Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 13 febbraio 1956
Validità: 01.02.1956 - 31.12.1957
Parti: Unione Industriali ed Artigiani della Provincia di Benevento e Camera del Lavoro di Benevento, Cisl, Uil
Settori: Barbieri, Artigianato, Benevento

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Assunzione provvisoria.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Classificazione del personale.
Art. 7. - Lavoro ordinario e lavoro straordinario.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Assenze.
Art. 10. - Malattia.
Art. 11. - Indennità di malattia.
Art. 12. - Indennità speciale.
Art. 13. - Caropane.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Preavviso.
Art. 16. - Indennità di licenziamento e dimissioni.
Art. 17. - Paghe.
Art. 18. - Mance.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Disciplina del personale.
Art. 21. - Norme disciplinari.
Art. 22. - Lavoro accessorio.
Art. 23. - Trapasso di azienda.
Art. 24. - Controversie individuali.
Art. 25. - Diritti sindacali.
Art. 26. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 27. - Giorni festivi.
Art. 28.

Contratto collettivo da valere per i dipendenti dalle sale da barba della città di Benevento, 13 febbraio 1956

L’anno millenovecentocinquantasei, addì 13 del mese di febbraio, alle ore 18, si sono riuniti presso la Sede dell’Unione Industriali ed Artigiani della Provincia di Benevento i signori: [...] assistiti da [...] Camera del Lavoro di Benevento ed [...] Cisl, ed [...] Uil.
Scopo della riunione è la stipulazione del contratto collettivo di lavoro da valere per i dipendenti delle Sale da Barba del Capoluogo.
Dopo ampia discussione ed a conclusione delle trattative che si sono protratte per diverso tempo, allo scopo di eliminare ogni controversia e di normalizzare e distendere i rapporti esistenti tra i datori di lavoro ed i lavoratori, rapporti che fino ad oggi erano regolati con paghe di fatto e pattuizioni individuali, si conviene di stipulare il seguente Contratto di Lavoro che in segno di accettazione viene controfirmato.

Art. 2. - Documenti.
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
[...]
libretto sanitario;
[...]
Il lavoratore dovrà presentarsi in servizio munito dei seguenti attrezzi: forbici, pettine, rasoio.

Art. 3. - Visita medica.
Il dipendente, all’atto dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita di un medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 7. - Lavoro ordinario e lavoro straordinario.
La durata normale di lavoro è di 57 ore settimanali.
Oltre l’orario di cui sopra è consentita una prestazione straordinaria di lavoro entro i limiti fissati dall’art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923 e successive modificazioni.
[...]

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve aver luogo per i lavoranti barbieri nella giornata di lunedì.

Art. 14. - Ferie.
Ai lavoranti barbieri saranno concessi per ogni anno di servizio 8 giorni lavorativi di ferie.

Art. 20. - Disciplina del personale.
Il personale risponde dello svolgimento del suo lavoro al datore di lavoro o a chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi con deferenza verso i clienti e subordinazione verso i superiori e con urbanità verso i colleghi.
Il personale ha l'obbligo di indossare in negozio un camice di sua proprietà di tela bianca in buono stato e pulito.
Il personale non deve esplicare nella azienda altra attività che non sia quella attinente al servizio della azienda e comunque ricevere ed intrattenersi nella azienda con estranei.

Art. 21. - Norme disciplinari.
Ai lavoratori potranno essere inflitte le seguenti punizioni:
a) multa sino a mezz’ora di salario;
b) sospensione dal lavoro sino a 3 (tre) giorni;
c) licenziamento in tronco.
[...]
Previa contestazione della mancanza all’interessato il datore di lavoro potrà infliggere la multa nei seguenti casi:
- allontanamento arbitrario dal lavoro;
- guasti colposi al materiale o ritardata comunicazione di eventuali guasti agli utensili o macchinari;
- introduzione di bevande alcooliche nel negozio senza il permesso del datore di lavoro o di chi ne fa le veci;
- ritardo dell’inizio del lavoro - conforme all’orario di apertura e chiusura - o anticipo nella cessazione del lavoro;
- in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda, nonché al regolare andamento del lavoro.
Nei casi di recidiva o maggiore gravità, si potrà applicare la sospensione di cui alla lettera b) del secondo capoverso.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità i lavoratori colpevoli di:
- gravi mancanze o reati commessi in servizio o a danno del datore di lavoro;
[...]
- abituale recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti.

Art. 22. - Lavoro accessorio.
Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento dello stato di pulizia del negozio, con esclusione dei lavori pesanti (pulizia delle impennate, lucidatura del pavimento, ecc.).

Art. 24. - Controversie individuali.
Nelle controversie individuali di lavoro dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso una commissione paritetica nominata dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Ove il tentativo di conciliazione non sia risolto entro 15 giorni, il lavoratore è libero di rivolgersi alla Magistratura.

Art. 26. - Disciplina dell’apprendistato.
È considerato apprendista colui che presta la sua opera in una Azienda da barbiere per imparare metodicamente il mestiere.
L’assunzione degli apprendisti dovrà essere fatta secondo la legge n. 25 del 19 gennaio 1955, Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1955.
L’apprendistato ha la durata di 4 anni.
Tale periodo può essere inferiore previo accordo fra le parti.
[...]