Regione Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 11 gennaio 2002, n. 1
Norme per la redazione del rapporto sulle malattie professionali e gli infortuni sul lavoro in Friuli Venezia Giulia nel decennio 1991-2000.
B.U.R. 16 gennaio 2002, n. 3

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove iniziative allo scopo di accertare l’entità, la natura e le cause delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro verificatisi in Friuli Venezia Giulia nel decennio 1991-2000, nonché allo scopo di individuare azioni utili e proposte per contrastare efficacemente il fenomeno.

Art. 2
(Rapporto e raccomandazioni)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è assegnato al Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 17 agosto 2000, n. 0295/Pres., il compito di:
a) redigere, entro dodici mesi, un "Rapporto sul fenomeno delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. 1991-2000.". Il rapporto analizza l’entità, la natura e le cause del fenomeno delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, nonché le conseguenze generali che il fenomeno comporta per i lavoratori e per le imprese. L'analisi riguarda tutti i settori del lavoro dipendente e del lavoro autonomo esaminando lo stato del rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti;
b) esaminare l’opportunità di indirizzare al Consiglio regionale, alle organizzazioni dei datori di lavoro e a quelle dei lavoratori dipendenti specifiche raccomandazioni volte a suggerire iniziative di livello regionale atte a ridurre il fenomeno delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro attraverso azioni legislative o regolamentari ovvero attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione indirizzate alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti;
c) esaminare l’opportunità di indirizzare all'attenzione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica raccomandazioni in ordine a modificazioni della disciplina nazionale allo scopo di ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro.
2. La Giunta regionale provvede a pubblicare il rapporto e le raccomandazioni del Comitato.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.