Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 18 dicembre 1951
Validità: 01.01.1952 - 31.12.1953
Parti: Associazione Provinciale Piccola Industria ed Artigianato, Comitato Piccola Industria ed Artigianato di Belluno e Unione Sindacale Provinciale, Camera Sindacale Provinciale
Settori: Artigianato, Belluno

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti di lavoro.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione degli operai.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Ricuperi settimanali.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia.
Art. 13. - Congedo matrimoniale.
Art. 14. - Malattia e infortunio.
Art. 15. - Assenze.
Art. 16. - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale.
Art. 17. - Risarcimento per danni.
Art. 18. - Trasferte.
Art. 19. - Retribuzione.
Art. 20. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 21. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 22. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24. - Multe e sospensioni.
Art. 25. - Licenziamento per mancanze.
Art. 26. - Certificato di lavoro.
Art. 27. - Norme generali.
Art. 28. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo 18 dicembre 1951, da valere per i lavoratori addetti alle aziende artigiane della provincia di Belluno

Addì 18 dicembre 1951, in Belluno, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione [...], tra l’Associazione Provinciale Piccola Industria ed Artigianato [...], il Comitato Piccola Industria ed Artigianato di Belluno [...], e l’Unione Sindacale Provinciale [...], la Camera Sindacale Provinciale [...], si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane, il cui titolare partecipi direttamente al lavoro dell’azienda in ogni forma del lavoro stesso, con esclusione peraltro, in ogni caso, e qualunque sia la dimensione dell’azienda, del lavoro unicamente amministrativo (clientela, fornitori, contabilità, ecc.), purché non siano occupati più di otto dipendenti di età superiore ai 18 anni. Il presente contratto si applica altresì a quelle aziende il cui titolare, pur avendo sempre partecipato al lavoro, venga a trovarsi in condizione di non poter esplicare alcuna attività manuale per l’età avanzata o per menomata capacità fisica, e a quelle aziende costituite in società in cui almeno uno dei soci sia in possesso dei requisiti previsti per il titolare di azienda individuale di cui sopra.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente contratto, in quanto già soggetti ad altri contratti, i dipendenti di segherie, occhialerie, barbieri e parrucchieri.

Art. 5. - Orario di lavoro.
Per orario normale di lavoro si intende quello di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, o quel maggiore orario delle categorie previste dalla legge.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni di domenica, nelle festività nazionali e nei giorni di riposo compensativo.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.
[...]

Art. 7. - Ricuperi settimanali.
Non è considerato lavoro straordinario il ricupero di attività nella misura di un’ora giornaliera, nel termine massimo di 15 giorni dalla ripresa del lavoro.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Art. 10. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l’azienda, ad un periodo di ferie con retribuzione globale nelle seguenti misure:
- giorni 12 lavorativi per anzianità dal 1° al 5° anno compiuto;
- giorni 13 lavorativi per anzianità dal 6° al 10° anno compiuto;
- giorni 14 lavorativi per anzianità oltre il 10° anno compiuto.
[...]

Art. 16. - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale.
Quanto affidato all’operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli e disegni) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa o a negligenza, l’operaio potrà essere richiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. Parimenti egli risponderà dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna, in caso di dimissioni o di licenziamento.
Delle macchine, utensili, strumenti, materiali, che gli sono affidati per il suo lavoro, l’operaio non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l’esecuzione del lavoro stesso.
[...]

Art. 17. - Risarcimento per danni.
Verificandosi agli impianti, alle macchine e alla produzione, danni imputabili a colpa o negligenza dell’operaio, il danno stesso dovrà essere contestato al responsabile con l’esatta indicazione dell’importo in cui si concreta il risarcimento, non oltre un mese dal giorno in cui il danno è stato rilevato.
[...]

Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto . può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) multa fino all’importo di tre ore lavorative;
b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento senza preavviso né indennità di licenziamento.
[...]

Art. 24. - Multe e sospensioni.
L’impresa ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
d) introduzione di bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) stato di ubriachezza all'inizio e durante il lavoro;
f) trasgressione in qualunque modo alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudicano la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità e recidiva nelle mancanze di cui sopra, l’impresa potrà procedere alla applicazione della sospensione.

Art. 25. - Licenziamento per mancanze.
L’impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità nei seguenti casi:
a) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
c) risse nell’interno del cantiere, furti, frodi e danneggiamenti volontari;
d) recidiva in qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
e) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere e l'incolumità del personale o del pubblico o costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali;
[...]
g) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
[...]
Indipendentemente dal provvedimento disciplinare, l'operaio sarà tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 27. - Norme generali.
Col presente contratto non si intendono sostituire le condizioni personali più favorevoli in atto che dovranno in conseguenza essere mantenute.
Per quanto non risulti nel presente contratto, valgono le norme di legge.