Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 marzo 2013, n. 7513 - Rendita per malattia professionale


 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere
Dott. STILE Paolo - Consigliere
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso RG n. 27016/2008 proposto da:
(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'Avv. (Omissis), che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello generale Dott. (Omissis), Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, nominato con Delib. Consiglio di Amministrazione (Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis) presso lo studio degli Avv.ti (Omissis) ed (Omissis), che rappresentano e difendono l'istituto per procura in calce al controricorso; - controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 725/07 della Corte di Appello di Reggio Calabria del 30.10.2007/6.11.2007 nella causa iscritta al n. 661 R.G. del 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza i del 13.02.2013 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS; udito l'Avv. (Omissis) per il ricorrente; udito l'Avv. (Omissis), per delega dell'Avv. (Omissis), per l'INAIL;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto

 


Il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della domanda proposta da (Omissis), condannava l'INAIL al pagamento di rendita rapportata al 75% di invalidità a decorrere dal 1 maggio 1995.
A seguito di appello dell'INAIL la Corte di Appello di Reggio Calabria, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, ha riformato la decisione di primo grado condannando l'INAIL alla costituzione e al pagamento, per la malattia professionale, di una rendita commisurata al 50% di riduzione della capacità lavorativa a decorrere dal 1 maggio 1995, con gli interessi legali sulle differenze tra l'ammontare dei ratei effettivamente spettanti e quello dei ratei erogati in relazione all'invalidità del 40%, decorrenti come per legge, fino alla data dell'effettivo saldo.
Il (Omissis) ricorre per cassazione affidandosi a un motivo, illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c.. L'INAIL resiste con controricorso.

 

Diritto


1. Con l'unico motivo il (Omissis) lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo (articolo 360 c.p.c., n. 5), sostenendo che il giudice di appello non ha effettuato una valutazione approfondita della condizione cardiaca incidente sulla percentuale dell'inabilità di esso ricorrente, e ciò in relazione all'ecocardiogramma color doppler del 21.08.2007.
Analoga considerazione è stata svolta con riferimento al procedimento accertativo della condizione di ipoacusia risultante dall'esame audiometrico-vestibolare, avendo indicato il Consulente tecnico di ufficio (pag. 7 della relazione) l'assenza di lesioni (viene usata l'espressione "ode normalmente la voce di conversazione"), senza alcun riferimento all'esame audiometrico effettuato il 30.08.2007 ad opera dell'Azienda USL n. (Omissis) Reggio Calabria.
2. Le censure così formulate sono prive di pregio e vanno disattese.
Invero il consulente tecnico di ufficio di secondo grado nel supplemento di perizia ha preso in considerazione la condizione cardiologica del ricorrente in relazione ad esame ecocardiografico agli atti ed ha escluso la presenza di un cuore polmonare cronico.
Lo stesso consulente ha esaminato l'altro profilo relativo alla ipoacusia bilaterale, come risultante dagli atti e dalla consulenza di parte, non rilevando un deficit uditivo apprezzabile.
Il ricorrente si è limitato a muovere critiche al giudizio medico-legale contenuto nell'impugnata decisione e ad opporre un diverso apprezzamento in ordine alle patologie da cui lo stesso era affetto.
Orbene l'impugnata sentenza ha fornito adeguata motivazione, richiamandosi alla consulenza tecnica di ufficio e al supplemento di perizia, che come, già detto, ha attentamente valutato l'incidenza delle lamentate patologie sulla capacità lavorativa del (Omissis).
Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. n. 7341 del 17 aprile 2004; Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142).
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Nessuna statuizione va emessa per le spese del presente giudizio, ricorrendo i requisiti di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.