Categoria: 1948
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Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 5 aprile 1948
Validità: 01.04.1948
Parti: Sindacato Barbieri e Parrucchieri e Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini
Settori: Commercio, Servizi, Barbieri e parrucchieri, Novara

Sommario:

Art. 1. - Assunzione provvisoria.
Art. 2. - Lavoro straordinario.
Art. 3. - Giorni festivi con chiusura totale.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Minimi di retribuzione.
Art. 6. - Indennità di caro-vita.
Art. 7. - Servizi speciali.
Art. 8. - Retribuzione di fatto.
Art. 9. - Apprendisti.
Art. 10. - Ripartizione mance e strenne.
Art. 11. - Controversie individuali.
Art. 12. - Durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini della provincia di Novara, 5 aprile 1948

Addì 5 aprile 1948, in Novara, presso la Sede della Unione Provinciale Novarese degli Artigiani, tra il Sindacato Barbieri e Parrucchieri [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini [...], si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro, per i lavoranti barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, stipulato in Roma il 21 novembre 1947, dalla Federazione Nazionale Lavoranti Parrucchieri e dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani e dalla Federazione Nazionale Barbieri e Parrucchieri ed Affini.

Art. 4. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro settimanale per le aziende da uomo, miste e per signora, si fa riferimento ai decreti prefettizi vigenti e che di volta in volta saranno emanati.
Il lunedì è dichiarato riposo settimanale per le aziende da uomo e miste mentre per i parrucchieri per signora il riposo settimanale si effettuerà nella giornata di domenica.

Art. 11. - Controversie individuali.
Nelle controversie individuali di lavoro, dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso ad una Commissione Paritetica formata da due rappresentanti di ciascuna Associazione. Ove il tentativo di conciliazione non sia risolto oppure trascorsi 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, le parti potranno ricorrere all’Ufficio Provinciale del Lavoro e alla Magistratura.

Art. 12. - Durata del contratto.
Il presente contratto di Lavoro avrà decorrenza dal 1° aprile 1948 e potrà essere disdetto in qualunque momento da una delle parti con preavviso scritto.