Categoria: Cassazione penale
Visite: 8924

Cassazione Penale, Sez. 4, 25 giugno 2013, n. 27779 - Operazioni di disarmo delle casseformi e mancata formazione di un lavoratore


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. SAVINO Mariapia Gaetan - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
Z.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1544/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 27/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv.to Eduardo Auricchio del Foro di Roma.


Fatto



1. La corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Roma, confermava la responsabilità di Z. M. per il reato di cui all'art. 590 c.p., e, concesse al medesimo le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a quattro mesi di reclusione, confermando in particolare la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Si è trattato di un infortunio sul lavoro avvenuto il (OMISSIS), allorchè S.S., dipendente della D.P.M. s.r.l. della quale Z. era legale rappresentante, società subappaltatrice di parte dei lavori per la realizzazione di un lotto del raccordo anulare di Roma, stava eseguendo operazioni di disarmo delle casseformi della parete della costruenda galleria artificiale e precisamente era intento a tagliare con un frullino elettrico la testa del perno a farfalla che ancorava le casseformi; dopo il taglio, egli perdeva l'equilibrio cadendo dal ponteggio ed impattando su un cordolo di cemento armato posto alla base del muro, subendo nell'occasione gravi lesioni. La responsabilità dello Z. è stata affermata in quanto la casseforme da disarmare non era stata ancorata con catene collegate alla gru e pertanto, una volta effettuato il taglio del perno, la casseforme si staccava dalla parete, roteava su se stessa e, cadendo, trascinava con sè il frullino e l'operaio che lo stavo utilizzando. Si riteneva l'imputato responsabile per mancata formazione del dipendente e per la mancanza di un preposto.

2. Ha presentato ricorso per cassazione l'imputato per il tramite dell'avvocato Giuseppe Marazziti. Con un primo motivo deduce inosservanza di legge e difetto di motivazione per quanto riguarda l'accertamento del nesso di causalità. Il ricorrente rileva che la corte di appello ha accolto la tesi difensiva secondo cui l'unico profilo di colpa poteva consistere nell'omesso ancoraggio del cassero da disarmare alla gru ed ha ritenuto la responsabilità dell'imputato per non avere istruito il dipendente e per la mancata presenza di un capocantiere. Secondo il ricorrente però la Corte non ha spiegato perchè tali comportamenti si ponevano in nesso di causalità con l'avvenimento verificatosi ed in particolare perchè non si è ritenuta abnorme ed eccezionale la condotta dello stesso lavoratore;

la sentenza afferma che il lavoratore, pur sapendo che nel cantiere era presente la gru, si decise a non utilizzarla per accelerare i tempi, visto che la gru era al momento utilizzata da parte di un collega di lavoro; ciò significa che S. era consapevole di dover utilizzare la gru, ed ha scelto di operare mediante una condotta non conforme alle regole soltanto al fine di accelerare i tempi; dunque la motivazione è illogica perchè nell'affermare che lo S. voleva accelerare i tempi nega al contempo la consapevolezza di quelle regole che lo avrebbero portato ad operare correttamente; inoltre la sentenza non spiega perchè questa decisione di accelerare i tempi non rappresenti un contegno imprevedibile per il datore di lavoro e dunque un comportamento abnorme, tanto più che la sentenza considera l'operaio come da poco assunto e trascura che il medesimo aveva detto di lavorare in quel cantiere da circa un anno; per quanto riguarda la presenza di un capocantiere, preposto al controllo degli operaio, la persona offesa aveva detto che sul cantiere vi era un tale D. che lo pagava e che era D. ad informare i lavoratori sulle modalità di realizzazione dei lavori e che era presente tutti i giorni sul cantiere; e proprio D. era in concreto il preposto, come risulta dalle trascrizioni dell'udienza del 15/2/2010 a pagina 28; su tali punti la sentenza non fornisce congrua motivazione. Con un secondo motivo deduce difetto di motivazione laddove la sentenza ha escluso l'affidamento da parte dello Z. verso l'attività dell'appaltatore; la corte ha trascurato che l'appalto in favore della DPM era parziale e che sul cantiere era sempre presente un responsabile della società Ghella, appaltante in persona del geometra F. che svolgeva una concreta e quotidiana attività di controllo del cantiere. Con un terzo motivo deduce inosservanza della legge 241/2006 in ordine alla mancata concessione dell'indulto e con il quarto motivo contesta la mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla mancata revoca della provvisionale.

 

Diritto



1. Il ricorso è inammissibile.

Le censure che con esso vengono rappresentate sono sostanzialmente le stesse che sono state svolte con l'appello, in ordine alle quali la sentenza impugnata ha effettuato considerazioni precise, puntuali e corrette. E' stato opportunamente messo in rilievo che l'infortunato, assunto solo da pochi giorni, come testimoniato dalla visita medica - ma la situazione non sarebbe diversa anche ove il lavoratore fosse stato occupato da più lungo tempo - non aveva ricevuto nessuna formazione da parte del datore di lavoro, come dimostrato dalla mancata frequenza di appositi corsi di formazione,nè aveva ricevuto istruzioni circa le modalità di svolgimento del lavoro di disarmo delle casseformi ed in particolare circa l'impiego del frullino, essendo i dipendenti semplicemente lasciati a sè stessi, tanto che, poichè l'unica gru presente nel cantiere era in quel momento utilizzata da un collega di lavoro, S. aveva deciso di farne a meno e procedeva a tagliare il perno con il frullino senza avere imbragato la casseratura e senza essersi assicurato con dispositivi di sicurezza. La sentenza di primo grado ha opportunamente messo in luce, che si trattava di un'operazione assolutamente usuale, di routine, e che il lavoratore, proprio perchè privo di una specifica informazione e formazione, ha sottovalutato il rischio della sua pericolosità e, per accelerare i tempi di lavorazione, ha proceduto senza le dovute cautele. Ed ha altresì opportunamente chiarito che un tale comportamento del lavoratore non può ritenersi abnorme e pertanto interruttivo del nesso di causalità, ma è frutto della scarsa attenzione del datore di lavoro alla materia della sicurezza ed in particolare alla inosservanza del dovere di formazione del dipendente e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni.

Il comportamento dello S., anche ammesso che sia stato imprudente, non elide il nesso di causalità. Esiste infatti in capo al datore di lavoro una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti che la migliore tecnica consente per garantire la sicurezza degli impianti o macchinari utilizzati ma anche di adoperarsi perchè la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di quelle modalità. In particolare secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 4^ 27.11.96 n. 952 m.u. 206990; sez. 4^ 3.6.2004 n. 40164, Giustiniani rv. 229564) è possibile definire abnorme il comportamento imprudente del lavoratore solo quando sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, situazione di cui, per quanto sopra detto, si è esclusa la ricorrenza nel presente caso.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo avendo già le sentenze di merito chiarito che doveva escludersi la ingerenza nel cantiere da parte del geometra F. (dipendente della società Ghella) essendosi costui limitato a richiamare la DPM al rispetto delle norme di sicurezza. E' inoltre e comunque noto che in materia di sicurezza sul lavoro plurimi sono i soggetti cui spetta la tutela del lavoratore e che le rispettive posizioni di garanzia concorrono tra loro.

La questione dell'indulto, potrà eventualmente essere sollevata davanti al giudice dell'esecuzione; la conferma della sentenza comporta anche quella della provvisionale.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e da ciò deriva l'onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in Euro 1.000,00 (mille/00); il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile liquidate in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori come per legge.




P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2013