Guida alla lettura

 

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 5/2013





Roma, 02 maggio 2013


Alla Federazione italiana Metalmeccanici

 


Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall’art. 28, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.


La Federazione italiana Metalmeccanici ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione se anche nel caso della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il datore di lavoro non possa delegare quest’attività a terzi, così come previsto dall’art. 17 comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Al riguardo va premesso che l’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, “ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”. Il successivo comma 1-bis dell’articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.
Il legislatore ha poi fissato il principio di generale delegabilità con l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale può incontrare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia “espressamente esclusa”. Le deroghe tassativamente previste segnano, pertanto, i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica, e così, individuano gli obblighi del datore di lavoro aventi natura strettamente personale.


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La valutazione da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina (articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008). In particolare, l’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali