Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 27 giugno 1955
Validità: 27.06.1955 - 26.06.1956
Parti: Unione Provinciale Artigiani di Ascoli Piceno, Unione Provinciale Artigiani di Ascoli Piceno, Associazione Artigiani di Fermo e circondario - Confartigianato e Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri-Cgil, Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri-Cisl
Settori: Barbieri, Artigianato, Ascoli Piceno

Sommario:

Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Retribuzioni settimanali e categorie.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavoro straordinario.
Art. 5. - Qualifiche.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Mancie.
Art. 9. - Utensili.
Art. 10. - Indennità di licenziamento.
Art. 11. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 12. - Condizioni di miglior favore.
Art. 13.
Art. 14. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo da valere per i lavoranti dipendenti da aziende artigiane esercenti saloni o negozi di barbieria, 27 giugno 1955

Il giorno 27 giugno 1955 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno, tra l’Unione Provinciale Artigiani di Ascoli Piceno, aderente alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato, [...], l’Unione Provinciale Artigiani di Ascoli Piceno, aderente alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato [...], l’Associazione Artigiani di Fermo e circondario, aderente alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato [...] e il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri, aderente alla Cgil [...], assistito dal [...] Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Ascoli Piceno, il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri, aderente alla Cisl [...], con l’intervento dell’Ufficio Provinciale del Lavoro [...], si è stipulato il presente Contratto provinciale integrativo di lavoro al Contratto Nazionale di Lavoro 21 novembre 1947, da valere per i lavoranti barbieri dipendenti da aziende artigiane esercenti saloni e negozi di barbieria.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è stabilito in 55 ore settimanali.

Art. 4. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario, cioè quello compiuto oltre le 55 ore settimanali, sarà compensato con una maggiorazione del 20 % sulle retribuzioni di cui all’art. 1.

Art. 6. - Riposo settimanale.
Valgono le consuetudini locali.

Art. 9. - Utensili.
Gli attrezzi di mestiere, limitatamente ai rasoi, forbici e pettine, devono essere provveduti dal prestatore l’opera.

Art. 11. - Provvedimenti disciplinari.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di licenziamento i lavoranti colpevoli di:
a) mancanza verso il datore di lavoro o chi per esso giusta quanto detto al comma primo dell’art. 6 (CCNL 21 novembre 1947);
b) furti e danneggiamenti volontari al materiale;
[...]
e) risse nell’azienda;
[...]
g) recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti.

Art. 13.
Per quanto non previsto valgono le norme di legge e il Contratto Nazionale di Lavoro 21 novembre 1947.