di amortising swap con la struttura collar a tasso variabile descritta al capo a), successivamente modificata, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle banche:
dolosamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche la somma di € 7.538.218,00, costituente il profitto realizzato complessivamente dalle controparti bancarie all'atto stesso della stipula dei negozi in appresso descritti e già deducibile dall'analisi della loro struttura, predisposta dalle stesse Banche espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da Po.re all'esclusione delle condizioni di convenienza economica richieste dall'art. 41 c. II L. 28 dicembre 2001 n. 488 spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla normativa inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di "intermediate customer" ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonché dai Principles stabiliti nel Financial Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) "Una società deve tenere in dovuta considerazione gli interessi dei suoi clienti e trattarli correttamente", 7 (Comunicazioni con i clienti) "Una società deve tenere in dovuta considerazione le necessità di informazione dei suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante", 8 (Conflitti di interesse) Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse sia che insorgano tra se stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente" e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) "Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio" a tal fine, in aperta violazione della norma di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business Sourcebook, omettevano di avvertire per iscritto il Comune di Milano che stava per essere da loro considerato, con riferimento all'operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica controparte professionale e che in conseguenza avrebbe perso le protezioni sopra descritte, ad esso dovute ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe dovuto ottenere l'espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla vigente normativa inglese avendo l'Ente territoriale valutato l'esigenza di modificare ulteriormente la struttura collar dell'amortising swap, per adeguarla alle mutate condizioni di mercato con l'obiettivo di conseguire un risparmio circa la misura degli interessi da corrispondere alle Banche, anche con riferimento ad un previsto rialzo dei tassi, ne proponevano la modifica, in particolare, tra l'altro, prevedendo una struttura a scaglioni per il floor nella misura del 3.65% sino al 2013, poi del 3.80% sino al 2015, successivamente del 3.92% sino al 2020 ed infine del 3.97% sino al 2035, prospettando artatamente tale proposta come conveniente per gli scopi di economia e riduzione dei costi che il Comune intendeva raggiungere proposta che non rispettava il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula secondo la costante prassi e l'uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione delle controparti bancarie a tale momento era di € 7.538.218,00, valore generato dalla differenza tra il valore attuale delle quote di interessi da versarsi da parte del Comune alle Banche e quello attuale delle quote di interessi da versarsi da parte delle Banche al Comune inducevano in errore il Direttore Centrale Finanza, Patrimonio e Bilancio del Comune di Milano E.B., che, sottoscrivendo i relativi atti d'impegno con le Banche Arranger, procurava in capo a queste ultime, così come rappresentate, l'illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente territoriale, nella misura complessiva di € 7.538.218,00, pariteticamente conseguito nella misura di € 3.769.109,00 ciascuna da JP Morgan Chase Bank N.A. e da DE. Bank PLC, con pari decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui cagionavano danno di rilevante gravità avendo il Po. organizzato, controllato e coordinato l'operazione finanziaria descritta.


In Milano e altrove, il 1° marzo 2006.
Capo D)
ZI. Tommaso, nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
Ar. Carlo, nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
PO. Giorgio, nella sua qualità di direttore generale prò tempore del Comune di Milano
del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1,110, 61 n. 7, e. p., e per il Po. anche dall'art 61 n. 9, e. p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nella qualità indicata, dopo che, nelle circostanze di cui al capo a), era stato concluso, anche da parte di Deutsche Bank AG, con il Comune di Milano il contratto di amortising swap con la struttura collar a tasso variabile ivi descritta, successivamente modificata, mediante artifizi e raggiri, attraverso i quali i rappresentanti della Banca:
volutamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche la somma di € 8.799.932,00, costituente il profitto realizzato complessivamente dalla controparte bancaria all'atto stesso della stipula del negozio in appresso descritto e già deducibile dall'analisi della sua struttura, predisposta dalla stessa Banca espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da Po.re all'esclusione delle condizioni di convenienza economica richieste dall'art. 41 c. II L. 28 dicembre 2001 n. 488 spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla normativa inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di "intermediate customer" ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonché dai Principles stabiliti nel Financial Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) "Una società deve tenere in dovuta considerazione gli interessi dei suoi clienti e trattarli correttamente", 7 (Comunicazioni con i clienti) "Una società deve tenere in dovuta considerazione le necessità di informazione dei suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante", 8 (Conflitti di interesse) "Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse sia che insorgano tra se stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente" e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) "Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio" a tal fine, in aperta violazione della norma di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business Sourcebook, omettevano di avvertire per iscritto il Comune di Milano che stava per essere da loro considerato, con riferimento all'operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica controparte professionale e che in conseguenza avrebbe perso le protezioni sopra descritte, a esso dovute ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe dovuto ottenere l'espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla vigente normativa inglese avendo l'Ente territoriale valutato l'esigenza, anche al fine di ottenere risparmi in relazione al pagamento di tassi di interesse, di trasferire a Deutsche Bank AG un contratto di swap stipulato in precedenza tra il Comune ed Unicredit Banca d'Impresa in data 12 marzo 2003, con un importo nozionale in ammortamento di € 215.718.328,23 e con scadenza finale al 31 novembre 2011, a mezzo di una ulteriore modifica dell'amortising swap in essere con Deutsche Bank AG, descritto ai capi precedenti artatamente proponevano una struttura che prospettavano come conveniente per gli scopi di economia e riduzione dei costi che il Comune intendeva raggiungere, e che non rispettava il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula, secondo la costante prassi e l'uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione della controparte bancaria a tale momento era di € 8.799.932,00 valore generato poiché, pur modificando le modalità di rilevazione degli interessi in advance, eliminando lo spread esistente di 22 punti base ed il floor della struttura collar, riducendo il cap al 3.90%, tuttavia introducevano due pagamenti addizionali da parte del Comune al 29 giugno 2006 e 29 giugno 2007, e calcolavano le quote di interessi dovute non più su un importo nominale in via di ammortamento, al momento pari ad € 134.556.801,63, che quindi si riduceva, bensì su un nominale costante pari a € 421.336.750,00, così inducendo in errore il Direttore Centrale Finanza, Patrimonio e Bilancio del Comune di Milano E.B., che, sottoscrivendo il relativo contratto, procurava in capo alla Banca, così come rappresentata, in conseguenza di ciò, l'illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente territoriale, nella misura complessiva di € 8.799.932,00 con pari decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui così cagionavano danno di rilevante gravità, avendo il Po. organizzato, controllato e coordinato l'operazione finanziaria descritta.


In Milano e altrove, il 26 maggio 2006
Capo E)
Cr. Antonia, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
R. Ferrini Francesco, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
SA. Marco, nella sua qualità di funzionario di DE. Bank PLC
MA. William Francis, nella sua qualità di funzionario di DE. Bank PLC

del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1,110, 61 n. 7, c.p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, e con ciascuno nella qualità indicata, dopo che i rispettivi Istituti bancari di riferimento avevano concluso con il Comune di Milano il contratto di amortising swap con la struttura collar a tasso variabile descritta ai capi precedenti, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle banche:
volutamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche la somma di € 8.959.550,00, costituente il profitto realizzato complessivamente dalle controparti bancarie all'atto stesso della stipula dei negozi in appresso descritti e già deducibile dall'analisi della loro struttura, predisposta dalle stesse Banche espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da Po.re all'esclusione delle condizioni di convenienza economica richieste dall'art. 41 e. Il L. 28 dicembre 2001 n. 488 spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla normativa inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di "intermediate customer" ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonché dai Principles stabiliti nel Financial Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) "Una società deve tenere in dovuta considerazione gli interessi dei suoi clienti e trattarli correttamente", 7 (Comunicazioni con i clienti) "Una società deve tenere in dovuta considerazione le necessità di informazione dei suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante", 8 (Conflitti di interesse) "Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse sia che insorgano tra se stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente" e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) "Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio" a tal fine, in aperta violazione della norma di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business Sourcebook, omettevano di avvertire per iscritto il Comune di Milano che stava per essere da loro considerato, con riferimento all'operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica controparte professionale e che in conseguenza avrebbe perso le protezioni sopra descritte, a esso dovute ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe dovuto ottenere l'espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla vigente normativa inglese avendo l'Ente territoriale valutato l'esigenza di modificare ulteriormente la struttura collar dell'amortising swap, per far fronte a un previsto rialzo dei tassi d'interesse, con l'obiettivo di ridurre il costo dell'indebitamento e un conseguente risparmio in conto interessi artatamente proponevano una modifica della struttura contrattuale in essere che innalzava progressivamente il floor nella misura del 3.88% sino al 2013, del 4.10% sino al 2015, del 4.30% sino al 2020 e del 4.40% sino al 2035, e rendeva mensili e non più annuali le scadenze dei versamenti delle quote di capitale da parte del Comune per il piano d'ammortamento, così da non rispettare il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula, secondo la costante prassi e l'uniforme condotta di mercato, essendo il valore attuale della posizione delle controparti bancarie a tale momento di € 8.959.550,00 così inducendo in errore il Direttore Centrale Finanza, Tributi e Partecipate del Comune di Milano A.C., che, sottoscrivendo il relativo contratto procurava in capo alle Banche, così come rappresentate, in conseguenza di ciò, l'illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente territoriale, nella misura di € 8.959.550,00 pariteticamente conseguito nella misura di € 4.479.775,00 ciascuna da JP Morgan Chase Bank N. A. e da DE. Bank PLC, con pari decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui così cagionavano danno di rilevante gravità.

In Milano e altrove, il 20 ottobre 2006
Capo F)
ZI. Tommaso, nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
Ar. Carlo, nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
Ba. Gaetano, nella sua qualità di funzionario di UBS Limited
ST. Matteo, nella sua qualità di funzionario di UBS Limited
Cr. Antonia, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
R. Ferrini Francesco, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
SA. Marco, nella sua qualità di funzionario di DE. Bank PLC
MA. William Francis, nella sua qualità di funzionario di DE. Bank PLC

del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1, 112 n.l, 61 n. 7, c.p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nella qualità indicata, dopo che i rispettivi Istituti bancari di riferimento avevano concluso con il Comune di Milano il contratto di amortising swap con la struttura collar a tasso variabile descritta ai capi precedenti, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle banche sopra indicati:
volutamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche la somma di € 10.547.854,00 costituente il profitto realizzato complessivamente dalle controparti bancarie all'atto stesso della stipula del negozio in appresso descritto e già deducibile dall'analisi della sua struttura, predisposta dalle stesse Banche espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da Po.re all'esclusione delle condizioni di convenienza economica richieste dall'art. 41 comma II, Legge 28 dicembre 2001, n. 488 spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla normativa inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di "intermediate customer" ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonché dai Principles stabiliti nel Financial Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) "Una società deve tenere in dovuta considerazione gli interessi dei suoi clienti e trattarli correttamente", 7 (Comunicazioni con i clienti) "Una società deve tenere in dovuta considerazione le necessità di informazione dei suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante", 8 (Conflitti di interesse) "Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse sia che insorgano tra se stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente" e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) "Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio"
a tal fine, in aperta violazione della norma di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business Sourcebook, omettevano di avvertire per iscritto il Comune di Milano che stava per essere da loro considerato, con riferimento all'operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica controparte professionale e che in conseguenza avrebbe perso le protezioni sopra descritte, a esso dovute ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe dovuto ottenere l'espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla vigente normativa inglese avendo le banche Arranger proposto al Comune di Milano di migliorare le condizioni finanziarie connesse all'amortising swap in essere descritto ai capi precedenti, prospettando, tra l'altro, una maggiore remunerazione per l'Ente territoriale dei fondi accantonati, stipulavano con il Comune un contratto avente ad oggetto un prodotto finanziario derivato denominato Credit Default Swap, con il quale il Comune di Milano vendeva protezione alle Banche acquirenti in "ordine ad eventi di default della Repubblica Italiana, dedotti nel contratto, che avessero diminuito il valore di titoli della Repubblica Italiana posseduti dalle Banche, per un importo di copertura pari alle somme loro versate dal Comune, nel corso del rapporto, per il rimborso del capitale in relazione all'amortising swap, versando in corrispettivo all'Ente territoriale la somma di € 14.000.000,00 così inducendo in errore il Direttore Centrale Finanza, Tributi e Partecipate del Comune di Milano A.C., che, sottoscrivendo il relativo contratto, procurava in capo alle Banche, così come rappresentate, in conseguenza di ciò, l'illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente territoriale, nella misura complessiva di € 10.547.854,00, pari alla differenza tra quanto versato dalle Banche per l'acquisto della protezione sopra descritta ed il suo effettivo valore al momento della stipula del negozio derivato, profitto rispettivamente conseguito nella misura di € 2.859.036,00 ciascuna da UBS Limited e Deutsche Bank AG, e di € 2.414.891,00 ciascuna da JP Morgan Chase Bank N.A. e DE. Bank PLC, con pari decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui cagionavano danno di rilevante gravità.

In Milano e altrove, il 10 ottobre 2007
nonché nei confronti delle persone giuridiche Deutsche Bank AG, UBS Limited, JP Morgan Chase Bank N.A. e DE. Bank PLC, con riferimento ai seguenti illeciti amministrativi:

Capo G)
Deutsche Bank AG
Responsabile degli illeciti amministrativi p. e p. dagli artt. 5 comma 1 lettera A), 21, 24 commi 1 e 2 del Dlgs 8 giugno 2001 n. 231, in relazione agli artt. 640 comma 2 n. 1, 61 n. 7 c.p., per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti e contestati alle persone, meglio indicate nei capi di imputazione sopra trascritti e che si intendono qui richiamati, che hanno agito in virtù di un rapporto di immedesimazione organica con l'ente, adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti, i quali hanno agito per conto dell'interesse dell'ente, un profitto di rilevante entità.

In Milano e altrove nel giugno 2005, l'8 e il 20 ottobre 2005, il 26 maggio 2006 e il 10 ottobre 2007.

Capo H)
UBS Limited
Responsabile degli illeciti amministrativi p. e p. dagli artt. 5 comma 1 lettera A), 21, 24 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in relazione agli art. 640 comma 2 n. 1, 61 n. 7 c.p., per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti e contestati alle persone, meglio indicate nei capi di imputazione sopra trascritti e che si intendono qui richiamati, che hanno agito in virtù di un rapporto di immedesimazione organica con l'ente, adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti, i quali hanno agito per conto dell'interesse dell'ente, un profitto di rilevante entità.

In Milano e altrove nel giugno 2005, l'8 e il 20 ottobre 2005, e il 10 ottobre 2007

Capo I)
JP Morgan Chase Bank N. A.
Responsabile degli illeciti amministrativi p. e p. dagli artt. 5 comma 1 lettera A), 21, 24 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, in relazione agli artt. 640 comma 2 n. 1, 61 n. 7 c.p., per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti e contestati alle persone, meglio indicate nei capi di imputazione sopra trascritti e che si intendono qui richiamati, che hanno agito in virtù di un rapporto di immedesimazione organica con l'ente, adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti, i quali hanno agito per conto dell'interesse dell'ente, un profitto di rilevante entità.

In Milano e altrove nel giugno 2005, l'8 e il 20 ottobre 2005, il 1° marzo 2006, il 20 ottobre 2006 e il 10 ottobre 2007

Capo L)
DE. Bank PLC
Responsabile degli illeciti amministrativi p. e p. dagli artt. 5 comma 1 lettera A), 21, 24 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in relazione agli artt. 640 comma 2 n. 1, 61 n. 7 c.p., per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti e contestati alle persone, meglio indicate nei capi di imputazione sopra trascritti e che si intendono qui richiamati, che hanno agito in virtù di un rapporto di immedesimazione organica con l'ente, adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti, i quali hanno agito per conto dell'interesse dell'ente, un profitto di rilevante entità.
In Milano e altrove nel giugno 2005, l'8 e il 20 ottobre 2005, il 1° marzo 2006, il 20 ottobre 2006 ed il 10 ottobre 2007


CONCLUSIONI
All'udienza del 18 luglio 2012:
• IL PM, visto l'articolo 530 comma 2 c.p.p. chiede:
sia pronunziata sentenza di assoluzione nei confronti di PO. Giorgio, M. Mauro, RO. Simone e Francesco R. Ferrini dai reati loro rispettivamente ascritti, poiché appare insufficiente la prova che gli imputati li abbiano commessi;
visti gli articoli 533 e 535 c.p.p. chiede:
sia pronunziata sentenza di condanna, in ordine alle ipotesi di reato contestate ai capi A), B), C),
E) ed F) dell'imputazione, nei confronti di Cr. Antonia, SA. Marco e MA. William Francis, concesse a ciascuno le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, ai sensi dell'art. 81 cpv c.p., alla pena finale di mesi 12 di reclusione ed €1000,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese di giustizia;
sia pronunziata sentenza di condanna, in ordine alle ipotesi di reato contestate ai capi A), B), D) ed F) dell'imputazione, nei confronti di Ar. Carlo e ZI. Tommaso, concesse a ciascuno le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, ai sensi dell'art. 81 cpv c.p., alla pena finale di mesi 11 di reclusione ed € 900,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese di giustizia;
sia pronunziata sentenza di condanna, in ordine alle ipotesi di reato contestate ai capi A), B) ed F) dell'imputazione, nei confronti di Ba. Gaetano e ST. Matteo Sydney, concesse a ciascuno le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, ai sensi dell'art. 81 cpv c.p., alla pena finale di mesi 10 di reclusione ed € 800,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese di giustizia;
sia pronunziata sentenza di condanna, in ordine alle ipotesi di reato contestate ai capi A) e B) dell'imputazione, nei confronti di MO. Fulvio, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, ai sensi dell'art. 81 cpv c.p., alla pena finale di mesi 8 di . reclusione ed € 700,00 di multa, oltre al pagamento delle spese di giustizia;
sia pronunziata sentenza di condanna, in ordine all'ipotesi di reato contestata al capo A) dell'imputazione, nei confronti di F. Alessandro, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese di giustizia;
visti gli artt. 240 c.p. e 19 del Dlgs 231/2001, chiede sia ordinata la confisca della somma di € 72.544.496,00 in quanto profitto dei reati contestati;
visto l'art. 10 del Dlgs 231/2001 chiede sia pronunziata sentenza di condanna, in ordine agli illeciti contestati, nei confronti degli enti Deutsche Bank AG, DE. Bank, JP Morgan Chase Bank N.A. e Ubs Limited alla sanzione pecuniaria di mille quote nella misura di € 1.500,00 ciascuna pari ad € 1.500.000,00 ciascuna;
visti gli artt. 13 e 14 del Dlgs 231/2001 chiede sia pronunziata sentenza di condanna nei confronti degli enti Deutsche Bank AG, DE. Bank, JP Morgan Chase Bank N.A. e Ubs Limited alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per il periodo di anni uno, sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 13 lett. A) e B) del decreto legislativo citato, dal momento che gli enti hanno tratto dai reati commessi e reiterati un profitto di rilevante entità.

All'udienza del 26 settembre 2012:
• LA PARTE CIVILE chiede:
condannarsi gli imputati: Ar. Carlo nato il 25 aprile 1969 a San Remo, Ba. Gaetano nato il 30 novembre 1976 a Napoli, Cr. Antonia nata il 4 gennaio 1969 ad Altamura, F. Alessandro nato il 26 marzo 1963 a Londra, MA. William Francis nato il 15 agosto 1950, MO. Fulvio nato M maggio 1972 a Napoli, SA. Marco nato il 7 settembre 1969 a Roma, ST. Matteo Sydney nato il 5 novembre 1975 in Australia, ZI. Tommaso nato il 17 settembre 1968 a Milano, alla pena per i reati ascritti che sarà ritenuta di giustizia, nonché la condanna ai sensi della legge 231/2010 delle tre banche JP MORGAN Chase Bank NA, DEUTSCHE BANK Ag, UBS Limited, DE. Bank PLC. Condannarsi, infine, tutti i sopracitati imputati in via solidale tra loro o parziaria, al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa secondo I principi di cui all'art. 1226 c.c.a favore di Adusbef con la concessione di una provvisionale, e alla rifusione delle spese, diritti e onorari.
• LA DIFESA MO. E RO. chiede l'assoluzione dei propri assistiti perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato
• LA DIFESA PO. chiede l'assoluzione del proprio assitito perché il fatto non sussite o per non aver commesso il fatto
• LA DIFESA R. FERRINI chiede l'assoluzione del proprio assitito con la formula più ampia

All'udienza del 10 ottobre 2012:
• per LA DIFESA J. P. MORGAN CHASE l'avv.. Riolo chiede l'assoluzione dell'ente assistito perché il fatto non sussiste
• per LA DIFESA F. l'avv.. Ponti chiede l'assoluzione del proprio assitito per non aver commesso il fatto; l'avv.. Bana, associandosi al codifensore, chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato o per non aver commesso il fatto
• LA DIFESA M. (chiede l'assoluzione del proprio assitito perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
• per LA DIFESA Cr. l'avv.. Giovannini chiede l'assoluzione della propria assistita perché il fatto non sussiste ovvero con la formula che sarà ritenuta opportuna dal giudice.

All'udienza del 24 ottobre 2012:
• per LA DIFESA MA., SA., DEUTSCHE BANK E DE. BANK P avv.. Scaroina chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in relazione alle persone fisiche; per l'insussistenza dell'illecito amministrativo, in relazione agli enti.

All'udienza del 31 ottobre 2012:
• LA DIFESA UBS Limited chiede in principalità il proscioglimento dell'ente amministrativo assistito per la non applicabilità della legge italiana; in subordine, sentenza di esclusione di responsabilità dell'ente per insussistenza dei reati presupposti; in ulteriore subordine, sentenza di esclusione di responsabilità dell'ente avendo lo stesso implementato all'epoca dei fatti un idoneo modello organizzativo: chiede inoltre l'inapplicabilità della confisca essendo il reato stato commesso da soggetti non apicali e infine il rigetto delle richieste risarcitone avanzate dalla parte civile Adusbef nei confronti della UBS Limited.


All'udienza del 14 novembre 2012:
• per LA DIFESA Cr., MO., RO., R. FERRINI, J. P. MORGAN CHASE l'avv.. Perroni chiede l'assoluzione di tutti i propri assistiti, persone fisiche ed ente, con la formula che il giudice riterrà opportuna.

All'udienza del 21 novembre 2012:
• LA DIFESA Ba. E ST. chiede l'assoluzione di tutti i propri assistiti perché il fatto non sussiste.
All'udienza del 28 novembre 2012:
• LA DIFESA Ar. E ZI. chiede l'assoluzione dei propri assistiti con la formula che il giudice riterrà opportuna.

All'udienza del 12 dicembre 2012:
• per LA DIFESA MA., SA., DEUTSCHE BANK, DE. BANK l'avv. Alleva chiede l'assoluzione di tutti I propri assistiti, persone fisiche ed enti, perchè il fatto non sussiste.

All'udienza del 19 dicembre 2012 il giudice, in assenza di repliche, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura del dispositivo della sentenza.


INDICE DEI CAPITOLI

Premessa
Capitolo 1: La vicenda oggetto dell'attuale disamina processuale: i fatti reato contestati.
Capitolo 2: L'istruttoria dibattimentale
Capitolo 3: La necessità di una valutazione tecnica di alcune componenti del fatto oggetto della vicenda: la perizia Co. e le consulenze di parte.
Capitolo 4 : La convenienza economica dell'operazione
Capitolo 5: Le banche "arrangers" come controparti o advisors del Comune nella vicenda contrattuale in esame. Il conflitto di interessi e la necessità della trasparenza in caso di asimmetria informativa.
Le norme violate i legge italiana ed inglese.
Capitolo 6: Il reato di truffa contrattuale nella vicenda in esame: profili generali e specifici
Capitolo 7: Le responsabilità individuali: il calcolo delle pene per gli imputati persone fìsiche;
Capitolo 8: Il Comune di Milano e la D.ssa A.C.
Capitolo 9: Responsabilità degli enti e responsabilità civile degli Imputati;
Dispositivo



Premessa




Questo che si è appena concluso è stato un processo difficile e lungo; non sarebbe potuto essere altrimenti, attesa la valenza delle questioni trattate e l'estrema tecnicità delle stesse.
Questo giudice monocratico ha dovuto cimentarsi, nel corso dei due anni e mezzo di svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, con questioni estremamente articolate e complesse, finora mai trattate, perlomeno nell'esperienza professionale di questo giudicante.

Si è dovuto quindi affrontare la conoscenza e la valutazione di concetti patrimonio della economia finanziaria, quali, ad esempio, l'interest rate swap, il fair value, il mark to market, il bid ask spread e molti altri ancora, concetti certamente non usuali nella pratica giudiziaria comune, perlomeno nell'ambito penalistico.
Questo giudice ha cercato, con molta umiltà e pazienza, di addentrarsi nel coacervo concettuale e logico che si è fin qui delineato.
Ritiene di poter affermare, con onestà e coscienza, che un risultato accettabile sia stato raggiunto, ovviamente cercando di rispettare il dettame costituzionale della ragionevole durata del processo.
In ogni caso chi scrive, prima di iniziare lo svolgimento della motivazione, sente il bisogno di ringraziare tutte le parti processuali che si sono cimentate nell'agone procedimentale nel corso di questi due anni e mezzo, per il contributo di professionalità e di correttezza fin qui fornito.
Uno speciale ringraziamento va al prof. Francesco Co., perito d'ufficio in una materia delicata e difficile come quella qui affrontata, con dedizione e competenza.
Last, but not least, questo processo non è stato e non vuole essere un processo al sistema bancario nel suo complesso o agli strumenti derivati, ma solo al cattivo uso degli stessi in una circostanza storicamente determinata.




...Omissis...

Capitolo 9  Responsabilità degli enti e responsabilità civile degli imputati


Nei capi di imputazione G,H,I,L è stata contestata nei confronti delle società di appartenenza delle persone fisiche imputate, la responsabilità amministrativa di cui agli artt. 5 comma 1, lettera A , 21 e 24 D. L.vo 231/2001 in relazione ai reati di truffa aggravata di cui ai relativi capi di imputazione, commessi, per quanto si è ritenuto, da soggetti aventi funzioni di rappresentanza (in un rapporto di immedesimazione organica, così come recitano i capi di imputazione) all'interno delle società bancarie indicate.
Parallelamente alla verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la delineazione della ipotesi in esame, occorrerà richiamare i criteri seguiti da questo giudice nell'applicazione del D.L.vo 231/2001, attesa la ancora limitata elaborazione giurisprudenziale sul punto.
In primo luogo, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento che configura tale prospettazione di responsabilità nella natura formalmente e nominalisticamente amministrativa, ma sostanzialmente penale. Ed infatti, il D.L.vo 231/01 prevede dei criteri di imputazione costruiti sulla falsariga della responsabilità penale personale, nonché contempla principi di successione di legge mutuati dal sistema penale: si ritiene perciò di dover conferire al dato letterale "responsabilità amministrativa dell'ente" una corrispondenza sostanzialmente penalistica ricavabile dallo stesso quadro normativo di riferimento.
Si tratta, ad ogni modo, di responsabilità che poggia sul presupposto, logico e giuridico, della sussistenza di un fatto di reato. Particolare pregnanza deve dunque essere attribuita alla nozione di "dipendenza" formulata sin dall'art. 1 del D.L.vo in esame, al fine di legare concettualmente e consequenzialmente la responsabilità degli enti al presupposto della responsabilità penale dei soggetti.
In tale chiave, dunque, va letta, a parere di questo giudice monocratico, la nozione di illecito amministrativo dipendente da reato.
La chiave di lettura del concetto di "dipendenza" è poi fornita dallo stesso art. 5 D. L.vo 231/01 che delinea i criteri di delimitazione di responsabilità amministrativa dell'ente sotto due profili, l'uno soggettivo è l'altro obiettivo. Dal primo punto di vista, il criterio di collegamento tra reato ed ente è dato dalla funzione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'ente stesso. Assume rilievo, ai presenti fini, la posizione di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di sua divisione dotata di autonomia, o di coloro che gestiscono l'ente stesso anche in via di fatto. O ancora, la posizione di soggetti legati all'ente da un rapporto di subordinazione (art. 5 lett. a) e b) D.L.vo 231/01).
Dal punto di vista oggettivo, il criterio di collegamento con il reato presupposto è costituito dalla connotazione finalistica della condotta (connotazione che qualifica il fatto materiale e che per questo si ritiene attenga alla sfera oggettiva), poiché l'imputazione di responsabilità dell'ente può essere mossa solo laddove il soggetto agente non abbia operato "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".
Da notarsi il concetto di esclusività dell'interesse, da tenere distinto dal più blando concetto di "prevalente interesse" di cui all'art. 12.
Può sin d'ora rilevarsi come, nei casi di specie, sussistano entrambi i criteri di collegamento sopra delineati.
Si è infatti visto come gli imputati di cui è stata ritenuta la responsabilità penale fossero o rappresentanti dotati di significativa autonomia nelle società di riferimento all'epoca dei fatti ( MA., ST. ,F.) ovvero incardinati in modo stabilmente subordinato all'interno della società. In entrambi i casi essi, inoltre, hanno pacificamente agito in funzione della carica e della professione
svolta.
Ciò detto, deve aggiungersi, sotto il profilo finalistico, che la condotta è risultata tendente al fine strategico e programmatico di sviluppare la presenza delle società di riferimento nel mercato italiano e di incrementare il fatturato (fine peraltro più volte espressamente dichiarato, come si è ricostruito nella trattazione delle vicende in esame ).
Da ricordare quanto chiarito sul punto da Cass. Sez. 2 n. 3615 del 20.12.2005: "in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte", per effetto dì un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante ", sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale".

Si tratta di profili entrambi configurabili nella condotta in esame, attesa la espressa volontà di espansione delle società bancarie nel mercato dell'intermediazione finanziaria, nonché l'effettivo incremento di fatturato conseguente alle condotte qui ritenute sussistenti.
Ciò porta ad escludere che nella specie sia prospettabile la causa di esclusione della responsabilità dell'ente prevista dal co. 2 dello stesso articolo 5. Va, anzi, ribadito quanto già espresso nel corso della disamina delle posizioni individuali degli imputati persone fisiche: e cioè il fatto che gli stessi si sono in qualche modo, sentiti "costretti" ad agire nell'interesse patrimoniale dell'ente al fine di contribuire in modo rilevante alla formazione dei profitti conseguenti alle operazioni prospettate e poi concluse.
In questo senso vengono in evidenza anche le considerazioni fatte da questo giudice in merito alla possibile corresponsabilità nei fatti di causa di tutti quei managing directors , vice directors o legai counsel che hanno firmato, per conto degli istituti bancari, i contratti con il Comune di Milano. In un certo senso può sicuramente dirsi che quanto affermato dal PM in ordine al rapporto di immedesimazione organica che legava gli imputati alle banche di riferimento sia risultato vero: immedesimazione che, in qualche modo, va al di là del mero dato formale, costituendo un presupposto logico della condotta ed una sua conseguenza ineliminabile; ricomprendendosi le condotte delittuose ascritte ai dipendenti in un più generale contesto di una omogenea e condivisa politica di impresa (la mission di cui si è parlato nel capitolo ottavo), e dovendosi quindi ritenere le medesime non quale frutto di autonome determinazioni, la cui realizzazione è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione e vigilanza, quanto come puntuale esecuzione di precise direttive dirigenziali.
Nel momento in cui, infatti, tutti i contratti firmati nella vicenda in questione (e segnatamente i primi del 27 giugno 2005, l'ISDA Master Agreements ) sono stati controfirmati dai principali rappresentanti degli Istituti bancari in questione (così come tutti quelli successivi), appare irrealistico pensare che non vi sia stata una politica di assoluta condivisione e copertura aziendale di quanto evidenziato nei documenti medesimi: in particolare la famosa affermazione del valore nullo dello swap alla sua partenza, e quindi l'assoluta consapevolezza da parte di tutti della esistenza di margini di guadagno non comunicati alla controparte.
Tra l'altro (ed è circostanza di non poco rilievo) deve affermarsi con assoluta certezza che i contratti in questione, per la loro rilevanza ed i valori economici indicati, hanno sicuramente avuto l'avallo da parte dei massimi dirigenti delle società in questione, attesa la rigida gerarchizzazione esistente negli istituti bancari e la conseguente deresponsabilizzazione funzionale dei funzionari concretamente operativi.
In sintesi può e deve dirsi che, quantunque i soggetti imputati nel presente procedimento ( non tutti, ad eccezione di MA., ST. e F., come si è detto, che hanno avuto sicuramente una caratura funzionale maggiore) siano sicuramente non soggetti apicali nelle società in questione, ma dipendenti delle società medesime ( e quindi sottoposti all'altrui direzione e/o vigilanza) essi non hanno agito violando le regole comportamentali o aggirando i presidi di controllo apprestati dalle rispettive società , ma in evidente esecuzione delle direttive ricevute, pienamente condivise e volontariamente realizzate. Le loro condotte, in piena aderenza agli input forniti dai vertici preposti alla loro vigilanza e controllo, si sono sicuramente uniformate alle istruzioni ed alle prassi aziendali allora vigenti; esse si iscrivono nella complessiva strategia imprenditoriale concretamente assunta, sicché, nel caso in questione, è la persona giuridica attraverso i suoi organi e nella pienezza della immedesimazione con gli stessi, che risulta, in un certo senso, ispiratrice e complice dei comportamenti delittuosi tenuti e dunque responsabile di fatti che non si sono voluti vedere nella loro antigiuridicità e che, anzi, si è voluto compiere con assoluta consapevolezza e volontà.
In questo senso deve ritenersi provata l'affermazione del PM contenuta nei capi di imputazione e cioè il "rapporto di immedesimazione organica" che gli imputati avrebbero avuto con l'ente di appartenenza.
Sulla base di tali considerazioni non risultano nemmeno ipotizzabili profili di rilievo ai fini della verifica della sussistenza delle cause di esclusione della responsabilità dell'ente di cui all'art. 6 D.L.vo 231/01: tutte le società ritenute responsabili hanno certamente adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei , in astratto ,a prevenire fatti come quelli fin qui considerati, ma, come si è visto, i modelli preesistenti non risultano aver avuto alcuna efficacia preventiva ed appaiono (ad una lettura non superficiale) solo una attenta precostituzione di alibi, al solo fine di garantire ai funzionari di grado superiore una specie di impunità per quanto eventualmente commesso dai vari sellers o traders nella stipula dei contratti effettuati.
Le procedure allora in vigore prodotte dalle difese non sono quindi in alcun modo da ritenersi concretamente efficaci, e, per la loro struttura, non erano in alcun modo idonee a impedire reati di truffa ai danni di enti pubblici, come quelli qui contestati.
In particolare, l'unica procedura in vigore al momento dei fatti di cui si tratta e che avrebbe potuto avere qualche rilevanza in questo procedimento, è quella relativa al corretto trattamento dei clienti ed alla loro classificazione, che tuttavia , pur sussistente, non indica alcuna misura idonea a prevenire eventi illegittimi, o comunque eventualità di scorretto trattamento, mentre i codici etici contengono soltanto un generico divieto di fatti illeciti, non seguito da alcuna procedura idonea al controllo e all'impedimento degli stessi.

***


Le banche in esame (ed in particolare UBS) sono società di diritto straniero, ma non vi è dubbio circa l'applicabilità alle stesse della normativa italiana.
Sul tema dell'applicabilità della disciplina italiana alla società straniera, si è espresso, in altro procedimento, il dott. Salvini, chiamato a decidere sull'applicabilità in via cautelare della misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ad una società di diritto tedesco (Siemens).
Accogliendo la richiesta dei Pubblici Ministeri di quel procedimento, il Giudice ha ritenuto che "è quasi ovvio rilevare che sia le persone fisiche che le persone giuridiche straniere nel momento in cui operano in Italia (anche eventualmente, come nel caso in esame, tramite un 'Associazione Temporanea d'Impresa) hanno semplicemente il dovere di osservare e rispettare la legge italiana e quindi anche il D.Lgs 231/01, indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norma che regolino in modo analogo la medesima materia, ad esempio il modello organizzativo richiesto alle imprese per prevenire reati come quelli che si sono verificati e scoprire ed eliminare tempestivamente, tramite organismi di controllo e anche con l'adozione di misure disciplinari, situazioni di rischio. Un paragone quasi banale ma assai esplicativo può fare riferimento alle norme in tema di circolazione stradale. È possibile in via di ipotesi, che le norme tedesche o quelle di qualsiasi altro Paese non prevedano che le autovetture immatricolate e circolanti in tale paese abbiano l'obbligo di essere munite di cinture di sicurezza ma ciò ovviamente non toglie che tali autovetture, per accedere alle strade italiane, abbiano l'obbligo di munirsi di tali dispositivi. Vale, sotto il profilo antinfortunistico e con riferimento a qualsiasi norma che abbia una funzione preventiva suscettibile, se non adottata, di conseguenze in termini di responsabilità, della regola della lex loci" (ordinanza Tribunale ordinario di Milano, Gip Salvini, 27.4.2004 in Le società, 2004, 10, 1275).
In sostanza, quando un ente opera in Italia è tenuto ad osservare le leggi italiane, così come qualsiasi persona fisica che agisca sul medesimo territorio.
Nello stesso senso la più recente ordinanza emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano dott. Tacconi in uno dei filoni del processo Parmalat, che ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione per fatti di aggiotaggio posti in essere da Banche straniere non aventi succursali in Italia ma operanti nel territorio nazionale: nel momento in cui l'ente estero decide di operare in Italia ha l'onere di attivarsi e di uniformarsi alle previsioni normative italiane. Ragionando diversamente l'ente si attribuirebbe una sorta di auto esenzione dalla normativa italiana in contrasto con il principio di territorialità della legge, in particolare con l'art. 3 c.p." (ordinanza 13.6.2007 su rivista 231.it).
Nel momento, quindi, in cui UBS ha deciso di operare sul territorio italiano, si è assunta la responsabilità per i fatti di reato commessi in Italia dai suoi esponenti o dipendenti.


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Passando alla valutazione del quadro sanzionatorio, si ritiene che non sussistano nella specie le condizioni per la applicazione di sanzioni interdittive di cui agli artt. 13 e 2 co. 2 D.L.vo 231/01, così come richiesto dal PM.
Per la comminazione di dette sanzioni, infatti, ai sensi dell'art. 13 suddetto, è necessario che le condotte penalmente rilevanti abbiano comportato per la società un profitto di rilevante entità o si sia verificata reiterazione degli illeciti.
La nozione di profitto, ai presenti fini, com'è noto, non ha ancora trovato una univoca chiave di lettura nell'elaborazione giurisprudenziale sinora evolutasi. Va peraltro ricordato che la questione è stata più volte sottoposta alla Suprema Corte che ne ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite (cass. Ordinanza 96/08).
Sul punto, alcuni profili di rilievo sono stati indicati dalla Suprema Corte (peraltro in materia di misure cautelari interdittive di cui all'art. 45 D.L.vo 231/01) nei seguenti termini: "appare estranea a questi fini una nozione di profìtto intesa come utile netto, dovendo optarsi per un concetto di profìtto dinamico, più ampio che arrivi a ricomprendere vantaggi economici anche non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito" (Cass. Sez. VI n. 32626/2006). Si tratta dunque, di una nozione "allargata" che non si limita a strette considerazioni di bilancio ma prospetta la rilevanza di ogni conseguenza vantaggiosa collegabile all'attività illecita.
Anche l'ordinanza di rimessione alle SS.UU. surrichiamata ha ad oggetto la valutazione del profitto a fini cautelari, essendo chiamata a valutare detta nozione in relazione al sequestro preventivo del profitto stesso, al fine della successiva confisca per equivalente ai sensi degli artt. 19 e 53 D.L.vo 231/2001. Si tratta, dunque, di un importante quadro di riferimento, ma pur sempre differente da quello qui in esame.

In questo senso le S.U della Corte hanno statuito che: "in tema di responsabilità da reato di enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 Dlgs 231/01, si identifica con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone" Cass. SU sentenza n. 26654 del 27.3.2008.
In ultimo la seconda sezione della Corte, con sentenza n. 20506 del 16.4.2009, ha statuito che "In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profìtto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confìsca è costituito dal vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato dal reato".
Se tale può essere il paradigma del ragionamento sanzionatorio che qui ci occupa, occorre ancora tenere presente questo dato valutativo come fuoco prospettico anche al fine di verificare la rilevanza del profìtto stesso. Va osservato che anche con riferimento a tale nozione la Suprema Corte ha già proposto una chiave interpretativa estremamente aperta "la norma richiede la certezza e la rilevanza del profitto e non l'esatta quantificazione di esso, per cui la rilevante entità può essere legittimamente dedotta dalla natura e dal volume dell'attività d'impresa, non occorrendo che i singoli introiti che l'ente ha conseguito dall'attività illecita posta in essere siano specificamente individuati, né che se ne conoscano gli importi liquidati. Pertanto, viene correttamente ritenuto di rilevante entità il profìtto dell'ente per il fatto della sua partecipazione a numerose gare con assegnazione di appalti pubblici, avuto riguardo alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda'" (cass. Sez VI n. 44992/2005).

Pur tenendo presente tali considerazioni, occorre evidenziare che i profitti, nella vicenda in questione, sono stati calcolati dal perito d'ufficio praticamente al centesimo, naturalmente sulla base di calcoli effettuati dal perito medesimo, in assenza, come si è detto, di comunicazioni contabili più precise.
In questo senso il dato del profitto netto per le banche può essere facilmente desunto dal sottostante specchietto riepilogativo:

Prima Operazione Deutsche

Depfa             Bank                  JPMorgan            UBS

Mid Market 8.893.073      8.893.073          8.893.073            8.893.073
Valore Spread Tasso -1.141.015     -1.141.015        -1.141.015         -1.141.015
Valore Spread Volatilità -376.197        -376.197           -376.197            -376.197
Spread Tasso e Volatilità -1.517.212     -1.517.212        -1.517.212         -1.517.212
Credito Banche (non corretto) 4.686.603        4.844.295          5.616.740           3.049.219
Credito Comune (non corretto) -41.350          -41.330             -41.297              -41.439
Valore a t0 con credito (netto b/a sp) 12.021.114       12.178.825       12.951.304        10.383.641

 

Operazioni successive Deutsche

Depfa             Bank                  JPMorgan            UBS

8 set. 2005 2.855.560      2.855.560          2.855.560
20 ott. 2005 2.836.994
01 marzo 2006 2.694.348                                 2.694.348
26 maggio 2006 5.943.813
20 ottobre 2006 1.916.330                                 1.916.330
27 giugno 2007 1.275.691                                 1.275.691
10 ott. 2007 (cds curve model) 3.197.390      3.364.035           3.065.068           3.364.035

 

Totale

Deutsche

Depfa             Bank                  JPMorgan            UBS

23.960.433    24.342.232        24.758.301          16.584.669




Dove i valori totali finali sono quelli relativi ai profitti netti delle stesse, depurati dalle spese sostenute.
Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che i valori indicati non possano essere ritenuti di rilevante entità, atteso che, nonostante il dato quantitativo non banale, essi costituiscono una parte molto limitata dei profitti annuali degli Istituti di credito considerati.

Sempre ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13 D.L.vo 231/01, va altresì escluso il profilo della reiterazione degli illeciti. La nozione di reiterazione, infatti, è espressamente offerta dall'art. 20 del medesimo D.L.vo, con un richiamo strettamente costruito sulla falsariga della recidiva: "si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva". Non risultano, nella specie, precedenti di tale natura a carico delle società qui in esame.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, pertanto, questo giudice ritiene doversi comminare, nella specie, la sola sanzione pecuniaria di cui all'art. 10 D.L.vo 231/01.
I criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria sono fissati dal successivo art. 11 D.L.vo 231/2001.
Al fine di garantire non soltanto l'efficacia della sanzione ma anche la sua effettività, occorre qui ricordare che le banche in esame appaiono dotate di organizzazione assai strutturata e sono indubbiamente capaci di disporre di strumenti di movimentazione economica che non sono tipici della piccola impresa del settore di riferimento.
Si tratta, infatti, di aziende qualificabili come multinazionali del settore di riferimento , in grado di utilizzare sistemi rilevanti di investimento ai fine di garantire il proprio sviluppo di mercato.
Tenendo dunque presente il grado di capacità economica delle società, si ritiene di dover individuare il valore delle quote di cui all'art. 10 co. 3 D.L.vo 231/2001 in misura di € 1000,00 ciascuna , ed il numero di quote in 1000, per un totale complessivo di un milione di euro per ciascuna banca imputata. La nozione e la conseguente quantificazione del profitto sopra richiamata deve ancora essere recuperata al fine dalla ulteriore sanzione della confisca. Ai sensi, quindi, dell'art. 19 co. 2 D.L.vo 231/01 si dispone, in questa sede, la confisca per equivalente del profitto, quantificato secondo i criteri già più sopra sviluppati, e nella misura già indicata nello specchietto riepilogativo di cui sopra.
Nel presente procedimento, come ricordato in premessa, si è costituita parte civile l'associazione ADUSBEF anche nei confronti delle persone giuridiche imputate in relazione agli illeciti amministrativi ai sensi della L. 231/2001. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, all'udienza del 19 maggio.2010, le difese richiedevano l'esclusione delle parti civili nei confronti delle persone giuridiche citate ai sensi dell'art. 25 del D. L.vo 231/2001. Tale istanza veniva rigettata, per le ragioni espresse da questo giudice con ordinanza in data 9.6.2010, al cui contenuto qui ci si richiama integralmente. Già in quella sede si era constatato che la questione era ampiamente dibattuta nel circuito giurisprudenziale, e non aveva ancora avuto univoca soluzione, non essendo ancora intervenute sentenze della S.C. sul punto. La giurisprudenza di merito, infatti, si era orientata in senso favorevole o contrario a seconda della impostazione seguita sul tema della natura giuridica della responsabilità degli enti, e del valore ermeneutico conferito al combinato disposto degli artt. 185 cp, 74 cpp e 34 D. L.vo 231/01.
Questo giudice dichiarava ammissibile la costituzione di parte civile, anche nei confronti delle suddette persone giuridiche.
A tale proposito, riteneva operante il rinvio operato dall'art. 34 del D. L.vo 231/01 alle norme del codice di procedura penale, con la sola esclusione delle disposizioni del codice di rito, riguardanti la "fisicità" dell'imputato, le uniche davvero incompatibili con la responsabilità degli enti.
Riteneva pertanto il concetto di responsabilità "da reato" di cui all'art. 185 cp., applicabile alle persone giuridiche, sulla base dell'art. 74 c.p.p., ritenuto applicabile agli enti in virtù dell'art. 34 D. L.vo 231/01.
Ciò, sulla base di ragioni di concentrazione ed economia processuale, sottese all'istituto dell'accertamento della responsabilità civile in sede penale, e sottese anche all'art. 17 del D. L.vo 231/01, che riconosce sostanziali effetti processuali (l'estinzione delle sanzioni interdittive) al risarcimento del danno. Nel corso della trattazione dibattimentale del processo, tuttavia, interveniva autorevole decisione della Suprema Corte, le quale non ci si può esimere dal prendere in considerazione, ai fini della elaborazione delle determinazioni conclusive di questo processo.
Con la pronuncia della S.C. del 05/10/2010 n. 2251, la VI Sezione della Corte di Cassazione ha ripercorso il tracciato delle linee interpretative sin qui seguite dalla giurisprudenza di merito, ed ha individuato, con univoca intenzione, il solco che deve essere seguito nell'ermeneusi delle norme in esame. In sintesi, la Suprema Corte ha chiarito che "l'ostinato silenzio" del legislatore del 2001 sulla parte civile è la espressione di una diretta volontà ad escludere la possibilità che le questioni relative all'accertamento dei danni derivanti dall'illecito amministrativo, commesso dalla persona giuridica, siano trattate nel medesimo giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente.

Esplicitamente si legge: "per ritenere che il giudice competente a conoscere l'illecito dell'ente sia anche competente a conoscere i danni derivanti da esso, sarebbe necessaria una previsione espressa".
I passaggi argomentativi muovono dalla valutazione della costruzione della responsabilità dell'ente come figura complessa, che si articola sul presupposto della commissione di un reato, e sulla ulteriore sussistenza dei requisiti della posizione funzionale del soggetto agente rispetto all'ente e della realizzazione della condotta per un interesse almeno in parte comune all'ente stesso. Figura che non può essere ricondotta al richiamo dell'art. 185 c.p., che consente il ristoro dei danni in sede penale per i fatti i reato. Pertanto deve essere parallelamente escluso - a parere della Corte - che il richiamo di cui all'art. 34 d.lgs 231/01 comprenda le norme relative alla costituzione della parte civile.
Argomenti cui si aggiungono alcuni dati letterali, desunti dagli art. 27 e 54 d.lgs 231/01.
Conclude quindi la Corte, che nel processo a carico dell'ente, così come disciplinato nel d.lgs 231/2001, non sia ammissibile la costituzione di parte civile.
Inammissibilità che, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost, in quanto la disparità di trattamento con il processo ordinario, disciplinato dal codice, è sorretto da adeguata motivazione, costituita dalla diversa regiudicanda, oggetto dell'accertamento dei due diversi processi.
Ritiene pertanto questo giudice di doversi attenere a tale indicazione interpretativa, peraltro riferita alla medesima fattispecie concreta: va quindi disposta la esclusione della costituzione delle parti civili nei confronti delle persone giuridiche imputate in relazione agli illeciti amministrativi di cui al D.L.vo231/2001.
Infine va considerato che la parte civile ADUSBEF era comunque costituita anche nei confronti delle persone fìsiche, e quindi, in considerazione dell'accertata responsabilità penale, le stesse andranno condannate al risarcimento del danno nei confronti della parte civile medesima. Danno che può equitativamente calcolarsi in euro 50 mila , atteso il discorso che si è fatto sulla intensità del dolo e la carenza di una possibilità di rivalersi nei confronti degli enti.

PQM


Visti gli artt. 533/535 CPP
Dichiara
Ar. Carlo, Ba. Gaetano, Cr. Antonia, MA. William Francis, MO. Fulvio, SA. Marco, ST. Matteo Sydney, ZI. Tommaso, F. Alessandro

Colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti ai capi A e B per Ar., A,B,F per Ba., A,B,C,E,F per Cr., A e B per MA., A e B per MO., A,B,C,E,F per SA., A e B per ST., A,B,D,F per ZI.,A per F., unificati i fatti reato dal vincolo della continuazione, ritenuto per tutti più grave il capo A e, concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti,
condanna
- Cr. Antonia e SA. Marco alla pena di mesi 8 e giorni 15 di reclusione e 90 € di multa ciascuno;
- ZI. Tommaso alla pena di mesi 7 e giorni 15 di reclusione ed 80 € di multa;
- Ba. Gaetano alla pena di mesi 7 di reclusione e 70 € di multa;
-, Ar. Carlo, MA. William Francis, MO. Fulvio, ST. Matteo Sydney alla pena di mesi 6 e giorni 15 di reclusione e 60 € di multa ciascuno. F. Alessandro alla pena di mesi 6 di reclusione e 50 € di multa.

Visti gli artt. 32 ter e quater CP,
dichiara gli stessi imputati incapaci di contrattare con una Pubblica Amministrazione per anni 1 ( uno).
Concede a tutti gli imputati la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. Visto l'art. 10 D.L.vo 231/01
dichiara Deutsche Bank Ag, DE. Bank PLC, UBS Limited, JP Morgan Chase Bank N.A. responsabili degli illeciti amministrativi di cui rispettivamente ai capi G,L,H,I, e

Condanna le predette società
al pagamento della sanzione pecuniaria di 1000 quote da 1000 € ciascuna, per un totale di 1 milione di € ciascuna. Visto l'art. 19 D.L.Vo 231/01
Dispone la confisca del profitto dei reati così come ritenuti nei confronti degli imputati persone fisiche, nella misura di:
- € 23.960.433 per DE. Bank PLC
- € 24.342.232 per Deutsche Bank AG
- €24.785.301 per JP Morgan Chase Bank N.A.
- € 16.584.669 per UBS Limited

Condanna tutti gli imputati, persone fisiche e giuridiche, al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538/543 CPP

Condanna
tutti gli imputati persone fisiche in solido tra loro al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile ADUSBEF onlus, danno che si liquida in via equitativa e definitiva in € 50 mila complessivi
Condanna Gli stessi imputati alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile, spese che si liquidano in € 16.425 complessive più IVA e CPA . Visto l'art. 530 2° comma CPP
Assolve
- Ar. Carlo dai reati di cui ai capi D ed F della rubrica per non aver commesso il fatto;
- MA. William Francis dai reati di cui ai capi C,E,F per non aver commesso il fatto;
- M. Mario dal reato di cui al capo A perché il fatto non costituisce reato per carenza dell'elemento soggettivo;
- PO. Giorgio dai reati di cui ai capi A,6,0,0 perché il fatto non costituisce reato per carenza dell'elemento soggettivo;
- RO. Simone dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto;
- R. Ferrini Francesco dai reati di cui ai capi E ed F per non aver commesso il fatto;
- ST. Matteo Sydney dal reato di cui al capo F per non aver commesso il fatto;

Dispone

La trasmissione degli atti al PM sede in relazione alla posizione di Ca. Angela in ordine al reato di falsa testimonianza.
Visto l'art. 548 CPP

Indica

In giorni 90 il termine di deposito per la motivazione della presente sentenza.
Milano 19 dicembre 2012.

Il Giudice monocratico
Dr Oscar Magi


DEPOSITATA IN CANCELLERIA 4 febbraio 2013