Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 15 marzo 1949
Validità: 01.01.1949
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, Confederterra Provinciale, Unione Provinciale Liberi Sindacati, Sindacato Provinciale Pastori
Settori: Agroindustriale, Az. pastorizie, Latina

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.

Accordo collettivo per le aziende pastorizie della provincia di Latina, 15 marzo 1949

Il giorno 15 marzo 1949, nella sede dell'ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Latina [...], tra l’Associazione Provinciale Agricoltori [...], la Confederterra Provinciale [...], la Unione Provinciale Liberi Sindacati [...], il Sindacato Provinciale Pastori [...], si è stipulato il presente accordo da valere per le aziende pastorizie della provincia di Latina.

Art. 2.
Oltre le tariffe verranno corrisposti ai pastori i seguenti generi in natura: pane kg. 1 al giorno; sale kg. 1 al mese; olio kg. 1 al mese; escluso il periodo dal 16 novembre al 15 marzo.
Dal 16 novembre al 15 marzo: polenta e formaggio (kg. 30 di farinella di granoturco e kg. 1,50 di formaggio secco a persona al mese; oppure ricotta fresca scolata a consumo una volta al giorno a persona).
Dal 16 marzo al giorno della partenza per la montificazione, ricotta fresca scolata a consumo una volta al giorno e per persona, oppure minestra una libbra al giorno (metà pasta e metà legumi).
Durante la montiflcazione ricotta come sopra sinché se ne produce in montagna, cessata la produzione della ricotta un supplemento di pane di una libbra al giorno, oppure minestra una libbra al giorno metà pasta e metà legumi a persona fino al la novembre.
Pelli: due lanute e due estive.

Art. 5.
Il pastore ha diritto a 20 giorni di ferie retribuite all’anno [...]