Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto Dirigenziale 17 giugno 2013, n. 13
Istituzione Servizio Ispettivo del Lavoro Marittimo

Il Direttore generale della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne

VISTA la legge 10 aprile 1981, n. 159 relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 147;
VISTO il D.M. 10 ottobre 2005 attuativo della Direttiva 1999/95/CE concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi;
VISTO l’articolo 6 del D.M. 29 aprile 2011, n. 167 relativo all’organizzazione delle strutture ministeriali di secondo livello del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
CONSIDERATO che la Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne ha il compito di attuare le disposizioni della Convenzione del Lavoro Marittimo (MLC) del 2006 d’intesa con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per i profili attinenti la sicurezza della navigazione;
VISTA la nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 10 maggio 2013 relativa al parere sull’istituzione del Servizio Ispettivo del Lavoro Marittimo;
RITENUTO necessario definire, anche in conformità alle disposizioni della Convenzione del lavoro marittimo MLC 2006, un’efficace e coordinato Servizio Ispettivo del Lavoro Marittimo;



DECRETA

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente provvedimento istituisce il Servizio Ispettivo del Lavoro Marittimo, definisce le linee guida e le procedure per le verifiche ispettive connesse al controllo delle condizioni del lavoro dei marittimi imbarcati sul naviglio nazionale.

Art. 2
(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto si applica per le attività di ispezione e certificazione alle navi o unità mercantili battenti bandiera italiana con eccezione:
a) delle navi militari o destinate al trasporto delle truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto s’intendono per:
a) “Autorità competente centrale”: Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne;
b) “Autorità marittima competente”: la Capitaneria di porto del luogo dove ha sede la Società di gestione legata alla certificazione ISM della nave;
c) “armatore”: il proprietario della nave o ogni altra organizzazione o persona, quale il gestore, l’agente o il noleggiatore a scafo nudo al quale il proprietario ha dato la responsabilità dell’operatività della nave e che, nell’assumere tale responsabilità ha accettato di farsi carico dei compiti e degli obblighi imposti agli armatori dal presente decreto, indipendentemente dal fatto che altre organizzazioni o persone assolvano alcuni compiti o responsabilità per conto dell’armatore;
d) “personale navigante”: indica tutte le persone impiegate o ingaggiate o lavoranti a qualsiasi titolo a bordo di una nave battente bandiera italiana;
e) “nave”: ogni nave o unità mercantile marittima, sia essa di proprietà pubblica o privata, impegnata normalmente in operazioni commerciali marittime;
f) “ispettore”: un funzionario pubblico debitamente autorizzato dall’Autorità competente centrale a verificare le condizioni di lavoro a bordo che risponde a tale autorità;
g) “ispezione iniziale”: ispezione effettuata alla prima visita o preventivamente alla messa in servizio della nave;
h) “ispezione intermedia”: ispezione effettuata tra il secondo e il terzo anno della data anniversaria del certificato;
i) “ispezione di rinnovo”: ispezione da eseguirsi alla scadenza del certificato;
j) “ispezione addizionale”: ispezione effettuata a seguito di un reclamo presentato all’Autorità marittima competente per infrazioni della normativa del lavoro marittimo;
k) “reclamo”: qualsiasi informazione o rapporto trasmesso da un lavoratore marittimo, un organismo professionale, un’associazione, un sindacato o, in generale, da chiunque sia interessato alla salvaguardia delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi;
l) “certificato del lavoro marittimo”: è il certificato rilasciato all’unità battente bandiera italiana ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto;
m) “dichiarazione di conformità del lavoro marittimo”: è la dichiarazione Parte I e Parte II allegata al certificato del lavoro marittimo e redatta ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto;
n) “attestato di conformità delle condizioni di vita e di lavoro”: è la dichiarazione rilasciata dall’autorità marittima competente ai sensi della Convenzione ILO n. 147, nelle more dell’entrata in vigore della Convenzione ILO MLC 2006;
o) “data anniversaria”: s’intende il giorno ed il mese di ciascun anno che corrisponde alla scadenza del certificato del lavoro marittimo.

Art. 4
(Autorità competenti)

1. L’Autorità competente centrale definisce la normativa in materia di ispezione e certificazione del lavoro marittimo, d’intesa con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per i profili attinenti la sicurezza della navigazione.
2. L’attività di ispezione e certificazione è svolta dall’Autorità marittima competente attraverso gli ispettori autorizzati dall’Autorità centrale.

Art. 5
(Funzioni di coordinamento e indirizzo)

1. L’Autorità competente centrale svolge attività di coordinamento ed indirizzo delle Autorità marittime locali al fine di uniformare il comportamento del personale ispettivo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - congiuntamente ad altri soggetti competenti in materia di lavoro marittimo e legislazione sociale, in particolare INPS e INAIL – Settore Navigazione – può programmare specifiche campagne ispettive, finalizzate alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, sulla base dei rapporti ispettivi e/o di studi e ricerche relativi agli infortuni del personale marittimo.
A tali fini è dedicata un’attività di carattere preparatorio, di monitoraggio volta ad individuare gli obiettivi da sottoporre ad ispezioni.
3. L’attività di vigilanza è legata a quella di consulenza in materia di lavoro marittimo e legislazione sociale che si esplica attraverso lo strumento dell’interpello che consente agli ordini professionali, alle associazioni ed ad enti pubblici, di porre quesiti di carattere generale sulla corretta applicazione della normativa in materia di lavoro marittimo.

Art. 6
(Tipi di ispezione)

1. Ai fini di verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le navi di cui all’articolo 2 del presente decreto sono sottoposte alle seguenti ispezioni:
a) ispezione iniziale: per le navi o unità mercantili nuove;
b) ispezione intermedia: per le navi o unità mercantili esistenti di stazza lorda superiore a 200 GT;
c) ispezione di rinnovo: per le navi o unità mercantili nuove o esistenti.
d) Ispezione addizionale: per le navi o unità mercantili nuove o esistenti.
2. L’ispezione iniziale è propedeutica al rilascio da parte dell’Autorità marittima competente della dichiarazione di conformità e del certificato del lavoro marittimo con particolare riferimento agli elementi di seguito indicati:
• Età minima
• Certificato medico
• Qualifiche e abilitazioni della gente di mare
• Contratti di arruolamento marittimo
• Ricorso a ogni servizio di reclutamento e collocamento
• Durata dell’orario di lavoro e di riposo
• Composizione dell’equipaggio
• Alloggi
• Strutture ricreative a bordo
• Alimentazione e servizio di ristorazione
• Salute e sicurezza, prevenzione degli infortuni
• Assistenza medico-sanitaria a bordo
• Procedure per i reclami a bordo
• Pagamento dei salari
3. L’ispezione intermedia ha lo scopo di accertare che la nave continui ad essere in linea con i requisiti della normativa nazionale di implementazione nonché con i requisiti minimi previsti dalla Convenzione. L’ispezione deve aver luogo entro il secondo ed il terzo anno della data anniversaria del certificato. L’ispezione intermedia deve essere estesa e approfondita alla stregua delle ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato del lavoro marittimo.
4. L’ispezione di rinnovo ha lo scopo di verificare che tutti i requisiti previsti dalla normativa nazionale nonché con i requisiti minimi previsti dalla Convenzione e di quanto contenuto nel presente decreto, siano soddisfatti ponendo particolare attenzione alle aree di cui all’ispezione iniziale.
5. L’ispezione addizionale è effettuata a seguito di un reclamo presentato all’Autorità marittima competente per presunte infrazioni della normativa sulla base della quale sono stati rilasciati la dichiarazione di conformità ed il certificato del lavoro marittimo.

Art. 7
(Indicazioni per le ispezioni e normativa nazionale di riferimento)

1. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al successivo articolo le ispezioni sulle navi nazionali sono eseguite secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida e nelle liste di controllo per il servizio ispettivo di cui all’allegato A ed, in particolare, secondo i criteri di ispezione indicati nella Sezione 4 delle stesse Linee Guida.

Art. 8
(Rilascio e rinnovo del certificato del lavoro marittimo)

1. Il certificato del lavoro marittimo è rilasciato alla nave dall’Autorità marittima competente a seguito di ispezione iniziale completa ed ha una validità quinquennale dalla data del rilascio e non può essere prorogato. L’elenco degli elementi che devono essere ispezionati e giudicati conformi alla legislazione nazionale é riportato nelle Linee Guida allegate al presente decreto.
2. Il certificato del lavoro marittimo deve essere vistato al termine ed a un buon esito dell’ispezione intermedia.
3. Qualora l’ispezione di rinnovo ha luogo tre mesi prima della scadenza del certificato in corso, il nuovo certificato del lavoro marittimo è valido a partire dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione in oggetto, per una durata non superiore ai cinque anni a partire dalla data di scadenza del certificato in corso. Se l’ispezione intermedia ha luogo più di tre mesi prima della data di scadenza del certificato in corso, il nuovo certificato di lavoro marittimo è valido per una durata non superiore ai cinque anni a partire dalla data in cui ha avuto luogo l'ispezione per il rinnovo.
4. Il certificato di lavoro marittimo può essere rilasciato a titolo provvisorio:
a) alla consegna di navi nuove;
b) quando una nave cambia bandiera;
c) quando un armatore si assume la responsabilità dell’esercizio di una nave che è nuova per detto armatore.
Un certificato di lavoro marittimo provvisorio può essere rilasciato per una durata non superiore ai sei mesi dall’Autorità marittima competente.
5. Il certificato del lavoro marittimo provvisorio può essere rilasciato soltanto dopo aver verificato che:
a) la nave è stata ispezionata, laddove è ragionevole e possibile, per quanto riguarda gli elementi elencati nell’articolo 6 comma 2 del presente decreto;
b) l’armatore ha dimostrato all’Autorità marittima competente che a bordo sono adottate procedure adeguate che assicurino, per tutti gli elementi indicati alla lettera a), il rispetto delle disposizioni nazionali di riferimento contenute nelle Linee Guida ;
c) il comandante è a conoscenza delle prescrizioni del presente decreto nonché delle responsabilità derivanti dalla loro applicazione;
d) le informazioni indicate nelle lettere b) e c) sono state presentate all’Autorità marittima competente in vista dell’ottenimento di una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo.
6. Il rilascio del certificato di lavoro marittimo con durata di validità ordinaria è subordinato alla realizzazione, prima della data di scadenza del certificato provvisorio, di un’ispezione completa come previsto al comma 1 del presente articolo. Nessun nuovo certificato provvisorio può essere rilasciato dopo il periodo iniziale di sei mesi. Non si richiede il rilascio di una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo durante il periodo di validità del certificato provvisorio.
7. Il certificato di lavoro marittimo, il certificato di lavoro marittimo provvisorio e la dichiarazione di conformità del lavoro marittimo sono redatti conformemente ai modelli presentati nell’allegato B al presente decreto.
8. La dichiarazione di conformità del lavoro marittimo sarà allegata al certificato di lavoro marittimo. Essa comprende due
parti:
a) la parte I è redatta dall’autorità marittima competente che:
i) individua l'elenco degli elementi che devono essere ispezionati;
ii) specifica le prescrizioni nazionali che danno effetto alle disposizioni pertinenti riportate nelle Linee Guida allegate e rinviano alle disposizioni applicabili della legislazione nazionale e che danno, nella misura necessaria, informazioni sintetiche sui punti principali delle prescrizioni nazionali,
iii) fa riferimento alle prescrizioni della legislazione nazionale relative a certe categorie di navi;
iv) cita ogni disposizione sostanzialmente equivalente adottata;
v) indica chiaramente ogni deroga concessa dall’autorità competente centrale in materia di costruzione e sistemazione degli alloggi equipaggio;
b) la parte II è redatta dall’armatore e identifica le misure adottate per garantire la conformità costante con le prescrizioni nazionali tra le due ispezioni nonché con le misure proposte per assicurare un continuo miglioramento.
L’autorità marittima competente verifica e certifica le indicazioni contenute nella parte II e rilascia la dichiarazione di conformità del lavoro marittimo Parte I.
9. I risultati di tutte le ispezioni o altre verifiche successive effettuate sulla nave in questione e tutte le deficienze importanti rilevate nel corso di tali ispezioni nonché la data in cui è constatata la correzione delle stesse sono registrati. Tali informazioni, corredate da una traduzione in inglese, sono trascritte sulla dichiarazione di conformità del lavoro marittimo o allegate a questo documento, e tenute a disposizione dei marittimi, degli ispettori dello Stato di bandiera, dei funzionari autorizzati dallo Stato di approdo, dei rappresentanti degli armatori e della gente di mare, sempre in conformità con la legislazione nazionale.
10. Una copia valida aggiornata del certificato di lavoro marittimo e della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo deve essere conservata a bordo e una copia deve essere affissa bene in vista in uno spazio accessibile alla gente di mare. Copia di questi documenti deve, in conformità alla legislazione nazionale, essere a disposizione dei marittimi, degli ispettori autorizzati dall’Autorità competente e dei rappresentanti degli armatori e della gente di mare che ne fanno richiesta.
11. Un certificato rilasciato in applicazione dei paragrafi 1 o 4 del presente decreto perde la sua validità in uno dei seguenti casi:
a) se le ispezioni prescritte non sono effettuate negli intervalli di tempo specificati;
b) se il certificato non è stato vistato conformemente;
c) quando la nave cambia bandiera;
d) quando un armatore cessa di assumersi la responsabilità dell’esercizio della nave;
e) quando siano state apportate modifiche sostanziali alla struttura od alle apparecchiature indicate nel Piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro dell’unità redatto ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
12. Un certificato del lavoro marittimo è revocato dall’autorità marittima competente nel caso in cui la nave in questione non rispetta le prescrizioni nel presente decreto e non è stata presa nessuna misura correttiva prescritta.
13. Quando ai sensi del paragrafo 12, è prevista la revoca di un certificato del lavoro marittimo, l’autorità marittima competente tiene conto della gravità o della frequenza delle deficienze rilevate.

Art. 9
(Criteri minimi, profili professionali ed autorizzazione degli ispettori)

1. Gli ispettori autorizzati devono:
a) avere adeguata conoscenza teorica ed esperienza pratica in materia di navi e del loro esercizio;
b) essere competenti nell'applicazione delle convenzioni in materia di sicurezza della navigazione marittima e del lavoro marittimo e delle procedure relative al controllo;
c) aver acquisito competenza nell'applicazione della normativa internazionale e comunitaria attraverso programmi di formazione.
2. Gli ispettori di cui al punto 1 devono essere in possesso almeno di uno dei seguenti requisiti:
a) aver svolto servizio presso la Sezione sicurezza della navigazione e/o Sicurezza del lavoro del personale marittimo negli Uffici centrali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Uffici periferici del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per almeno due anni nell'ultimo quinquennio;
b) diploma di scuola secondaria di II livello ad indirizzo trasporti e logistico, ovvero diploma di laurea triennale in scienze nautiche, unitamente al certificato di competenza rilasciato ai sensi della convenzione STCW 78/95 II/2 o III/2, senza le limitazioni legate alla area di navigazione, alla potenza dell'apparato motore ed alla stazza;
c) diploma di laurea in ingegneria navale o meccanica, o altro titolo riconosciuto equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e aver esercitato la professione cui da titolo la laurea per almeno cinque anni;
d) diploma di laurea in ingegneria conseguita ai sensi dell'ordinamento antecedente al decreto ministeriale 4 agosto 2000 del Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, oppure laurea di primo livello in ingegneria industriale o in scienze e tecnologie della navigazione marittima ed aerea ovvero altro titolo riconosciuto equipollente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) diploma di laurea quinquennale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare, oppure laurea triennale in scienze organizzative e gestionali marittime e navali, ovvero scienze e gestione delle attività marittime con indirizzo «gestione dell'ambiente marino»;
f) diploma di laurea in giurisprudenza o in specialistica in scienze Politiche, con competenze in materia di relazioni internazionali.
3. Gli ispettori devono essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto con i marittimi nella lingua più comunemente usata in navigazione.
4. L’Autorità competente centrale, a seguito di verifica della rispondenza dei criteri minimi e dei profili professionali richiesti, predispone l’elenco degli ispettori autorizzati.

Art. 10
(Poteri ispettivi)

1. Gli ispettori autorizzati dall’Autorità competente centrale devono poter svolgere le seguenti attività:
a) salire a bordo delle navi liberamente e senza preavviso; tuttavia, al momento di iniziare l’ispezione della nave, gli ispettori dovrebbero informare della loro presenza il comandante o la persona responsabile e, secondo i casi, i marittimi o i loro rappresentanti;
b) intervistare il comandante, l’equipaggio o ogni altra persona, compresi l’armatore o un suo rappresentante, su qualsiasi questione relativa all’applicazione delle prescrizioni della legislazione in materia di condizioni di vita e di lavoro marittimo, in presenza di eventuali testimoni che la persona può aver richiesto;
c) esigere che vengano esibiti tutti i libri, giornali di bordo, registri, certificati o altri documenti o informazioni direttamente connesse con l’oggetto dell’ispezione allo scopo di verificarne la conformità con la legislazione nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo;
d) assicurare l’affissione della documentazione richiesta dalla legislazione nazionale in applicazione del presente decreto;
e) prelevare e portare via, ai fini delle analisi, campioni di prodotti, di merci, di acqua potabile, di viveri, di materiali e sostanze utilizzate o manipolate;
f) a seguito di una ispezione, portare immediatamente all’attenzione dell’armatore, della Società di gestione della nave o del comandante le deficienze che possono arrecare pregiudizio alla salute ed alla sicurezza delle persone a bordo;
g) allertare l’autorità competente su qualsiasi deficienza o abuso che la legislazione in vigore non contempla in modo specifico e presentare proposte per il perfezionamento delle disposizioni normative;
h) avvisare l’autorità competente in merito ad ogni infortunio sul lavoro o malattia professionale dei marittimi nei casi e secondo le modalità prescritte dalla legislazione.
2. Quando un campione è prelevato conformemente al paragrafo 1 lettera e), l’armatore o un suo rappresentante e, se del caso, un marittimo, dovrebbero essere avvisati o essere presenti al momento del ritiro del campione. La quantità di detto campione dovrebbe essere correttamente registrata dall’ispettore.

Art. 11
(Rapporto annuale sulle ispezioni)

1. L’autorità marittima competente invia mensilmente all’Autorità centrale un rapporto relativo alle ispezioni effettuate a bordo del naviglio nazionale per verificare le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi nonché su tutte le procedure di gestione e gli esiti dei reclami ricevuti nel periodo in riferimento. L’Autorità competente predispone, d’intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, il modello di rapporto di visita.
2. L’Autorità centrale competente, sulla base dei rapporti mensili inviati dalle singole autorità marittime periferiche, redige il rapporto annuale sulle ispezione che include:
a) una lista della legislazione in vigore relativa alle condizioni di lavoro e di vita della gente di mare nonché di tutti gli emendamenti entrati in vigore nel corso dell’anno;
b) informazioni dettagliate sull’organizzazione del sistema di ispezione;
c) statistiche delle navi o altri locali sottoposti ad ispezione nonché delle navi ed altri locali effettivamente ispezionati;
d) statistiche di tutti i marittimi soggetti alla legislazione nazionale;
e) statistiche ed informazioni sulle violazioni della legislazione, le sanzioni inflitte e i casi di fermo delle navi;
f) statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei marittimi che siano stati oggetto di denuncia.

Art. 12
(Procedure di reclamo)

1. Il lavoratore marittimo che intende presentare reclamo per violazione delle disposizioni vigenti in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, in relazione alle aree tematiche contenute nelle Linee guida allegate al presente decreto, può presentare tale reclamo all’Autorità marittima competente.
2. L’Autorità marittima che riceve il reclamo predispone le misure per verificare il contenuto del reclamo, eventualmente anche tramite ispezione secondo le procedure di cui al comma 4 dell’articolo 6 del presente decreto.
3. Nel caso in cui il reclamo viene considerato motivatamente infondato, l’Autorità marittima informa il soggetto interessato della decisione e della relativa motivazione, dandone comunicazione per conoscenza anche all’Autorità competente centrale ed all’armatore.
4. In caso invece di fondatezza del reclamo pervenuto, l’Autorità marittima attua le procedure per la revoca e/o sospensione del certificato fino a quando non saranno realizzate le misure correttive prescritte.

Art. 13
(Spese)

1. Le spese relative alle visite ispettive sono a carico dell’armatore dell’unità secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di verifiche ispettive delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili nazionali.

Art. 14
(Norme transitorie)

1. Nelle more della entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione Internazionale sul lavoro marittimo del 2006, le procedure di ispezione indicate nell’Allegato A al presente decreto costituiscono riferimento per gli ispettori del Ministero incaricati di effettuare le verifiche ispettive sul naviglio nazionale, in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 159 di ratifica della Convenzione ILO n. 147.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di ratifica della stessa Convenzione MLC 2006 gli ispettori autorizzati dall’Amministrazione, a conclusione con esito positivo delle verifiche ispettive a bordo delle navi battenti bandiera italiana, possono rilasciare solo una “Attestazione di conformità delle condizioni di vita e di lavoro a bordo” delle navi stesse, redatta ai sensi di quanto indicato nelle Linee guida allegate al presente decreto ed in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 159 di ratifica della Convenzione ILO n. 147.

Roma, lì 17 giugno 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrico Maria PUJIA)

Allegati
Allegato A Linee Guida DGTRMAR ispezioni MLC2006 rev 29.04.2013
Allegato B DMLC Part 1
Allegato B DMLC Part 2
Allegato B MLC Statement of Compliance


Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti