Regione Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
Disciplina organica dei lavori pubblici.
B.U.R. 29 maggio 2002, n. 22 – suppl. str. 4 giugno 2002, n. 11


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

 

1 Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 81, L. R. 1/2003
2 Derogata la disciplina della legge da art. 4, comma 9, L. R. 14/2003
3 Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 86, L. R. 1/2005
4 Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 99, L. R. 1/2005
5 Derogata la disciplina della legge da art. 4, comma 110, L. R. 1/2005
6 Derogata la disciplina della legge da art. 4, comma 113, L. R. 1/2005
7 Derogata la disciplina della legge da art. 5, comma 259, L. R. 1/2005
8 Derogata la disciplina della legge da art. 6, comma 73, L. R. 2/2006
9 Articolo 67 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 9/2006
10 Derogata la disciplina della legge da art. 6, comma 148, L. R. 1/2007
11 Derogata la disciplina della legge da art. 29, comma 1, L. R. 7/2008
12 Derogata la disciplina della legge da art. 6, comma 13 bis, L. R. 9/2008
13 Articolo 51 bis aggiunto da art. 5, comma 65, L. R. 12/2009
14 Derogata la disciplina della legge da art. 5, comma 6 bis, L. R. 17/2008
15 Articolo 10 bis aggiunto da art. 154, comma 1, L. R. 17/2010
16 Articolo 78 bis aggiunto da art. 250, comma 1, L. R. 26/2012
17 Articolo 50 bis aggiunto da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 27/2012

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.

Art. 2
(Ambito oggettivo di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica ai lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.
2. Sono fatte salve le disposizioni relative alle opere di competenza esclusiva direttamente realizzate dallo Stato, nonché quelle contenute nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Art. 3
(Ambito soggettivo di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.
3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.
4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:
a) società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
c) società costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.
5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruenti degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Note:
1 Derogata la disciplina del comma 5 bis da art. 44 bis, comma 2, L. R. 12/2002
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1 bis, L. R. 28/2002 nel testo modificato da art. 12, comma 13, L. R. 12/2003
3 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
4 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
5 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 9/2006
8 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 3, L. R. 11/2009
9 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 3, L. R. 11/2009
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 4, L. R. 3/2011

Art. 4
(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) libera concorrenza degli operatori;
b) omogeneità e trasparenza delle procedure;
c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie e di spesa;
d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;
e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;
f) separazione delle procedure e delle responsabilità relative a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;
g) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;
h) nomina del responsabile unico del procedimento.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:
a) organizzazione della stazione appaltante;
b) programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annesse normative tecniche;
c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi;
d) attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici;
e) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
f) attività di supporto a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori;
g) modalità di affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie;
h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici.
3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 9/2006

CAPO II
Organizzazione, programmazione e progettazione

Art. 5
(Responsabile unico del procedimento)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l'obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico - operative in armonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente capo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile del procedimento anche in relazione ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.
6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
8. Qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati, l'amministrazione può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6.

Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 12/2003

Art. 6
(Cooperazione tra enti)

1. La Regione favorisce forme di cooperazione fra gli Enti locali per la realizzazione di lavori pubblici, mediante:
a) particolare considerazione nell'assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni, costituite ai sensi del titolo II, capo V, del decreto legislativo 267/2000;
b) supporto tecnico e amministrativo per la costituzione di una struttura tecnica comune tra gli enti;
c) partecipazione alle attività consultive della Regione.

Art. 7
(Programma triennale dei lavori pubblici)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.
3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
4. Il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa, dell'inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa e di identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma può essere oggetto di revisione.
5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.
6. Il programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili. Tale disposizione non si applica alla Regione.
7. L'individuazione nel programma dell'intervento costituisce presupposto per l'avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.
8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l'erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell'elenco annuale dell'ente beneficiario.
9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti con il regolamento di cui all'articolo 4. I programmi e gli elenchi approvati sono comunicati all'Osservatorio dei lavori pubblici per il tramite della competente sezione regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione a organismi centrali e dello Stato per la verifica della compatibilità del programma con i documenti programmatori vigenti.
10.La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modificazioni.

Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
3 Comma 10 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 9/2006
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 29, L. R. 24/2009
5 Derogata la disciplina del comma 8 da art. 3, comma 32, L. R. 24/2009

Art. 8
(Progettazione)

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti privilegiando, ove possibile, un'articolazione in lotti funzionali del lavoro, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario.
c bis) l'attuazione della disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare deve inoltre consentire l'individuazione dei beni e dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, sempre che le modalità per la loro individuazione o per la comunicazione non risultino particolarmente onerose per l'amministrazione procedente.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale, ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Sono altresì descritti i criteri di progettazione dei lavori finalizzati alla sicurezza, con l'indicazione della relativa spesa.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, nonché di apposito piano di manutenzione dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi.
6. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e loro coordinamento in fase esecutiva, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
7. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
8. Per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento.
9. L'accesso agli immobili per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 31, comma 2, L. R. 17/2006
2 Parole aggiunte al comma 8 da art. 1, comma 5, lettera a), L. R. 11/2009
3 Comma 8 ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dall'art. 1, comma 5, lett. a), L.R. 11/2009 a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 221/2010.
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 239, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 239, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6 Parole sostituite al comma 9 da art. 239, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

Art. 9
(Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all'articolo 6;
c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;
d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.
4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l'individuazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
8. Per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria sono affidati mediante le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 4.
9 bis. Gli incarichi di cui al comma 9 di importo stimato inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 22, comma 2 bis; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
9 ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 17.
9 quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio di cui al comma 9 ter.
9 quinquies. Per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le tariffe professionali previste per le categorie interessate quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.
10. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4.
12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
13. (ABROGATO)
14. È fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, e per coprire i maggiori oneri conseguenti alle variazioni necessarie a garantire l'erogazione del servizio pubblico.

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003
2 Comma 13 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003
3 Comma 9 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2006
4 Comma 9 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 9/2006
5 Comma 9 bis sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 2/2009
6 Comma 9 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
7 Comma 9 quater aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
8 Comma 9 quinquies aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
9 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 56, L. R. 18/2011
10 Parole aggiunte al comma 14 da art. 4, comma 95, L. R. 14/2012

Art. 10
(Sicurezza nei cantieri)

1. Il piano di sicurezza e coordinamento, di cui al decreto legislativo 494/1996 e successive modificazioni, è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere. Alla progettazione preliminare è allegata una relazione illustrativa contenente le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza. La progettazione definitiva ed esecutiva è corredata di un computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Nel piano sono indicati tempi, modalità e procedure per l'attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione dei relativi lavori.
2. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono comunicate al responsabile unico del procedimento per i provvedimenti di competenza, che devono assicurare la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con i Comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l'utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all'articolo 38.
4. Per i lavori pubblici fruenti di incentivi trova applicazione l'articolo 64.
5. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l'acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.

Art. 10 bis
(Disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro)

1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato:
a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;
b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonché di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;
c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;
e) fermo restando il disposto dell'articolo 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di documento di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.
2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 154, comma 1, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 240, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 11
(Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici e per lo svolgimento di attività estimative)

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 6, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra quanti, tecnici e amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, da ripartirsi esclusivamente tra i dipendenti, e le relative modalità di erogazione sono stabilite dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Il regolamento dell'amministrazione può stabilire un ulteriore incentivo nella misura massima dell'1 per cento, qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori siano tutte espletate dagli uffici di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie. I concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
3. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici applicano il regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dall'1 gennaio 2003.
4 bis. Al personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio incaricato dello svolgimento delle attività di natura estimativa, è riconosciuto un incentivo con le modalità e i criteri determinati con il regolamento di cui al comma 1.

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 9/2008
2 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 9, L. R. 12/2009
3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 12/2009
4 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 7, L. R. 12/2010
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 16/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
6 Articolo interpretato da art. 6, comma 54, L. R. 18/2011
7 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 70, L. R. 14/2012
8 Comma 3 interpretato da art. 12, comma 18, L. R. 14/2012
9 Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 19, lettera a), L. R. 14/2012
10 Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 19, lettera b), L. R. 14/2012
11 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 2, L. R. 27/2012

Art. 12
(Organizzatore generale)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 che sono tenuti alla realizzazione di lavori pubblici episodicamente e senza continuità e non dispongono al loro interno delle necessarie professionalità possono affidare l'espletamento degli adempimenti di competenza della stazione appaltante a un organizzatore generale.
2. L'affidamento avviene nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di servizi e può avere a oggetto il compimento degli atti propri del responsabile del procedimento e delle procedure dalla fase della progettazione a quelle di affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori, nonché l'attività di progettazione, o parte di essa, e la direzione dei lavori.
3. L'organizzatore generale deve essere in possesso delle professionalità richieste dalla stazione appaltante, con riferimento alle attività che sono affidate all'esterno, e deve prestare le garanzie previste dalle vigenti leggi con riferimento alle prestazioni affidate.

CAPO III
Requisiti degli esecutori di lavori pubblici

Art. 13
(Qualificazione)

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi della normativa statale. Per i requisiti di carattere generale dei soggetti esecutori di lavori pubblici e per le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, nonché per i benefici a favore delle imprese in possesso di certificazione di sistemi di qualità, ovvero di loro elementi significativi, trova altresì applicazione la normativa statale vigente in materia.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a far parte di associazioni di stazioni appaltanti pubbliche per la partecipazione azionaria a società organismi di attestazione, nei limiti e con le modalità previste in materia di qualificazione.

Art. 14
(Requisiti per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA)

1.Per l'affidamento di lavori per i quali la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2.Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore.
3.Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea dimostrano l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese d'origine, in uno dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 9/2006

Art. 15
(Soggetti ammessi alle gare)

1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti, nonché i limiti, i divieti e le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi e attuativi, da quella statale.
2. I soggetti di cui all'articolo 3 possono prevedere negli atti di gara, anche informale, la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

CAPO IV
Sistemi di realizzazione di lavori pubblici e scelta del contraente

Art. 16
(Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)

1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto per i lavori in economia.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 3, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;
b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonché l'esecuzione dei lavori pubblici qualora questi riguardino:
1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica presenti particolari complessità in relazione alla tipologia e al valore dell'opera;
2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
3. L'affidamento dei contratti avviene sulla base del progetto esecutivo fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1, lettera d), dell'articolo 18.
4. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.
5. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
6. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto di cui al capo II della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, e successive modificazioni, la concessione è regolamentata dall'articolo 4 della medesima legge regionale 20/1999.
7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), sono stipulati a corpo.
8. È in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
9. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
10. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
11. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina compiutamente le relative procedure.

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 1, L. R. 25/2005

Art. 17
(Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice)

1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata:
a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante procedura ristretta, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa considera i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare e al sistema di affidamento:
1) corrispettivo e sua corresponsione;
2) qualità e pregio tecnico dell'opera progettata;
3) caratteristiche estetiche e funzionali;
4) caratteristiche ambientali;
5) costo di utilizzazione e rendimento;
6) tempo di esecuzione dei lavori;
7) economicità;
8) durata, modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza nell'ipotesi di concessione;
8 bis) innovazione tecnologica o di processo nell'opera da realizzare;
9) (ABROGATO)
10) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
4. Il bando o gli atti di gara indicano l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 3.
5. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata a una commissione giudicatrice.
6. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente a effettuare la scelta dell'aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali ricoprano cariche di pubblico amministratore in enti del medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
7. I commissari sono scelti secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, nel rispetto dei criteri di imparzialità e competenza, in armonia con la normativa vigente.
8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 13, comma 5, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 5, lettera c), L. R. 11/2009
3 Numero 8 bis) del comma 3 aggiunto da art. 1, comma 5, lettera d), L. R. 11/2009

Art. 18
(Procedure di scelta del contraente)

1. Le procedure di scelta del contraente sono:
a) la procedura aperta;
b) la procedura ristretta;
c) la procedura ristretta semplificata;
d) l'appalto-concorso;
e) la procedura negoziata.
2. La procedura aperta è la procedura in cui ogni imprenditore in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare un'offerta; la procedura ristretta è la procedura in cui soltanto gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; la procedura ristretta semplificata è la procedura in cui soltanto gli imprenditori direttamente invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; l'appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo; la procedura negoziata è la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
3. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o a elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.

Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 9/2006
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 2, L. R. 9/2006

Art. 19
(Procedura aperta)

1. L'autorità che presiede l'incanto dichiara l'asta deserta qualora non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito nel bando di gara di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Art. 20
(Procedura ristretta)

1. Per l'affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante procedura ristretta il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero di concorrenti che si intende invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo superiore a trenta.
2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dell'impresa da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo regionale, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonché, fino all'emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 6, L. R. 12/2003

Art. 21
(Procedura ristretta semplificata)

1. Nell'affidamento mediante procedura ristretta semplificata l'importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro 1.500.000.
1 bis.L'espletamento della gara è preceduto da adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione ai sensi dell'articolo 38.
2. L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.
3. L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell'articolo 22.

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
2 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 9/2006

Art. 22
(Procedura negoziata)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE, e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori con la procedura negoziata esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) qualora la gara sia andata deserta in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;
c) qualora l'estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, non consenta di esperire nei termini le procedure aperte o ristrette;
d) per lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato nè nel primo contratto concluso ancorché in corso di esecuzione, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'opera purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;
e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale.
2 bis. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette.
2 ter. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al comma 2, anche per i lavori di importo complessivo inferiore a 500.000 euro. I lavori sono affidati, a cura del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 bis; per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata di importo superiore a 500.000 euro sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 25/2005
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 9/2006
3 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 9/2006
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/2009
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/2009
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 5, lettera e), L. R. 11/2009

Art. 23
(Lavori in economia)

1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di euro 200.000.
2. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo.
3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità semplificata dei lavori.

Art. 24
(Clausole contrattuali)

1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all'articolo 29.
2. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.

Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, comma 8, L. R. 12/2003

Art. 25
(Offerte anomale)

1. Negli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per le offerte che appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 55 della direttiva 2004/18/CE.
2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, esperite ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 e con il criterio di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.
3. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia l'amministrazione aggiudicatrice procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. L'amministrazione procede all'esclusione delle offerte ammesse i cui ribassi siano pari o maggiori della soglia di anomalia come sopra determinata.
4. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 9/2006

CAPO V
Esecuzione dei lavori pubblici

Art. 26
(Documenti facenti parte del contratto)

1. Sono parte del contratto:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati progettuali individuati dal responsabile del procedimento;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza;
f) il cronoprogramma.
2. La stazione appaltante è esonerata dall'allegare al contratto i documenti e gli elaborati di cui al comma 1, se li richiama espressamente e in modo inequivocabile nel contratto medesimo.

Art. 27
(Varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e segnala altresì l'esito del procedimento.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e).
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 40 per cento e per tutti gli altri lavori il 20 per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 4 dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
8. A eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione comprendenti anche gli elementi di carattere economico. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in forma di perizia tecnica e non devono comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 155, comma 1, L. R. 17/2010

Art. 28
(Direzione dei lavori)

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti realizzatori individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine dell'istituzione del relativo ufficio.
2. L'ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di attuare progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, la direzione lavori è affidata a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con l'osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sugli appalti di servizi.
4. La situazione di cui al comma 3 è accertata dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, anche in relazione alla presenza delle forme di cooperazione di cui all'articolo 6.

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 9/2006
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 14, comma 2, L. R. 9/2006

Art. 29
(Collaudo)

1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui all'articolo 4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Per i lavori di importo contrattuale non eccedente euro 1.500.000 è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a euro 1.500.000 nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia affidata all'esterno;
b) in caso di opera di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento di cui all'articolo 4.
5. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell'opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.
6. I requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di nomina e le cause di incompatibilità sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 4.
7. L'amministrazione aggiudicatrice che per cause non imputabili alla stessa non si trovi nelle condizioni di approvare l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, in relazione agli effetti attribuiti a tali atti dall'articolo 89, comma 18, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l'approvazione di un atto provvisorio, ai fini della liquidazione della rata di saldo all'impresa appaltatrice.

Art. 30
(Garanzie e coperture assicurative)

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Per l'affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000 è altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto l'impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.
3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta.
4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 è consentita la facoltà all'Amministrazione pubblica committente di prevedere che l'esecutore dei lavori assicuri anche l'evento considerato causa di forza maggiore.
5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
6. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Per gli incarichi fiduciari, di cui all'articolo 9, comma 9, lettera d), la garanzia può intendersi prestata, salvo diversa indicazione del responsabile del procedimento, mediante polizza generale di responsabilità civile professionale. Per i progettisti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.
7. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti oppure da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
7 bis. La stazione appaltante, tenuto conto dell'entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d'appalto se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non prevista espressamente nel capitolato speciale d'appalto. Ai sensi dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi precedenti.

Note:
1 Articolo interpretato da art. 13, comma 15, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
3 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 15/2004
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 9/2006
8 Comma 7 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 9/2006

Art. 31
(Piani di sicurezza)

1. I soggetti tenuti all'osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le procedure per l'attuazione della medesima sono individuati dalla normativa di settore.
2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria.
2 ter. La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione delle misure del piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove richiesto.

Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 156, comma 1, L. R. 17/2010
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 156, comma 1, L. R. 17/2010


Art. 32
(Clausole sociali)

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono:
a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accentramento contributivo;
b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione in via telematica della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile; l'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti; qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.
2. (ABROGATO)

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 9/2006
2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 241, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 2 abrogato da art. 241, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012


Art. 33
(Lavori scorporabili e subappaltabili)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina è regolamentata dalle norme statali, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.
2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a euro 150.000.

Art. 34
(Capitolato generale d'appalto)

1. Il capitolato generale d'appalto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), è adottato con decreto del Presidente della Regione e si applica ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ed entra in vigore contestualmente al regolamento di cui all'articolo 4. Fino all'entrata in vigore medesima trova applicazione il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

CAPO VI
Norme in materia di contenzioso

Art. 35
(Accordo bonario)

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve medesime, proposta motivata di accordo bonario.
2. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 1, decide in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 10, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 9/2006

Art. 36
(Definizione delle controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 35, sono decise dall'autorità giudiziaria competente, salva la decisione di ambo le parti di ricorrere a un collegio arbitrale.
2. Qualora la controversia sia affidata al collegio arbitrale, questo è costituito presso la camera arbitrale istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

CAPO VII
Pubblicità, accesso alle informazioni e rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Art. 37
(Forme di pubblicità)

1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva 2004/18/CE.
2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'articolo 38, e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale.
3. Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione.
4. Il regolamento di cui all'articolo 4 individua contenuti, modalità e tempi dell'attivazione del sistema informatico della Regione.

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 102, L. R. 1/2004
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 9/2006
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 2, L. R. 9/2006

Art. 38
(Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere.
1 bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l'elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria candidatura.
2. L'accesso telematico alle informazioni è libero.
3. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3 di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.
4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 19, comma 1, L. R. 9/2006
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 9/2006

Art. 39
(Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, funzioni istituzionali dell'Autorità medesima relativamente ai lavori da realizzarsi in ambito regionale.
2. I termini fissati per gli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 9, comma 14, della legge 415/1998, sono incrementati di ulteriori quindici giorni.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 11/1999, in materia di raccolta e diffusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi e di lavori pubblici sulla base di procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 può essere avviato dopo l'infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purché intervenga entro il termine assegnato.
4. (ABROGATO)

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 242, comma 1, L. R. 26/2012

CAPO VIII
Attività a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici

Art. 40
(Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:
a) convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici;
b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all'articolo 44;
c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;
d) accorpamento in un'unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;
e) attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;
f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;
g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;
h) realizzazione diretta di opere di interesse locale.

Art. 41
(Commissione regionale dei lavori pubblici)

1. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernente l'attuazione di lavori pubblici, il soggetto pubblico o privato attuatore dell'intervento può richiedere la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente. In tale ipotesi non trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000. La convocazione della Commissione regionale può essere altresì richiesta da soggetti beneficiari di contributi pubblici per l'attuazione di opere non soggette alla normativa dei lavori pubblici che la Giunta regionale dichiari di preminente interesse regionale.
2. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e comunque quando la normativa vigente attribuisce a organi collegiali o politici la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzatori o finali, partecipa alla Commissione regionale il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento.
3. La Commissione regionale esamina ai fini valutativi i progetti, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ''Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappatè') valuta i tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
4. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in aree classificate parchi e riserve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria, la Commissione regionale non può assumere determinazioni positive in presenza del voto negativo del rappresentante della struttura competente alle valutazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la struttura tecnica competente per territorio incaricata di provvedere all'organizzazione della Commissione regionale, nonché sono disciplinati la composizione della Commissione medesima, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali deve essere assunto il provvedimento finale.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 243, comma 1, L. R. 26/2012


Art. 42
(Semplificazione delle procedure valutative)

1. La Commissione regionale, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell'individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.
2. La Commissione regionale si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa e, ove ritenuto opportuno, con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, sulla base del progetto preliminare come definito dall'articolo 8, comma 3, nonché dal regolamento di cui all'articolo 4, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.
3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali e nei siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla osta previsti dalla normativa vigente.
4. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto è inviato alle autorità individuate in base all'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, ed è data informazione al pubblico mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito telematico della Regione. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di incidenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, la Commissione regionale opera sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41, comma 5.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai lavori pubblici relativi a impianti di smaltimento rifiuti.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 244, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 43
(Snellimento delle procedure autorizzatorie)

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri, la Commissione regionale esamina il progetto definitivo anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, predisposto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, nonché del regolamento di cui all'articolo 4, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 42.
2. Le procedure di competenza della Commissione regionale sostituiscono tutte le altre procedure di controllo ed esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della Regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, a esclusione di quelle di competenza delle amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Qualora alla Commissione regionale partecipino i rappresentanti di amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 490/1999, il provvedimento finale della Commissione regionale e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'articolo 151, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo. Il pronunciamento favorevole in seno alla Commissione regionale del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui al comma 2 dell'articolo 138 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Commissione regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge regionale 3/2001.
4. Per i lavori di cui al presente capo la concessione edilizia o l'accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciati sulla base del provvedimento finale assunto dalla Commissione regionale.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 245, comma 1, L. R. 26/2012

 

Art. 44
(Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale istituisce, nell'ambito della struttura di cui all'articolo 50, comma 1, apposite unità specializzate per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici, anche in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell'espletamento delle attività istituzionali delle unità specializzate di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.

Art. 45
(Archivio tecnico regionale)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito l'archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza.
2. L'archivio raccoglie i progetti, i piani di sicurezza e i documenti tecnici della Regione, nonché di altri enti e amministrazioni, e ha carattere permanente. I soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti a fornire all'Amministrazione regionale i dati relativi ai lavori pubblici di propria competenza.
3. L'Amministrazione regionale assicura nella fase di consultazione dell'archivio il rispetto e la tutela dell'attività professionale.
4. Il regolamento di cui all'articolo 4 determina l'articolazione e il funzionamento dell'archivio, nonché le modalità di utilizzazione dei progetti e dei documenti tecnici.

Art. 46
(Sistemi di qualità dell'attività amministrativa)

1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi di qualità nell'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici attraverso indirizzi e iniziative ispirati al principio dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità, con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione e gestione degli adempimenti successivi.

Art. 47
(Attività contrattuale)

1. La Giunta regionale individua la struttura competente alle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché a svolgere attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale.

Art. 48
(Formazione professionale e studi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione del personale regionale, delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza, nonché a svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi, acquisire e diffondere documentazione e dati.
2. Il primo progetto formativo, come definito al comma 1, è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 49
(Opere di interesse locale realizzate dalla Regione)

1. L'Amministrazione regionale, quando se ne assume l'intera spesa, previa deliberazione favorevole dell'Ente locale competente sul territorio interessato, è autorizzata a realizzare, mediante intervento diretto, opere di interesse locale e di interesse subregionale di competenza di altri enti pubblici, con le procedure di cui all'articolo 50.

CAPO IX
Opere di competenza della Regione

Art. 50
(Disposizioni generali)

1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla struttura regionale individuata dalla Giunta regionale le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.
2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla struttura regionale di cui al comma 1.
3. Le funzioni del responsabile unico del procedimento sono svolte dal direttore del servizio competente per materia ovvero ovvero dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento, inquadrato in categoria D.
4. La Giunta regionale approva il progetto preliminare di lavori pubblici; il direttore del servizio competente per materia approva il progetto definitivo ed esecutivo, nonché la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto preliminare al direttore regionale competente per materia e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.
5. L'approvazione del progetto definitivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
6. La realizzazione dei lavori in economia è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 4. Sino all'emanazione del regolamento medesimo si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del rispetto dei limiti di importo, per i lavori di competenza della Regione realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 5, lettera f), L. R. 11/2009
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 5, lettera g), L. R. 11/2009
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 33, comma 2, L. R. 3/2011
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012


Art. 50 bis
(Delegazione amministrativa interorganica)

1. Ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 27/2012

Art. 51
(Delegazione amministrativa intersoggettiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3, anche mediante modifica delle delegazioni amministrative intersoggettive già in essere.
2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:
a) Enti locali e loro consorzi;
b) consorzi di bonifica;
c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
d) consorzi tra enti pubblici;
e) società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
f) società a prevalente partecipazione regionale;
g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:
a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;
b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.
4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.
5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.
6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:
a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;
a bis) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;
b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;
d) (SOPPRESSA);
e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;
f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;
g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;
h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;
i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.
8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.
9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.
10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.
10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.
10 ter. (ABROGATO)
10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

Note:
1 Articolo interpretato da art. 13, comma 16, L. R. 12/2003
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 2, L. R. 15/2004
3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 75, L. R. 1/2005
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, L. R. 4/2005
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 25/2005
6 Parole soppresse al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
7 Parole soppresse al comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
8 Parole sostituite al comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
9 Comma 10 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 80, L. R. 17/2008
11 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 81, L. R. 17/2008
12 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 5, lettera h), L. R. 11/2009
13 Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 1, comma 5, lettera i), L. R. 11/2009
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 9, L. R. 24/2009
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera i quater), L. R. 24/2009
16 Comma 10 ter aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
17 Comma 10 quater aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
18 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 16, L. R. 11/2011
19 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 4, comma 76, L. R. 11/2011
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 56, L. R. 18/2011
21 Lettera b) del comma 7 interpretata da art. 251, comma 1, L. R. 26/2012
22 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 27/2012
23 Comma 10 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera d), L. R. 27/2012

Art. 51 bis
(Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 e sono attuati secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.
3. I soggetti delegatari presentano solamente il progetto preliminare che è approvato dal direttore del Servizio competente.
4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.
5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
6. (ABROGATO)
7. Con il provvedimento di delegazione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di delegazione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 65, L. R. 12/2009
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 77, L. R. 11/2011
3 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera e), L. R. 27/2012
4 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 24, lettera f), L. R. 27/2012

CAPO X
Collaudo

Art. 52

(ABROGATO)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006

Art. 53

(ABROGATO)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006

Art. 54
(Nomina dei collaudatori)

1.I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2.Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al presente articolo e al regolamento di cui all'articolo 4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.
3.Possono essere affidati incarichi di collaudo ai seguenti soggetti:
a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;
b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
4.Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
5.Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l'esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.
6.I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4 e il possesso delle competenze specifiche richieste per l'intervento da collaudare.

Note:
1 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 9/2006

Art. 55
(Commissione di collaudo)

1. Per i lavori di notevole importanza può essere nominata una commissione di collaudo, formata da tre membri, di cui uno scelto tra i laureati in discipline giuridico-amministrative che abbia prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, anche se in posizione di quiescenza, con particolare esperienza nel settore delle opere pubbliche.

CAPO XI
Finanziamento di lavori pubblici

Art. 56
(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intendono raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione e la spesa preventivata.
2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto.
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4. Per i contributi concessi a decorrere dall'1 gennaio 2013 ad avvenuta conclusione dei lavori l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire eventuali economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento. Il ribasso d'asta può essere utilizzato esclusivamente per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 27, comma 1, nonché per le varianti migliorative nei limiti ammessi dalla legge e la quota eccedente costituisce economia di spesa.
5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.
6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.
6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.
6 ter. (ABROGATO)

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 11, L. R. 12/2003
2 Comma 5 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
3 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2005
5 Integrata la disciplina del comma 6 bis da art. 7, comma 2, L. R. 25/2005
6 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 92, L. R. 22/2007
7 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 29, comma 2, L. R. 7/2008
8 Comma 4 interpretato da art. 45, comma 1, L. R. 16/2008
9 Comma 6 interpretato da art. 45, comma 2, L. R. 16/2008
10 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 5, lettera j), L. R. 11/2009
11 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 5, lettera k), L. R. 11/2009
12 Comma 6 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera l), L. R. 11/2009
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 66, L. R. 12/2009
14 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 63, comma 5, L. R. 23/2007 nel testo modificato da art. 5, comma 1, L. R. 24/2009
15 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 1 bis, L. R. 15/2004
16 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 80, L. R. 14/2012
17 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera g), L. R. 27/2012
18 Comma 6 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera h), L. R. 27/2012

Art. 57
(Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)

1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:
a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per le seguenti fattispecie:
1) progettazione;
2) lavori per un importo non inferiore al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo;
b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità è disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso.
b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 12, L. R. 12/2003
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 24, lettera i), L. R. 27/2012
3 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 24, lettera j), L. R. 27/2012

Art. 58
(Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica)

1. Ai soggetti privati a partecipazione pubblica che realizzano lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56 e 57.
2. Per soggetti privati a partecipazione pubblica si intendono quelli il cui capitale sociale sia posseduto in misura anche non maggioritaria, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.
3. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.

Art. 59
(Concessione del finanziamento a soggetti privati)

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.
2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.
3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 4, L. R. 15/2004
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 80, L. R. 14/2012
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 246, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 60
(Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)

1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è erogato contestualmente all'atto di concessione per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62.
2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.
3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.
4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.
5. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
6. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.
7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 30 bis, L. R. 22/2010
2 Parole soppresse al comma 5 da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 247, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 61
(Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati)

1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all'articolo 59 è erogato contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l'organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.
2. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
3. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento e, qualora il finanziamento pluriennale non sia stato interamente erogato, ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità di lieve entità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.
4. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.
4 bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge regionale 13/1998.

Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 13, L. R. 12/2003
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 248, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 62
(Rendicontazione del finanziamento)

1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 14, L. R. 12/2003

Art. 63
(Adempimenti specifici)

1. Per i lavori fruenti di incentivi regionali i beneficiari sono tenuti a esporre sui luoghi di cantiere un cartello che riproduca lo stemma della Regione con la dicitura e indichi la legge e l'entità del finanziamento.
2. I soggetti di cui all'articolo 3 indicano il numero di codice assegnato al lavoro per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/1999, ai fini della rendicontazione degli incentivi concessi per la realizzazione di lavori pubblici aggiudicati o affidati dopo l'1 gennaio 2000. Si fa salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 4.

Art. 64
(Norme sulla sicurezza)

1. I soggetti beneficiari di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici sono tenuti all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.
2. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i casi di revoca dell'incentivo, tenuto conto dell'entità dei lavori non ancora eseguiti, del grado di responsabilità degli incaricati dell'amministrazione aggiudicatrice nell'inosservanza delle norme sulla sicurezza, nonché dell'accertamento dei competenti organi di vigilanza.

CAPO XII
Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni temporanee e d'urgenza

Art. 65

(ABROGATO)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006

Art. 66
(ABROGATO)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006

Art. 67
(Dichiarazione di pubblica utilità)

1.Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell'atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.
2.Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
3.Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.

Note:
1 Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 9/2006
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2 bis, L. R. 13/2005

Art. 67 bis
(Incarichi nell'ambito di procedure espropriative)

1.Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle leggi vigenti, possono essere affidati a tecnici laureati o diplomati incarichi di rilievi e perizie di stima e compilazione di stati di consistenza da effettuare per fini espropriativi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 68
(Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni)
1. Per i procedimenti espropriativi da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in ventiquattro mesi per il loro inizio e in trentasei mesi per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa o implicita di pubblica utilità.
2. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli di cui al comma 1 sono concesse solo per motivate circostanze:
a) da parte dell'organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;
b) da parte dell'organo che approva il progetto definitivo nel caso di opere di competenza degli enti pubblici.
3. Spetta, altresì, agli organi di cui al comma 2 la fissazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia direttamente contenuta in una disposizione di legge.
4. In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbono aver inizio entro tre anni dalla data di cui al comma 1.
5. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
5 bis. (ABROGATO)

Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 16/2008
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 5, lettera m), L. R. 11/2009
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 66, L. R. 12/2009
4 Comma 5 bis abrogato da art. 4, comma 67, L. R. 22/2010

Art. 69

(ABROGATO)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006

Art. 70
(Svincolo delle indennità)

1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per pubblica utilità, nonché ai fini del pagamento diretto delle indennità accettate, l'accertamento della proprietà e libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali, ovvero della qualifica di erede avente titolo esclusivo o per quota agli indennizzi di cui sopra, è effettuato sulla base di apposita dichiarazione scritta resa dall'interessato nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accertamento della qualifica di erede la suddetta dichiarazione è corredata dell'atto di morte dell'espropriato.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modi e nelle forme ivi previsti, esonera da ogni responsabilità l'ente espropriante e l'Amministrazione regionale.

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 9/2006

CAPO XIII
Disposizioni finali, transitorie e abrogative

Art. 71
(Superamento delle barriere architettoniche)

1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
1 bis. I progetti di opere pubbliche e quelli dichiarati di pubblica utilità devono prevedere, ove possibile, sistemi che consentono l'autonoma mobilità delle persone videolese.
1ter. (ABROGATO)
1quater. (ABROGATO)

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 112, comma 3, L. R. 29/2005
5 Comma 1 bis sostituito da art. 112, comma 1, L. R. 29/2005
6 Comma 1 ter abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005
7 Comma 1 quater abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005

Art. 72
(Adeguamento della struttura)

1. In relazione alle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla vigente normativa secondo procedure e modalità da definirsi nei bandi di concorso di cui al comma 2, è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui dieci con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale e quindici con profilo professionale consigliere ingegnere.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità per lo svolgimento dei concorsi.
3. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al fine di garantire comunque lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l'Amministrazione regionale provvede a sopperire alle esigenze di personale mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte per il profilo professionale di consigliere ingegnere e urbanista a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 4/2000, e dall'articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nonché mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 73
(Norme finanziarie)

1. Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 8, limitatamente agli oneri derivanti dalla nomina di un dipendente di altra amministrazione quale responsabile unico del procedimento, e 9, comma 3, primo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta in fine della locuzione .
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 45 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati:
a) U.P.B. 52.3.1.1.664 - capitolo 156;
b) U.P.B. 52.3.1.2.666 - capitolo 180.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 48 fanno carico all'unità previsionale di base 5.5.24.1.95 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 72 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati, che presentano sufficiente disponibilità:
1) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
2) U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitoli 552 e 553;
3) U.P.B. 52.2.4.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
4) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;
5) U.P.B. 52.3.4.1.2603 - capitolo 599, relativamente agli oneri derivanti dal ricorso al lavoro interinale previsto al comma 3 del citato articolo 72.

Art. 74
(Norma di rinvio)

1. Agli istituti regolamentati dallo Stato non disciplinati dalla presente legge si applica la previgente normativa statale fino all'esercizio della potestà legislativa regionale.

Art. 75
(Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali)

1. Per la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2004.
2. Per la erogazione e il rendiconto dei finanziamenti di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62.

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 19, comma 7, L. R. 20/2004
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 19/2006
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 17/2008

Art. 76
(Procedimenti contributivi in corso)

1. Salvo diversa richiesta del beneficiario la presente legge non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 50, L. R. 22/2010

Art. 77
(Conferma dell'iscrizione nell'elenco dei collaudatori)

1. È confermata l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori di cui all'articolo 52 di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'articolo 33 della legge regionale 46/1986 e dell'articolo 7 della legge regionale 27/1988, previa acquisizione di una dichiarazione scritta di conferma da parte dell'iscritto e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, circa la permanenza dell'iscrizione nell'albo professionale.

Art. 78
(Norma transitoria in materia di espropriazioni)

1. (ABROGATO)
2. (ABROGATO)
3. Per quanto non diversamente disposto dal capo XII si applica la vigente normativa statale.

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 249, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 2 abrogato da art. 249, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 78 bis
(Competenza in materia di espropriazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), cessa la competenza regionale all'emanazione degli atti delle procedure di espropriazione e asservimento coattivo le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla medesima data e concernenti le opere e gli interventi di competenza e di iniziativa di Comuni, anche riuniti in consorzio, delle Province e degli altri Enti pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012, nonché per le procedure di esproprio o asservimento relative a opere affidate da parte della Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva alla medesima data.
3. I Comuni, anche riuniti in consorzio, le Province e gli altri Enti pubblici subentrano alla Regione nella funzione di autorità espropriante in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2.

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 250, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 79
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, e successive modificazioni;
b) il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, e successive modificazioni;
c) l'articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5;
d) l'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 24;
e) la legge regionale 46/1986 e successive modificazioni, a eccezione dei capi V e V bis, nonché dell'articolo 44;
f) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 27/1988;
g) l'articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24;
h) l'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42;
i) l'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;
l) l'articolo 42 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
m) il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;
n) l'articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.