Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 8 giugno 1955
Validità: 01.06. 1955 - 31.05.1956
Parti: Associazione fra gli Industriali della provincia di Terni e Camera Sindacale provinciale di Terni-Uil
Settori: Edilizia, Lapidei, Operai, Terni

Sommario:

Art. 1. - Parte generale e regolamentare.
Art. 2. - Classificazione.
Art. 3. - Retribuzione.
Art. 4. - Lavori speciali.
Art. 5. - Condizioni di miglior favore.
Art. 6. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di pietra, pietrisco, ghiaia, pozzolana, tufo e sabbia nella provincia di Terni, 8 giugno 1955

L’anno 1955, il giorno 8 del mese di giugno, in Terni presso la sede dell’Associazione fra gli Industriali, tra l’Associazione fra gli Industriali della provincia di Terni [...] e la Camera Sindacale provinciale di Terni, della Uil [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende, aderenti alla predetta Associazione fra gli Industriali, esercenti cave di pietra, pietrisco, ghiaia, pozzolana, tufo e sabbia della Provincia di Terni.

Art. 1. - Parte generale e regolamentare.
Le parti convengono di estendere agli operai di cui al presente accordo, la parte generale e regolamentare del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato in Roma il 23 aprile 1954, fatta esclusione della disciplina contenuta all’art. 21.

Art. 4. - Lavori speciali.
Agli operai addetti a lavori speciali su scale aeree, funi in tecchia, ponti a sbalzo, bilance o zattere, sarà corrisposta una maggiorazione del 10 % della retribuzione conglobata.
Quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidio, il datore di lavoro è obbligato a fornire al lavoratore i mezzi protettivi: in mancanza verrà corrisposta una indennità pari al 16 % della suddetta retribuzione conglobata.