Cassazione Penale, Sez. 4, 12 luglio 2013, n. 30206 - Decessi e lesioni dovuti ad amianto e grado di incidenza dell’esposizione sul decorso della malattia: assoluzione dell'amministratore unico


Fatto





1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo nei confronti di C. G., con la quale questi era stato mandato assolto dal reato di omicidio colposo e di lesioni colpose per avere cagionato il decesso di otto dipendenti e lesioni personali colpose ad un ulteriore lavoratore, in qualità di amministratore unico della A. M. S.p.A., limitatamente al periodo compreso tra il 23 gennaio 1971 ed il 6 agosto 1971, commettendo i fatti per colpa generica ed altresì omettendo di adottare misure di prevenzione finalizzate ad evitare le inalazioni di polveri di amianto durante l'attività lavorativa.

2. Le parti civili appellanti avevano censurato la decisione di primo grado ritenendo che avesse errato nell'escludere l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento morte, perché doveva essere ritenuto sufficiente per la configurabilità del nesso eziologico la realizzazione di una condizione di lavoro idonea a produrre la malattia da cui era conseguito l'evento e la contestuale assenza della prova che la malattia fosse collegata al sopraggiungere di fattori eccezionali e/o atipici.

3. La Corte distrettuale ha ritenuto la censura non fondata. Gli elementi probatori acquisiti, a suo avviso, non consentono di affermare che l'esposizione a sostanze nocive durante il periodo in cui l'imputato aveva assunto una posizione apicale all'interno della società A. M. abbia avuto una concreta incidenza causale sul verificarsi degli eventi lesivi oggetto di contestazione e ciò in ragione della natura delle patologie, della brevità del lasso temporale durante il quale il C. aveva assunto la posizione di garanzia rispetto all'Intero periodo di latenza della malattia, nonché in considerazione della significativa contrazione delle ore lavorative verificatasi in tale periodo.

Essendo pacifico che l'Imputato aveva ricoperto la posizione tra li 21 gennaio ed il 6 agosto 1971, la Corte territoriale ha rilevato che nello stabilimento di Palermo si costruivano rotabili ferroviari per conto delle Ferrovie dello Stato, con una lavorazione che implicava l'uso di amianto Sia nella verniciatura a spruzzo che nella coibentazione delle rotabili. Attraverso l'accertamento demandato al direttore dell'ispettorato del lavoro di Palermo, il giudice di secondo grado ha ritenuto acquisito che nel periodo tra il 21 gennaio e il 6 agosto 1971 l'attività lavorativa media del dipendenti interessati era stata prestata per un numero di giornate effettive oscillante tra le 55 e le 60, rapportate ad una produzione aziendale che si era ridotta al 51%.

Sul piano medico legale la Corte distrettuale ha fatto proprie le conclusioni cui erano pervenuti i periti, ai quali era stato conferito il mandato proprio nel giudizio di secondo grado, su sollecitazione di tutte le parti.

In forza di tale indagine peritale è stato quindi acclarato che, per quanto concerne i lavoratori deceduti per tumore polmonare (C. Mario e F. Francesco) non è risultata adeguatamente dimostrata la relazione causale tra l'esposizione al fattore dì rischio e l'evento dannoso. Infatti, i meccanismi biologici attraverso i quali l'esposizione all'asbesto genera il cancro non sono tuttora conosciuti, in quanto gli studi esistenti non sono in grado di consentire l'esatta individuazione degli specifici meccanismi che guidano l'induzione del cancro correlato all'asbesto. A ciò deve aggiungersi la brevità del periodo di esposizione coincidente con la dirigenza dell'odierno imputato. Da tali premesse i periti hanno concluso che la correlazione tra l'esposizione all'amianto e la morte del lavoratori Caruso e Foresta appare poco probabile.

Per il lavoratore al quale era stato diagnosticato un mesotelioma, la conclusione dei periti è stata nel senso che, trattandosi di una patologia non dose-dipendente, per II cui sviluppo occorre un lungo periodo di incubazione, non è possibile affermare che l'esposizione alle fibre di amianto durante il periodo considerato sia stata all'origine della patologia, che può essere stata determinata dall'inalazione di fibre avvenuta precedentemente o anche successivamente al 1971. Ancora per la brevità del periodo, i periti hanno escluso anche la possibilità di verificare che l'esposizione abbia avuto incidenza almeno sul periodo di latenza della malattia, abbreviandolo.

Per quanto concerne i lavoratori affetti da asbestosi polmonare e da placche pleuriche, i periti hanno accertato che l'inalazione di fibre di amianto nel limitato periodo di gestione del C., pur avendo contribuito a determinare la patologia, non può essere messa in correlazione con un aggravamento che era stato certamente di scarsa entità e non era quantificabile neppure in modo approssimativo.

Per le placche pleuriche, in particolare, trattandosi di patologia non dose-dipendente e con un lungo periodo di incubazione, i periti hanno escluso che essa possa essere correlata all'esposizione alle fibre di amianto nel periodo considerato.

La Corte di Appello ha preso poi in esame le conclusioni rassegnate dalla parte civile INAIL che, a fronte delle valutazioni peritali appena sintetizzate, ha insistito per la indistinguibilità della posizione rivestita dal C. rispetto a quella degli altri legali rappresentanti della società succedutisi nel tempo. Ciò perché l'esposizione alle sostanze nocive nel periodo in considerazione avrebbe avuto un ruolo concausale quanto meno nel)'anticipare la data di insorgenza della malattia o della morte.

A tale affermazione la Corte palermitana ha replicato ricordando che il giudice di legittimità (con la sentenza n. 43786/2010) ha indicato la necessità dì verificare se presso la comunità scientifica sia radicata una legge scientifica in grado di sostenere l'assunto dell'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione all'amianto dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico, dovendosi, in caso affermativo, ancora verificare se si tratta di una legge universale o solo probabilistica in senso scientifico. Ove la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica deve essere ulteriormente accertato se l'effetto acceleratore può essere stato determinato nel caso concreto alla luce di definite significative acquisizioni fattuali e per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione, e che hanno avuto durata inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività criminosa e l'iniziazione della malattia - ipotesi alla quale va ricondotta quella che coinvolge l'imputato -, se alla luce del sapere scientifico può stabilirsi una sicura relazione condizionalistica con l'innesco dei processo cancrogenetico.

Alla luce di queste premesse il giudice di seconde cure ha osservato che l'accertamento peritale ha dimostrato che in tutti i casi sottoposti ad esame l'esposizione non può avere avuto una significativa rilevanza causale o concausale nella determinazione delle patologie specifiche, stante la breve durata dell'esposizione medesima, tanto In rapporto alla limitata durata del periodo di amministrazione del C. che in rapporto alla riduzione al 50% circa dell'attività lavorativa.

Con particolare riferimento ai lavoratori affetti da asbestosi la Corte dì Appello ha quindi concluso che manca la prova che l'esposizione alle fibre di amianto abbia Inciso in modo concretamente verificabile sul prodursi dell'evento nei singoli casi.

4. Avverso la descritta sentenza ricorre per cassazione l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

4.1. Con un primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'articolo 2087 cod. civ. e alla normativa antinfortunistica. In sintesi, si assume che alla data del 1971 vigeva certamente l'obbligo per il C. di adottare misure a tutela dei lavoratori rispetto al rischio amianto; che tale obbligo era stato disatteso e che rispetto a tale dato nulla valeva la brevità del periodo in cui era stata ricoperta la posizione apicale dall'odierno imputato.

4.2. Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta Illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione agli articoli 40 e 41 cod. pen.

Il ricorrente censura il giudizio della Corte di Appello in ordine al mancato raggiungimento della prova del nesso causale tra la condotta omissiva dell'imputato e gli eventi prodottisi in danno del lavoratori. Richiamando la nota sentenza Franzese (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002 - dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222138), se ne evoca l'affermazione secondo la quale l'esistenza del nesso causale può essere affermata anche sulla scorta dì coefficienti probabilistici medio - bassi quando gli stessi siano corroborati dall'accertamento della sicura non incidenza nel caso in esame di cause alternative.

Orbene, nella specie, ad avviso dell'esponente gli accertamenti peritali hanno consentito di escludere che l'evoluzione delle malattie professionali avesse raggiunto all'epoca in cui l'imputato era divenuto amministratore una soglia tale di non subire più l'Influenza di successive esposizioni. La sentenza impugnata avrebbe omesso di accertare (evidentemente per escluderla) la possibilità che le patologie lavorative fossero state determinate anche dal sopraggiungere di fattori eccezionali o atipici non correlagli con la condotta omissiva dell'imputato. Ritenuto che tutte le malattie asbesto-correlate, anche il mesotelioma, siano dose-dipendenti, il ricorrente rileva come le conclusioni peritali risultino contraddittorie perché da un canto fanno riferimento alla teoria della "trigger dose", dall'altro escludono che si possa determinare con assoluta certezza il momento nel quale la respirazione delle fibre ha causato l'inizio delle patologie lesive. Con ciò, ad avviso dell'esponente, dimostrando l'adesione alla teoria multi-stadio, secondo la quale tutte le dosi aggiuntive di fibre hanno efficacia condizionante sullo sviluppo delle patologie e dunque devono considerarsi causali rispetto agli eventi lesivi. Tanto è vero, che i periti medesimi hanno affermato l'Impossibilità di quantificare percentualmente l'entità della correlazione tra l'esposizione alle sostanze nocive cui sono stati sottoposti i lavoratori nel periodo in cui il C. era stato rappresentante della società. Siffatta denunciata difficoltà evidenza, ad avviso del ricorrente, l'ammissione esplicita della correlazione tra l'assorbimento da parte del soggetti lesi di sostanze nocive durante il periodo in discussione e l'Insorgenza o l'aggravamento delle patologie causate dall'esposizione. L'esponente cita al riguardo uno specifico passo della sentenza impugnata (contenuto alla pagina 22), nel quale si afferma che l'inalazione di fibre di amianto, pur avendo contribuito a determinare la patologia, ha comportato un aggravamento certamente di scarsa entità.



Diritto





5. Il ricorso è infondato.

6. Una questione di natura preliminare concerne l'ammissibilità del ricorso: proprio per l'Insorgenza di essa la trattazione del ricorso, già prevista per una precedente udienza, è stata differita a quella odierna, onde poter fare applicazione del principio di diritto che le Sezioni unite avrebbero con ogni probabilità espresso a soluzione del contrasto giurisprudenziale che si era addensato sul tema. Si allude alla ammissibilità del ricorso della parte civile che non espliciti gli effetti civili che intenda conseguire con l'annullamento della sentenza impugnata. Com'è noto, il S.C. ha affermato che l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012 - dep. 08/02/2013, P.C. In proc. Colucci e altri, Rv. 254130).

Nel caso di specie l'Inail si è limitata a sviluppare il ricorso nella direzione della evidenziazione della erroneità della decisione impugnata in merito alla relazione eziologica tra la condotta ascrivibile al C. e gli eventi illeciti assunti nell'imputazione, chiedendo infine "dì annullare la sentenza impugnata, con l'adozione dì ogni conseguente provvedimento". Il ricordato principio permette di risolvere in senso affermativo l'interrogativo in ordine alla ammissibilità del ricorso; e ciò va ribadito anche a fronte della identificabilità in astratto di almeno due diverse tipologie di pretese azionabili dall'Inail.

Com'è noto, infatti, in virtù dapprima dell'art. 2 legge n. 3.8.2007, n. 123, e poi dell'art. 61, co. 1 d.lgs. n. 81/2008, l'Inail (come l'Ipsema) si è visto riconoscere il diritto di innestare nel processo penale l'azione di regresso che l'art. 11 d.p.r. 1124/65 gli attribuisce. Si tratta di un'innovazione del preesistente quadro normativo, posto che la giurisprudenza di legittimità era concorde nell'escludere che l'azione di regresso (e l'azione di surroga, prevista dall'art. 10 del citato d.p.r.) potesse essere portata nel processo penale.

Com'è noto, in caso di infortunio sul lavoro, l'ente versa un indennizzo all'assicurato o al suoi prossimi congiunti. Se il datore di lavoro è riconosciuto responsabile dell'Infortunio del lavoratore, l'ente può esercitare azione di regresso nei confronti del datore medesimo per vedersi ripetere l'indennizzo. Inoltre, in base all'art. 1916 cc, l'ente che abbia indennizzato il lavoratore infortunato può surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti del terzo responsabile ed ottenere da questi l'equivalente di quanto versato in ragione del rapporto assicurativo.

Il prevalente indirizzo della Corte di Cassazione era nel senso che nessuna delle azioni attribuite all'ente coincide con l'azione di restituzione e di risarcimento del danno che può essere fatta valere nel processo penale a mente dell'art. 74 cod. proc. pen.

Il principio è stato posto ricostruendo la disciplina della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio instaurato dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro, ex art. 11 d.p.r. n. 1124/1965, in attesa dell'esito del procedimento penale a carico del datore di lavoro per il fatto produttivo del danno indennizzato al lavoratore infortunatosi.

Il giudice di legittimità è stato netto nell'escludere che, sulla scorta del quadro normativo previgente alla legge n. 123/2007, l'INAIL fosse legittimato a costituirsi nel processo penale per far valere i propri diritti (Cass. sez. Lav„ 1.3.2001, Inail c. Soc. Pizio costruz. e altro; Cass. sez. Lav., 25.8.2004, Inail c. Abbandonato). Anche la dottrina è stata in prevalenza dell'avviso che l'Istituto, soggetto non danneggiato dal reato, è privo della capacità di costituirsi parte civile, risultando così necessariamente estraneo al processo penale. In sostanza, il diritto che l'INAIL fa valere agendo in regresso, pur consistendo in una pretesa economica che ha titolo nel reato, non si faceva rientrare tra i diritti che l'ordinamento consente di esercitare anche in sede penale. Questi venivano ritenuti ristretti alla restituzione o al risarcimento del danno eziologicamente riferibili alla condotta del soggetto attivo.

Alle medesime conclusioni giungeva anche quella dottrina che, analizzando la previgente disciplina, riconosceva al l'INAIL la facoltà di presenziare al processo penale in veste di interventore, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. pen. Infatti, qualora riconosciuta all'istituto la qualità di ente rappresentativo con finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, secondo quanto previsto dall'art. 91 cod. proc. pen., l'attività conseguente a tale intervento può essere considerata come genericamente difensiva, in rappresentanza degli interessi della persona offesa, ma non è identificabile con i poteri spettanti a una vera e propria parte, né può essere riferita ad alcuno dei soggetti menzionati dall'art. 654 cod. proc. pen.

Quanto all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 c.c., occorre tener presente che essa trova esplicazione non già nel confronti di tutti i soggetti diversi dal datore di lavoro responsabile dell'infortunio, ma solo contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Diversamente l'azione si identifica ancora nella speciale azione di regresso spettante jure proprio all'Istituto ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.p.r. n. 1124/1965. Tale azione è quindi esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, ancorché estranei al rapporto assicurativo (Cass. civ., S.U., 16.4,1997, Inail e. Soc. Meco Sud e altro).

In ogni caso, sul rilievo che gli assicuratori non possono essere considerati né come danneggiati né come offesi dal reato, la giurisprudenza ne ha costantemente affermato la carenza dì legittimazione a costituirsi parte civile, non solo con riguardo all'azione di regresso, ma anche a quella di surrogazione.

Quale che sia la funzione - costitutiva o dichiarativa - dell'art. 61, n. 1 cit. è certo che con esso sì è manifestata la volontà del legislatore di conferire all'INAIL e all’IPSEMA la legittimatio ad causam nel processo penale al fine di far valere l'azione di regresso. In tal senso ha già avuto modo di pronunciarsi questa Corte che, chiamata ad interpretare l'art. 2 1. n. 123/2007, ne ha individuato lo scopo nel miglioramento del coordinamento tra azione penale e azione civile di regresso dell'Inali; coordinamento che la stessa Corte ha giudicato opportuno, considerata la complessità e le Incertezze del quadro normativo preesistente.

Muovendo dall'assunzione del principio giurisprudenziale secondo il quale da quel quadro doveva desumersi l'assenza di collegamento tra le azioni spettanti all'Inail ed il processo penale, la Corte ha affermato che la nuova previsione attribuisce all'Istituto la facoltà dì agire in regresso anche nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile, sì che l'Inail può ormai agire indifferentemente in sede penale o in sede civile per cercare di recuperare le somme erogate a titolo di prestazione previdenziale. Infatti, attraverso una ricognizione delle funzioni attribuite all'Inail, si è giunti a riconoscergli compiti di tutela del lavoratore, la cui protezione può giovarsi anche dello strumento della costituzione di parte civile e dell'esercizio dell'azione di regresso nella sede penale. Come già parte della dottrina, la valorizzazione in chiave prevenzionistica della stessa attività istituzionale dell'ente assicuratore permette dì ricondurre anche l'inserzione dell'azione di regresso all'interno del processo penale al novero degli strumenti attraverso ì quali l'ordinamento persegue un più elevato livello di prevenzione del sinistri, giacché quella concorre ad incentivare l'adempimento dell'obbligo del datore di lavoro di adottare ogni misura idonea a prevenire gli infortuni e le malattie professionali. L'avviso che il pubblico ministero è tenuto a dare all'Inail, quindi, non ha soltanto lo scopo di rendere più agevole il compito dell'istituto di conoscenza degli incidenti verificatisi su tutto il territorio nazionale; come è stato rimarcato nella decisione testé menzionata, esso è strumentale a consentire al medesimo di esercitare a propria scelta l'azione civile, di risarcimento o di regresso, nel processo penale ovvero in sede civile (Sez. 4, n. 47374 del 09/10/2008 - dep. 19/12/2008, Mungari e altri, Rv, 241902).

Dalla ricostruzione del sistema che si è appena tratteggiata discende ancora: a) la conferma dell'esclusione della possibilità di innestare l'azione di surroga nel processo penale; b) non potendo incidere l'art. 61 sulle regole generali (leggasi artt. 74 cod. proc. pen. e 185 cod. pen.) in forza delle quali può certamente accadere che l'Inail venga ad essere persona offesa del reato (si pensi ai reati di falso e ai reati previdenziali), è ben possibile che questo eserciti nel processo penale la ordinaria azione per il risarcimento del danno e le restituzioni.

Sicché, dopo il chiarimento operato dalle S.U., che ha argomentato facendo implicito riferimento alla correlazione inequivoca tra parte civile e azione di risarcimento del danno, appare opportuno aggiungere che il principio ivi posto deve trovare applicazione anche quando si tratti dell'azione di regresso dell'Inail (o dell'Ipsema), con la puntualizzazione che l'Istituto è tenuto ad esplicare la causa petendi che sorregge l'azione.

Nel caso che occupa non vi è dubbio alcuno che l’Inail abbia inteso esercitare l'azione di regresso, posto che la sentenza impugnata fa esplicito riferimento alla pretesa azionata dall'Inail con la costituzione di parte civile, indicandola come "concernente l'ammontare del costo delle prestazioni previdenziali erogate in favore dei superstiti dei lavoratori deceduti in conseguenza delle malattie professionali da essi contratte".

7. Il primo motivo dì ricorso è manifestamente infondato. La decisione impugnata trova il proprio cardine nella affermata impossibilità di concludere per l'esistenza del nesso causale tra la condotta ascritta all'imputato e gli eventi dannosi verificatosi a carico delle persone offese. Tanto pone immediatamente in evidenza che la Corte di Appello ha ritenuto sussistente il primo termine della relazione eziologica, ovvero la condotta colposa dell'imputato. Il motivo, che esprime una critica partendo dal dato della sicura vigenza nel 1971 dell'obbligo di adottare misure a tutela dei lavoratori rispetto al rischio amianto, che rimarca l'avvenuta violazione di tale obbligo, che invoca l'irrilevanza della brevità del periodo di titolarità della posizione apicale in capo all'odierno imputato, è palesemente ridondante. Ove dovesse essere inteso come volto ad affermare l'esistenza di una equazione secondo la quale la dimostrazione della condotta trasgressiva della regola prevenzionistica è sufficiente a far concludere per l'esistenza dei nesso causale esso risulterebbe egualmente manifestamente infondato, stante la ormai cospicua giurisprudenza di legittimità per la quale, nei reati colposi di evento, l'accertata violazione di una specifica norma di legge non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il comportamento inosservante e l'evento dannoso. E' infatti necessario sempre provare quel nesso, che si deve escludere quando sia dimostrato che l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere (Sez. 4, n. 40802 del 18/09/2008 - dep. 31/10/2008, P.G. in proc. Spoldl, Rv. 241475). Né ciò esaurisce l'Indagine causale, dal momento che occorre ancora verificare che il rischio che la cautela omessa intende presidiare si sta concretizzato nell'evento (Sez. 4, n. 43645 del 11/10/2011 - dep, 24/11/2011, Putzu, Rv. 251930).

8. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

8.1. In via preliminare deve darsi conto della suggestiva prospettazione del P.G. di udienza, il quale ha argomentato la propria richiesta di rigetto del ricorso richiamando il principio della necessaria lesività del fatto, per sostenere che in fattispecie come quella in esame non è nel perimetro (della prova) del nesso causale che va ricercata la pietra angolare della esclusione della responsabilità dell'imputato, dovendosi piuttosto evocare il mancato superamento della soglia di lesività socialmente rilevante.

Orbene, non è necessario incamminarsi lungo la direttrice indicata dal requirente per verificare la praticabilità della soluzione ricostruttiva adombrata, posto che tanto il concetto di (in)offensività che quello di necessaria lesività sono riferiti e devono essere rapportati al fatto illecito, inteso nella sua complessiva Identità, giacché a venire in considerazione è l'offesa al bene tutelato.

Nei reati di danno, quali sono quelli previsti dagli artt. 589 e 590 cod. pen. non può prescindersi dalla considerazione del danno alla vita o alla salute della persona offesa, sicché quando esso sia la risultante - come nel caso in esame -di una pluralità di apporti pregiudizievoli, una eventuale minima importanza del contributo non può valere a ridurre la lesività del fatto unitariamente inteso. Non a caso si è utilizzata la locuzione "minima importanza": pertinente al tema evocato dal P.G. è quello sul quale proietta la propria portata applicativa l'art, 114 cod. pen.

8.3. In tema di malattie derivanti dall'esposizione all'amianto, è certamente vero che la responsabilità penale deve essere affermata non solo quando si sia determinata l'insorgenza della malattia ma anche quando si sia prodotto un aggravamento della medesima o una riduzione significativa del tempo di latenza. E' principio ripetutamente affermato da questa Corte quello per il quale "sussiste il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso - nella specie legato all'inalazione di polveri di amianto - anche quando non si possa stabilire il momento preciso dell'insorgenza della malattia tumorale, in quanto, a tal fine, è sufficiente che la condotta omissiva del soggetti responsabili della gestione aziendale abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza, considerato che anche quest'ultimo incide in modo significativo sull'evento morte, riducendo la durata della vita" (ex multis, Sez, 4, n. 24997 del 22/03/2012 - dep. 21/06/2012, Pìttarello e altro, Rv. 253303).

E tuttavia, la dichiarazione di responsabilità non può sottrarsi alla necessità di dare corso alla verifica della sussistenza del nesso causale nel caso specifico, utilizzando le regole definite dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla già citata sentenza Franzese: "nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva". Di talché, " l'Insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, In base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio" (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002 - dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222136 e 222139).

Con specifico riferimento al settore che qui occupa, ciò impone di non fermarsi all'accertamento della cd. causalità generale, ovvero della astratta relazione causale tra il fattore assunto a primo termine ed il tipo di evento che interessa, risultando necessario ancora accertare la cd. causalità singolare. Pertanto, non è sufficiente poter affermare che l'esposizione alle polveri di amianto viene indicata da leggi scientifiche universali o probabilistiche come causa dell'asbesto, del tumore polmonare, del mesotelioma pleurico e delle placche pleuriche - per restare alle patologie che qui vengono in considerazione -, ma va indagato se possa dirsi accertato che la malattia che ha afflitto il singolo lavoratore è insorta o si è aggravata o sì è manifestata in un più breve tempo di latenza per effetto dell'esposizione al fattore di rischio, così come si è verificata.

Tal'è la metodologia di indagine precisamente descritta da questa Corte: "l'affermazione del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori dì lavoro e l'evento-morte (dovuta a mesotelioma pleurico) di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario), all'amianto, sostanza oggettivamente nociva, è condizionata all'accertamento: (a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico; (b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; (c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali; (d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività dannosa e l'iniziazione della stessa, se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all'innesco del processo carcinogenetico" (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010 - dep. 13/12/2010, Cozzinì e altri, Rv. 248943).

8.3. La decisione richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi interpretativa non milita, invero, nel senso auspicato dall'esponente. Essa ha posto, tra i molteplici importanti principi, quello secondo cui "in tema di causalità, la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere affermata anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale, e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell'evento, purché ciascuna tra esse sia riconducibile all'agente e possa essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti" (Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002 - dep. 14/01/2003, Macola e altro, Rv. 227002). Nel caso di specie, relativo al decesso di lavoratori in conseguenza dell'inalazione di polveri di amianto, è stata assegnata rilevanza causale alla condotta di soggetti responsabili della gestione aziendale per una parte soltanto del periodo di esposizione delle persone offese, sul presupposto che tate condotta avesse ridotto I tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente. Ma tale affermazione è stata formulata in ragione del fatto che, "pur non essendo stato con certezza accertato se, all'epoca dell'assunzione delle funzioni di amministratore da parte degli imputati, la patologia fosse già insorta, i giudici di merito hanno incensurabilmente accertato che, in ogni caso, l'esposizione all'inalazione delle massicce dosi di polveri di amianto ha avuto effetto patogenetico sulla latenza di una malattia già esistente o sull'insorgenza di una non ancora sorta". Quindi sulla base della dimostrata efficienza patogenetica della esposizione nei periodo in cui gli imputati ricoprivano la posizione di garanzia.

8.4. Nel caso che occupa, la decisione impugnata risulta del tutto in linea con il più recente insegnamento di questa Corte.

Come già esposto in parte narrativa, la Corte di Appello ha preso in esame le emergenze fattuali, tra le quali spiccano, per rilevanza, la brevità del lasso temporale durante il quale il C. aveva assunto la posizione di garanzia rispetto all'intero periodo di esposizione dei lavoratori ed al periodo di latenza della malattia, nonché la significativa contrazione delle ore lavorative verificatasi in tale periodo. A ciò va aggiunto, ed è sempre la Corte distrettuale ad evidenziarlo, che la durata complessiva dell'esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto ebbe una durata ben più ampia del sei mesi riferibili all'odierno imputato.

Il Collegio territoriale ha poi argomentato facendo puntuale riferimento alle conclusioni cui erano addivenuti i periti, peraltro prendendo esplicita posizione rispetto alla deduzione della parte civile, per la quale l'esposizione alle sostanze nocive nel periodo in considerazione avrebbe avuto un ruolo concausale quanto meno nell'anticipare la data di insorgenza della malattia o della morte, spiegando - In adempimento all'onere motivazionale ricordato dalla sentenza Cozzini - che non era sufficiente prendere atto della esposizione all'asbesto e della natura della patologia patita dal lavoratore, in quanto l'accertamento peritale aveva dimostrato che in tutti i casi sottoposti ad esame l'esposizione nel periodo in cui il C. aveva ricoperto la posizione di garanzia non poteva aver avuto significativa rilevanza causale o concausale nella determinazione delle patologie specifiche, stante la breve durata di tale periodo, tanto in rapporto alla limitata durata del periodo di amministrazione del C. che in rapporto alla riduzione al 50% circa dell'attività lavorativa; e ciò anche per i casi di asbestosi, nei quali la conclusione è stata dell'assenza della prova che l'esposizione alle fibre di amianto abbia inciso in modo concretamente verificabile sul prodursi dell'evento nei singoli casi.

In relazione ai casi di tumore polmonare, la Corte di Appello ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la relazione causale tra l'esposizione al fattore di rischio e l'evento dannoso in quanto non adeguatamente noti i meccanismi biologici attraverso i quali l'esposizione all'asbesto genera il cancro.

Quanto al caso di mesotelioma, la Corte di Appello ha assunto la tesi della patologia non dose-dipendente sulla scorta di quanto riportato dai periti concludendo che, che per la brevità del periodo di esposizione coincidente con la posizione a pica le del C., non sussistesse la prova che essa abbia avuto Incidenza almeno sul periodo di latenza della malattia, abbreviandolo.

Per le placche pleuriche si è ancora una volta ritenuto trattarsi dì patologia non dose-dipendente e con un lungo periodo dì Incubazione, ricordando che i periti hanno escluso che essa possa essere correlata all'esposizione alle fibre dì amianto nel periodo considerato.

8.5. Coglie il vero il ricorrente laddove ravvisa una contraddizione tra premesse e conclusioni nel passaggio dove la Corte di Appello, dopo aver ricordato la rilevanza causale anche del solo peggioramento della patologia, afferma che nel caso in esame certamente è stato determinato un aggravamento e che esso non è quantificabile (pg. 22).

Ma la contraddizione è solo apparente. L'affermazione ha chiaramente il senso dell'impossibilità di determinare con certezza l'esistenza stessa di una reale incidenza dell'esposizione nel periodo in considerazione sul decorso della malattia. In altri termini, il ragionamento del Collegio distrettuale appare essere stato il seguente: non essendo possibile quantificare il grado di incidenza dell'esposizione sul decorso della malattia non è possibile neanche ritenere che tale incidenza vi sia stata.

9. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.





Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.