Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 10 maggio 1951
Validità: 14.05.1951 - 13.05.1952
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Piccoli proprietari e Sindacato Provinciale Braccianti-Cisl, Federbraccianti-Cgil
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Macerata

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 8. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Previdenza e assistenza, assegni familiari.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.

Contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Macerata, 10 maggio 1951

L’anno 1951, addì 10 del mese di maggio, sono presenti presso la Sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Macerata [...] Associazione Provinciale Agricoltori; [...] Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Piccoli proprietari; [...] Sindacato Provinciale Braccianti aderente alla Cisl; [...] Federbraccianti aderente alla Cgil, presiede la riunione il Direttore dell'ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. [...]
Le Associazioni sindacali come sopra rappresentate convengono e stipulano il seguente Contratto di lavoro da valere per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Macerata.

Art. 1.
Per i braccianti agricoli avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per l’esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi nonché delle gestanti e donne che allattano si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere, 48 settimanali. La retribuzione dell’orario di lavoro sarà fatta secondo le esigenze delle singole aziende.
La durata normale dell’orario di lavoro nei vari mesi dell’anno può essere suddivisa come segue:
1) mesi di dicembre, gennaio e febbraio: ore 7 giornaliere;
2) mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre: ore 8 giornaliere;
3) mesi di giugno, luglio e agosto: ore 9 giornaliere.
La presente norma verrà applicata per i lavori di trebbiatura e mietitura, che saranno disciplinati con accordi separati.

Art. 5.
Lavoro straordinario festivo e notturno, si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale fìssato per le varie epoche di cui al precedente articolo;
b) lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria, all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui al successivo art. 6.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro, e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 10. - Previdenza e assistenza, assegni familiari.
Per tutte le Assicurazioni Sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge in materia.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 11.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’Azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’Azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Art. 12.
Le infrazioni disciplinari sono le seguenti:
1) Abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) Mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) Ritardato inizio o sospensione del lavoro oppure anticipo nella cessazione;
4) Stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro.

Art. 13. - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti disciplinari sono:
1) Multa fino all’importo di ore 2 lavorative;
2) Allontanamento dal lavoro.
[...]

Art. 14.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano direttamente l’accordo, la controversia dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.
Il termine per la presentazione dei ricorsi scade entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, essi dovranno essere inoltrati presso l’organizzazione sindacale di Zona che eseguirà il tentativo di conciliazione con l’Associazione Sindacale dirimpettaia.
In caso di mancata conciliazione presso le Organizzazioni sindacali di categoria, le controversie di lavoro dovranno essere demandate al competente Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O.

Art. 15.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente accordo provinciale saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.