Regione Friuli Venezia Giulia
Delibera della Giunta Regionale 28 ottobre 2005, n. 2821
LR 18/2005, art. 52 e art. 55. Regolamento per la realizzazione di interventi nell' ambito della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

 

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
VISTO l’art. 79, comma 5, della LR 18/2005, che prevede che in fase di prima applicazione i regolamenti di esecuzione della legge possano essere emanati anche in assenza dell’approvazione del Programma triennale regionale di politica del lavoro, previsto dall’art. 3 della medesima legge;
VISTO l’art. 52, comma 4, della LR 18/2005, in base al quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto dal sopraccitato articolo, per quanto attiene alla promozione di campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
VISTO l’art. 55 della LR 18/2005, in base al quale i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti al Capo V, Titolo II, della legge medesima sono determinati con regolamento regionale sentito il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro di cui all’art. 56 della medesima legge;
SENTITO, nella seduta del 17.09.2005, il predetto organo collegiale in merito al "Regolamento per la realizzazione di interventi nell’ambito della cultura e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nel testo allegato alla presente deliberazione;
SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale, istituito dall’articolo 6, comma 1, della LR 18/2005 e costituito con DPReg. 13 settembre 2005, n. 0307/Pres., che ha esaminato il testo di regolamento allegato alla presente deliberazione nella seduta del 17 ottobre 2005, e la Commissione regionale per il lavoro, istituita dall’articolo 5, comma 1, della LR 18/2005 e costituita con DPReg. 3 ottobre 2005, n. 0333/Pres., che ha esaminato il medesimo testo nella seduta del 24 ottobre 2005;
VISTO il "Regolamento per la realizzazione di interventi nell’ambito della cultura e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nel testo nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
ACCERTATO che detto regolamento viene presentato su iniziativa dell’Assessore regionale al lavoro, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di salute come previsto dall’art. 55 della LR 18/2005;
su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di salute;
la Giunta regionale, all’unanimità

D E L I B E R A

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento per la realizzazione di interventi nell’ambito della cultura e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LR 18/2005, articoli 52 e 55. Regolamento per la realizzazione di interventi nell’ambito della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 1
(Finalità e destinatari finali dei progetti)

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 52, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2005, n 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), specificamente per quanto attiene la promozione di campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di finanziamento di specifici progetti, attuati nell’ambito dei singoli territori provinciali, che abbiano come destinatari:
a) gli studenti degli istituti di istruzione secondari, in particolare quelli degli istituti tecnici o professionali;
b) i soggetti alle dipendenze di agenzie di somministrazione di lavoro;
c) i soggetti provenienti da paesi esteri;
d) i lavoratori in regime di appalto in imprese che operano nel comparto edile, metalmeccanico e navalmeccanico;
e) i lavoratori occupati nel settore agricolo.

Art. 2
(Presentazione dei progetti, modalità di concertazione e beneficiari)

1. I progetti di cui all’articolo 1 devono essere predisposti sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto dai soggetti, pubblici o privati, interessati alla realizzazione del progetto.
2. Il protocollo d’intesa di cui al comma 1, in particolare, deve:
a) prevedere la partecipazione di almeno tre organizzazioni e associazioni sindacali presenti e operanti nel territorio regionale, di cui almeno una in rappresentanza dei datori di lavoro e una in rappresentanza dei lavoratori, ovvero la partecipazione di almeno un ente bilaterale;
b) prevedere il partenariato di almeno un ente pubblico non economico;
c) individuare, esclusivamente tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), il soggetto capofila che viene considerato responsabile dell’attuazione del progetto e beneficiario del finanziamento previsto dal presente regolamento.

Art. 3
(Contenuto dei progetti )

1. I progetti devono essere finalizzati a realizzare azioni informative e divulgative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rivolte ai soggetti individuati dall’articolo 1, comma 1.
2. I progetti devono definire, a pena di non ammissibilità:
a) il percorso informativo proposto e i suoi obiettivi;
b) l’utenza a cui è rivolto, con l’indicazione della tipologia dei destinatari, come individuati dall’articolo 1, comma 1;
c) una stima del numero dei soggetti di cui alla lettera b);
d) i prodotti informativi e divulgativi, indicando la tipologia del materiale utilizzato: materiale cartaceo, materiale informatizzato, materiale audiovisivo;
e) gli eventuali collegamenti con le altre strutture interessate o coinvolte;
f) le professionalità degli eventuali docenti o collaboratori coinvolti;
g) i risultati che si intendono raggiungere con particolare riferimento all’impatto territoriale del progetto;
h) i tempi di realizzazione, anche prevedendo lo sviluppo in fasi di avanzamento, che in ogni caso non devono essere superiori a due anni dalla data prevista per il loro inizio; la data d’inizio non deve essere successiva al 31 maggio 2006;
i) il costo massimo del progetto, suddiviso per singole voci di spesa.

Art. 4
(Modalità di presentazione delle domande )

1. I soggetti individuati come capofila dei progetti devono presentare domanda di ammissione al finanziamento dei progetti, formulati secondo quanto previsto dall’articolo 3.
2. Le domande devono essere corredate da:
a) il protocollo d’intesa di cui all’articolo 2;
b) il progetto,
c) una dichiarazione, resa da ciascuno dei soggetti firmatari del protocollo d’intesa, di rispettare gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive modifiche ed integrazioni;
d) una dichiarazione, resa da ciascuno dei soggetti firmatari del protocollo d’intesa sotto forma di autocertificazione, che consenta di individuare la titolarità del soggetto firmatario e la natura dell’ente o dell’impresa in relazione alle tipologie di cui al comma 1, lettera a).
3. Le domande devono essere consegnate a mano entro il termine perentorio delle ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro - via San Francesco 37, Trieste - terzo piano, che provvederà alla loro ricezione segnalando, con apposita iscrizione, anche l’ora di consegna.
3. Le domande formulate in difformità da quanto previsto dal presente Regolamento non sono ammissibili al finanziamento.

Art. 5
(Criteri per la valutazione di ammissibilità dei progetti)

1. Nei limiti dello stanziamento, i progetti vengono ammessi al finanziamento sulla base di una graduatoria formulata attribuendo agli stessi un punteggio secondo i seguenti criteri:
a) numero dei soggetti firmatari del protocollo, valutati sulla base del seguente punteggio:
1) ciascun ente bilaterale: 16 punti;
2) ciascun sindacato dei lavoratori, associazione datoriale rappresentati a livello provinciale: punti 8
3) la Provincia competente per territorio: punti 8;
4) ciascun ente pubblico non economico, diverso da quello di cui al numero 3): punti 7;
5) ciascuna associazione di volontariato: punti 6;
6) ciascuna istituzione scolastica pubblica: punti 5;
7) ciascuna istituzione scolastica privata: punti 4;
8) ciascun istituto di ricerca: punti 3;
9) ciascuna impresa: punti 2;
10) altri soggetti, diversi di quelli di cui ai numeri precedenti: punti 0
b) contenuto del progetto relativamente a:
1) tipologie di destinatari delle attività ricomprese nel progetto, come individuate dall’articolo 1: 2 punti per iniziative rivolte a studenti degli istituti tecnici o professionali; 1 punto, per ogni altra tipologia di destinatari;
2) tipologie di prodotti realizzati, come individuati dall’articolo 3, comma 2, lettera d): 1 punto per ogni tipologia di prodotto realizzato.
2. A parità di punteggio, verrà privilegiato il progetto pervenuto prima in ordine di tempo.

Art. 6
(Spese ammissibili e intensità del finanziamento)

1. Sono ammissibili al finanziamento tutte le spese strettamente riconducibili alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle afferenti a materiale di consumo, spese per missioni di docenti o collaboratori, spese per affitto di locali, acquisto di strumentazioni tecnologiche per l’attuazione del progetto.
2. Fermo restando che ai fini del presente regolamento è utilizzato l’87 per cento della disponibilità finanziaria di cui all’articolo 80, comma 17, della legge regionale 18/2005, ciascun progetto è finanziabile fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili e comunque fino al limite massimo di euro 32.500.

Art. 7
(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento concesso viene erogato al soggetto capofila con le seguenti modalità:
a) contestualmente alla concessione per una quota pari al 25 per cento dei costi previsti;
b) a saldo, ad avvenuta conclusione del progetto, e dietro richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione:
1) della rendicontazione delle spese sostenute ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso); sono ritenute valide le fatture quietanzate per l’intero importo ovvero ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali, intestato al responsabile dell’attuazione del progetto.
2) di copia di ogni materiale prodotto;
3) di un dettagliato rapporto finale sull’attività svolta redatto dal soggetto capofila del progetto;

Art. 8
(Mancata attivazione del progetto)

1. Il soggetto beneficiario deve comunicare per iscritto alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca l’avvenuta attivazione del progetto.
2. Nel caso di mancata attivazione del progetto nei termini di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), il finanziamento viene revocato e l’importo già erogato viene recuperato secondo la normativa regionale vigente.

Art. 9
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.