Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI


Circolare 10 giugno 2013, n. 21

 

Oggetto:

Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni "- Chiarimenti.

 

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, tenuto conto della Circolare n. 12/2013 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato A, punto 11 dello stesso Accordo, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Fermo restando quanto riportato al punto 3 della Circolare n. 12/2013 di questo Ministero, si conferma che il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente.

2. RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER IL MODULO GIURIDICO NORMATIVO (PUNTO 4.2. DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)
Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 4.2., si conferma che il modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta per ognuno dei seguenti gruppi di allegati:
a) Allegato III
b) Allegati IV, V, VI e VII
c) Allegati VIII e IX
d) Allegato X.

3. DURATA DELLA VALIDITÀ DELL'ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO (PUNTO 6. DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)
Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 6, si chiarisce che con la dicitura "L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione..." deve intendersi che l'efficacia della stessa abilitazione ha una durata quinquennale il cui mantenimento è garantito dall'effettuazione dei corsi di aggiornamento di cui al punto 6.2. del medesimo Accordo con periodicità almeno quinquennale.

4. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI
Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, dell'Accordo in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell'Accordo di che trattasi: i "ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale", le "piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma", i "trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini", i "carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile", ecc..

5. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA - DECORRENZA VALIDITÀ
In relazione al punto 9.2 dell'Accordo in oggetto, si evidenzia che la formazione pregressa di cui ai punti 9.1.b) e 9.1.c) del medesimo Accordo, ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento. Per quanto riguarda la formazione pregressa di cui al punto 9. La), essa è riconosciuta senza bisogno di ulteriori condizioni e deve ritenersi, allo scopo di dare coerente attuazione alla previsione stessa, che la validità di 5 anni decorra dall'entrata in vigore dell'Accordo in argomento.

6. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA - DOCUMENTAZIONE
Al fine del riconoscimento dei corsi effettuati precedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo in argomento, si precisa che, in analogia con quanto previsto per gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011 ed in particolare all'Accordo del 25.07.12, la documentazione indicata nel punto 9.3 dell'Accordo del 22.02.12 ha natura esemplificativa e non tassativa.

7. ALLEGATI III E SEGUENTI, PUNTO 1.0
Si conferma che il punto 1.0 degli allegati III e seguenti dell'Accordo in argomento va inteso nel senso che il lavoratore deve avere l'abilitazione per almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati, anche se con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato.

8. REQUISITI DEI DOCENTI
Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 2.1., laddove si individuano i requisiti di esperienza documentata dei docenti "... sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione ...", con riferimento ai diversi argomenti del citato Accordo, deve intendersi che i suddetti due requisiti devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico (e non in senso alternativo). Per quanto riguarda il personale docente dei moduli pratici è invece richiesta almeno l’"esperienza professionale pratica, documentata ... nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi". Resta inteso che il docente può essere unico se soddisfa tutti i requisiti riferiti sia ai moduli giuridico e tecnico che al modulo pratico.

9. ALLEGATO V: REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE
Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, punto 3.3 dell'Allegato V concernente il "Modulo pratico ai fini dell'abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto" e al punto 4.2 riguardante la relativa "Valutazione", si legge testualmente che è necessario eseguire "almeno 3 delle prove di cui ai punti 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5 per le gru a torre sia a rotazione in basso sia a rotazione in alto", avendo inteso l'Accordo semplificare la previsione da almeno 2 prove per tipo di attrezzatura, di cui ai punti 3.1 "Gru a rotazione in basso" e 3.2 "Gru a rotazione in alto", ad almeno 3 prove in totale per l'insieme delle attrezzature di cui al punto 3.3. Analoghe considerazioni restano valide per le attrezzature di cui agli allegati nn. III, VI e IX dell'Accordo di che trattasi.

10. OPERATORI ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CONCONDUCENTE A BORDO
Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo di cui all'allegato VI dell'Accordo 22.02.12, siano abbinati accessori, tali che l'attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni comprese tra i punti di cui alle lettere da a) ad h) dell'Allegato A del medesimo Accordo, è necessaria l'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.

11. LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO
Con riferimento al punto 9.4 dell'Accordo del 22.02.12, per "lavoratori del settore agricolo", si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle elencate all'articolo 2135 c.c. (come modificato dal D.Lgs. 18.05.2001, n. 228).

12. ARTICOLO 72, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - DICHIARAZIONE
Relativamente alla dichiarazione di cui all'articolo 72, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la stessa deve essere redatta dal datore di lavoro, deve contenere l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso dell'attrezzatura, deve dichiarare che gli stessi sono stati formati conformemente alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, ove si tratti di attrezzature di cui all'Accordo del 22.02.12, che siano in possesso della specifica abilitazione.