Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 giugno 2013, n. 15733 - Rendita per invalidità e prescrizione






Fatto





Con sentenza del 4/4 - 1/6/07 la Corte d'appello di Genova ha accolto l'impugnazione proposta dall'lnail avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Massa, che aveva riconosciuto a D. E. il diritto a percepire la rendita per invalidità nella misura del 24% a decorrere dall'1/5/1999, ed in riforma della gravata decisione ha dichiarato prescritto tale diritto. Ha spiegato la Corte che la prescrizione prevista dall'art. 112 del T.U. n. 1124/65 rimane sospesa durante la liquidazione amministrativa della predetta indennità e che una volta trascorso il termine di centocinquanta giorni di cui all'art. 104 dello stesso testo unico entro il quale il procedimento deve essere definito, nonché quello di duecentodieci indicato nell'art. 83, senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria. Nella fattispecie la Corte ha fatto osservare che il predetto termine di sospensione decorreva dalla domanda del 18/5/1999 e che una volta che lo stesso era spirato aveva ripreso a decorrere il termine della prescrizione triennale senza che questa venisse interrotta, per cui alla data di proposizione del ricorso giudiziale (30/1/2003) e di notifica dello stesso (25/2/2003) la prescrizione era già maturata. Per la cassazione della sentenza propone ricorso D. E., il quale affida l'impugnazione ad un solo motivo di censura.

Resiste con controricorso l'Inail che deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.



Diritto





Con un solo motivo E. D. denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 ritenendo erronea la decisione dichiarativa della prescrizione del diritto da lui fatto valere nei confronti dell'Inail. Secondo il ricorrente l'errore risiederebbe nel fatto che la Corte territoriale ha considerato spirato al 15/10/99 il termine di sospensione della prescrizione, previsto dall'art. 111 del suddetto Testo unico, con conseguente ripresa da quel momento del decorso della durata della prescrizione triennale del diritto azionato con la domanda amministrativa del 18/5/1999, senza tener conto della circostanza che, in realtà, il relativo procedimento amministrativo non era stato ancora definito all'atto della ravvisata maturazione della causa estintiva. Invece, secondo la difesa del D., la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che fino alla liquidazione dell'indennità il decorso della prescrizione non poteva che rimanere sospeso. Invero, avverso il provvedimento di rigetto del 6/7/1999 era stato presentato ricorso amministrativo, al quale aveva fatto seguito, in data 8/9/1999, un provvedimento interlocutorio contenente la motivazione che non poteva procedersi a visita medica collegiale per mancanza del certificato sanitario, dopodiché era stato chiesto il riesame del provvedimento e solo in data 2/2/2000 l'Inail si era di nuovo pronunziato con un provvedimento di rigetto contenente il riferimento alla facoltà di opposizione. Il ricorrente conclude affermando che solo il provvedimento definitivo di rigetto, conseguente al mancato esperimento dell'opposizione nel termine di cui all'art. 104 del T.U. n. 1124/65, poteva consentire un nuovo decorso del termine prescrizionale. Il ricorso è fondato.

Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 783 del 16/11/1999, hanno statuito che "la prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali, senza che l'efficacia sospensiva della prescrizione medesima (prevista dall'art. 111 secondo comma del citato decreto) escluda l'efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione."

L'attribuzione della facoltà di agire in giudizio - proseguono le Sezioni Unite - non comporta anche l'onere di agire, in pendenza del procedimento amministrativo (magari prossimo a chiudersi favorevolmente), onde evitare la prescrizione. Al contrario, apparirebbe contraddittorio prevedere una fase amministrativa destinata a prevenire procedimenti giudiziari e allo stesso tempo forzarne la definizione entro un certo termine, impedendo all'assicurato di consentirne lo svolgimento onde tutelarsi contro la prescrizione.

Sulla scia delle Sezioni unite si sono avute altre pronunce nel senso della permanenza dell'efficacia sospensiva della prescrizione sino alla definizione del procedimento amministrativo. Tra queste può essere ricordata quella del 6/10/2006 n. 21539 della Sezione lavoro di questa Corte per la quale "la sospensione della prescrizione del diritto alle prestazioni erogate dall'lnail in favore dell'assicurato, prevista dall'art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, permane sino alla definizione del procedimento di liquidazione, in questo compresa la fase successiva al reclamo proposto dall'interessato avverso il provvedimento di diniego della prestazione." (In senso conforme v. anche Cass. sez. lav. n. 15322 del 9/7/2007, per la quale il termine di prescrizione in questione è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge). Quanto al momento utile per l'interruzione si è avuto modo di precisare (Cass. sez. lav. n. 7295 del 16/4/2004) che "il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative per infortunio sul lavoro e malattia professionale può essere interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, a far data dal deposito - e non dalla notifica - del ricorso stesso; tale atto tuttavia ha effetto interruttivo solo istantaneo, per cui, se il processo si estingue, il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dal verificarsi dell'evento interruttivo." Nella fattispecie il corso degli eventi del procedimento amministrativo fu costellato da una serie di atti interruttivi: infatti, la domanda amministrativa diretta al riconoscimento della malattia professionale fu proposta dal ricorrente il 21/4/99 e a seguito del rigetto del 6/7/99 fu presentato ricorso amministrativo in data 17/7/99, a fronte del quale l'Inail emise un provvedimento interlocutorio in data 8/9/99; un altro ricorso fu proposto il 29/9/99 per il riesame della domanda, con richiesta di visita medica collegiale, e l'Inail lo respinse con nota del 2/2/2000. Orbene, il ricorrente sostiene, a ragione, che non vi è prova della notifica di quest'ultimo provvedimento a lui sfavorevole e che, comunque, occorre guardare alla data del deposito del ricorso giudiziale (31/1/03) ai fini dell'interruzione della prescrizione e non alla data della notifica, che nel caso concreto fu eseguita il 25/2/2003.

In pratica, il termine di 150 giorni di cui all'art. 104 del T.U. n. 1124/65 non risulta mai maturato nella fattispecie in quanto il procedimento amministrativo non risulta essere stato mai definito, neppure con un provvedimento di silenzio-rigetto. Pertanto, alla luce del suddetto orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e sulla scorta della sequenza temporale degli atti del procedimento amministrativo sopra illustrati, può affermarsi che il ricorso è fondato, in quanto anche a non voler tener conto della eccepita mancanza di prova della notifica dell'ultimo provvedimento di rigetto e a voler tener, invece, presente la sola data di emissione dello stesso, vale a dire quella del 2 febbraio 2000, non può tralasciarsi di considerare che il deposito del ricorso giudiziale del 31/1/03 interruppe, in ogni caso, il corso della prescrizione di tre anni di cui all'art. 112 del T.U. n. 1124/65. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione che, nel procedere a nuovo esame della controversia, si atterrà al suddetto principio di diritto e provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.



P.Q.M.




Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.