Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 22 settembre 1952
Validità: 22.09.1952 - 21.09.1953
Parti: Associazioni Artigiane e dei Lavoratori, Associazione Artigiani di Bergamo, Unione Artigiani di Bergamo e Provincia e Camera del Lavoro di Bergamo, Unione Sindacale Provinciale di Bergamo, Unione Italiana del Lavoro di Bergamo
Settori: Barbieri, Artigianato, Bergamo

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Personale provvisorio.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Festività.
Art. 5. - Vendita profumeria.
Art. 6. - Minimi di retribuzione tabella salariale.
Art. 7. - Riduzioni per i paesi della provincia.
Art. 8. - Lavoro straordinario.
Art. 9. - Mance e strenne.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Liquidazione indennità di licenziamento e di dimissioni.
Art. 12. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Apprendisti.
Art. 15. - Classifica del personale.
Art. 16. - Condizioni di miglior favore.
Art. 17. - Durata.

Accordo collettivo integrativo per i dipendenti da aziende di barbieri, parrucchieri e barbieri misti della provincia di Bergamo, 22 settembre 1952

Il 22 settembre 1952 presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Bergamo a conclusione e definizione delle laboriose trattative intercorse tra le Associazioni Artigiane e dei Lavoratori [...], tra l’Associazione Artigiani di Bergamo [...], l’Unione Artigiani di Bergamo e Provincia [...] e la Camera del Lavoro di Bergamo [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Bergamo [...], l’Unione Italiana del Lavoro di Bergamo [...], è stato stipulato il presente accordo salariale integrativo del Contratto Nazionale 21 novembre 1947 da valere per i lavoratori dipendenti da aziende di Barbieri, Parrucchieri, e Barbieri misti di Bergamo e Provincia.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali e potrà raggiungere un massimo di ore 57,30 settimanali giuste le norme in vigore.

Art. 10. - Ferie.
Per le ferie valgono le disposizioni dell’art. 17 del Contratto Nazionale, intendendo per paga globale il complesso delle voci che la compongono.

Art. 14. - Apprendisti.
Il trattamento economico e di durata per l’apprendistato è regolato dall’art. 30 del Contratto Nazionale.