Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma Bolzano – Alto Adige
Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2005, n. 251
Regolamento relativo alle disposizioni sul pronto soccorso nelle aziende della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
B.U.R. 22 novembre 2005, n. 47

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle misure sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 25/ter della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche. Il presente regolamento si applica a tutte le aziende ed unità operative, di seguito denominate "aziende" escluse le aziende con unico socio, operanti in provincia di Bolzano.

Art. 2.
(Classificazione delle aziende)

(1) Le aziende sono classificate in tre gruppi, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori e lavoratrici occupati e dei fattori di rischio:
a) Gruppo A:
1) le aziende che svolgono attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, le aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, le aziende che eseguono lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del20 marzo 1956, n. 320, e successive modifiche, le aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
2) le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori e lavoratrici appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;
3) le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura;
b) Gruppo B:
1) le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori e lavoratrici che non rientrano nel gruppo A;
c) Gruppo C:
1) le aziende o unità produttive con fino a tre lavoratori e lavoratrici che non rientrano nel gruppo A.
(2) Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda o unità produttiva e, qualora appartenga al gruppo A, la comunica all'azienda sanitaria competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

Art. 3.
(Organizzazione delle misure di pronto soccorso)

(1) Le aziende appartenenti ai gruppi A e B sono dotate di:
a) una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema d'emergenza.
(2) Le aziende del gruppo C sono dotate di:
a) un pacchetto di medicazione, adeguatamente custodito in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidan1ente il sistema d'emergenza.
(3) I contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione sono determinate nell'allegato A.
(4) Nelle aziende di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al comma 1, deve garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza del Servizio sanitario provinciale.
(5) Ai lavoratori e alle lavoratrici che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede dell'azienda, va fornito il pacchetto di medicazione di cui al comma 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza.

Art. 4.
(Formazione degli addetti al pronto soccorso)

(1) Gli addetti al pronto soccorso seguono un corso di formazione teorico-pratico per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
(2) Oltre alle lavoratrici ed ai lavoratori occupati possono essere incaricati come addetti al pronto soccorso anche il datore di lavoro stesso o i suoi familiari che collaborano nell'azienda.
(3) La formazione è svolta da un medico. Sotto sorveglianza di un medico, preferibilmente un medico specializzato in medicina d'emergenza o del lavoro, la formazione può essere svolta anche da:
a) infermieri diplomati o infermiere diplomate, preferibilmente con formazione nell'ambito dell'emergenza, che operano nel sistema di emergenza e di urgenza;
b) istruttori e istruttrici di pronto soccorso che hanno svolto la formazione di livello B per soccorritori e soccorritori volontari.
(4) La durata minima del corso di formazione per gli incaricati delle aziende del gruppo A è di 16 unità di formazione.
(5) La durata minima del corso di formazione per gli incaricati delle aziende dei gruppi B e C è di dodici unità di formazione.
(6) Il contenuto dei corsi di cui al comma 5 tiene conto della categoria e dell'attività svolta dalle aziende, suddivise nelle seguenti tipologie:
a) settore servizi ed amministrazione;
b) settore trasporto e circolazione;
c) settore di produzione, edilizia ed agricoltura.
(7) I contenuti minimi dei corsi di cui ai commi 4 e 5 sono determinati nell'allegato B.
(8) La formazione va ripetuta con cadenza decennale e può essere limitata alla sola parte pratica della formazione.
(9) Una commissione nominata dalla Giunta Provinciale valuta la conformità dei corsi di formazione con i contenuti minimi di cui all'allegato B. Inoltre accredita, anche parzialmente le esperienze formative maturate.

Art. 5.
(Disposizione transitoria)

(1) Entro il 31 dicembre 2008 gli addetti al pronto soccorso devono avere frequentato un corso di formazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A (articolo 3)
Oltre i contenuti minimi definiti dal D.M. 388/2003 e ritenuti necessari dalla valutazione dei rischi specifici la casetta di pronto soccorso e il pacchetto di medicazione devono contenere:

1. Cassetta di pronto soccorso:
- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- Un paio di forbici
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- Pacchetti di medicazione: misura 8 (3 confezioni), misura 10 (3 confezioni)
- Benda orlata: misura 8 (3 confezioni), misura 10 (3 confezioni)
- Una coperta isotermica
- Un dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale
- Un disinfettante senza iodio

2. Pacchetto di medicazione
- Guanti sterili monouso (2 paia)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
- Rotolo d:i cerotto alto cm 2,5 (1)
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
- Un paio di forbici
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza
- Pacchetti di medicazione: misura 8 (2 confezioni), misura 10 (2 confezioni)
- Benda orlata: misura 8 (2 confezioni), misura 10 (2 confezioni)
- Una coperta isotermica
- Un dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale.

Allegato B (articolo 4)
Contenuti minimi della formazione degli addetti al pronto soccorso aziendale
Aree tematiche:
- Allertare il sistema di soccorso, riconoscere le circostanze e comunicare l'emergenza;
- ruolo e funzioni dell'addetto al Pronto soccorso;
- riconoscere un'emergenza sanitaria, sostenimento delle funzioni vitali, posizionamento dell'infortunato, autoprotezione del personale addetto al soccorso;
- interventi di primo soccorso, attuazione corretta delle tecniche;
- traumi e patologie in ambiente di lavoro;
- applicazione pratica ed esercizi relativi agli argomenti trattati.