Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 aprile 2013, n. 9778 - Malattia professionale e prova della sussistenza del nesso di causalità qualora l'attività svolta non sia ricompresa in quelle elencate nella tabella di cui all'allegato al d.p.r. n. 1124/1965


 

 

 

Presidente Napoletano - Relatore Garri

Fatto



La Corte d'appello di Napoli ha accolto il ricorso proposto dall'Inail e, riformata la sentenza del Tribunale della stessa città, ha respinto la domanda proposta da P.D. con la quale aveva chiesto l'erogazione della rendita in relazione alla ipoacusia professionale contratta nella sua attività di dipendente delle Poste Italiane s.p.a. presso i centri di meccanizzazione postale pacchi dove aveva lavorato.
La corte territoriale/confermata la legittimazione passiva della Poste Italiane s.p.a. e respinte le eccezioni di improponibilità per effetto della mancata, preventiva, presentazione della domanda amministrativa, e di prescrizione triennale, formulate dall'Inail, ha invece ritenuto fondata la censura con la quale l'Inail evidenziava che erroneamente il primo giudice aveva presunto l'origine professionale della patologia sebbene la malattia denunziata non fosse compresa tra quelle "tabellate" in relazione all'attività lavorativa indicata con la conseguenza che non si poteva ritenere operante la presunzione legale dell'origine professionale della patologia.
Conseguentemente ha affermato che era necessario per il lavoratore offrire una prova concreta e specifica della esposizione a rischio ambientale quale causa sufficiente ed efficace a determinare il danno. Quindi ha verificato, in esito ad un accertamento medico legale, l'insussistenza del nesso causale tra la lavorazione e la malattia di origine plurifattoriale.
Per la cassazione della sentenza ricorre P.D. denunciandone l'erroneità sulla base di quattro distinti motivi. Resistono con controricorso sia l'Inail che la Poste Italiane s.p.a..

Diritto



Le censure:
Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dei principi generali in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in relazione alla presunzione dell'origine professionale della malattia e valutazione delle prove.
Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte d'appello avrebbe escluso la lavorazione svolta da quelle tabellate, sebbene l'ipoacusia da rumore rientrasse tra le patologie incluse nell'allegato al T.U. n. 1124 del 1965 (cfr. allegato 4 del T.U. cit, n. 75) e che per le lavorazioni, alla lettera W) (n.d.r. questi i richiami contenuti in ricorso) fosse stabilito che queste comportano un rischio specifico di insorgenza dell'ipoacusia professionale nel caso in cui vi sia una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori ad 80 dB.
In maniera contraddittoria la consulenza, recepita integralmente dalla Corte territoriale, pur riconoscendo la natura ingravescente della ipoacusia denunciata ne accerta, a distanza di un anno e mezzo, un miglioramento e valuta in maniera sostanzialmente diversa le stesse audiometrie esaminate dal consulente di primo grado e da questi ritenute utili per l'accertamento dell'incidenza della malattia sulla capacità lavorativa dell'assicurato.
La consulenza sarebbe altresì motivata in modo carente laddove riconosce un'incidenza causale a farmaci ototossici assunti circa quaranta anni prima della insorgenza della malattia; ritiene insufficiente il livello di rumorosità, sebbene questo sia stato accertato solo all'esito del ripristino di sistemi di sicurezza; non specifica le modalità di calcolo; imputa l'aggravamento alla presbiacusia; applica erroneamente il d.lv. n. 277 del 1991 che prevede una soglia di rumorosità più elevata rispetto a quella stabilita dal d.p.r. 1124/1965 (90 DB invece che 80 DB), circostanza, quest'ultima non decisiva per stabilire l'idoneità dell'ambiente lavorativo a pregiudicare l'apparato uditivo.
Con il secondo motivo, poi, lamenta la contraddittorietà della motivazione per avere valutato l'invalidità sulla base di un'audiometria del 1996 nella misura del 5,7%, e non del 12% come già ritenuto dal primo consulente, ritenendo accertato nel 1997 un miglioramento fino ad una riduzione del 2,7 %, senza considerare la naturale ingravescenza della patologia. Per avere ritenuto non superata la soglia dei 90 decibel ai fini del nesso di causalità e poi accertato che l'invalidità era dovuta solo all'assunzione di medicinali ototossici; infine, accertato una invalidità nella misura del 20% nel 2008 attribuendo l'aggravamento alla presbiacusia senza più considerare né l'incidenza dell'esposizione a rumore né l'assunzione dei medicinali ototossici.
Con il terzo motivo di gravameli assume la violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, contraddittoriamente, ha considerato l'aggravamento intervenuto ma ne ha escluso il nesso causale professionale.
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso attengono infine alla violazione dell'art. 437 c.p.c., per non aver consentito al lavoratore di svolgere l'istruttoria chiesta per accertare l'origine professionale della malattia anche sotto il profilo del difetto di motivazione. Le ragioni della decisione:
Le censure, che attengono alla ripartizione dell'onere probatorio in relazione all'eziologia professionale della malattia ed alla corretta interpretazione da parte del consulente degli elementi a sua disposizione sotto i diversi profili denunciati, per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente. Occorre premettere che a norma dell'art. 3 del d.p.r. n. 1124/1965 l'obbligo di assicurazione sussiste oltre che per i casi di cui all'art. 1, per tutte le malattie professionali indicate nella tabella contenuta nell'allegato del decreto citato. La citata tabella, alla voce 50, indica tra le malattie professionali l'ipoacusia e la sordità da rumori ed elenca dettagliatamente le lavorazioni (lett. a-z) in relazione alle quali, ove la patologia sia insorta in un arco temporale definito (nella specie 4 anni) e rientrino in via generale tra le attività indicate all'art. 1 del citato d.p.r., l'eziologia professionale della malattia deve essere presunta. È infatti consolidato l'insegnamento di questa Corte secondo cui "l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell'I.N.A.I.L. dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell'infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa, deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia" (cfr tra le tante Cass. n. 14023/04 e recentemente ancora n. 358/2013).
Tanto premesso si osserva che la corte territoriale, correttamente, ha evidenziato che se la malattia rientrava certamente tra quelle tabellate nel richiamato allegato 4 (ipoacusia da rumori) tuttavia l'attività lavorativa svolta quale dipendente delle Poste Italiane addetto ai centri di meccanizzazione postale dei pacchi, non era riconducibile ad alcuna di quelle riportate nella tabella più volte richiamata, in relazione alle quali l'onere probatorio dell'esistenza di un nesso causale doveva ritenersi invertito, con presunzione a favore del lavoratore.
Del tutto corretta appare, allora, la scelta della corte territoriale di procedere all'accertamento della esistenza del nesso causale scegliendo di avvalersi di uno specialista.
Al riguardo va rammentato che, qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico officiato in giudizio, facendole proprie, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, la motivazione che recepisca, per relationem, le conclusioni e i passi salienti della consulenza tecnica d'ufficio, di cui dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, ne precisi la loro rilevanza ai fini della decisione e ne sottolinei l'omesso esame in sede di decisione.
Una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve infatti in una mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 10222/2009).
Ne consegue che tutte le osservazioni mosse alla consulenza medico legale si rivelano inammissibili ricostruzioni dei fatti alternative ma non incompatibili con le conclusioni del consulente medico d'appello. Questi infatti ha escluso il nesso causale evidenziando la concorrenza di vari elementi nella determinazione del danno uditivo, che ha ravvisato, oltre che in una oggettiva rumorosità dell'ambiente lavorativo, anche nella pregressa assunzione, prolungata nel tempo, di farmaci ototossici, e nella sopravvenienza ed ingravescenza di una presbiacusia.
Tali fattori sono stati considerati tutti concorrenti alla causazione del danno e non consentono di ritenere dimostrata l'esistenza di quella eziologia professionale necessaria al riconoscimento della prestazione previdenziale azionata.
Peraltro una tale doglianza trasfusa additando vizi della motivazione non risulta conformata (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) alla regola per cui l'insufficienza argomentativa della motivazione che recepisca, per relationem, le conclusioni rassegnate dall'ausiliare può trovare ingresso nel giudizio di legittimità a condizione che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione.
Ne consegue che le notazioni critiche dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza si risolvono ancora una volta in una mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in questa sede di legittimità.
Quanto alla mancata ammissione da parte della corte territoriale delle prove testimoniali chieste sia in primo che in secondo grado (i cui capitoli sono riportati nel motivo di ricorso per cassazione) non si può che confermare la valutazione, già espressa dal giudice di merito, in ordine alla loro irrilevanza e si deve dare atto della mancanza nella censura formulata di una loro decisività ai fini dell'accertamento dell'esistenza del nesso causale tra ambiente di lavoro e patologia accertata.
Neppure il consulente, e dunque la corte territoriale, escludono una rumorosità dell'ambiente lavorativo (che si vorrebbe dimostrare con l'assunzione delle prove testimoniali). Ciò che viene escluso è da un canto il superamento di una soglia di rumorosità che faccia presumere l'incidenza pregiudizievole sulla salute dell'attività (accertamento squisitamente tecnico) inoltre, dall'altro, è accertata l'esistenza di fattori causali concorrenti e determinanti.
In conclusione le censure mosse dal ricorrente vanno complessivamente respinte.
Va poi dichiarata inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla società Poste Italiane nel suo controricorso.
Al riguardo è appena il caso di osservare che la sentenza di appello ha esplicitamente affermato la sussistenza della legittimazione passiva della società (già accertata dal giudice di primo grado). Ne consegue che una modifica della decisione sul punto poteva conseguire, eventualmente, solo alla proposizione di un ricorso incidentale, condizionato, della società posto che la positiva statuizione circa la sussistenza della legittimazione passiva della società, ove non impugnata, è suscettibile di passare in giudicato. Il ricorso va respinto, la sentenza impugnata confermata, con assorbimento di ogni altra censura non espressamente esaminata.
Quanto alle spese del presente giudizio queste devono essere dichiarate non ripetibili in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c, nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti, le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, in data anteriore al 2 ottobre 2003.
Per quanto concerne le spese tra il ricorrente e la contro ricorrente Poste Italiane s.p.a. si reputa equo compensarle in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.



La Corte respinge il ricorso. Dichiara non ripetibili le spese da parte dell'INAIL, e le compensa con le Poste Italiane s.p.a..