Cassazione Civile, Sez. Lav. 31 gennaio 2013, n. 2290 - Licenziamento e tutela del lavoratore in malattia





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 23852-2008 proposto da:
B.F.G. (Omissis), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TELESFORO 10, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BUZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato MANDARANO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VERNIO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIANMARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNELLI MAURO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1002/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/10/2007 R.G.N. 1151/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato CAMICI GIAMMARIA per delega MANDARANO FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Fatto



1. B.F.G. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Prato che aveva in parte accolto (in relazione alla inefficacia parziale fino al 31.7.2000 del licenziamento intimatole dal Comune di Vernio per inidoneità fisica in ragione della durata della malattia pendente al momento della comunicazione del recesso) la domanda d'impugnativa della risoluzione del rapporto di lavoro con la quale la lavoratrice, assunta come necrofora 4 liv., aveva chiesto: a) la declaratoria di nullità o invalidità del licenziamento comunicatole il 24.5.2000 durante la pendenza di un periodo di malattia con condanna del Comune a riammetterla al lavoro ed a pagarle le retribuzioni con la maggiorazione dovuta per lo svolgimento di mansioni presso l'ufficio tecnico nel periodo 2.6.98-20.1.99 ovvero in subordine la condanna dell'amministrazione comunale a pagarle le retribuzioni fino al 30.12.2000, tenuto conto dell'assenza per la malattia pendente al momento del licenziamento nonchè del congedo parentale fruito per l'affidamento di un minore; b) la condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale subito per l'omessa predisposizione delle misure di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'ambito della sua attività di necroforo implicante la patologia all'apparato scheletrico che a partire dal dicembre 1997 aveva determinato il giudizio di inidoneità alle mansioni di assunzione a causa della necessità di non svolgere lavori pesanti.

Con i primi due motivi d'appello la signora B. ha censurato la pronuncia del Tribunale riguardo alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo dell'intimato licenziamento ed ha dedotto in ogni caso l'esistenza di altro posto di 4 livello presso gli uffici amministrativi del comune di Vernio, ove pure era stata addetta per alcuni periodi successivamente alla valutazione d'inidoneità, e come dimostrato dall'assunzione luglio 2002 di un impiegato dello stesso livello; ha sostenuto o il suo diritto alla conservazione del posto anche ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 1, comma 7, in materia di tutela della disabilità.

Con un terzo motivo denunciava la condotta omissiva del Comune riguardo all'obbligo di sicurezza e il diritto al risarcimento dei danni procuratile per l'adibizione alle mansioni usuranti di necroforo, assumendo inoltre la sussistenza di un danno biologico superiore a quello determinato dal c.t.u. del primo giudice (5%) nella misura dell'11-12%, in considerazione del denunciato danno da stress per il comportamento contrario a buona fede dell'amministrazione datrice di lavoro, reiterando altresì la richiesta di ristoro del danno patrimoniale consistente nelle retribuzioni dal dì del licenziamento a quello della riammissione in servizio. Concludeva, pertanto, rinnovando le conclusioni già rassegnate in prime cure.

2. Il Comune di Vernio ha resistito al gravame anche nel merito negando la possibilità di ricollocazione della lavoratrice B. stante la sua inidoneità a svolgere le mansioni di assunzione e l'inesistenza di analogo posto in organico della ex 4 qualifica funzionale, deducendo di avere prima del licenziamento offerto alla signora B. il posto di 3 livello quale addetta a servizi vari, ma che la stessa aveva rifiutato. Escludeva di essere tenuto a modificare la sua organizzazione aziendale al fine di rinvenire un posto di lavoro per l'appellante principale ed eccepiva la inammissibilità della domanda di risarcimento per difetto di giurisdizione in quanto attinente a fatti precedenti al 30 giugno 1998. Ha proposto, quindi, impugnazione incidentale riguardo al parziale accoglimento della pretesa e ha censurato la sentenza del Tribunale di Prato eccependo l'estraneità della malattia, considerata dal primo giudice come causa di parziale inefficacia del recesso, alla sopravvenuta inidoneità allo svolgimento della mansione per la quale la signora B. è stata assunta nel febbraio 1997 e ha concluso, pertanto, per la riforma della decisione che ha ritenuto inefficace fino al 31.7.2000 il licenziamento notificato alla lavoratrice il 24.5.2000 per cui - aggiungendo il dovuto preavviso di due mesi - ha dichiarato il rapporto di lavoro cessato il 30.9.2000.

La Corte d'appello di Firenze con sentenza del 25 settembre - 2 ottobre 2007 ha rigettato l'appello principale e in accoglimento di quello incidentale ha rigettato tutte le domande della B., compensando tra le parti le spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la B. con due motivi. Resiste con controricorso il Comune intimato che ha anche depositato memoria.

4. Nella camera di consiglio all'esito dell'odierna udienza il collegio ha deciso la causa ed ha autorizzato la motivazione semplificata.

 

Diritto



1. Con il ricorso, articolato in due motivi, il ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. In particolare deduce che nel ricorso introduttivo del giudizio essa ricorrente aveva domandato la nullità, l'inefficacia o invalidità del licenziamento all'intimato e la condanna del Comune a riammetterla nel posto di lavoro. Lamenta poi la violazione e falsa applicazione L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 1362 e 1375 c.c.. Contesta in particolare la tesi secondo cui, divenuta parzialmente impossibile la prestazione lavorativa, il residuo interesse all'adempimento possa essere apprezzato soggettivamente dal datore di lavoro senza alcuna possibilità di controllo da parte del giudice. In realtà sarebbe stato possibile mantenere la ricorrente nel posto di lavoro per il quale era stata assunta affidandole compiti più leggeri.

2. Il ricorso - i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente - è inammissibile.

Tale è innanzi tutto il primo motivo perchè del tutto privo del quesito di diritto necessario anche in riferimento al vizio di motivazione.

Parimenti inammissibile è anche il secondo motivo - per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. - perchè i quesito di diritto, indicato dalla difesa del ricorrente, non è decisivo giacchè enuncia proprio il principio al quale si è ispirata la Corte d'appello: la risoluzione del rapporto per inidoneità fisica è legittima se non solo risulti tale inidoneità in relazione alle mansioni svolte dal dipendente, ma anche che non vi sia la possibilità per il datore di lavoro di assegnargli mansioni diverse ancorchè di livello inferiore. Cfr. Cass., sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8832, che ha affermato che nel rapporto di lavoro subordinato la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore impedisce solo la utilizzabilità del medesimo in mansioni incompatibili con l'accertata inidoneità, in quanto la sopravvenuta inidoneità fisica e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso, non possono essere ravvisate nella sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore;

occorre verificare ed escludere la possibilità di svolgere un'altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti ovvero, qualora ciò non sia possibile, a mansioni inferiori, sempre che questa attività sia utilizzabile all'interno dell'impresa.

La Corte d'appello, enunciato questo principio, corretto in diritto, ha fatto proprio questa verifica in fatto concludendo che dalle risultanze di causa emergevano come provati entrambi i presupposti dell'inidoneità non solo alle mansioni svolte ma anche ad altre mansioni concretamente reperibili in azienda.

In particolare la Corte d'appello - che ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto la legittimità del licenziamento per l'inidoneità fisica e l'inesistenza di altre equivalenti mansioni di quarto livello - ha ritenuto sussistente la inidoneità alle mansioni di assunzione della lavoratrice. Ha poi considerato che appena nel dicembre 1997 la ricorrente segnalò le sue difficoltà fisiche, il Comune dispose la sua assegnazione ad altre mansioni. La corte d'appello ha poi ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria perchè relativa al periodo precedente al 30 giugno 1998 e la ricorrente non aveva censurato questa affermazione del giudice di primo grado. Infine la Corte d'appello ha accolto l'appello incidentale del Comune perchè nella specie non poteva essere invocato il principio dell'inefficacia del licenziamento in pendenza di malattia; ciò perchè preesisteva una legittima l'ipotesi di sospensione del rapporto. La tutela particolare del lavoratore in stato di malattia - secondo la corte d'appello - non aveva ragione di essere in quanto il motivo per legittimare il licenziamento era la sopravvenuta totale inidoneità psicofisica della lavoratrice alla prestazione di lavoro. Trattandosi di un impedimento della prestazione permanente ed un transitorio (come è la semplice malattia) doveva ritenersi esclusa in radice la prosecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto la Corte d'appello ha riformato la sentenza del tribunale anticipando l'efficacia del licenziamento al 30 settembre 2000.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 50 per esborsi ed Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi d'avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2013