Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2013, n. 18639 - Autogrù priva di un sistema di sicurezza e infortunio in una fiera


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente -
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere -
Dott. SAVINO Mariapia Gaetan - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da: G.M.;
nei confronti di:
GI.ST. N. IL Omissis;
inoltre:
GI.ST. N. IL Omissis;
avverso la sentenza n. 1464/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 25/01/2012; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per le statuizioni civili e rigetto dei ricorsi della parte civile ed imputato;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Dellera Giovanni Stefano del Foro di Milano, che chiede l'accoglimento del ricorso;
Udito, per l'imputato Gi.St., l'Avv. Faletti Giancarlo, del Foro di Resuttano, che chiede l'accoglimento del ricorso;
Per l'imputato è inoltre presente l'Avv. Cantiani Giuseppe del Foro di Busto Arsizio, che chiede l'accoglimento del ricorso.





Fatto

 


Con sentenza emessa in data 6.6.2008 dal Tribunale di Busto Arsizio, Gi.St. è stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante, alla pena condizionalmente sospesa di anni uno e mesi otto di reclusione, nonchè al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (liquidato in complessivi Euro 2.150.000,00 in favore della vedova G.M., in Euro 100.000,00 in favore di T.S. ed in Euro 50.000,00 in favore di T.R.) in quanto ritenuto responsabile del reato, originariamente contestato anche a F.C. e G. L., assolti, all'esito del giudizio di primo grado, per non aver commesso il fatto, di cui all'art. 589 c.p., commi 2 e 3, art. 590 c.p., commi 1 e 3 in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 6, D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 6, 21, 22 e 35 per avere, Gi. S. nella qualità di amministratore e legale rappresentante della Nacanco srl nonché datore di lavoro di T.M., cagionato a T.M. lesioni personali consistite nella frattura della volta e della base cranica, in lesioni meningo - encefaliche e nella frattura dell'omero destro dalle quali derivava quasi immediatamente la morte, e al piccolo D.I.D. lesioni consistite nella frattura scomposta al 3^ prossimale del femore destro e nella frattura composta della scapola destra con trauma cranico non commotivo da cui derivava una malattia giudicata guaribile in mesi quattro e un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un uguale periodo di tempo, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, e inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare per non aver disposto ed esatto che la autogrù Manitou mod. MRT serie 1742 M n. di serie 400126 n. telaio Omissis, esposta alla fiera EDILTEK presso lo stand della Nacanco srl e di proprietà della predetta società, non venisse movimentata nel corso dell'esposizione fieristica (così come previsto anche nel regolamento della fiera - art. 11 - allegato alla domanda di adesione da lui sottoscritta che vieta la movimentazione dei macchinari esposti) (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4 bis);
- per non aver disposto ed esatto che la gru fosse installata secondo le istruzioni del fabbricante - in particolare che il braccetto tipo P600 ancorato al braccio telescopico fosse bloccato con il perno di sicurezza inserito- (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4, lett. a));
- per non aver disposto ed esatto che la gru fosse utilizzata solo da dipendenti dotati di competenze specifiche (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 5, lett. a) e per non aver reso edotto il i lavoratore Ga. sui rischi specifici relativi all'utilizzo della gru (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21, comma 22);
- o, comunque, per aver mantenuto in esercizio e fornito ai propri dipendenti l'autogrù Manitou sopradescritta, non idonea in relazione alla necessità della sicurezza sul lavoro in quanto priva di un sistema di sicurezza che impedisca il suo funzionamento in caso di mancato inserimento del perno di sicurezza del braccetto p600 e poiché manca un apposito cartello che segnali il rischio di utilizzo del mezzo in mancanza del predetto perno (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374) cosicché Ga.Lu., mentre si trovava alla fiera EDILTEK di Busto Arsizio presso lo stand della Nacanco srl di cui era dipendente, essendo stato incaricato da T.M., dipendente della Nacanco srl addetto al servizio vendite, di allungare il braccio telescopico della autogrù, dopo essersi messo al posto di comando movimentava, alzandolo erroneamente in verticale, il braccio telescopico cui era agganciato l'accessorio di sollevamento del carico denominato "braccetto 600" che però -essendo privo del perno di sicurezza che, se montato, ne avrebbe evitato lo sganciamento si staccava e cadendo al suolo colpiva T. e il piccolo D.I.D. che in quel momento stava transitando accompagnato dal padre proprio sotto il macchinario, provocando la morte del primo e le gravi lesioni sopra descritte al minore. Fatto aggravato perché commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, (fatto del Omissis).
Tale sentenza veniva parzialmente riformata da quella in data 25.1.2012 della Corte di Appello di Milano che dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di lesioni colpose ai danni di D. I.D. perché estinto per prescrizione, rideterminava la pena inflitta in anni uno e mesi quattro di reclusione, ritenuto il concorso di colpa della vittima T.M. nella misura di un quarto, e rideterminava il danno in favore della costituita parte civile G.M. nella misura di Euro 737.000,00 oltre interessi legali al lordo degli acconti già versati.
Avverso tale sentenza ricorrono tramite i rispettivi difensori di fiducia, sia l'imputato Gi.St. sia la parte civile G.M.. Nell'interesse del primo si articolano i motivi di seguito sinteticamente riportati.
1. La violazione di legge, essendo stato ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura di un quarto, laddove si sarebbe dovuto ritenere l'elisione del nesso causale per effetto del comportamento del lavoratore.
2. La mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, assumendosi che era insostenibile la tesi che gravasse sul legale rappresentante della società l'onere di verificare che in ogni singolo macchinario fossero regolarmente inseriti tutti i meccanismi di sicurezza, ribadendo la contraddittorietà dell'argomentare della Corte territoriale in ordine all'impossibilità di definire abnorme la condotta della vittima rispetto ad alcune decisioni della S.C. in precedenza richiamate. Né alcuna motivazione era stata espressa in ordine alla misura del concorso colposo.
3. Il vizio motivazionale circa l'omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna e l'effettuato giudizio di mera equivalenza tra circostanze.
4. La violazione di legge non essendo stato detratto dal calcolo del danno patrimoniale come rideterminato nella sentenza impugnata, il valore della rendita costituita dall'INAIL a favore dei congiunti
del deceduto (come già fatto dal giudice di primo grado).
5. Il vizio motivazionale poiché la Corte territoriale, pur non esaminando la posizione delle altre parti civili costituite, T.S. e T.R. in relazione al concorso colposo della vittima nella misura di 1/4, correttamente detratto in relazione all'entità del danno risarcibile in favore della vedova, aveva concluso "conferma nel resto", sicché poteva intendersi che fosse rimasta confermata la sentenza di primo grado in ordine all'importo del danno da risarcire alle dette parti civili nella rispettiva misura di Euro 100.000,00 ed Euro 50.000,00 che, coerentemente, avrebbero dovuto essere anch'essi ridotti di 1/4.
Nell'interesse della parte civile G.M., ci si duole del ritenuto concorso di colpa della vittima, quantificato in un quarto, e si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla liquidazione del danno patrimoniale, esponendo al riguardo un calcolo operato secondo diversi criteri e modalità che conduce ad un importo complessivo del danno risarcibile ben superiore (Euro 1.535.214,76) a quello cui é pervenuta la Corte territoriale.


Diritto


Quanto al ricorso dell'imputato, il medesimo é parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Sub 1.
In relazione al primo motivo ne va anzitutto rilevata l'aspecificità dal momento che ripropone la medesima doglianza disattesa dalla Corte territoriale con motivazione ampia e congrua nonché esente da vizi logici o giuridici (pag. 12 sent.).
Peraltro si deve osservare che, come più volte questa Corte ha ribadito, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali operazioni produttive e che esorbiti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (cfr. ex multis: Sez. 4, 23.5.2007, n. 25532, Rv. 236991, e ciò ancora con la n. 15009 del 17.2.2009, Rv. 243208; n. 727 del 10.11.2009, Rv. 246695).
In altre parole, la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità (v. ex plurimis: Cass. pen. Sez. 4, n. 952 del 27.11.1996, Rv. 206990, secondo cui il datore di lavoro é esonerato da responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro).
E, nel caso in esame, oltre a non essere imprevedibile l'evento, la condotta tenuta dal T. - che doveva ben conoscere, per le sue specifiche mansioni, le caratteristiche anche tecniche dell'elevatore e le sue molteplici possibilità di utilizzo - non può essere considerata abnorme, poiché la sua presenza presso lo stand, quale responsabile commerciale della filiale di Omissis della Nacanco, era indubbiamente finalizzata a reclamizzare il prodotto in esposizione anche attraverso dimostrazioni non certo ortodosse ma tollerate in quell'occasione.
Si aggiunga che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore é chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante del lavoratore (v. Cass. Sez. 3, 20.10.1982, n. 627, Rv. 158239; Sez. 4, 3.10.1990, n. 16380, Rv. 185986 secondo cui il datore di lavoro é sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso).
Sub 2.
Altrettanto aspecifica é anche tale censura in ordine alla quale la motivazione della sentenza impugnata é del tutto corretta ed esaustiva benché reiterativa di quanto osservato dal Giudice di primo grado le cui argomentazioni sono in parte riportate integralmente e in parte richiamate (pag. 11 sent.): esattamente, infatti, é stata ritenuta la riconducibilità dell'evento alla condotta omissiva del Gi. che non verificò personalmente la presenza del perno e, in generale, l'avvenuto rispetto di tutte le norme di sicurezza relative all'installazione dei macchinari esposti in fiera e non predispose una organizzazione adeguata ed idonea ad assicurare tale rispetto.
Quanto all'ultima parte della censura, si rammenta che le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima costituisce apprezzamento di fatto; la quantificazione del concorso di colpa è riservata alla competenza del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione (v. mass. n 149917; conf. mass. n 149537; conf. mass. n 149011; conf mass n 147886; conf. mass. n. 138875; conf. mass. n 128434; conf. mass. n 108583" (Cass. pen. Sez. 4, n. 1728 del 15.7.1980, rv. 147886; sez. 4, n. 7626 del 3.5.1982 rv. 154870).
Sub 3.
Non risulta, dal testo della sentenza impugnata e dai motivi di appello, che sia stato oggetto di specifica richiesta la rivisitazione in melius del giudizio di comparazione tra circostanze.
Ad ogni modo, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. 6, 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" v. Cass. pen. Sez. 6, 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. pen. Sez. 3, 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298), evenienza da escludere nel caso di specie.
Quanto al beneficio della non menzione, nell'atto di appello non risultano evidenziati elementi di sorta a supporto della sua concessione, sicchè deve ritenersi implicitamente disattesa la richiesta, formulata in termini del tutto generici (cfr. Cass. pen. Sez. 3, n. 364 del 20.2.1969, Rv. 111045).
Sub 4.
In effetti, non risulta (pagg. 13-14 sent.) detratta dal danno patrimoniale la quota costituita dalla rendita liquidata dall'INAIL in favore della vedova.
Infatti "quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e segg. (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 6).
rè va trascurato che (Cass. civ. Sez. 3, n. 15738 del 2.07.2010, Rv. 614009) "Nella liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, per evitare duplicazioni risarcitorie, dal danno effettivamente patito dalla vittima per la sua diminuita capacità lavorativa specifica, accertato e quantificato dal giudice con i criteri della responsabilità civile, va sottratto il valore capitale della rendita erogata dall'Inail, rappresentando quest'ultimo un indennizzo anch'esso destinato al ristoro di un danno patrimoniale".
Infatti spetta all'INAIL un diritto di regresso "per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39" (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11, comma 1).
Ma non risulta per nulla chiaro se sia intervenuta o meno l'azione di regresso dell'INAIL ovvero una sua rinuncia ad esperirla, laddove non vi sono elementi di merito in ordine all'incidenza della rendita attribuita dal detto Ente sulla complessiva liquidazione del danno, al suo versamento parziale o integrale, attualmente già avvenuto o meno e alla compensabilità con quanto già ricevuto dall'Assicurazione, non essendo comunque possibile evincerli con la dovuta certezza dai documenti richiamati dal ricorrente ed allegati ai motivi nuovi presentati in appello (quello di cui all'allegato n. 3 è persino privo di sottoscrizione e quello di cui all'allegato n. 6 anche contraddittorio circa il versamento e la quota di esso).
Ne consegue l'opportunità che la relativa questione venga rimessa in sede civile.
Sub 5.
All'odierna udienza uno dei rappresentanti della difesa dell'imputato ha espressamente rinunciato a questo motivo di ricorso, assumendo la sopravvenuta carenza di interesse, onde ci si esime dal suo vaglio.
Quanto al ricorso della parte civile, premesse in ordine al concorso di colpa della vittima le argomentazioni sopra svolte in proposito, si osserva che la rideterminazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è stato effetto dell'apposita censura mossa dall'imputato alla sentenza di primo grado sullo specifico punto.
E' palese come il calcolo operato dalla Corte territoriale (pag. 1-14 sent.), ancorato ai coefficienti di capitalizzazione della rendita previsti alle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403 (e senza ridurre lo scarto tra vita fisica e lavorativa), con esclusione di presuntivi e meramente ipotetici aumenti stipendiali e con detrazione della quota di reddito che il defunto avrebbe destinato a s e quantificata in 1/3, non possa ritenersi suscettibile di sindacato in questa sede e, tanto meno essere parificato ad un calcolo di parte che tiene conto di parametri del tutto individualistici e non universalmente accettati.
Consegue, conclusivamente, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., l'annullamento della sentenza impugnata solo per quanto riguarda l'incidenza della rendita INAIL sulla complessiva liquidazione del danno in favore di G.M. con rinvio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimesso anche il regolamento tra le parti delle spese relative al presente giudizio.
I ricorsi vanno nel resto rigettati con la conseguente condanna di G.M. al pagamento delle spese processuali.





P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata per quanto riguarda l'incidenza sulla complessiva liquidazione del danno in favore di G.M. della rendita Inail e rinvia sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio; rigetta nel resto i ricorsi e condanna G.M. al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2013