CODICE ETICO
DELLE PROCEDURE DI APPALTO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NELLA PROVINCIA DI LIVORNO



PREAMBOLO:

Il 26 Febbraio 1997, con il coordinamento della Prefettura di Livorno, le organizzazioni datoriali API, CNA, Confindustria Livorno e Lega delle Cooperative e quelle sindacali CGIL, CISL e UIL sottoscrissero un Protocollo avente ad oggetto la “Disciplina delle procedure di esecuzione delle gare di appalto nella provincia di Livorno”, con lo scopo – dichiarato in premessa – di raggiungere un sistema più rispondente alle esigenze di occupazione dei lavoratori e di lavoro dell’imprenditoria privata per gli appalti pubblici, nell’ambito del settore delle costruzioni.
Il Protocollo, nato pochi anni dopo della riforma del settore degli appalti pubblici operata con la Legge 109/94, e l’introduzione delle normative sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare sui cantieri temporanei e mobili, si poneva quindi il problema di verificare la corretta applicazione delle Leggi in sede di gara, a tutela della corretta concorrenza tra le imprese e della maggior efficienza della spesa pubblica.
Passati ormai dieci anni dalla sottoscrizione di quel Protocollo, anche a seguito delle modifiche normative introdotte, è emersa negli stessi sottoscrittori, la volontà di aggiornare e snellire tale strumento.
Da una impostazione più “tecnico/operativa e procedurale” del Protocollo originario (al quale erano allegati una serie di fac-simile da utilizzarsi nella fase di prequalificazione e di postaggiudicazione della gara), quindi, ad una impostazione di “condivisione dei valori” e di “impegno congiunto” atto a favorire lo spontaneo accrescimento delle favorevoli condizioni di corretta concorrenza del mercato.
Il Codice, inoltre, intende estendere la sua azione oltre che nel settore degli appalti pubblici, anche in quello degli appalti privati ove è altrettanto importante garantire la corretta concorrenza ai fini di una maggiore tutela delle garanzie anche in tema di sicurezza.
In questa prima fase di avvio, considerando particolarmente delicato il settore degli appalti pubblici ove l’impegno organizzativo necessario all’applicazione delle regole condivise è senza dubbio maggiore, il settore privato è preso in considerazione limitatamente alla normativa vigente, demandando ai lavori dell’NTP la definizione di regole più puntuali finalizzate al rispetto dei principi generali contenuti del Codice, in attesa che questo sia a regime per gli appalti pubblici
Il Protocollo, documento per sua natura di carattere “procedimentale”, è stato pertanto aggiornato in un “Codice Etico” all’interno dei valori del quale, i Soggetti sottoscrittori si impegneranno ad operare ognuno per quanto attiene le proprie specifiche competenze.
Il Codice contiene una parte generale che definisce le finalità, gli ambiti operativi ed i principi condivisi, ed una parte specifica che contiene alcune clausole ed alcune note procedimentali finalizzate al rispetto dei valori condivisi.
Il Codice assume, inoltre, carattere “aperto”, nel senso che la condivisione dei suoi valori e l’impegno alla sua applicazione, potrà essere attuata in un secondo momento, anche dai soggetti che non ne fossero gli originari firmatari.

Premesso che



le parti firmatarie esprimono la comune volontà di contribuire alla realizzazione del preminente interesse pubblico, alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti;
che tale obiettivo si persegue:
- attraverso una corretta ed efficace politica di promozione della cultura della legalità, a partire dalla garanzia del pieno rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa, ed attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri per contrastare il lavoro sommerso nell’ambito del sistema sia dei lavori pubblici che privati
- attraverso la creazione delle migliori condizioni di partecipazione alle procedure di selezione pubblica, contrastando l'insorgenza di fenomeni distorsivi che possano mettere a repentaglio la corretta concorrenza e la libertà di mercato attraverso l'attuazione di comportamenti fraudolenti, sleali e/o ingannevoli, a svantaggio dei principi generali di trasparenza, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, a scapito della qualità dell'opera, della tutela dei lavoratori, della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.
La salvaguardia dei principi di cui sopra è inderogabile oltre che per la tutela dell'interesse pubblico, anche per la valorizzazione del patrimonio economico e sociale rappresentato dall'impresa “virtuosa”, intesa come quel soggetto economico che correttamente si pone sul mercato rispettandone le regole ed i meccanismi, tutelando e garantendo il proprio personale e la committenza, adempiendo completamente ai propri obblighi nei confronti della collettività .

Le parti firmatarie

concordano di applicare sull’intero territorio provinciale, il seguente

CODICE ETICO
DELLE PROCEDURE DI APPALTO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito "Codice") hanno per oggetto le procedure di affidamento ed esecuzione del contratto pubblico dei lavori come definito dal D.lgs 163/06, e quelle concernenti i lavori affidati da privati per le opere previste e regolamentate dalla L.R. 1/2005, nell’ambito territoriale della Provincia di Livorno;
2. Il Codice esplica la sua azione sia in fase di selezione del contraente (con particolare riferimento alle opere pubbliche) sia in fase di successiva esecuzione del contratto, al fine di assicurare il rispetto dei principi generali di cui all’Art. 2 ed il controllo degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dall’All. I del Dlgs 494/06 e s.m.i.;
3. Le parti firmatarie – ognuna per il proprio ruolo – si impegnano a rispettare i contenuti del presente Codice ed a promuoverne, al proprio interno, i principi generali. Le Stazioni Appaltanti pubbliche, in particolare, indirizzeranno tutti i livelli interni alla propria struttura a vario titolo coinvolti nelle procedure di cui al comma 1, verso il recepimento – oltre che dei principi generali di cui sopra – anche dei meccanismi attuativi e dei controlli previsti dall'allegata Carta dei Valori della quale saranno preferibilmente utilizzate, in fase di gara, gli schemi e le formulazioni ivi contenute. Le Stazioni Appaltanti, formuleranno indirizzi cogenti a tutte le Imprese partecipate, affinché le stesse si adeguino a quanto convenuto nel presente codice che procederanno a recepire con proprio atto deliberativo.
4. I partecipanti alle procedure di cui al comma 1, limitatamente a quelle di natura pubblica, nella fase di presentazione delle proprie offerte nel corso delle procedure di affidamento di cui al comma 1, saranno tenuti a sottoscrivere preventivamente la “Carta dei Valori” di cui all'Art. 6, attraverso la quale saranno formalmente accettati gli obblighi generali e/o specifici scaturenti dal presente Codice.

TITOLO I – CONTRATTI DI APPALTI PUBBLICI

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI
1. AI fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Codice, è considerato irrinunciabile e non negoziabile il rispetto delle regole generali di correttezza, lealtà e legalità da parte dei partecipanti alle procedure di selezione pubblica di cui all'Art. 1 comma 1:
- Correttezza: L'azienda concorrente, appaltatrice, subappaltatrice dovrà agire nel rispetto della regola della buona fede e della correttezza professionale nei confronti delle Stazioni Appaltanti firmatarie e delle altre eventuali aziende interessate, nei rapporti e negli atti che precederanno e seguiranno la fase di selezione del contraente nelle procedure di cui al comma 1 dell'Art. 1. A tal fine le Stazioni Appaltanti firmatarie eserciteranno attività di controllo finalizzata ad evidenziare il comportamento scorretto del partecipante.
- Legalità: L'azienda concorrente, appaltatrice, subappaltatrice dovrà essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e retributivi (INPS, INAIL, Cassa Edile, IVA, ecc.) dovuti. A tale fine – anche ai fini della valorizzazione dell’impresa “virtuosa” – le Stazioni Appaltanti firmatarie dovranno esercitare attività di controllo necessarie ad accertare la regolarità contributiva/retributiva dell'azienda e la correttezza dell'inquadramento del personale dipendente.
- Lealtà: L'azienda concorrente, appaltatrice, subappaltatrice dovrà agire nel rispetto della
corretta concorrenza, partecipando lealmente, ed a parità di condizioni, alle procedure di selezione di cui all'Art. 1. A tal fine le Stazioni Appaltanti firmatarie eserciteranno attività di controllo finalizzata ad evidenziare il comportamento scorretto del partecipante anche verificando l'insussistenza di fenomeni distorsivi e di disturbo al regolare andamento della gara quali ad esempio forme di partecipazione concordata [“cordate”], accordi preventivi sui prezzi [“cartelli”], controllo incrociato diretto e/o indiretto tra partecipanti.
2. L'azienda concorrente, con la sottoscrizione della “Carta dei Valori” di cui al successivo Art. 6, assumerà gli obblighi e gli impegni derivanti dal Codice Etico e collaborerà con le Stazioni Appaltanti ai fini delle verifiche ivi previste.
3. Gli Enti pubblici appaltanti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni
dei rispettivi codici di comportamento
4. Le parti firmatarie in possesso della titolarità per attivare le procedure di cui all'Art. 1 si assicureranno che i propri dipendenti condividano e sottoscrivano la “Carta dei Valori”, accettandone i contenuti, prima di affidare loro eventuali compiti operativi all'interno delle procedure stesse.

Art. 3 – PROCEDURE DI SELEZIONE
Il presente articolo riporta le clausole di salvaguardia che le parti firmatarie hanno espressamente condiviso, nel rispetto dei principi generali del Codice, per quanto attiene i contratti di Lavori Pubblici.
1. Nelle procedure sono individuate le seguenti fasi operative:
– Procedura di scelta del contraente
– Criteri per la scelta della migliore offerta
– Bando di gara o lettera Invito
– Sopralluogo
– Contratto di appalto
2. Le clausole di salvaguardia di cui agli articoli successivi, soggette ad aggiornamenti, modifiche, integrazioni o cancellazioni, sono sempre richiamate all'interno della Carta dei Valori allegata al Codice che è sottoposta a sottoscrizione preventiva da parte dei soggetti coinvolti nella procedura di gara, in modo da formalizzarne l'accettazione.

3.1. Procedura di scelta del Contraente
1. La pluralità delle procedure di scelta del contraente previste dalla vigente normativa rende possibile optare per più soluzioni. Al fine di consentire il consolidamento dei rapporti di fiducia sui quali si basano i principi generali di cui all'Art. 2, le Stazioni Appaltanti firmatarie utilizzeranno preferibilmente quelle procedure che consentano la possibilità di valorizzare l'impresa “virtuosa” sia sotto il profilo concorrenziale che sotto il profilo attinente la sicurezza sul lavoro e la qualità.
2. Ove previsto dalla Legge, quindi, le Stazioni Appaltanti opteranno preferibilmente per la Procedura ristretta Semplificata secondo le modalità disciplinate dalla vigente normativa.
3. Sulle imprese che hanno presentato regolare domanda e che sono inserite nell’elenco per la partecipazione alla procedura ristretta Semplificata, le Stazioni Appaltanti effettueranno, oltre alle verifiche previste dalla legge, anche una verifica su un campione del 10% del totale di quelle inserite nell’elenco, riguardo alla regolarità contributiva, assistenziale e previdenziale, gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché l’assenza di provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis comma 1 della L. 248/06.
4. Per lavori di importo inferiore a 100.000€ , le Stazioni Appaltanti , nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, favoriranno la procedura negoziata, invitando a presentare l’offerta le imprese che hanno dimostrato correttezza nell’applicazione delle regole di mercato e di tutela del proprio personale.
5. Sulle procedure selettive di cui ai commi precedenti, saranno applicati i criteri valutativi di cui al seguente punto 3.2.

3.2 Criteri per la scelta della migliore offerta
1. Ove la natura dei lavori oggetto del contratto lo consenta, per la scelta della migliore offerta, le Stazioni Appaltanti privilegeranno quanto più possibile il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. I parametri premianti / penalizzanti attraverso i quali valutare la migliore offerta saranno definiti dal Nucleo Tecnico Permanente (NTP) di cui al successivo Art. 9, che dovrà stabilirne sia la natura sia il peso; in fase di prima applicazione del Codice i parametri da considerarsi saranno, a titolo esemplificativo, i seguenti:

Fattori Premianti
a) il miglioramento del piano della sicurezza;
b) Coefficiente strutturale d’impresa, così come definito dai commi seguenti, nei criteri di proporzionalità stabiliti dall’NTP;
c) il possesso di Certificazione di Qualità;
d) il possesso di Certificazione EMAS e equivalente;
e) Formazione del personale aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria;
f) Utilizzo, negli appalti che prevedono lavori di durata superiore a tre mesi, delle medesime unità lavorative, ai fini di una continuità d’esperienza sulle specifiche problematiche di sicurezza del cantiere

Fattori Penalizzanti
a) infrazione accertata alle indicazioni del presente Codice nei due anni precedenti all’offerta;
3. Per coefficiente strutturale si intende il rapporto tra il costo di struttura (somma delle retribuzioni dei dipendenti, dei soci lavoratori, dei lavoratori a progetto, compensi del C.d.A:, ecc.) e un valore che attualmente è fissato in 30.000€ e che sarà aggiornato periodicamente dal Nucleo Tecnico Permanente di cui al successivo art. 9 che ne valuterà anche i criteri di attribuzione dei punteggi.
4. Il coefficiente strutturale, che rappresenta “il numero virtuale medio dei dipendenti”, deve essere relativo all’ultimo esercizio finanziario immediatamente precedente la gara e deve essere arrotondato per eccesso o per difetto all’unità superiore o inferiore a seconda che la prima cifra decimale sia maggiore o uguale a 5 oppure minore.

3.3 Bando di Gara o Lettera d’Invito
1. Nei bandi di gara e nelle lettere di invito, le Stazioni Appaltanti avranno cura di richiedere ai concorrenti dichiarazioni o impegni mirati alla formulazione di un’offerta congrua nel rispetto dei contratti di lavoro e della sicurezza dei lavoratori.
2. I contratti o i capitolati dovranno prevedere norme per il controllo che quanto sopra sia rispettato.
3. Le qualificazioni SOA – ove richieste – saranno verificate a tappeto (sia per quanto concerne gli appaltatori che i subappaltatori) attraverso la consultazione diretta – da parte del RUP o suo delegato – della banca dati on-line dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (www.autoritalavoripubblici.it ).

3.4 Sopralluogo
1. Al fine di garantire la perfetta conoscenza della tipologia del lavoro da svolgersi, le relative peculiarità e le eventuali difficoltà tecnico/organizzative da tenere in considerazione per la formulazione di un offerta congrua e rispettosa del principio generale della Correttezza professionale di cui all'Art. 2, nel Bando di gara o nella lettera di invito sarà inserita una clausola che imponga l'obbligo del sopralluogo da parte del Legale Rappresentante (o eventuale componente del C.d.A con specifica procura operativa), del Direttore Tecnico o di un tecnico con rapporto di lavoro subordinato dall’impresa.
2. Un unico soggetto non potrà avere procura da aziende diverse nella stessa procedura di gara.
3. Il Certificato di avvenuto sopralluogo – rilasciato dal RUP o da suo delegato – dovrà essere allegato, pena l'esclusione, alla documentazione di gara.

3.5 Sottoscrizione della Carta dei Valori
1. Al fine di assicurare la condivisione dei valori e l'assunzione degli impegni previsti dal presente codice, il partecipante - nella fase di presentazione dell'offerta - dovrà sottoscrivere la Carta dei Valori di cui al successivo Art. 6.
2. La mancata sottoscrizione del documento, comporterà elemento ostativo alla valutazione dell’offerta che sarà automaticamente esclusa.
3. La Carta, contenendo elementi specifici di ogni procedura, dovrà essere sottoscritta ad ogni affidamento di cui all’Art. 1

3.6 Condizioni Generali
1. Nei bandi e nelle lettere di invito, le Stazioni Appaltanti richiederanno ai partecipanti, oltre a quanto previsto all’art. 38 del D.lgs 163/06, una dichiarazione di avere adempiuto agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dal D.lgs 626/94 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le verifiche sulla veridicità di tale dichiarazione saranno effettuate sull’aggiudicatario e sul secondo classificato in graduatoria, mentre per gli altri concorrenti saranno effettuate a campione secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 445/00.
3. In caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di gara in merito agli adempimenti di cui al D.lgs 626/94 e alla regolarità contributiva, le Stazioni Appaltanti , oltre a denunciare il fatto all’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici e all’autorità giudiziaria competente, provvederanno all’esclusione delle imprese inadempienti da qualsiasi procedura di affidamento di contratto con le stesse.

3.7 Contratto di Appalto
3.7.1 Applicazione dei Contratti Integrativi Territoriali
1. Per appalti di durata superiore a tre mesi, le Stazioni Appaltanti inseriranno nel contratto l’obbligo di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e degli Integrativi Territoriali del luogo ove ha sede il cantiere, secondo le disposizioni del vigente CCNL.
2. L’utilizzo delle medesime unità lavorative, distaccate sullo specifico cantiere oggetto dell’appalto di cui al comma precedente, assumerà carattere di elemento premiante – ai sensi del punto 3.2 – in ragione di una continuità di esperienza ed una maggiore conoscenza delle specifiche problematiche di sicurezza del cantiere stesso.

3.7.2 Trattenute aggiuntive a garanzia
1. Al fine di assicurare il rispetto del principio della Legalità di cui all'art. 2, ed in particolare l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assistenza ed assicurazione dei lavoratori, le Stazioni Appaltanti firmatarie inseriranno nei contratti di appalto la disposizione con la quale, in caso di accertata inadempienza risultante dal DURC, sarà proceduto – in aggiunta a quanto previsto dall'Art. 7 del DM 19/04/2000 n. 145 – a quanto segue:
a) una ulteriore trattenuta del 20% sul pagamento in acconto (o all’accertata inadempienza resa eventualmente nota alla Stazione Appaltante dagli Enti previdenziali ,Assistenziali e Assicurativi), se i lavori fossero ancora in corso
b) la sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori fossero conclusi.
Entrambe le trattenute saranno svincolate e saldate solo dopo accertamento dell'effettivo adempimento agli obblighi predetti, in conformità con quanto previsto dalla Circolare 22/06/1967 n. 1643 del Ministero dei LL.PP.
2. Le trattenute di cui al precedente punto dovranno essere effettuate anche nel caso in cui l’inadempienza contributiva sia accertata anche a carico del subappaltatore. Nel contratto di Appalto dovrà essere previsto, inoltre, che qualora il D.U.R.C. richiesto in corrispondenza dei pagamenti in acconto, evidenzi una irregolarità contributiva del/i subappaltatore/i, il pagamento del corrispettivo dovuto sarà trattenuto nella misura e nei modi stabiliti dall’art. 35 comma 32 della L. 248/06, fino alla regolarizzazione delle posizioni, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi contributivi disattesi.
3. A garanzia dei lavoratori, le Stazioni Appaltanti prevedranno altresì nel contratto, che in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del/i subappaltatore/i, saranno attivate le procedure stabilite all’art. 13 del D.M. 19.4.2000 n. 145 e, nei casi previsti in detto articolo, provvederanno direttamente al pagamento delle retribuzioni detraendo il relativo importo sul certificato di pagamento. Qualora l’ammontare del certificato di pagamento si rilevi insufficiente, la Stazione Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria.

3.7.3 Risoluzione del Contratto
1. Le Stazioni Appaltanti inseriranno nel Contratto d'Appalto, fra i motivi di risoluzione per grave inadempimento dello stesso, oltre a quanto stabilito all’art. 136 del D.Lgs 163/06, le seguenti fattispecie:
a) il ripetersi su più di un pagamento in acconto, di irregolarità contributiva accertata da parte della ditta appaltatrice riscontrata a partire dal D.U.R.C, ancorché successivamente singolarmente regolarizzata;
b) il ripetersi, su più di un pagamento in acconto, di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all’art. 13 del D.M. 145/2000, successivamente effettivamente accertati;
c) quando , nonostante i solleciti e la messa in mora da parte della Stazione Appaltante, si verifica la mancata trasmissione alla Stazione Appaltante medesima, delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 118 c. 3 del D.lvo 163/2006.
2. All’interno dei contratti di appalto dovranno essere richiamate esplicitamente le clausole risolutorie a favore delle imprese previste dalla normativa vigente.

3.7.4 Rispetto dei termini di pagamento
1. Le stazioni appaltanti pubbliche si impegnano, nel quadro delle leggi finanziarie vigenti, a mettere in atto tutte le azioni per il rispetto dei tempi di pagamento o, nel caso che il quadro legislativo della finanza pubblica crei difficoltà, a trovare soluzioni che non carichino sulle imprese appaltatrici gli oneri di eventuali ritardi di pagamento. Il NTP svolgerà un lavoro di monitoraggio e controllo.

Art. 4 - FASE ESECUTIVA
4.1. Subappalto
1. Il subappalto dovrà sempre essere espressamente autorizzato dalle Stazioni Appaltanti.
2. Al fine di assicurare il rispetto del principio della Correttezza di cui all’art. 2 del presente Codice , e di favorire un migliore controllo sulla corretta applicazione della normativa inerente il subappalto, le Stazioni Appaltanti - in sede di rilascio dell’autorizzazione - oltre a quanto previsto dalla legge, richiederanno attraverso il RUP o suo delegato, la seguente documentazione:
- Elenco Prezzi Unitari, risultante dall'Aggiudicazione, relativo alle lavorazioni oggetto di subappalto, con contestuale indicazione delle corrispondenti voci unitarie poste a base di gara.
- Una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice di aver adempiuto agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche e integrazioni e sugli obblighi previdenziali ed assistenziali, nonché il numero dei dipendenti impiegati sul cantiere.
3. Sulla base del Capitolato d'appalto e dell'elenco prezzi di cui al comma precedente, il RUP o suo delegato, verificherà il rispetto della quota massima subappaltabile (30%) della categoria prevalente (calcolata con i prezzi unitari posti a base di gara), nonché il rispetto del limite del 20% del ribasso sui prezzi risultanti dall’aggiudicazione.
4. Sulle dichiarazioni di cui al comma 2, saranno effettuate verifiche a campione ai sensi del D.P.R. 445/00.
5. In caso di mancata consegna nei termini stabiliti dalla richiesta dei documenti probatori di cui ai commi precedenti, o di dichiarazione mendace, la Stazione Appaltante non autorizzerà il subappalto e provvederà – nella fattispecie della falsa dichiarazione - alla denuncia agli organi competenti.
6. Al fine di garantire, inoltre, il pagamento di quanto di propria spettanza a favore delle imprese subappaltatrici da parte dell’appaltatore, le Stazioni Appaltanti inseriranno – nei Contratti di Appalto - una specifica clausola di garanzia. Tale clausola prevedrà, in caso di inadempienza nella trasmissione entro i termini di legge delle copie delle fatture quietanziate dei pagamenti a favore dei subappaltatori da parte dell’impresa appaltatrice, di dare avvio - previa procedura di messa in mora – alle procedure di rescissione contrattuale per grave inadempienza ai sensi dell’art. 136 del D.lgs 163/06 ed alla conseguente successiva escussione della cauzione definitiva, come indicato dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici nella Determinazione n. 7 del 28 Aprile 2004.
7. Al fine di evitare l’insorgenza di forme elusive della disciplina del subappalto mediante il mascheramento di tali attività con sub-contratti di fornitura con posa in opera e/o noli a caldo, nel rispetto del principio generale della Correttezza di cui all’Art. 2, il RUP o suo delegato si assicurerà, anche mediante eventuali controlli in corso d’opera, la corretta applicazione dell’Art. 118 comma 11 del D.lgs 163/06 e delle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza dei LL.PP. riferite all’argomento della normativa vigente.

Art. 5 - COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
1. I CPT, Comitati Paritetici Territoriali di riferimento a livello provinciale e regionale - quali organismi specificamente previsti dai CCNL dell’edilizia per l’azione formativa ed informativa in materia di tutela e salute dei lavoratori – sono riconosciuti quali Enti di supporto in ordine all’osservanza del presente Codice e pertanto preventivamente autorizzati dalle Stazioni Appaltanti firmatarie ad effettuare autonomamente le verifiche ritenute opportune.
2. Al fine di consentire l’accesso ai cantieri da parte dei tecnici in organico ai CPT stessi (i quali non assumono funzione di UPG), all’interno della Carta dei Valori, da sottoscriversi in fase di presentazione dell'offerta ai sensi dell'articolo 3.5, sarà contenuta una specifica clausola autorizzatoria.

Art. 6 – CARTA DEI VALORI
1. La Carta dei Valori, che costituisce parte integrante del Codice, regola i comportamenti che debbono essere tenuti dai partecipanti nelle varie fasi del processo di Gara o comunque delle selezioni di cui all'Art. 1, e quelli inerenti i dipendenti, collaboratori diretti e indiretti delle stazione appaltanti firmatarie, nello svolgimento delle proprie funzioni all'interno delle procedure di affidamento/appalto pubblico di Lavori.
2. La Carta è composta da tre parti delle quali la prima rivolta alle imprese partecipanti, la seconda ai vari livelli delle Stazioni Appaltanti coinvolti nella procedura, e la terza destinata a contenere i formulari che potranno essere utilizzati in fase di gara.
3. La Carta dovrà essere integrata nel Bando di Gara e sottoscritta, pena l'esclusione, da parte dei partecipanti nella fase di presentazione delle offerte .
4. La Carta, quale strumento operativo, potrà essere soggetta ad aggiornamenti, modifiche, integrazioni o cancellazioni ai sensi successivo Art. 9, da parte del Nucleo Tecnico Permanente di cui al medesimo articolo.

Art. 7 – VERIFICHE ED INOSSERVANZE
1. Per assicurare il rispetto dei principi generali contenuti nell'Art. 2, le Stazioni Appaltanti firmatarie effettueranno tutti i controlli ritenuti opportuni durante tutta la fase esecutiva della procedura selettiva, dalla partecipazione alla gara, all'esecuzione del Contratto di Appalto.
2. A tal fine, ed in relazione alla diffusione dei valori condivisi del Codice, le stesse potranno richiedere il supporto - nei limiti delle proprie competenze - anche alle altre parti firmatarie.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice, valutata dal NTP, oltre che le eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa, costituirà, per le imprese partecipanti alle procedure di selezione di cui all'Art. 1, grave inadempienza con conseguente interdizione alla partecipazione alle medesime procedure bandite dalle Stazioni Appaltanti firmatarie del presente protocollo per anni 3 (tre), otre a costituire elemento penalizzante ai sensi dell'Art. 3.2.
4. Le parti prendono atto che, le violazioni accertate secondo le modalità prescritte dall’art. 136 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (compiute dalle imprese appaltatrici nei confronti degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro) tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori, oltre ad essere oggetto di specifica segnalazione da parte del RUP agli organi ispettivi, saranno considerate quale grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e daranno luogo alla risoluzione del contratto medesimo.
5. Gli Enti Previdenziali, la Cassa Edile, i lavoratori, le OO.SS. secondo quanto previsto dalle normative vigenti, comunicheranno all’impresa (con copia inoltrata per conoscenza al RUP, al Direttore dei Lavori ed alla Segreteria del NTP), l’inottemperanza di appaltatori e/o subappaltatori al pagamento di oneri previdenziali e delle competenze dovute ai lavoratori, quantificandone gli importi relativi al cantiere ove è stata accertata l’inadempienza.
6. Le Stazioni Appaltanti assicureranno una presenza adeguata ed il costante monitoraggio del cantiere oggetto dell'appalto utilizzando – oltre che le figure professionali previste dalla normativa vigente (Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ecc.) e quelle eventualmente ritenute ulteriormente necessarie - il supporto del CPT che opererà, comunque, in regime di autonomia per quanto concerne le visite in cantiere e comunicherà al RUP, al Direttore dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza ed alla Segreteria del NTP, le eventuali infrazioni riscontrate.
7. Tutti i soggetti ordinariamente operanti nel cantiere, dovranno essere muniti di un cartellino di riconoscimento come previsto dalla legge 248/06.
8. L'elenco del personale stabilmente presente in cantiere, trasmesso ai fini dell'eventuale applicazione dell'elemento di premialità previsto all'Art. 3.2, comma 2 punto f), sarà trasmesso – dopo l'aggiudicazione – alla Segreteria del NTP, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza per le necessarie verifiche.
9. La Carta dei Valori di cui all'Art. 6, conterrà i criteri di valutazione del mantenimento del parametro premiale di cui al comma precedente, e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto.

TITOLO II – APPALTI DI LAVORI PRIVATI

Art. 8 – ADEMPIMENTI E VERIFICHE
1. Per le opere ed i lavori appaltati dai privati, il committente, a norma della L.R. Toscana n.1 del 3/1/05, prima dell’inizio dei lavori oggetto del Permesso di Costruire ovvero all’atto della presentazione della DIA, è tenuto a comunicare all’Ente Locale, il nominativo dell’impresa che esegue i lavori, unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva dell’impresa e degli eventuali subappaltatori (DURC). Tali informazioni (Titolare dell’istanza, ubicazione dei lavori, tipologia dei lavori, data di inizio, data di fine [se prevista], impresa esecutrice e CIP del DURC allegato) saranno resi pubblici e conseguentemente messi a disposizione – in via informatizzata – all’NTP.
2. Il Comune effettuerà sopralluoghi a campione su detti cantieri e farà segnalazione periodica degli elenchi delle imprese agli organi di vigilanza ed all’NTP perché attivino le loro competenze.
3. Nei casi in cui l’NTP valuti la sussistenza di incongruenze fra l’asserita realizzazione in economia e la consistenza delle opere previste nella DIA o nel Permesso di Costruire, lo stesso potrà procedere fornendo specifica segnalazione a INPS, INAIL, ASL, Cassa Edile Ministero del Lavoro per le valutazioni di competenza ed eventuali verifiche del caso.
4. Nel caso di mancata irriconducibilità a quanto dichiarato, segnalata dagli Enti, il comune si impegna a sospendere i lavori.

TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9 – NUCLEO TECNICO PERMANENTE
1. È istituito il Nucleo Tecnico Permanente del Codice Etico Provinciale, composto da :
– Associazioni Datoriali,
– OO.SS di categoria
– Stazioni Appaltanti
– Tecnici dei CPT
pariteticamente designati.
2. L’NTP avrà sede presso la Provincia di Livorno che ne deterrà il coordinamento e la Segreteria
3. L’NTP si doterà di un proprio regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed avrà i seguenti compiti:
– Aggiornamento, modifica e/o integrazione del Codice e della Carta dei Valori;
– Coordinamento delle informazioni relative agli appalti e/o ai lavori privati, pervenute allo stesso in applicazione del Codice
– Individuazione delle linee guida e loro aggiornamento per la definizione della congruità di cui all'Art. 3.2, comma 3;
– Individuazione di strumenti e percorsi adeguati al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Codice stesso;
– Coordinamento delle azioni necessarie alla strutturazione ed al mantenimento del portale del Codice, di cui al successivo Art. 10.
4. Il Nucleo Tecnico Permanente, figura consultiva della Pubblica Amministrazione, ai fini del monitoraggio complessivo delle procedure di gara si avvarrà delle banche dati dell'Osservatorio Regionale per gli appalti pubblici, attraverso il SITAT – Sistema Informativo degli Appalti in Toscana – gestito dalla Regione, nonché delle banche dati degli Organi ispettivi di vigilanza, degli Enti Pubblici e di quelli che determinerà nel proprio regolamento.
5. Tutti i soggetti destinatari del presente Codice si impegnano a collaborare con l’NTP per rendere effettive le sue funzioni e, con particolare riferimento alle Stazioni Appaltanti, ad alimentare e mantenere aggiornata la banca dati regionale di cui al comma precedente

Art. 10 - PORTALE DEL CODICE
1. Ai fini della diffusione e condivisione dei contenuti del presente Codice e della Carta dei Valori allegata, presso il dominio Web della Provincia di Livorno (www.provincia.livorno.it) è aperta una specifica sezione dedicata al Codice, curata dall’NTP.
2. La sezione raccoglie le informative generali sugli scopi e le finalità del Codice, la Carta dei Valori, la normativa vigente, oltre che i formulari, i consigli, ed ogni altra informazione che possa rendersi utile alle Stazioni Appaltanti firmatarie ed alle aziende eventualmente interessate alla partecipazione alle procedure d’appalto.
3. Sul portale – in una sezione protetta da password – sarà inserito l'elenco delle aziende per le quali vi sia stato l'accertamento della violazione del Codice; tale elenco sarà curato dalle Stazioni Appaltanti firmatarie anche ai fini dell'applicazione delle regole di cui all'Art. 3.2.
4. Le aziende incluse in tale elenco, soggette alla disciplina sanzionatoria prevista dal presente Codice o a quella della Carta del Valori sottoscritta in sede di presentazione dell'offerta, saranno inoltre oggetto di particolari ed accurate verifiche, nelle eventuali successive richieste di partecipazione alle procedure di cui all'Art. 1, avanzate verso le parti firmatarie titolari delle procedure stesse.

Art. 11 - OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
1. Le Associazioni Imprenditoriali, le Organizzazioni Sindacali - in relazione alla diffusione dei valori condivisi nel presente Codice, si impegnano in particolare a:
a) Informare le imprese associate ed i lavoratori dei contenuti del Codice;
b) Dare diffusione e attuazione alle iniziative in materia di formazione e informazione eventualmente dalle stesse attuate in forma congiunta o autonoma;
c) Promuovere e favorire, nei limiti delle proprie competenze e del proprio ruolo istituzionale, la condivisione dei principi e degli impegni contenuti nel Codice e la
sottoscrizione dello steso da parte delle singole stazioni appaltanti.

Art. 12 - COMPITI COLLABORATIVI DELLE STAZIONI APPALTANTI
1. La sottoscrizione del presente codice comporterà l’attivazione dei seguenti compiti collaborativi:
a) Far accettare il contenuto del presente accordo a tutte le imprese partecipanti alle gare di appalto, includendo il relativo protocollo di intesa tra gli elaborati di progetto per la sottoscrizione in segno di accettazione, impegnandosi, altresì a recepire il presente protocollo nei relativi capitolati speciali di appalto.
b) Trasmettere mensilmente ai membri dell’NTP l’elenco delle imprese aggiudicatarie dei lavori pubblici prima dell’inizio dei lavori e con l’indicazione del termine degli stessi e del numero uomini/giorno previsti dalla notifica preliminare.
c) Mettere a disposizione dell’NTP copia delle segnalazioni pervenute al responsabile unico di procedimento, relative alle inottemperanze al pagamento di oneri previdenziali e delle competenze ai lavoratori da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici
d) Collaborare e trasmettere all’NTP tutta la documentazione che, di volta in volta, sarà ritenuta rilevante
e) Individuare, unitamente all’NTP, percorsi formativi per gli operatori interessati al processo.
f) Mettere a disposizione del NTP le risorse necessarie per il suo funzionamento.
g) Promuovere la formazione del personale interno coinvolto nelle varie fasi di applicazione del Codice Etico anche attraverso gli Enti Bilaterali.


Provincia di Livorno
Comune di Livorno
Comune di Rosignano Marittimo
CGIL
FILLEA/CGIL
CISL
FILCA/CISL
UIL
FENEAL/UIL
CONFINDUSTRIA
ANCE
API
ANIEM
CNA
CNA Costruzioni
CONFARTIGIANATO
LEGACOOP

Livorno. 2 Maggio 2007


Fonte: provincia.livorno.it