Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 agosto 2013, n. 19088 - Danno da dequalificazione e mobbing


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 8097-2010 proposto da:
R.S. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato CORTI PIO, che lo rappresenta e difende unitamente. all'avvocato AVERNA MARIA ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ca. S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell'avvocato CORAIN MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TESTA ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -e contro GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1005/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/12/2009 r.g.n. 88/08;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l'Avvocato CORTI PIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


Con sentenza del 22 dicembre 2009 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 17/2007, ha condannato la s.p.a. Ca. al risarcimento a favore di R.S. del danno da dequalificazione determinato in Euro 200,00 per ogni mese di demansionamento dal febbraio 1999 sino al dicembre 2002, oltre accessori come per legge ex art. 429 c.p.c. dalla scadenza al saldo, e respingeva nel resto la domanda relativa ai danni richiesti in primo grado (danni morali, danni esistenziali, danni da mobbing). La Corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese e relativamente alla domanda della Ca. nei confronti della Assicurazioni Generali.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osserva, per quel che rileva in questa sede, che, alla stregua delle risultanze processuali, ed in particolare delle dichiarazioni rese dai testi escussi, era emerso che a partire dal febbraio 1999, epoca dello spostamento del R., operaio specializzato addetto alla manutenzione delle macchine ed anche dei cambi di produzione, in officina, le mansioni cui lo stesso era stato adibito erano state di contenuto inferiore e dequalificanti rispetto a quelle in precedenza espletate, per adempiere compiti anche di semplice pulizia del macchinario o addirittura di pulizia di vetri o di pavimenti. La Corte territoriale ha anche ritenuto sussistente il danno in ragione del lungo tempo trascorso nell'esercizio di mansioni inferiori avendo di fatto subito una perdita di professionalità per essere un operaio specializzato adibito, come detto, a mansioni che oltre a risultare dequalificanti, tra l'altro lo ponevano in una situazione di isolamento. La Corte ha escluso anche la sussistenza del mobbing in quanto le condotte dedotte a tale fine, risultavano insufficienti e generiche perchè individuate in alcune circostanze che non avevano trovato un riscontro probatorio.
Il R. propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza articolato su quattro motivi.
Resiste con controricorso la Ca. che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. essendo stato notificato oltre i termini previsti da tali norme.

Diritto


Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per violazione degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. L'eccezione non è fondata in quanto questa Corte, con ordinanza del 29 febbraio 2012, ha concesso al ricorrente nuovo termine per la notifica del ricorso stesso che è poi stato notificato il 28 marzo 2012 entro il termine concesso. Evidentemente la controricorrente non tiene conto del nuovo termine per la notifica concesso con l'ordinanza citata.
Con il primo motivo si lamenta la nullità del procedimento e della sentenza per mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio della prima fase di merito, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., comma 3. Deduce a tale riguardo che il fascicolo d'ufficio era stato ritrovato solo dopo accurate ricerche successivamente al deposito della sentenza di appello, e sulla base di copie fotostatiche dei verbali di causa di primo grado fornite dal legale della società e tutto ciò aveva compromesso irrimediabilmente il suo diritto di difesa.
Con il secondo motivo si deduce vizio del procedimento consistente nell'omessa pronunzia su di un motivo di appello ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. In particolare si lamenta che la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul motivo relativo alla mancata reintegra nelle precedenti mansioni affermando che il relativo capo della sentenza di primo grado non era stato oggetto di impugnazione.
Con il terzo motivo si lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza di una condotta mobizzante omettendo un esame complessivo del comportamento datoriale ed esaminando solo isolatamente gli episodi ed i comportamenti dedotti.
Con il quarto motivo si assume violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ. con riferimento al mancato riconoscimento del danno biologico, morale ed esistenziale, deducendosi che il lavoratore avrebbe dato la prova di una serie di comportamenti lesivi della propria dignità personale e professionale, inoltre il datore di lavoro non avrebbe provato la propria estraneità nella causazione della malattia riportata dal lavoratore.
Il primo motivo è inammissibile perchè il R., in violazione del requisito della autosufficienza del ricorso per cassazione, in modo generico ha affermato di avere subito una lesione del diritto di difesa senza indicare quali atti e quali provvedimenti hanno in concreto limitato il suddetto diritto a fronte di una decisione che prende in esame in maniera esaustiva tutte le risultanze processuali e tiene nel dovuto conto, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli assunti difensivi delle diverse parti della controversia.
Non può trovare ingresso in questa sede anche il secondo motivo, dal momento che, diversamente da quanto si deduce con detto motivo, la sentenza impugnata motiva in maniera articolata sul rigetto di detta richiesta, assumendo, tra l'altro, che tale domanda era stata rigettata in primo grado e sul punto non vi era una specifica censura in sede di gravame.
Il terzo ed il quarto motivo possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione sul piano logico-giuridico, e vanno rigettati perchè privi di fondamento. La Corte di cassazione ha più volte affermato che l'illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente (c.d. "mobbing") - che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimentali dello stesso datore di lavoro, indipendentemente dall'inadempimento di specifichi obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze, deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato (cfr., tra le altre, Cass. 6 marzo 2006 n. 4774).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di detti principi dal momento che ha evidenziato come le condotte indicate dal ricorrente come mobbizzanti si erano rilevate, alla stregua delle risultanze istruttorie, prive di una siffatta portata. Ed infatti era emerso che il comportamento dello J., collega con cui il R. aveva un rapporto conflittuale, si era concretizzato in giudizi che seppure irriguardosi, non avevano assunto carattere di sistematicità; che non era stata in alcun modo provata una collocazione in ferie forzata del R. dal momento che la società aveva fatto usufruire a tatti i dipendenti nel 2002 ferie per periodi più prolungati, in assenza di commesse; che, in relazione alle sanzioni disciplinari subite dal lavoratore, non vi era in ricorso alcun elemento che consentisse di accertarne la pretestuosità e non risultando tra l'altro che tali sanzioni fossero state oggetto di impugnazione; che doveva escludersi la relazione causale tra la malattia da cui era affetto il R. e l'ambiente lavorativo e più specificatamente la condotta datoriale. Emergeva, in sintesi, un clima di difficoltà di relazione, concludeva la Corte territoriale, che però non configurava una condotta mobizzante.
Corollario di quanto sopra detto è che la sentenza impugnata, essendo supportata da una motivazione congrua, priva di salti logici ed avendo fatto corretta applicazione, come si è detto, dei principi giuridici indicati in materia dai giudici di legittimità, si sottrae a tutte le censure mosse in questa sede.
Ricorrono giusti motivi, data la natura della controversia e delle questioni oggetto di esame, per compensare tra tutte le parti costituite le spese del presente giudizio cassazione.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2013