Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 aprile 2013, n. 8442 - Tecnopatia e misure di sicurezza contro le sostanze chimiche





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere
Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA



sul ricorso 20926-2010 proposto da:
(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
(Omissis) S.P.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente, domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;
- controricorrente - e contro
(Omissis), (Omissis), (Omissis) S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 166/2010 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 25/03/2010 R.G.N. 170/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello,che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 25 marzo 2010, la Corte d'Appello di Cagliari accoglieva il gravame principale svolto dal (Omissis) s.p.a. contro la sentenza di primo grado e condannava la predetta società al pagamento, in favore di (Omissis), della somma di euro 22.736,95 oltre interessi legali; rigettava l'appello proposto dalla predetta società nei confronti della s.p.a. (Omissis).
2. La Corte territoriale puntualizzava che:

- (Omissis), dipendente del (Omissis) s.p.a. conveniva in giudizio la predetta società, l'amministratore (Omissis), il responsabile della sicurezza (Omissis), per l'accertamento che la tecnopatia per la quale godeva di rendita INAIL pari al 15% di riduzione della capacità lavorativa, era derivato da comportamento colposo del datore di lavoro nell'omettere le misure di sicurezza necessarie a tutelare l'integrità psicofisica, e conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali;
- la società si costituiva sostenendo che la dipendente aveva svolto la sua attività senza possibilità di entrare in contatto con le sostanze chimiche che le avrebbero causato la tecnopatia e chiedeva, ed otteneva, la chiamata in causa della s.p.a. (Omissis) per essere manlevata, all'uopo invocando la polizza assicurativa stipulata anche per responsabilità derivante da tecnopatia dei dipendenti;
- la s.p.a. (Omissis) si costituiva eccependo la prescrizione del diritto della società assicurata ad essere manlevata, per essere stata la richiesta di risarcimento della dipendente comunicata ben oltre il termine annuale di cui all'articolo 2952 c.c., a decorrere dalla malattia professionale;
- (Omissis) si costituiva negando ogni responsabilità deducendo di essere stato nominato responsabile per la sicurezza solo nel febbraio 1999, quando la malattia della ricorrente si era già manifestata;
- il primo giudice, istruita la causa, con produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica, riteneva provato che la lavoratrice, nello svolgimento delle mansioni, era venuta a contatto con diverse sostanze chimiche sintetiche senza essere munita di dispositivi di protezione per colpevole omissione dell'amministratore della società, per cui aveva contratto una dermatite atopica con danno biologico estetico quantificato, dal consulente tecnico, nella misura del 21% e con danno morale valutato equitativamente; condannava, pertanto, la società e (Omissis) al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione; riteneva, inoltre, prescritto il diritto della società di essere manlevata dalla società assicuratrice, ed estraneo alla vicenda (Omissis).

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva:
- violato, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di garantire la salute della lavoratrice che entrava continuativamente in contatto con calze umide tinte con sostanze chimiche tossiche senza essere provvista di dispositivi di protezione, come guanti e mascherine;
- condivise le conclusioni dei CTU che avevano adeguatamente motivato che la malattia professionale diagnosticata avesse provocato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 10.11%;
- secondo le tabelle di liquidazione del danno biologico utilizzate dalla Corte cagliaritana la percentuale del 10,50%, in relazione all'età della lavoratrice, nata nel (Omissis), e al valore di punto, comportava un risarcimento pari ad euro 16.899,96, con ulteriore danno da ritardo pari ad euro 5.837,00, per un totale di euro 22.736,95, oltre interessi legali;
- prescritto il diritto della società ad essere manlevata dalla società assicuratrice, posto che la società, nonostante la denuncia della lavoratrice all'INAIL nel febbraio 1997 e la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione per il risarcimento dei danni causati dalla malattia professionale, solo il 5.12.2002 comunicava alla società assicuratrice l'azione intrapresa dalla lavoratrice con ricorso notificato in data 27.6.2002.
4. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi. Il (Omissis) s.p.a., in liquidazione, ha resistito con controricorso. Le altre parti intimate non hanno resistito.
5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma II Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto


6. Col primo motivo di ricorso, la lavoratrice si duole che la Corte di merito abbia recepito acriticamente la consulenza con motivazione apodittica ed arbitraria.
7. Il motivo non è meritevole di accoglimento sia perchè la Corte territoriale ha motivato l'adesione alla consulenza tecnica d'ufficio, sia perchè la doglianza si risolve nell'inammissibile contrapposizione della propria valutazione del danno asseritamente subito.
8. Col secondo motivo la sentenza impugnata è criticata per non aver la Corte di merito enunciato le ragioni per disattendere la consulenza di parte e quella di prime cure.
9. Osserva il Collegio che in sede di giudizio di appello, allorchè venga disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio, rispetto a quella eseguita in prime cure, l'eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d'ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad un'acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente.
10. Col terzo motivo, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia liquidato il risarcimento, quantificando solo il danno biologico e dimenticando di liquidare compiutamente il danno esistenziale e, radicalmente, quello morale. Si duole, inoltre, che la Corte di merito abbia omesso di considerare il danno biologico temporaneo provato documentalmente, così contraddicendo il giudicato della sentenza di primo grado, all'uopo deducendo la violazione di legge, articolo 112 c.p.c. e articolo 324 c.p.p. (recte c.p.c.) per non esservi stata devoluzione della parte in ordine alla sussistenza dei danni suddetti.
11. Osserva il Collegio che non risulta dedotto correttamente l'error in procedendo in cui sarebbero incorsi i Giudice del gravame posto che solo la specifica deduzione della violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello.
12. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis della dedotta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo.
13. Inoltre, quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento del danno esistenziale, la parte ricorrente non deduce in che modo aveva allegato e dedotto la questione in sede di merito e, in ispecie, le allegazioni concrete a suffragio dell'asserito danno.
14. Il motivo con il quale la ricorrente sottopone a critica la liquidazione del danno sulla base delle tabelle utilizzate, nella specie, dalla Corte richiedendo l'adeguamento del risarcimento alle tabelle di Milano, costituisce questione nuova non svolta nei gradi di merito quanto al criterio valutativo preteso.
15. Infine, l'ultimo motivo incentrato sulla critica alla regolamentazione delle spese, contestando contestualmente l'apoditticità e l'omissione della motivazione, non coglie nel segno per aver la Corte di merito sinteticamente enunciato le ragioni fondanti la statuizione.
16. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 40,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, in favore della sola parte costituita.