Regione Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 24 agosto 1981, n. 52
Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
B.U.R. 24 agosto 1981, n. 85

CAPO I
Generalità

Art. 1
Campo di applicazione della legge

La presente legge fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in particolare dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in armonia con la programmazione regionale sanitaria.

Art. 2
Criteri di programmazione e di gestione

Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro vengono programmate in modo che rispondano:
a) alle norme di legge;
b) alle richieste dei lavoratori e delle loro organizzazioni;
c) alle richieste delle aziende e delle associazioni imprenditoriali.
Nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma, vanno assicurati in modo particolare:
1) la formulazione delle mappe di rischio a livello aziendale e territoriale;
2) la raccolta e distribuzione delle informazioni relative ai rischi o ai danni;
3) la esecuzione di controlli sanitari sull'ambiente di lavoro e sulle persone.
La Regione e le Unità Sanitarie Locali assicurano la partecipazione dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, e degli imprenditori alla formulazione dei programmi di intervento attraverso consultazioni periodiche con le rispettive organizzazioni, anche secondo quanto previsto dall'articolo 10, penultimo comma, della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.

Art. 3
Compiti della Regione

La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro anche mediante appositi progetti obiettivo nell'ambito del piano socio - sanitario triennale, fissando in tale contesto i principi per la pianificazione delle strutture territoriali e le relative misure finanziarie nonché garantendo l'omogeneità dei programmi su tutto il territorio regionale mediante attività di indirizzo e coordinamento tese anche al raggiungimento della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

Art. 4
Compiti dell'Unità Sanitaria Locale

All'Unità Sanitaria Locale compete l'organizzazione e la gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 5
Obiettivi dell'Unità Sanitaria Locale

L'Unità Sanitaria Locale assolve agli obiettivi qui di seguito elencati a mezzo degli uffici, presidi e servizi competenti in materia di igiene e prevenzione della patologia del lavoro, integrando l'attività con quella degli altri uffici, servizi e presidi, in particolare dell'ecologia e dell'igiene pubblica:
a) garantire l'integrazione e il coordinamento di tutte le funzioni e le competenze attribuite in materia ai Comuni con quelle assegnate alle Unità Sanitarie Locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) indicare le misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio conseguenti alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività produttive di carattere industriale, artigiano, agricolo e terziario ed al risanamento dell'ambiente di lavoro, con riguardo ai fattori di nocività eventualmente presenti nell'organizzazione del lavoro in applicazione alle norme vigenti in materia;
c) promuovere e verificare l'attuazione e il rispetto delle specifiche norme a tutela della salute dei lavoratori dipendenti ed autonomi, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché l'attuazione delle altre misure volte a tutelare la salute e integrità fisica in attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) garantire la partecipazione dei gruppi omogenei dei lavoratori e della rappresentanza dei datori di lavoro alle attività di elaborazione e di indagine;
e) promuovere e coordinare le attività di ricerca finalizzata alla conoscenza dei fattori di nocività e di rischio e delle misure idonee alla loro eliminazione, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, della Università sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché di altri idonei istituti di ricerca.

Art. 6
Attività dell'Unità Sanitaria Locale

l'Unità Sanitaria Locale esercita le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro previste dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In particolare competono all'Unità Sanitaria Locale:
1) la individuazione dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'Unità Sanitaria Locale ai sensi della vigente normativa statale;
2) la comunicazione dei dati accertati e la loro diffusione nei luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori sia direttamente che tramite gli organi di decentramento comunale e le rispettive rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
3) la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza dell'Unità Sanitaria Locale ai sensi dell'articolo 21 della citata legge n. 833;
4) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento dell'ambiente di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, anche al fine di garantire, tra l'altro, il rispetto dei limiti massimi ammissibili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
5) la formazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonché i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
6) gli accertamenti sanitari sui lavoratori, dipendenti ed autonomi, esposti ai fattori di rischio;
7) la verifica tramite i servizi di igiene pubblica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei progetti di insediamento industriale e di attività produttive in genere, con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico - sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, su richiesta delle aziende e dei lavoratori, può affidare al settore preposto all'igiene e prevenzione della patologia di lavoro, l'organizzazione e la realizzazione attraverso i presidi e i servizi, di indagini sanitarie nonché delle visite preventive periodiche previste dalla vigente legislazione. Spetta in ogni caso al detto settore il coordinamento delle attività di cui al presente comma.
Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro devono essere svolte garantendo la salvaguardia del segreto industriale secondo quanto previsto dall'articolo 4, terzo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628 e dell'articolo 20, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 47/1985

CAPO II
Organizzazione territoriale: strutture e compiti

Art. 7
Organizzazione territoriale nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale

L'Unità Sanitaria Locale esercita le funzioni concernenti la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, comprendenti tutte le attività spettanti in materia agli enti locali territoriali, mediante il settore cui è affidata l'igiene e prevenzione della patologia di lavoro, il servizio di medicina del lavoro, nonché i presidi multizonali di cui al successivo articolo 12 e con l'utilizzazione di tutti gli altri servizi e presidi dell'Unità Sanitaria Locale e del relativo personale, dipendente e convenzionato, ai sensi degli articoli 47 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8
Compiti del settore

Il settore cui compete l'igiene e la prevenzione della patologia di lavoro ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, attua la direzione degli uffici ed il coordinamento di tutte le attività corrispondenti nell'ambito del territorio dell'Unità Sanitaria Locale secondo quanto dispone l'articolo 10 della medesima legge regionale 23 giugno 1980, n. 15.
Spetta al settore cui compete l'igiene e la prevenzione della patologia di lavoro, in collaborazione con il settore cui compete l'ecologia e l'igiene pubblica, qualora sia distinto, su richiesta dei Comuni singoli o associati, il parere preventivo sui progetti di insediamenti industriali o di attività produttive in genere, o sulla ristrutturazione, modifica o ampliamento degli interessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati, conformemente alle norme in vigore. Sono fatti salvi gli altri pareri ed adempimenti istruttori previsti da altre norme.
Spetta al settore preposto all'igiene e prevenzione della patologia del lavoro l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente l'istituto della notifica sugli impianti industriali, già di pertinenza degli ispettorati del lavoro.

Art. 9
Servizio di medicina del lavoro

Il servizio di medicina del lavoro è l'unità operativa nell'ambito di ogni Unità Sanitaria Locale. Esso è articolato a livello distrettuale solo funzionalmente.
Per il raggiungimento delle proprie finalità il servizio è formato da uno o più gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare, dotati di idonee attrezzature tecniche di base e si avvale dei servizi e dei presidi di cui al successivo articolo 10 ed opera in stretto collegamento con gli altri servizi dell'Unità Sanitaria Locale.
l'organizzazione e l'entità numerica dei gruppi di lavoro sono definite dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, tenendo conto di quanto previsto dal Piano sanitario regionale e delle caratteristiche dei singoli territori, con particolare riferimento alla estensione ed alla tipologia degli insediamenti produttivi ed agli indici occupazionali degli stessi.
I suindicati gruppi di lavoro interdisciplinari debbono comunque prevedere a livello di Unità Sanitaria Locale, figure della professionalità medica, igiene industriale, paramedica e unità operative con competenza in materia di sicurezza del lavoro e nel campo dell'informazione sanitaria, sulla base delle indicazioni del Piano sanitario regionale.
Le attività di prevenzione e di medicina del lavoro mirate sui singoli individui sono erogate tramite i presidi e gli operatori, dipendenti e convenzionati, che erogano normali prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in fase di medicina generica e specialistica.

Art. 10
Servizi e presidi multizonali di prevenzione

Le prestazioni specialistiche di prevenzione che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite direttamente dal servizio di medicina del lavoro dell'Unità Sanitaria Locale, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale, salvo il ricorso da parte dell'Unità Sanitaria Locale alla collaborazione di altri enti o istituti di ricerca operanti nel settore della sicurezza del lavoro nell'ambito della regione, ed il ricorso alla collaborazione di strutture esistenti fuori regione qualora sia richiesto per particolari esigenze.
I servizi e i presidi multizonali di prevenzione sono istituiti e organizzati con legge regionale e sono individuati dal Piano sanitario regionale in base alla ubicazione e alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e del lavoro a domicilio.
Le Unità Sanitarie Locali comprese in un medesimo ambito provinciale stabiliscono forme di coordinamento tecnico e operativo al fine di garantire l'integrazione tra i servizi di medicina del lavoro e i presidi e servizi multizonali di prevenzione.

Art. 11
Rapporti con i servizi sanitari aziendali

Il settore cui compete l'igiene e prevenzione della patologia di lavoro stabilisce, sulla base delle norme di riordino della legislazione disposta ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche per i servizi sanitari aziendali, i criteri di priorità, la metodologia e la standardizzazione degli interventi, gli strumenti informativi da usare, le caratteristiche della elaborazione epidemiologica, la forma di comunicazione dei dati al servizio competente dell'Unità Sanitaria Locale e la individuazione degli stessi.

Art. 12
Rapporti con l'Università

Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione e l'Università concordano le modalità di collaborazione nel campo della prevenzione e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità alle prescrizioni del piano sanitario regionale e con particolare riguardo, tra l'altro, alla utilizzazione dell'Istituto di medicina del lavoro quale reparto specialistico con funzione multizonale di diagnosi e cura per casi complessi di malattia professionale, per la realizzazione di programmi di monitoraggio biologico e di ricerca.

CAPO III
Attività ed interventi particolari

Art. 13
Attività di ispezione

Le attività di ispezione sui luoghi di lavoro vengono esercitate ai sensi delle leggi vigenti secondo le direttive da realizzarsi con le forme previste dall'articolo 5, commi sesto e ottavo, del decreto - legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Il Presidente della Giunta regionale, ai fini della proposta dei nominativi degli operatori cui dovrà essere attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale dei criteri formulati dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali.

Art. 14
Strumenti informativi

L'Unità Sanitaria Locale utilizza per la esecuzione degli interventi, oltre le attrezzature ed i mezzi idonei alla conoscenza delle condizioni ambientali e sanitarie, i risultati dei seguenti strumenti informativi:
- mappe di rischio;
- questionari di gruppo omogeneo;
- registri dei dati ambientali e biostatici; nonché:
- le denunce e il registro degli infortuni;
- le schede sanitarie individuali dei servizi aziendali;
- le rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da altri istituti;
- ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 15
Formazione e aggiornamento professionale

La Regione assume iniziative per la formazione e l'aggiornamento degli operatori addetti al settore di prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonché ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, avvalendosi di Istituti Universitari, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di altri enti pubblici, ed eventualmente di altre istituzioni di riconosciuta qualificazione.

Art. 16
Oneri a carico delle aziende

Fino alla emanazione di specifiche norme a carattere nazionale, i costi degli interventi, richiesti dalle imprese e/o concordati tra imprese e lavoratori ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fanno carico alle aziende secondo le modalità da concertarsi tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori sulla base di tariffari uniformi.

CAPO IV
Norme transitorie e finali

Art. 17
Norme transitorie

La individuazione e l'organizzazione dei presidi e dei servizi multizonali di prevenzione di cui al precedente articolo 10 avverrà in conformità all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con la legge regionale prevista dall'articolo 22 citato nel precedente comma, si provvederà a demandare ai presidi multizonali di prevenzione, sentite le Unità Sanitarie Locali, l'assolvimento di compiti istituzionali già dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, con esclusione delle indagini diagnostiche e comunque non collegate con attività di prevenzione, delle funzioni dell'Associazione Nazionale Controllo Combustione e dell'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 72, 3 comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché compiti dell'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo dello stato di salute dei lavoratori.

Art. 18
Finanziamento

Il finanziamento della presente legge è garantito dalla quota del fondo sanitario regionale assegnata a ciascuna Unità Sanitaria Locale.

Art. 19
Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.