Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 13 marzo 2013, n. 11834 - Ditta adibita alla preparazione e somministrazione dei pasti in una Scuola primaria e omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi


 

 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere -
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da: C.M.G.E., nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/11/2011 del Tribunale di Verbania; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Daddi Francesco, quale sostituto processuale dell'avv. Andrea Vitale, difensore di fiducia della ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.


Fatto

 


1. il Tribunale di Verbania, con sentenza emessa il 30/11/2011, dichiarava C.M.G.E. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 29, comma 1, - per aver omesso, quale direttore della ditta A., operante presso la Scuola Primaria di (OMISSIS) ubicata come in atti, di predisporre idoneamente il documento di "valutazione dei rischi centri di cottura Comune di (OMISSIS)" del 30/12/2008; fatto accertato il (OMISSIS);
il tutto come contestato in atti - e la condannava alla pena di Euro 2.100,00 di ammenda.
2. La difesa dell'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

2.1. In particolare la difesa esponeva:
a) che l'estratto contumaciale della sentenza de qua era stato notificato presso l'originario domicilio dell'imputata, anziché presso lo studio del difensore di fiducia, sito in (OMISSIS);
b) che non era stata accertata in concreto la qualità di datore di lavoro dell'imputata nel contesto lavorativo ove é stato effettuato l'accertamento operato dal competente ufficio dell'A.S.L., con conseguente non punibilità della C..
Tanto dedotto la difesa della ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Diritto

 


1 Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Tribunale di Verbania ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.
In particolare il giudice di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che C. M.G.E., quale amministratore unico della società "A." operante nel plesso scolastico della Scuola Primaria di (OMISSIS), ubicata come in atti, adibita alla preparazione e somministrazione dei pasti - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - non aveva predisposto un idoneo documento per la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17.
L'accertamento effettuato dall'A.S.L. era stato determinato da una crisi asmatica che aveva colpito una lavoratrice dipendente della ditta "A." operante nel citato plesso scolastico (vedi sentenza 1 grado pagg. 2, 3, 4).
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 28 e 29.
2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche ed infondate per le seguenti ragioni principali:
2.1. La notifica dell'estratto contumaciale della sentenza è stato effettuata il 21/12/2011 tramite servizio postale presso il domicilio della C. in via (OMISSIS).
L'eventuale irritualità della notifica de qua non determina la nullità nè della sentenza impugnata; nè dell'attuale giudizio di legittimità. Invero la C. ove ne ricorrano le condizioni - ben può proporre ulteriore ed autonomo ricorso per Cassazione, non essendo decorso nei suoi confronti il dies a quo per proporre l'impugnazione medesima.
2.2. L'assunto difensivo secondo cui C.M.G. E. non rivestiva la qualifica di datore di lavoro, nella fattispecie in esame, è in contrasto con quanto accertato dal giudice di merito (vedi pag. 5 sentenza impugnata). Detto assunto, peraltro, costituisce eccezione in punto di fatto, non consentita in sede di legittimità Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. 1, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. 5, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. 5, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.
3.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da C.M.G.E. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2013