Tipologia: Accordo
Data firma: 5 agosto 1971
Validità: 01.07.1971
Parti: Unione Industriale di Torino [Fiat] e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Fiat
Fonte: mirafiori-accordielotte.org

Sommario:

Parte prima - Incentivo di rendimento
A - Comitato Cottimi
B - Comunicazione dei tempi
C - Tabelle
D - Avviamento di nuove lavorazioni
Parte seconda
Parte terza Pause, saturazioni, lavoro notturno
Parte quarta Ambiente di lavoro
Parte quinta Permessi per motivi sindacali
Parte sesta Qualifiche operai
Parte settima Qualifiche impiegati
Parte ottava
Parte nona Pensionamento aziendale
Parte decima Varie

1. Presse
2. Armonizzazione retributiva stabilimenti O.M.
3. Omogeneizzazione delle condizioni di miglior favore ex Malf (accordo 3 marzo 1969)
4. Lavoratori studenti
5. Collaudatori
6. Produttori
7. Autobianchi
8. Ristoranti aziendali
Parte undicesima Decorrenza
Allegati
All. n. 1 - Elenco Comitati cottimi
All. n. 2 - Tabella incentivo di rendimento
All. n. 3 - Fattori ambientali fisico-chimici presenti nelle lavorazioni Fiat
Metodiche di misurazione e di prelievo ed analisi
Valori massimi di concentrazione tollerabile

All. n. 4 - Profili professionali operai 1a categoria
All. n. 5 - Profili professionali operai 1a categoria super
All. n. 6 - Profili professionali operai siderurgici 1° gruppo
All. n. 7 - Tabelle paghe basi di posto per piazze di lavoro Sezione Ferriere
All. n. 8 - Elenco Aree di Cottimo Sez. Ferriere
All. n. 9 - Tabella Trasformazione Classi di incentivo Sezione Ferriere
All. n. 10 - Regolamentazione premio di fedeltà e Cassa di soccorso Fiat
All. n. 11 - Tabella Premio di produzione O.M.
All. n. 12 - Borse di studio per figli dei dipendenti
All. n. 13 - Premi di frequenza scolastica per dipendenti
All. n. 14 - Programma di attuazione ristoranti aziendali
Corrispondenza Fiat – OO.SS.

Verbale di accordo

Addì 5 agosto 1971, tra l’Unione Industriale di Torino [...] in rappresentanza delegata ed assistenza della spa Fiat e la Federazione Italiana Metalmeccanici (Fim-Cisl) [...], la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (Fiom-Cgil) [...], l’Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (Uilm-Uil) [...], a definizione delle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori con lettera del 26 marzo 1971 si è concordato quanto segue:

Parte prima - Incentivo di rendimento
A - Comitato Cottimi

1. Nel Gruppo Fiat saranno costituiti - in numero di 60 - “Comitati cottimi” per linee, gruppi di officine, officine o piccoli stabilimenti, come da tabella allegata, (con un minimo di 1.000 dipendenti in rapporto a ciascun Comitato, quando lo stabilimento non abbia un numero minore di addetti) che saranno fra di loro coordinati nel caso di lavorazioni similari per evitare duplicazioni di esami di tempi riferiti alle medesime lavorazioni.
Le modalità di costituzione e funzionamento sono previste nella Parte Quinta del presente accordo.
Il Comitato cottimi ha facoltà di avvalersi di esperti di volta in volta prescelti dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo in un apposito elenco, preventivamente comunicato alla Direzione, contenente nominativi di lavoratori occupati nelle lavorazioni oggetto della presente regolamentazione.
I contatti del Comitato cottimi per i controlli sull'applicazione della regolamentazione saranno tenuti con il Capo Servizio Personale e con il Capo Servizio Mano d'Opera di ogni Sezione o con loro appositi incaricati, in modo da evitare intralci alla produzione o dilazioni nella soluzione dei problemi.
Il Comitato cottimi assorbe le funzioni del Comitato linee.
2. Fermo restando quanto stabilito dagli accordi aziendali per l'incentivo di rendimento 31-5-1968 e 26-6-1969, in quanto non modificati dal presente accordo, viene stabilito che i lavoratori hanno il diritto di discutere attraverso i Comitati cottimi di cui al punto 1, i tempi ed i carichi di lavoro che appaiono contestabili sulla base delle osservazioni dei lavoratori in riferimento a fattori obiettivi. A tal fine le comunicazioni ai Comitati cottimi precederanno immediatamente quelle ai lavoratori, già previste nelle regolamentazioni soprarichiamate.
L'esame dei diversi aspetti attinenti alla fissazione dei tempi ed ai carichi di lavoro potrà avvenire sia durante la fase di assestamento delle lavorazioni sia in fase successiva, nella ipotesi di cui al punto 5. L'esame stesso non sospenderà l'emissione e l'esecutività dei tempi provvisori o definitivi nel frattempo assegnati.
3. Il Comitato cottimi ha facoltà di discutere quanto sopra dal momento dell'assegnazione del tempo provvisorio e comunque entro 4 mesi dall'inizio dell'avviamento di una lavorazione (con esclusione delle prove saltuarie) anche quando lo stesso avviamento non sia ultimato.
Il Comitato ha facoltà di chiedere nuovi esami entro due mesi dall'assegnazione dei tempi provvisori quando il primo esame sia intervenuto in fase di avviamento. Lo stesso Comitato ha facoltà di chiedere un ulteriore esame entro due mesi dal l'assegnazione dei tempi definitivi.
Nota - Per le lavorazioni siderurgiche e di fonderia, ferma restando la facoltà di discutere quanto sopra previsto dal momento dell'assegnazione del tempo provvisorio, per quanto si riferisce all'avviamento delle lavorazioni le parti si incontreranno periodicamente per l'esame delle rispettive situazioni e per le opportune definizioni, tenuto conto delle particolari caratteristiche di questi impianti.
4. Il Comitato cottimi, previa comunicazione alla Direzione per evitare intralci alla produzione, potrà:
a) effettuare presso l’Ufficio competente tutti gli accertamenti che sono ritenuti necessari, cioè prendere conoscenza degli elementi analitici costitutivi dei tempi, compresi i tempi parziali, e chiedere ogni opportuno chiarimento anche relativamente a casi diversi da quelli posti in discussione, per i quali si ritenga utile l’acquisizione di dati che costituiscono effettivo elemento di comparazione (tempo rilevato o preventivato, maggiorazioni, giudizio di velocità, cadenze, saturazione, organico, pause);
b) accedere ai luoghi di lavoro per verificare ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della determinazione dei tempi;
c) ove occorra, chiedere la ripetizione delle rilevazioni.
5. Il Comitato cottimi potrà altresì segnalare i casi di tempi già assestati non più rispondenti alle condizioni di esecuzione del lavoro, quando tali condizioni siano variate rispetto al momento di assegnazione del tempo definitivo. Le modifiche dei tempi assestati, attuate secondo le modalità già regolate dagli artt. 6 e 7 dell'accordo 31 maggio 1968, saranno parimenti comunicate al Comitato cottimi.

B - Comunicazione dei tempi
1. Le comunicazioni dei tempi all'operaio (art. 4 dell'accordo 31 maggio 1968) ed al Comitato cottimi (punto 2. della lettera A precedente) saranno effettuate in ordine ai seguenti elementi:
a) tempo effettivo:
b) produzione oraria;
c) tempi macchina;
d) mezzi di lavoro impiegati;
e) tempo del ciclo nel caso di operazioni in abbinamento;
f) produzione oraria nel caso di operazioni in abbinamento.
Le comunicazioni riguardanti lavorazioni su tratti di linea o complessi meccanizzati riguarderanno gli elementi previsti dall'art. 2 della Regolamentazione linee di montaggio meccanizzate, allegato B) all'accordo 26 giugno 1969.

D - Avviamento di nuove lavorazioni
1. In tutta la fase anteriore alla prima assegnazione del tempo provvisorio è garantito all'operaio addetto a lavorazioni in avviamento, destinate ad essere successivamente incentivate, il guadagno medio di incentivo del periodo precedente mediante una indennità pari al livello di incentivo per operai diretti corrispondente all'indice di rendimento medio di stabilimento realizzato nel periodo di paga stesso, tale indennità sarà corrisposta per tutte le ore di presenza retribuite a termini della normativa vigente impiegate per lavorazioni in avviamento.
Il trattamento di cui sopra annulla e sostituisce quanto previsto al 3° comma della normativa per l'avviamento di nuove lavorazioni allegata all'accordo 31 maggio 1968.
2. Al fine di consentire una preventiva conoscenza dei presumibili effetti che nuove lavorazioni o rilevanti modifiche di quelle in atto potranno avere limitatamente ai temi dell'occupazione, delle modalità di prestazione, dei ritmi di lavoro, degli organici e delle condizioni di ambiente, l'Azienda fornirà ai Comitati sindacali aziendali di cui al presente accordo, preventivamente all'inizio della fase di avviamento, le informazioni necessarie, ferma restando la salvaguardia del segreto aziendale in ordine al tipo del prodotto ed ai mutamenti qualitativi e quantitativi di esso.
Su richiesta, essa procederà ad un esame congiunto, diretto a prendere atto di proposte di modificazioni collegate alle conseguenze di cui sopra.

Parte seconda
È costituita una Commissione per l'esame dei problemi della ricomposizione delle fasi e di altri aspetti della prestazione del lavoro in rapporto con l'avviamento di nuove linee e del rifacimento di linee già in funzione.
La Commissione, costituita da due Rappresentanti sindacali aziendali per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, sarà informata delle iniziative dell'Azienda preventivamente alla loro applicazione e potrà formulare proposte senza comportare sospensione della predisposizione dei nuovi impianti e ferme restando le salvaguardie del segreto aziendale.
La Commissione svolgerà i suoi lavori a partire da settembre 1971 per due mesi. La sessione bimestrale sarà ripetuta ogni anno.
Le parti stipulanti potranno di volta in volta concordare di far partecipare dirigenti delle Organizzazioni Sindacali, i quali in tal caso saranno tenuti al riserbo più assoluto su ogni argomento riservato trattato in tali incontri.

Parte terza Pause, saturazioni, lavoro notturno
1. È soppressa la pausa collettiva di 10 minuti primi per ogni turno di lavoro con arresto degli impianti dal punto II della regolamentazione per le lavorazioni su linee di montaggio meccanizzate allegata all'accordo 31 maggio 1968.
Gli operai addetti alle lavorazioni su linee di produzione a trazione meccanizzata fruiranno di pause individuali di 40 minuti primi per ogni turno di lavoro (comprensivi di quanto già previsto per l'utilizzazione delle maggiorazioni per bisogni fisiologici) organizzate in modo da garantirne l'effettivo godimento.
Le modalità di godimento delle pause individuali verranno regolamentate anche su proposta dei gruppi interessati.
Durante il godimento delle pause individuali l'operaio sarà sostituito da un rimpiazzo per assicurare il normale funzionamento degli impianti.
2. Nelle lavorazioni su linee di montaggio meccanizzate di cui alla regolamentazione allegata all'accordo 26 giugno 1969 l'indice di saturazione massima individuale nell'arco delle 8 ore non sarà superiore ai seguenti livelli:
88 % per linee con tempi di cadenza superiori a 4';
87 % per linee con tempi di cadenza superiori a 2';
86 % per linee con tempi di cadenza di 2' ed infer.;
84 % per linee con tempi di cadenza di 1' ed infer.;
ivi compresi gli effetti della trasformazione della pausa collettiva nella pausa individuale più lunga, di cui al precedente punto 1.
3. L'intervallo per la mensa per gli operai è aumentato per tutti a 40 minuti primi; 10' saranno pagati non riducendo l'attuale retribuzione giornaliera.
L'Azienda, senza variazione dei ritmi individuali di lavoro, intende utilizzare gli impianti per un tempo pari a quello di utilizzazione attuale, ivi comprese le deroghe concordate e salva la riduzione contrattuale di orario; le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ne prendono atto.
L'orario sarà applicato a tutto il complesso.
Nelle lavorazioni siderurgiche del primo gruppo e per i lavoratori del secondo gruppo impegnati su tre turni, nonché nelle centrali termiche, elettriche e di aria compressa parimenti su tre turni, limitatamente ai casi per i quali la continuità del ciclo non consente l'interruzione delle 8 ore giornaliere di lavoro con un intervallo per la refezione fuori dei posto di lavoro, si provvederà, per ciascuno di tali turni di 8 ore consecutive, ad accantonare 10', da godere con giornate di permesso retribuito, e, nel caso di mancato godimento delle giornate stesse anche per ragioni di organizzazione del lavoro, con il pagamento del corrispondente importo alla fine di ciascun quadrimestre.
4. Nei turni notturni la specifica maggiorazione viene aumentata dal 30% al 50%.
Ovunque sia possibile, si avrà tendenza a portare il sistema in atto di alternanza nei diversi turni da cicli che consentono l'effettuazione di un turno notturno settimanale ogni 5 settimane per ciascun gruppo di lavoratori (con esclusione delle lavorazioni siderurgiche, a caldo ed a ciclo continuo; es. trattamenti termici).
Nota a verbale
Stante l'accertata difficoltà per l'area milanese ad assumere entro il 10 settembre 1971 il personale necessario a garantire l'effettivo godimento delle nuove pause individuali per lo Stabilimento Autobianchi, l'Azienda provvederà ad assegnare con criteri di opportuna priorità gli operai di rimpiazzo necessari utilizzando personale già in forza, ovviamente adeguando la produzione al minore organico eventualmente risultante sulle linee.
L'Azienda aumenterà la produzione richiesta, secondo le norme vigenti via via che provvederà ad incrementare gli organici con nuove assunzioni, e le parti se ne danno ovviamente atto.
Considerata l'opportunità di consentire una introduzione graduale della situazione stabilita al punto 1. della Parte Terza del presente accordo, tenuto conto della particolare situazione di utilizzo della percentuale di fattore fisiologico di cui all'accordo sezionale 26 maggio 1970, si procederà come segue nei tratti di linea ove tale accordo è di fatto applicato
a) in un primo periodo transitorio - fino al 4 settembre 1971 - le pause individuali giornaliere a rotazione (di cui al punto 1. della Parte Terza del presente accordo) sono limitate a 20 minuti, restando invariato quanto previsto dall'accordo sezionale 26.5.1970 in merito alla percentuale fattore fisiologico e con assegnazione di rimpiazzi corrispondenti alle pause di 20 minuti di cui sopra.
Durante tale periodo verrà mantenuto il rapporto tra la produzione richiesta secondo i tabelloni in atto al 18 giugno u.s. e l'organico di fatto in atto alla stessa data del 18 giugno u.s. - anche in caso di variazioni di programmi di produzione –nonché in relazione alle nuove assunzioni di cui al 2° comma della Nota a verbale - fatte salve le ipotesi di modifiche di prodotto di cicli e mezzi di lavoro, etc., per le quali continuerà ad essere applicata la normativa generale vigente;
b) alla data del 6 settembre 1971 verrà realizzata l'intera pausa di 40 minuti (comprensivi di quanto già previsto per l'utilizzazione delle maggiorazioni per bisogni fisiologici) con la relativa disciplina dei rimpiazzo di cui al punto 1. della Parte Terza ed al punto 3. della Parte Sesta del presente accordo, riportando, con gli opportuni accorgimenti, i tempi di lavorazione a valori al netto della diminuzione del 4% di fattore fisiologico, per far rientrare la situazione di Desio nell'alveo della disciplina generale del presente accordo per la spa Fiat.

Parte quarta Ambiente di lavoro
1. L'Azienda fornisce al Comitato ambiente di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze normalmente presenti nelle lavorazioni Fiat e con riferimento specifico a quelle relative a malattie professionali e/o per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e periodiche, articolato in:
a) elenco generale delle sostanze secondo le tabelle allegate al presente accordo;
b) elenco, a livello di officina, delle sostanze stesse e delle lavorazioni in cui vengono impiegate.
Tale elenco sarà aggiornato in relazione alla presenza o meno delle sostanze predette nelle singole lavorazioni.
2. Le metodiche di misurazione e di prelievo ed analisi dei fattori ambientali fisico-chimici per la determinazione dei relativi valori presenti nelle lavorazioni ed indicate nel documento allegato al presente accordo saranno aggiornate periodicamente.
3. Nei casi di lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose, etc., superi i limiti di valore di soglia indicati nelle tabelle allegate, l'Azienda provvederà in un periodo di tempo dipendente dalla relativa situazione tecnica a migliorare le condizioni di lavoro e di ambiente mediante misure tecniche e/o organizzative, dandone comunicazione al Comitato ambiente per un esame congiunto e per adottare le misure transitorie del caso.
I valori di soglia dovranno essere aggiornati periodicamente in base alle variazioni apportate ai relativi testi di riferimento.
La validità di un determinato valore di soglia è verificata attraverso il riferimento a casi di malattia dovuta specificamente alla sostanza relativa al valore di soglia in esame.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 300 del 20-5-1970, si procederà in ogni stabilimento alla determinazione di una mappa delle condizioni ambientali e dei valori delle concentrazioni delle sostanze nocive di cui al punto l, secondo un programma generale di indagini e di rilevazioni con scadenze prefissate e una periodicità da concordarsi. La definizione dei programmi di indagine e dei rilievi, le loro scadenze e periodicità verranno concordate tra l'Azienda ed il Comitato ambiente.
5. Il rilevamento dei dati ambientali verrà effettuato mediante le attrezzature ed i tecnici del Laboratorio Ricerche e Controlli della Società Fiat, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
6. L'attuazione dei rilievi, le loro modalità, frequenze, luogo, posti di lavorazione e momenti dell'arco della giornata lavorativa nonché la durata delle rilevazioni stesse saranno concordate tra il Comitato ambiente e l'Azienda per garantire che essi rappresentino sia le indicazioni di livello medio sia, in ogni caso, le condizioni di livello massimo di concentrazione.
7. I dati rilevanti saranno trascritti in apposito registro e cura dell'Azienda.
Il registro comprendente le registrazioni per singole officine e relative lavorazioni verrà istituito in ogni stabilimento e sarà tenuto a disposizione del Comitato ambiente.
Il modello unificato del registro sarà definito tra Azienda e Comitato ambiente.
8. A scopo di studio, limitatamente alla Sezione Carrozzeria e alla Sezione Fonderie, verranno assunti i dati relativi alle:
- visite mediche di assunzione;
- visite periodiche;
- assenze.
Le visite periodiche saranno effettuate dall'Azienda, sulla base di criteri concordati e con la partecipazione dei Comitati ambiente, dell'Enpi dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Inam, dell'Inail, fermo restando per i processi produttivi il rispetto del segreto d'Azienda, per un confronto con i dal ambientali e le frequenze degli infortuni e dell'avvicendamento.
9. Il Comitato ambiente istituito in ogni stabilimento ha facoltà di controllo e contestazione su quanto previsto dalla presente regolamentazione ed ha facoltà di iniziativa per l'elaborazione e la promozione di eventuali analisi anche con l'ausilio di Enti specializzati di diritto pubblico.
Il Comitato ambiente di stabilimento ha facoltà di fare proposte tendenti a realizzare una efficace tutela e prevenzione della salute dei lavoratori.
10. Il Comitato ambiente si costituisce in analogo a quello per le qualifiche, per ogni Sezione o Stabilimento.
Le modalità di costituzione e funzionamento sono previste nella Parte Quinta del presente accordo.

Parte quinta Permessi per motivi sindacali
1. I Comitati aziendali di cui alle parti prima, quarta, sesta e settima del presente accordo, saranno formati ciascuno da 6 Rappresentanti Sindacali aziendali delle Organizzazioni Sindacali di cui al foglio 1 del presente accordo.
2. Per le diverse attività di rappresentanza sindacale dei lavoratori, ivi compresa l'attività dei Comitati di cui sopra, il monte ore per permessi sindacali retribuiti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro e della Legge n. 300 del 1970 e quello destinato ai membri delle Commissioni Interne è portato complessivamente a 700.000 ore annue, con riserva di 150.000 ore per le Commissioni Interne, per i nominativi che fanno capo alle tre Organizzazioni Sindacali di cui al foglio 1 del presente accordo.
3. Di tale monte ore saranno titolari, oltre i membri delle Commissioni Interne i Rappresentanti sindacali aziendali regolarmente notificati all'Azienda nel numero massimo e con le modalità previste dalla legge e dal Contratto Nazionale di Lavoro.
I nominativi dei Rappresentanti sindacali aziendali designati quali componenti dei Comitati di cui alle parti prima, seconda, quarta, sesta e settima, saranno notificati per iscritto dalle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo alla Direzione aziendale tramite l'Associazione Territoriale degli
Industriali.
Lavoratori dipendenti in numero non superiore quello dei Rappresentanti sindacali aziendali, iscritti in elenchi di esperti preventivamente comunicati con le stesse modalità, potranno fruire delle ore (permesso disponibile in luogo dei Rappresentanti titolari, quando ciò occorra per il miglior funzionamento dei Comitati istituiti nelle parti prima, quarta, sesta e settima del presente accordo.
Allo scopo di fronteggiare le esigenze di funzionamento dei vari Comitati aziendali previsti dal presente accordo nei piccoli Stabilimenti (al di sotto delle 1200 unità), le parti si danno atto che, fermo restando il numero totale degli esperti di cui sopra, le Organizzazioni Sindacali potranno operare maggiori designazione di esperti nelle unità stesse compensati da una corrispondente minore designazione in altre unità maggiori; per i membri titolari valgono invece i criteri di ripartizione previsti dalle norme della legge n. 300 e del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Ciascun titolare od esperto, all'atto in cui fruisce del permesso richiesto nei termini contrattuali, firmerà un apposito cartellino, che verrà inoltrato ali Direzione, a cura del Capo, al fine di consentire computo delle ore via via utilizzate.
Qualora risulti utilizzato nel semestre un numero di ore superiore a quello riconosciuto, le ore eccedenti saranno trattenute al membro od ai membri che abbiano fatto registrare l'eccedenza: a tal fin si procederà per settimane intere successive al momento in cui tale eccedenza si sia verificata.
Reciprocamente, ore eventualmente non utilizzate nel semestre saranno riportate al semestre successivo. Per una migliore verifica l'Azienda fornirà mensilmente alle Organizzazioni Sindacali la situazione delle ore utilizzate per ogni Stabilimento o Filiali separatamente tra Commissioni Interne ed altri aventi diritto.
Nota a verbale
Le parti prendono atto della dichiarazione delle OO.SS. Torinesi che I Comitati di cui alle parti Quinta/A e Quinta/B negli stabilimenti dell’area torinese saranno unificati a tutti gli effetti.
Possibili analoghe intese in altre Province interessate al problema saranno comunicate all’Azienda al più presto e comunque entro il mese di ottobre: non sarà nel frattempo pregiudicato il funzionamento dei Comitati.

Parte sesta Qualifiche operai
[...]
Norma transitoria
L'organico di rimpiazzo viene conseguentemente aumentato di 2.160 unità in corrispondenza delle maggiori pause di cui all'art. 1 della Parte Terza del presente accordo e per fronteggiare le oscillazioni dell’assenteismo.
[...]
7. In ogni sezione o stabilimento viene costituito un Comitato qualifiche.
Le modalità di costituzione e funzionamento sono previste nella Parte Quinta del presente accordo.
Le Direzioni effettueranno con il suddetto Comitato qualifiche una verifica almeno semestrale sulle modalità per i passaggi di categoria ed un controllo successivo dei passaggi come sopra effettuati.
[...]
Ad integrazione di quanto previsto dal Contratto di lavoro per la sostituzione degli assenti, viene attribuita la qualifica di rimpiazzatore di siderurgia al lavoratore le cui mansioni, nell'ambito di raggruppamenti di mansioni analoghe nelle lavorazioni siderurgiche del 1° gruppo, consistono istituzionalmente di prestazioni variabili per natura e durata, in posto di lavoro diverso, per sostituire lavoratori assenti, avendo la capacità di inserirsi nelle diverse operazioni affidate immediatamente a livello di rendimento normale.
[...]
Il numero dei rimpiazzatori non potrà superare, per ciascun impianto, la percentuale riconosciuta per sostituzione assenti.
[...]

Parte settima Qualifiche impiegati
[...]
6. Viene costituito un Comitato aziendale qualifiche impiegati; le modalità di costituzione e funzionamento sono previste nella Parte Quinta del presente accordo.
La Direzione aziendale effettuerà con il suddetto Comitato qualifiche una verifica almeno semestrale sulle modalità per i passaggi di categoria ed un controllo dei passaggi effettuati ai sensi della presente regolamentazione.
Il Comitato aziendale qualifiche impiegati potrà avvalersi, per i problemi specifici di Stabilimenti e Filiali, della collaborazione di singoli esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali, ai sensi della Parte Quinta, tra gli impiegati degli Stabilimenti e Filiali stessi.

Parte decima Varie
1. Presse

Nelle lavorazioni su presse collegate in flusso di sequenza:
a) è garantita la proporzionalità fra produzione richiesta ed operai occorrenti (organico);
b) non si darà corso a recuperi di produzione se non attraverso proporzionali variazioni di organico;
c) si affiggeranno su ogni linea di presse tabelloni con indicazione delle produzioni unitarie ed orarie, dei tempi ciclo e degli organici;
d) sarà reso possibile agli operai addetti, a mezzo di contacolpi, il controllo delle quantità prodotte su ogni linea a flusso.

5. Collaudatori
Le parti prendono atto che l'Azienda ha stipulato una polizza di assicurazione che assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti, in conseguenza di collisioni con altri veicoli, di ribaltamento, di urto contro qualsiasi ostacolo, di uscita di strada di autoveicoli di proprietà della Fiat o di terzi circolanti con targa in prova assegnata alla Fiat stessa o di proprietà della Fiat anche non immatricolati, guidati da un dipendente della Società, sempreché circolino regolarmente guidati da persona a ciò autorizzata anche su suolo privato.

7. Autobianchi
[...]
b) la concessione delle tute da lavoro verrà effettuata con allineamento ai criteri in atto negli Stabilimenti di Torino con analoghe caratteristiche;
c) entro 5 mesi dalla stipulazione del presente accordo verrà attuata la trasformazione della mensa adottando i sistemi, le modalità i prezzi stabiliti per i ristoranti aziendali di Torino, come da accordi 29 aprile 1969 e 15 luglio 1970, punto 3).

8. Ristoranti aziendali
Le parti prendono atto a scioglimento delle riserve contenute al punto 3), lett. c) dell'accordo 15 luglio 1970 del programma di massima di istituzione generalizzata dei ristoranti aziendali negli Stabilimenti dell'area torinese e di estensione nelle sedi fuori Torino (v. allegato n. 14).

Allegati
Allegato n. 3
Fiat Giugno 1971
Fattori ambientali fisico-chimici presenti nelle lavorazioni Fiat
Metodiche di misurazione e di prelievo ed analisi
Valori massimi di concentrazione tollerabile

Elenco delle metodiche di prelievo e analisi e dei valori massimi di concentrazione tollerabile delle sostanze riportate nelle tabelle seguenti:
Tabella 1)
Sostanze elencate nella tabella delle «Malattie Professionali» normalmente presenti nelle lavorazioni Fiat.
Tabella 2)
Sostanze elencate nella tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche(escluse le sostanze comprese nella tabella 1), normalmente presenti nelle lavorazioni Fiat.
Tabella 3)
Sostanze non elencate nelle tabelle «1» e «2» normalmente presenti nelle lavorazioni Fiat.

Negli elenchi 1, 2 e 3 allegati sono indicate, sostanza per sostanza, le metodiche di prelievo dei campioni di aria dell'ambiente di lavoro, i metodi di analisi dei suddetti campioni, ed i valori massimi di concentrazione tollerabili, impiegati in Fiat. Per ulteriore chiarimento si precisa che:
a) a scopo indicativo delle concentrazioni reperibili e quindi delle opportunità di prelievo e analisi successive, eseguite secondo quanto specificato nelle tabelle, sono di uso corrente anche gli analizzatori dell'atmosfera a fialetta fabbricati dalla Ditta Draeger di Lubecca;
b) i prelievi sono eseguiti sempre in orario di lavoro scegliendo, nei casi in cui sia presumibile l'esistenza di concentrazioni diverse a seconda della zona e a seconda delle fasi di lavorazione, sedi ed orari che rappresentino sia le condizioni di «livello medio» sia - in ogni caso - le condizioni di « livello massimo di concentrazione »;
c) i prelievi dell'aria presunta inquinata vengono effettuati mediante pompa aspirante a portata regolabile. I prelievi sono sempre eseguiti a m. 1,50 dal pavimento nella zona più prossima possibile all'operaio, mentre svolge le operazioni in esame (sino a porre lo strumento di prelievo sulla spalla o dinanzi al volto). Altri prelievi sono eseguiti in sedi diverse, a seconda delle singole opportunità tecniche;
d) i valori massimi di concentrazione tollerabili sono ricavati:
1) dal testo pubblicato a cura della American Conference of Governmental Industrial Hygienist dal titolo «Threshold limit values of airborne Contaminants, adopted by A.C.G.I.H. for 1969 and intended changes» per quanto si riferisce a gas e vapori e polveri metalliche;
2) dal testo del decreto del 30 novembre 1956 della Repubblica Francese, pubblicato sul J. 0. dell'11 dicembre 1956, section V: «Procédés de Mesure de l'empoussiérage », per quanto si riferisce alle polveri silicee;
3) dal testo del «Report of working group 46 NAS NRC » pubblicato a cura del Committee on Hearing Bioacoustics and Biomechanics (CHABA) nel 1965, per quanto si riferisce ai rumori;
4) dal testo « Int. Z. angew. Physiologie », vol. 17 anno 1958, per quanto si riferisce alle vibrazioni e scuotimenti;
e) i valori delle massime concentrazioni tollerabili si intendono riferiti ad esposizione sistematica di 8 ore giornaliere lavorative. Fanno eccezione i valori con l'indicazione « C » (= ceiling) per cui la durata dell'esposizione non deve superare i 15 minuti consecutivi, ed i valori dei livelli di rumore i cui tempi di esposizione sono indicati nel grafico relativo alle «Curve di valutazione del rischio di ipoacusia per esposizione a rumori continui a banda larga» (CHABA 1965);
f) sono esclusi dall'elenco delle metodiche di prelievo e analisi le seguenti sostanze, o fattori fisici, per i motivi indicati per ognuno di essi:
1) radiazioni infrarosse e radiazioni ultraviolette.
Mancanza di indicazioni sull'entità dell'irraggiamento infrarosso e ultravioletto, da considerare « tollerabile»; facile identificazione dei posti di lavoro in cui sono presenti irradiazioni infrarosse o ultraviolette in quantità nociva trattandosi di lavorazioni eseguite esclusivamente da maestranza specificamente esperta e ben localizzate e definite (radiazioni infrarosse: metallo allo stato fuso, o al «calor rosso» = radiazioni ultraviolette: lavorazioni di saldatura; operazioni di collaudo con luce di Wood); ed impiego sistematico in entrambi i casi, anche per necessità antinfortunistiche, di schemi od occhiali in grado di abolire ogni possibilità di danno.
2) Oli minerali - resine sintetiche.
- impossibilità tecnica di dosaggi, trattandosi di sostanza a contatto;
- impiego sistematico di guanti protettivi.
3) Radio, raggi X e sostanze radioattive.
- osservanza delle norme di legge vigenti in materia (D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, pubblicato nel Supplemento ordinario della G. U. n. 95 del 16 aprile 1964).

Tabella n° 1 - Sostanze elencate nella tabella delle « Malattie Professionali » normalmente presenti nelle lavorazioni Fiat
Tabella n° 2 - Sostanze elencate nella tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche (escluse le sostanze comprese nella tabella 1), normalmente presenti nelle lavorazioni Fiat
Tabella n° 3 – Sostanze non elencate nelle tabelle 1 e 2 normalmente presenti nelle lavorazioni Fiat
Curve di valutazione del rischio per ipoacusia "Chaba"