Tipologia: Patto collettivo
Data firma: 14 luglio 1954
Validità: 01.04.1954 - 31.03.1957
Parti: Associazione degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli-Cgil, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli-Cisl, Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti-Uil
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Ravenna

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Salariati di una stessa famiglia.
Art. 5. - Contratto individuale.
Art. 6. - Durata del contratto individuale.
Art. 7. - Mansioni e doveri.
Art. 8. - Carico bestiame.
Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Periodo di prova.
Art. 11. - Ammissione al lavoro e tutela dei ragazzi.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Lavoro festivo.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Della retribuzione dei diritti d’uso e di allevamenti vari.
Art. 17. - Cambiamento di categoria.
Art. 18. - Tredicesima mensilità.
Art. 19. - Malattie e infortuni.
Art. 20. - Diarie.
Art. 21 - Ferie.
Art. 22. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 23. - Permessi straordinari.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trapasso di azienda
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Computo indennità di fine anno.
Art. 29. - Controversie individuali.
Art. 30. - Condizioni di miglior favore.
Art. 31. - Cambiamento di sistema di conduzione.
Art. 32. - Durata del patto.

Patto collettivo per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Ravenna, 14 luglio 1954

Addì 14 luglio 1954, nella sede dell’Associazione degli Agricoltori della Provincia di Ravenna (Ravenna, via S. Vitale n. 1); tra l’Associazione degli Agricoltori della Provincia di Ravenna [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti della Provincia di Ravenna [...] e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli della Cgil [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli della Cisl [...], il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti della Uil [...], viene stipulato, anche in riferimento al Patto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Salariati fissi dell’Agricoltura 31 luglio 1951, il presente Patto collettivo di lavoro per i salariati fissi dell’agricoltura da valere in tutto il territorio della Provincia di Ravenna.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro regola i rapporti di lavoro fra datore di lavoro agricolo, (che in appresso sarà chiamato conduttore) ed i boari, cavallari, porcari a salario fisso (che in seguito saranno semplicemente chiamati salariati fissi) della Provincia di Ravenna.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine, di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione - risultante dal combinato dei successivi articoli 7 e 8 - si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, e la cui retribuzione viene corrisposta secondo quanto fissato all’articolo 16 del presente patto.

Art. 4. - Salariati di una stessa famiglia.
Nel caso in cui vengono assunti più salariati fissi di una stessa famiglia, questi sono tutti impegnati a rispettare il presente contratto di lavoro.
Il contratto sarà intestato, a scelta del conduttore, ad un salariato il quale si rende garante, a tutti gli effetti, anche per gli altri componenti della sua famiglia nei rapporti col conduttore.
Nel caso di più salariati fissi di una stessa famiglia, l’interruzione del rapporto con uno importerà l’interruzione con tutti, quando il numero dei salariati diventi inferiore a quello occorrente per la manutenzione del bestiame o quando si verifichino, anche da parte di uno solo di essi, condizioni che, come previsto all’articolo 26, non consentano più la prosecuzione del rapporto.

Art. 5. - Contratto individuale.
Tra il conduttore ed il salariato fisso dovrà essere redatto, all’atto dell’assunzione, firmato e scambiato, un contratto individuale da valere a tutti gli effetti di legge.
In conformità alla corrispondente norma del contratto nazionale, a cura delle Organizzazioni interessate, sarà istituito il libretto sindacale di lavoro che riporterà, oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo, lo schema del contratto individuale sopra citato.
In tale libretto dovranno pure essere registrate, a cura del conduttore, tutte le operazioni riguardanti i salari, indennità varie e generi in natura che saranno corrisposti durante l’anno.
Gli accordi speciali, che eventualmente venissero fatti tra il conduttore ed il salariato e che andranno pure registrati nel libretto, non potranno mai essere in contrasto con le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro.

Art. 7. - Mansioni e doveri.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il salariato fisso ha la responsabilità del buon governo e della custodia del bestiame che gli viene affidato e deve eseguire tutti i lavori relativi ad esso con l’obbligo di tenere convenientemente e costantemente puliti la stalla e il bestiame. Deve curare quello ammalato secondo le prescrizioni del veterinario, del conduttore o chi per esso. Deve curare la massima economia dei mangimi e lettimi e seguire metodi razionali nel taglio, nella preparazione e nella loro somministrazione. Deve provvedere direttamente a procurarsi il mangime secco e verde esistente in azienda prelevandolo dalle pagliaie, dai silos o dalla campagna, nonché i materiali da lettiera prelevandoli dalle pagliaie. Deve inoltre curare la sistemazione e la manutenzione del letame nelle concimaie, provvedendo ai periodici annaffiameuti con colaticcio e deve mantenere l’ordine e la pulizia della corte.
Qualora abbia in consegna un carico di bestiame inferiore a quello previsto dall’art. 8, può essere comandato ad eseguire lavori ordinari inerenti alla azienda senza che ciò comporti, in conformità^ alla corrispondente norma del patto nazionale, una diminuzione della retribuzione.
I salariati fissi devono disporre il loro servizio in modo che il bestiame da lavoro sia pronto per l’attacco, alimentato e governato razionalmente, per l’orario di inizio dei lavori di campagna.
Se il salariato fisso è adibito al governo di lattifere, deve provvedere alla mungitura di tutte le vacche in consegna applicando tutte le norme tecniche ed igieniche relative alla mungitura stessa.

Art. 8. - Carico bestiame.
Boaro - Il numero massimo di bovini da affidare alla custodia e governo ad ogni boaro resta fissato in dodici capi adulti da lavoro con una tolleranza di due capi adulti.
Tale tolleranza viene a cessare quando supera per ciascun capo, in un anno, la durata di sei mesi; in quest’ultimo caso il boaro avrà diritto ad un dodicesimo in più, della mensilità in contanti e generi in. natura, per ogni capo adulto custodito nella stalla oltre il numero fissato.
I capi giovani fino a 12 mesi di età debbono essere considerati tre per due capi adulti; dai dodici mesi di età fino ai diciotto (se tale età sarà accertabile, altrimenti alla prima rotta) debbono essere considerati invece quattro per tre capi adulti.
Per le lattifere in produzione, il numero viene ridotto a nove, ferme restando tutte le altre condizioni.
Quando nella stalla sia tenuta una scrofa, essa sarà considerata come capo adulto agli effetti del carico bestiame.
Al boaro addetto alla stazione di monta taurina saranno affidati non più di sei capi fra adulti e giovani da allevamento; un maggior carico darà diritto al boaro di percepire il compenso di cui al secondo comma del presente articolo.
Qualora la stalla sia al completo, il mangime verde dovrà essere prelevato da appezzamenti situati nelle vicinanze della stalla.
Per le stalle razionali, con abbeveratura diretta si aumenta di due capi adulti il carico massimo.
Cavallaro - Al cavallaro verranno affidati fino a sette cavalli, con la tolleranza di due capi adulti per 6 mesi e in analogia a quanto stabilito per la tolleranza dei bovini.
Tale dotazione potrà essere aumentata sino ad un massimo di due capi adulti e, in tal caso, il cavallaro avrà diritto ad un compenso pari ad\un nono del salario normale in danaro e in generi per ogni capo adulto in più.
Nei periodi di tempo eventualmente disponibili, il cavallaro col carico di sette cavalli può essere comandato per trasporti leggeri in azienda.
Il cavallaro con un numero di cavalli in dotazione di cinque o sei può essere comandato nei periodi di tempo disponibili ad eseguire trasporti e lavoro in azienda.
Il cavallaro con un numero di quattro cavalli in carico deve eseguire i trasporti in azienda e fuori azienda.
Porcari - Al porcaro, come carico massimo, verranno affidate sette scrofe o cinquanta magroni o trentotto suini da ingrasso, con tolleranza di una scrofa o di tre magroni o di due suini da ingrasso per la durata di sei mesi in un anno in analogia a quanto stabilito per la tolleranza dei bovini.

Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati devono essere annotati sul libretto sindacale, di cui al precedente art. 5, con la indicazione dello stato d’uso.
Il salariato fisso è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal conduttore.
Il salariato fisso risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 11. - Ammissione al lavoro e tutela dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela del ragazzi valgono li norme di legge vigenti in materia.

Art. 12. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere e si considera sufficiente per la cura ed il governo del normale carico di bestiame di cui all’articolo 8.
Qualora il salariato non abbia carico completo di bestiame o non venga adibito a lavori di stalla e quindi presti lavoro nell’azienda, sarà tenuto a lavorare comunque otto ore, in proporzione anche alla dotazione mancante.
Ove il salariato esegua prestazioni di lavoro straordinario non rientranti nella cura o governo del bestiame eccedente il carico normale - prestazioni che sono retribuite secondo le norme di cui all’art. 8 - verrà compensato per tali prestazioni di lavoro straordinario in base alle relative tariffe vigenti.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Al salariato fisso spetta una giornata settimanale di riposo, possibilmente la domenica. Se per la custodia del bestiame, non potrà godere di detto riposo, avrà diritto ad un compenso annuo pari a 44 stornate retribuite col salario giornaliero ordinario (contanti e generi in natura) più la maggiorazione del 25 %.

Art. 16. - Della retribuzione dei diritti d’uso e di allevamenti vari.
[...]
B) Abitazioni e accessori.
Ogni famiglia di salariato avrà diritto di avere gratuitamente una casa di abitazione con orto (mq. 400), porcile, pollaio, rustico ed accessori, nonché l’uso del forno.
La casa di abitazione dovrà essere proporzionata ai bisogni igienici e morali della famiglia. È stretto obbligo del salariato fisso di mantenere la casa e quant’altro sopra detto nello stato in cui venne consegnata.
Nelle boarie che non siano servite da corrente elettrica il conduttore corrisponderà al salariato, per ogni stalla e per ogni anno kg. 36 di petrolio illuminante. Nel caso in cui vi siano boarie costituite di più di una stalla, dove sia necessario un consumo di petrolio superiore al normale, verranno concordati, caso per caso, i supplementi di assegnazione.
Dove esiste l’impianto elettrico comune (stalla e abitazione del salariato) per la illuminazione della stalla ed annessi il conduttore dovrà sostenere una spesa pari all’importo di 60 Kw annui:
[...]
D) Mezzi di trasporto.
Il conduttore ha l’obbligo di mettere a disposizione dei salariati e delle loro famiglie un equino con veicolo e finimenti ogni qualvolta essi ne facciano richiesta per giustificati motivi (necessità di famiglia) e compatibilmente con le esigenze dell’impiego dell’equino stesso nell’azienda.
Inoltre il salariato può servirsi, previa autorizzazione del conduttore, del bestiame e del carro agricolo, per uso familiare.
[...]

Art. 17. - Cambiamento di categoria.
Qualora le capacità e le condizioni fisiche del salariato fisso e le necessità dell’azienda siano tali che il salariato stesso, di categoria inferiore, eseguisca, a giudizio del conduttore, il lavoro del salariato di categoria superiore, il lavoratore avrà diritto alle ricompense sia mensili che annuali relative.

Art. 21 - Ferie.
Al salariato spetta il godimento di un periodo di ferie annuali di giornate dieci. Detto periodo può essere anche frazionato ma non deve comunque coincidere, in tutto o in parte, coll’epoca del raccolto del grano e della fienagione del primo sfalcio.
Le ferie devono essere effettivamente godute.
[...]
Nel caso in cui, per causa di forza maggiore, le ferie non possono essere godute, saranno compensate col salario ordinario giornaliero (contanti e generi in natura) corrispondente al numero di giornate non fruite.

Art. 22. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi valgono le disposizioni vigenti.

Art. 26. - Norme disciplinari.
I rapporti fra conduttore e salariati fissi dovranno essere improntati a reciproco rispetto e comprensione ed ispirarsi al fine superiore della produzione.
I salariati fissi, nei rapporti attinenti al servizio, dipendono direttamente dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda. Si può addivenire alla risoluzione in tronco del contratto qualora il salariato si renda colpevole di mancanze così gravi da non consentire l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, come per esempio: furti, violenze, minacce, e via di fatto contro il conduttore o contro il suo rappresentante o compagni di lavoro.
Nel caso di trascuratezza o negligenza nell’esecuzione dei lavori, il conduttore prima di risolvere in tronco il contratto dovrà segnalare la mancanza riscontrata all’Associazione sindacale del lavoratore.
Il licenziamento in tronco dovrà essere notificato a mezzo di lettera raccomandata e al salariato così licenziato è assolutamente proibito di interessarsi ulteriormente delle cose dell’azienda.
[...]

Art. 29. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra conduttore e salariato fisso, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.