Tipologia: Contratto collettivo integrativo di lavoro
Data firma: 14 gennaio 1954
Validità: 01.11.1953 - 31.08.1954
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Cgil, Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate-Cisl, Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti- Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Salariati fissi, Trapani

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto e modalità delle disdette.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Malattie e infortuni.
Art. 19. - Diarie.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Permessi straordinari.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Controversie individuali.
Art. 29. - Controversie collettive.
Art. 30. - Durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo di lavoro per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Trapani, 14 gennaio 1954

Addì 14 del mese di gennaio dell’anno 1954, nella Sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Trapani [...], tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, aderente alla Cgil [...], la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate, aderente alla Cisl [...], il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti, aderente alla Uil [...], viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per i salariati fissi dell’agricoltura da valere per la provincia di Trapani.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto provinciale fissa le norme regolanti i rapporti di lavoro fra datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi della provincia di Trapani. Il presente contratto è stato stipulato in riferimento a quanto stabilito dal punto 2 dell’accordo interconfederale del 23 giugno 1949 e secondo quanto previsto dalla norma n. 31 del patto collettivo nazionale stipulato in Roma il 31 luglio 1951.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, qualora l’azienda ne disponga, e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, venga corrisposta mensilmente. Sono considerati altresì salariati fissi tutta quei lavoratori che vengono assunti per una durata non inferiore ad un mese (mensilori).

Art. 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato, all’atto della assunzione, dovrà essere redatto, firmato e scambiato, il contratto individuale di lavoro, da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all’art. 7. [...]

Art. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro, in relazione alle esigenze dell’azienda può adibire il salariato fisso a mansioni diverse, purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Le Organizzazioni sindacali contraenti stabiliscono di concordare il libretto sindacale di lavoro che dovrà essere allegato al presente contratto. La tenuta di tale libretto è obbligatoria e dovrà essere ritirato presso le rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato. Gli attrezzi ed utensili affidati devono essere annotati sul libretto sindacale con la indicazione dello Stato di uso. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e, in genere, quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario giornaliero di lavoro, tenute presenti le vigenti disposizioni di legge, per i vari mesi dell’anno, viene stabilito nel modo seguente:
a) per i mesi di gennaio, febbraio e dicembre: ore 7;
b) per i mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre: ore 8;
c) per i mesi di giugno, luglio e agosto: ore 9.
Quando, per intemperie ed altro, non fosse possibile al lavoratore di effettuare l’orario normale, il datore di lavoro può recuperare nelle giornate successive, le ore perdute, purché il recupero non superi le due ore giornaliere e per un periodo massimo di una settimana.
Per i salariati addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni, le parti prenderanno accordi per quanto riguarda l’orario di lavoro, purché venga rispettata la media annua di otto ore giornaliere di lavoro effettivo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 11;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba ad eccezione di quello svolto dai salariati addetti al bestiame;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi, riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 4, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
Nel caso di necessità aziendale la giornata di riposo può essere sostituita con altro giorno della settimana.

Art. 18. - Malattie e infortuni.
[...] In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda un periodo di ferie retribuite di giorni 8 [...]

Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché il versamento dei relativi contributi da parte I del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 22. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 26. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono seguire con diligenza il lavoro loro ordinato. I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Le infrazioni disciplinari da parte dei salariati potranno dare luogo a secondo della gravità e della qualità e della mancanza ai seguenti provvedimenti:
a) avvertimento semplice o scritto, nei casi di negligenza o di omissione volontaria nella esecuzione degli ordini ricevuti;
b) multe, nei casi di provata recidività alle mancanze di cui alla lettera a) e nei casi di assenza abusiva, senza motivo plausibile ed ingiustificato dal lavoro.
[...]
c) licenziamento, qualora l’assenza abusiva dal lavoro si ripetesse anche dopo l’applicazione delle sanzioni precedenti; e nei casi di ingiurie, vie di fatto, e reati, il salariato potrà essere licenziato in tronco.
...]

Art. 28. - Controversie individuali.
In caso di contestazioni fra datore di lavoro e prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandati alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 29. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale; debbono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.