Tipologia: Contratto collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 1° dicembre 1954
Validità: 01.12.1954 - 31.12.1954
Parti: Associazione degli Industriali della provincia di Reggio Emilia e Camera Confederale del Lavoro-Sindacato Provinciale Lavoratori Legno e Artistiche, Unione Sindacale Provinciale, Camera Sindacale-Uil-Fenea
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Reggio Emilia

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche operai.
Art. 2. - Trasferte.
Art. 3. - Lavori pericolosi e nocivi.
Art. 4. - Indennità consumo ferri.
Art. 5. - Indennità zona malarica.
Art. 6. - Decorrenza.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953, da valere per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero della provincia di Reggio Emilia, 1° dicembre 1954

Addì 1° dicembre 1954, tra l’Associazione degli Industriali della provincia di Reggio Emilia; la Camera Confederale del Lavoro (Sindacato Provinciale Lavoratori Legno e Artistiche) [...], l’Unione Sindacale Provinciale [...], la Camera Sindacale della Uil - Fenea [...], è stato stipulato il seguente Contratto integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953 da valere per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero della provincia di Reggio Emilia.

Art. 3. - Lavori pericolosi e nocivi.
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale porta, scale mobili, ponti sospesi, nonché la posa in opera degli infissi purché l’effettuazione di tali lavorazioni sia fatta ad una altezza non inferiore a metri 5 dal suolo o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa a spruzzo, la produzione di agglomerati di sughero con catrame, nonché le lavorazioni per lo svolgimento delle quali i lavoratori sono esposti alla azione di sostanze tossiche, riconosciute come tali dalle Autorità sanitarie, per le quali possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli all'integrità fisica dei lavoratori stessi.
Ai lavoratori comandati a svolgere lavori considerati dal presente articolo pericolosi o nocivi, verrà corrisposta una maggiorazione del 7 % sul minimo di paga conglobata.
Detta maggiorazione viene corrisposta limitatamente alle ore di effettiva prestazione in una delle lavorazioni sopra indicate.

Art. 5. - Indennità zona malarica.
Con riferimento all’art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, poiché sia la città che la provincia di Reggio Emilia non sono riconosciute e dichiarate dalle competenti Autorità sanitarie zone malariche, non viene fissata alcuna indennità per tale titolo.
Si conviene però che qualora i lavoratori venissero inviati dalle aziende dalle quali sono dipendenti ad eseguire lavori in zone malariche, ai lavoratori stessi verrà corrisposta l'indennità prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore in quelle zone.

Art. 6. - Decorrenza.
Il presente Contratto provinciale decorre dalla data della sua stipulazione ed avrà la stessa validità del Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953, di cui è parte integrante.