Tipologia: Accordo
Data firma: 18 luglio 1988 
Parti: Fiat e Fim-Uilm
Settori: Metalmeccanici, Fiat
Fonte: mirafiori-accordielotte.org

Sommario:

Campo di applicazione
Salario
Modalità di determinazione, a livello individuale, dell’ammontare di erogazione
Mensa
Relazioni sindacali
Formazione professionale
Prestazione lavorativa
Commissione di studio
Orario di lavoro / Flessibilità

Roma, addì 18 luglio 1988 tra la Fiat spa, assistita dall'Unione Industriale di Torino e Fim - Uilm Nazionali si è stipulato il seguente accordo

Campo di applicazione
Il presente accordo si applica alle seguenti Società:
Fiat spa e Società collegate, Fiat Auto (esclusi i lavoratori cui non si applica il CCNL Metalmeccanici) Alfa-Lancia Industriale, Sevel, Somepra, Spica, Comind Sud, Autogestioni, Sasn, Alfa Romeo Leasing, Iveco, Carrelli Elevatori, Teksid, Getti Speciali, Geotech, Hitachi, Ferroviaria, Aviazione, Weber, Weber Carburatori, Motofides, Cromodora, Lubrificanti, Engineering, Crf, Isvor, Sepin, Sgr, Eco, Sepa, Ciei, Sisport, Fiat Sava, Sava Leasing, ex Samm.

Mensa
Le parti riconoscono l'esigenza di superare l'attuale sistema di ristorazione aziendale; a tali fine sarà istituita, a livello di Gruppo, un’apposita Commissione Paritetica. I nominativi dei componenti di parte sindacale, in numero di 6, saranno comunicati entro il 31/10/1988.
Tale Commissione che avrà come obiettivo l'individuazione del tipo di ristorazione, l'esame delle modalità tecnica-organizzative, i vincoli impiantistici, i costi, le tempistiche di realizzazione, riferirà alle parti, prevedibilmente entro il 31/12/1989. Peraltro si conviene sin d'ora di realizzare presso gli Stabilimenti di Rivalta Meccanica, entro le ferie del 1989, e di Carmagnola Ghisa, entro il 1989, un diverso sistema di ristorazione rispetto all’attuale.

Relazioni sindacali
Le parti congiuntamente concordano sulla necessità di individuare, nelle competenti sedi ed ai dovuti livelli, un modello di relazioni Sindacali volto ad armonizzare i reciproci rapporti anche attraverso la definizione di schemi in cui le diverse occasioni di confronto e le metodologie nonché le competenze dei livelli di negoziazione che verranno individuati assicurino la massima efficacia delle relazioni intercorrenti tra le stesse nella salvaguardia degli interessi rispettivamente tutelati.

Formazione professionale
Annualmente le parti si incontreranno, entro il 2° trimestre, per una informazione sui temi attinenti la formazione professionale nell'ambito del Gruppo Fiat, allo scopo di fornire un quadro generale delle evoluzioni professionali in atto nel Gruppo e delle cause che le determinano.
In questa occasione l'Azienda darà indicazioni preventive sulle politiche formative prescelte e sulle strumentazioni adottate con riferimento alle diverse figure professionali interessate; fornirà inoltre indicazioni di riferimento sui. requisiti richiesti per le professionalità da formare con riguardo al tipo e livello di scolarità richiesta e/o alle conoscenze acquisibili in precedenti esperienze lavorative.
L'Azienda fornirà inoltre dati consuntivi disaggregati per Società riguardanti il numero complessivo dei dipendenti coinvolti nei corei e delle giornate di formazione dell'anno precedente.
[...]

Prestazione lavorativa
Le parti convengono che in presenza di passaggio da linee meccanizzate tradizionali ad impianti altamente automatizzati si darà luogo, a livello di stabilimento ad un apposito incontro nel corso del quale saranno illustrate le caratteristiche tecnico/organizzative dei nuovi impianti.

Commissione di studio
Le parti concordano sull’opportunità di instaurare tra di loro rapporti che attraverso consultazioni ed approfondimenti conoscitivi su alcuni importanti temi inerenti il mondo del lavoro necessitano, per il loro carattere innovativo ed in seguito all’evoluzione di fattori esterni, di approfondimenti volti ad acquisire maggiori conoscenze anche mediante comparazione tra esperienze diverse.
A tal fine verranno costituite due diverse Commissioni Centrali Paritetiche preposte allo studio delle problematiche igienico ambientali e delle forme integrative/previdenziali/assistenziali: più precisamente:
1) La Commissione Ambiente ed igienico del lavoro, con il compito di esaminare la legislazione europea, anche in termini di raffronto disaggregato di singola materie, al fine di tracciare uno schema complessivo degli interventi previsti, dei parametri adottati, delle competente attribuite agli organi pubblici e degli ambiti di responsabilità a capo degli imprenditori e dei dipendenti.
[...]
3) Per le categorie impiegatizie con decorrenza 1°/11/1988, nelle aree in cui è applicato il sistema di flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero, l'inizio dell'attività lavorativa, nell'ambito dell'attuale intervallo temporale di entrata, sarà calcolato a decorrere dal primo dodicesimo di ora (5 minuti) utile anziché dal primo quarto d’ora come dal sistema in atto.
[...]
5) Sarà costituita una Commissione Paritetica tra le parti con l'obiettivo di ricercare le modalità e le condizioni di fattibilità per una sperimentazione del sistema di ferie a scaglioni, tenuto conto dei vincoli tecnico/organizzativi e di efficienza aziendale nonché di crolli derivanti dal contesto economico e sociale esterno. Tale Commissione sarà altresì incaricata di verificare le condizioni per l'utilizzo del contratto di lavoro a tempo parziale per lavoratori nuovi assunti, nonché di individuare ulteriori ipotesi e condizioni nelle quali sia possibile, ai sensi dell'art. 23 dalla legge 26/2/1987 n. 56, stipulare contratti a termine. A tali fini la Commissione si avvarrà anche dei risultati di indagini territoriali relative ai rapporti di lavoro sopra indicati. La Commissione sarà composta da 12 membri, di cui 6 di parte sindacale, a sarà operante entro il 31/12/1988.

Orario di lavoro / Flessibilità
[...]
2) I lavoratori che effettuano il turno di. notte si avvarranno della facoltà di fruire di riposi compensativi ex accordo aziendale 3 luglio 1978, nella misura di un turno di 8 ore ogni 16 turni notturni lavorati.
Tali riposi non potranno essere cumulativi né allocati in giornate immediatamente precedenti o seguenti festività infrasettimanali e/o ferie, e dovranno altresì essere richiesti con un preavviso di almeno 48 ore.
Detti riposi compensativi dovranno essere fruiti entro 3 mesi dalla data della relativa maturazione. L'assenza contemporanea dei lavoratori per riposi non potrà superare il 3% dell'organico del reparto di appartenenza.