Cassazione Penale, Sez. 4, 10 aprile 2013, n. 16266 - Raccolta rifiuti e movimentazione manuale dei carichi


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ISA Claudio - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere -
Dott. SAVINO Mariapia Gaetan - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
G.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 851/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 10/03/2011; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Udito il difensore Avv. Gaetano Alessi del Foro di Roma, il quale deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. Raimondo Luigi Bruno Maira del Foro Caltanissetta, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.



Fatto


La Corte di appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe confermava quella di primo grado, con la quale G.A. era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore L.C.G. nonchè della contravvenzione di cui all'art. 89, comma 2, lett. a), in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48.

Il G. era stato chiamato a rispondere del reato in questione, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società Nissa s.p.a (poi Nissambiente società consortile a r.l.); a carico del medesimo era stata formulata l'imputazione di avere omesso di adottare le misure organizzative o di ricorrere ai mezzi appropriati per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi nella raccolta di rifiuti da parte del lavoratore L.C., assunto con la qualifica di operatore ecologico adibito alla raccolta di rifiuti speciali, così cagionando allo stesso lesioni personali consistite in "ernia del disco L5 - S1 a sinistra", da cui derivava una malattia consistente nell'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione (le lesioni furono accertate in data antecedente al 6.12.2003, mentre la contravvenzione è stata contestata sino al 4.8.2004).

Nel confermare il giudizio di responsabilità dei sanitari, la Corte di merito riteneva dimostrato che il mezzo Renault messo a disposizione del lavoratore per la raccolta dei "rifiuti ingombranti" (elettrodomestici ed altro) non rispondeva alle esigenze di idoneità all'espletamento in sicurezza dell'attività di raccolta, in quanto si trattava di un mezzo in dotazione ad altro reparto dell'azienda e di scomodo utilizzo per la necessità di imbracatura ad esso connessa. Veniva, altresì, confermata la valutazione del primo giudice sulla sussistenza del nesso causale tra la patologia, insorta nel tempo e le mansioni svolte dal lavoratore sin dal 1993.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.

Con il primo motivo deduce l'abolitio criminis del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48, ad opera del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, sostenendo che dalla nuova previsione della normativa riguardante la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori contenuta negli artt. 168 e 169 del citato Testo unico avrebbe dovuto conseguire la dichiarazione di estinzione delle contestazioni afferenti le asserite violazioni della normativa antinfortunistica, con la conseguente dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 590 c.p., per difetto di querela.

Con il secondo motivo lamenta il travisamento delle risultanze istruttorie acquisite al processo sul rilievo che la raccolta dei "rifiuti ingombranti" avveniva solo saltuariamente e che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l'operatore L. C. era stato dotato di tutti i sistemi per svolgere in sicurezza il proprio lavoro (il riferimento è all'utilizzo del camion Renault munito di gancio ed all'intervento di altro operatore per le operazioni di imbracatura).
Si censura, inoltre, la ritenuta sussistenza del nesso eziologico tra la condotta ascritta al G. e l'evento, atteso che, per comune esperienza la cd. ernia del disco può trovare origine anche in un brusco movimento e mancando la prova della sussistenza del cd. indebolimento permanente dell'organo, solo presunto dai sanitari dell'INAIL. Sotto tale ultimo profilo si lamenta, infine, che il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dal responsabile della Unità Operativa di Medicina del Lavoro di Caltanissetta, il quale aveva affermato l'assenza d postumi invalidanti a seguito dell'intervento.

Diritto


In via preliminare deve darsi atto che nelle more del giudizio di cassazione i reati si sono prescritti, tenuto conto che non sono state riscontrate cause di sospensione della prescrizione e che l'insorgenza della malattia professionale è stata diagnosticata in data antecedente al 2003.
Ciò non esclude che debba esaminarsi funditus il ricorso, pur in assenza di statuizioni civili sulle quali occorre provvedere.
Invero, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2, da parte della Corte di cassazione, postula in concreto che gli elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicchè la valutazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento.
Da tali regole consegue:
a) che nel giudizio di cassazione, qualora la motivazione del giudizio di merito - come nella specie - dia contezza delle ragioni poste a fondamento dell'effettuato giudizio responsabilità dell'imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito (v., tra le tante, Sezione 6^, 11 novembre 2009, n. 49877, R.C. e Blancaflor, ed i riferimenti in essa contenuti);
b) che è inammissibile il ricorso in cassazione proposto contro la sentenza, che abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione, soltanto per difetto di motivazione, in quanto l'inevitabile declaratoria di estinzione del reato anche da parte del giudice di rinvio preclude che la sentenza impugnata possa essere annullata con rinvio (v. in tal senso la sentenza sopra citata).

Ciò premesso, la fattispecie in esame si caratterizza proprio per la mancanza dei ricordati presupposti per l'assoluzione dell'imputato nel merito.
Per corrispondere alle doglianze del ricorrente preliminare appare l'esame degli obblighi che gravano sul datore di lavoro in materia di normativa antinfortunistica.
Il datore di lavoro, ha l'obbligo di valutare i rischi connessi all'attività lavorativa dei dipendenti e, quale titolare della posizione di garanzia nei confronti del lavoratore, è tenuto ad adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, che siano in grado di ridurre al minimo questo rischio, in relazione a quanto possibile per le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
Ciò premesso, in termini generali, deve ritenersi che, proprio con riguardo all'apparato argomentativo a supporto del ritenuto addebito di colpa, la sentenza di merito appare congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con corretta applicazione dei principi suindicati e di quelli, di immediato, consequenziale rilievo, afferenti l'accertamento della colpa e quello del nesso di causalità.
In particolare, a base dell'affermato giudizio di colpevolezza i giudici d'appello hanno posto l'apprezzata carenza di adozione di mezzi idonei a gestire in sicurezza l'attività di raccolta dei "rifiuti ingombranti", addebitabile al prevenuto, essendo incontestata la qualità di legale rappresentante dallo stesso ricoperta nella ditta in cui il L.C. ha lavorato.
E' un accertamento di fatto che qui non è censurabile, nè sottoponibile a rinnovata valutazione.
Sotto il profilo soggettivo, la rilevata carenza preventiva è stata correlata al prevenuto e ciò è stato fatto con valutazione corretta ed ineccepibile, siccome basata sulla valorizzazione della posizione di garanzia in cui questi si trovava, in ragione della qualifica ricoperta, che gli imponeva di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro (in ossequio agli obblighi comportamentali impostigli dalla legge: cfr., l'art. 2087 c.c., D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, nonchè, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, ed ora D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18).
Sulla esistenza del rapporto di causalità, poi, i giudici di merito rilevavano come non potessero sussistere dubbi circa lo stretto nesso causale esistente tra l'attività espletata dal L.C., nella qualità di operatore ecologico, dal 1993 al 2004 (anno di acquisto dell'automezzo denominato "ragno") e l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione derivante dall'intervento di ernia del disco.
Il giudizio in proposito viene dalla Corte correttamente fondato sulla natura del lavoro svolto dalla parte offesa, che comportava una pratica quotidiana di sollevamento dei pesi sul cassone del camion, alto circa m. 1,5 dal suolo e sulla consulenza dell'INAIL in merito ai fattori di rischio presenti in quell'ambiente di lavoro.
E' un quadro probatorio che, oggettivamente e soggettivamente, è adeguatamente sviluppato in parte motiva, in linea con i principi applicabili nella subiecta materia. Per l'effetto, non può essere qui censurato non potendo la Corte, a fronte di un apparato motivazionale convincente, procedere ad una rinnovata valutazione dei mezzi di prova utilizzati e della loro rispondenza agli atti di causa.
Per rispondere alla censura sollevata circa il travisamento delle risultanze istruttorie, va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi ad una ipotesi di "doppia pronuncia conforme", in primo e in secondo grado, l'eventuale vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Sezione 2^, 9 luglio 2010, Battaglia ed altri).
Sotto questo profilo, non sono ravvisabili, nè dedotti, atti che possano consentire di apprezzare tale travisamento.
Vi è una decisione che, recependo integralmente quella di primo grado, analizza in modo affatto illogico gli elementi di prova da cui ha desunto una ricostruzione degli addebiti che regge al vaglio di legittimità, anche perchè, in questa sede, non è possibile una rinnovata valutazione del compendio probatorio, convergentemente esaminato in primo e secondo grado.
Quanto all'asserita abolitici criminis del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48, ad opera del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, il raffronto tra le norme, per lo più sovrapponibili, esclude in radice una intervenuta soluzione di continuità normativa tra le fattispecie contravvenzionali, con la conseguente rilevanza penale dei fatti commessi sotto la pregressa disciplina.

P.Q.M.


Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio per essere i reati ascritti estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013