Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 1° settembre 1949
Validità: 01.09.1949 - 31.08.1950
Parti: Unione Provinciale Artigiani di Treviso e Camera Confederale del Lavoro
Settori: Commercio, Servizi, Barbieri, parrucchieri, Treviso

Sommario:

Art. 1. - Assunzioni.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Assunzione provvisoria.
Art. 6. - Disciplina del personale.
Art. 7. - Assenze.
Art. 8. - Qualifiche.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Trattamento di malattia.
Art. 12. - Paghe.
Art. 13. - Lavoro straordinario.
Art. 14. - Mance.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Indennità di licenziamento.
Art. 17. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 18. - Multe e sospensioni.
Art. 19. - Licenziamento in tronco.
Art. 20. - Licenziamento o dimissioni.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Controversie individuali.
Art. 23. - Lavoro accessorio.
Art. 24. - Apprendistato.
Art. 25. - Durata del contratto.
Art. 26. - Riferimenti.

Contratto collettivo per i lavoranti barbieri e parrucchieri della provincia di Treviso, 1° settembre 1949

Tra l’Unione Provinciale Artigiani di Treviso [...], con la partecipazione del Capo comunità barbieri e parrucchieri [...] e dei componenti il Direttivo [...] e la Camera Confederale del Lavoro [...], con la partecipazione del Segretario del Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri [...] e dei componenti il Direttivo [...], è stato stipulato il seguente contratto normativo valevole per la provincia di Treviso, a partire dal 1° settembre 1949:

Art. 2. - Documenti.
All’atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
[...]
c) libretto sanitario;
[...]

Art. 3. - Visita medica.
Il dipendente potrà essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 5. - Assunzione provvisoria.
Si intende personale provvisorio quello assunto per non oltre due mesi in sostituzione di altro personale assente per malattia.
Esso dovrà essere avvisato per iscritto al momento dell’assunzione che il suo rapporto di lavoro non produrrà alcun diritto né ad indennità di licenziamento né a ferie, né a gratifica natalizia.
[...]

Art. 6. - Disciplina del personale.
Il personale nel rapporto di lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi nei riguardi dei colleghi e dei clienti in modo da favorire gli interessi dell’azienda.
È fatto obbligo al lavoratore l’uso di un camice proprio di colore bianco da mantenersi pulito e in buono stato.

Art. 9. - Orario di lavoro.
Estivo barbieri:
Ore 56 ½ settimanali così suddivise:
Dal martedì al venerdì 7,30-12,30 e 15- 20 -
Sabato 7,30-12,30 e 15 - 20,30
Domenica 7 - 13 -
Invernale barbieri:
Ore 53 settimanali, così suddivise:
Dal Martedì al venerdì 8 -12,30 e 14,30-19,30
Sabato 8 - 12,30 e 14,30-20 -
Domenica 8 -13 -
Festivo parrucchieri:
Ore 58 settimanali, così suddivise:
Dal lunedì al venerdì 8 -12,30 e 15 - 20 -
Sabato 8 - 12,30 e 14,30-20,30
Invernale parrucchieri:
Ore 55 settimanali, così suddivise:
Dal lunedì al venerdì 8,30-12,30 e 14,30-19,30
Sabato 8,30-12,30 e 14 - 20 –

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale per barbieri e misti avrà luogo nelle giornate di lunedì e domenica.
Nelle festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre sarà osservato l’orario festivo (7-13 estivo e 8-13 invernale) senza alcun aumento di retribuzione.
Come contropartita, nelle giornate di Pasqua e Natale i negozi rimarranno chiusi, alla vigilia di dette festività l’orario sarà protratto alle ore 22.
Il 1° gennaio chiusura completa senza retribuzione, oppure con retribuzione in conto ferie. Il 1° maggio festa del lavoro chiusura completa con retribuzione. Nelle feste di precetto e del Patrono della città o Mandamento sarà osservato l’orario festivo.

Art. 11. - Trattamento di malattia.
[...]
Per il personale femminile, in casi di gravidanza e puerperio, le parti faranno riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 15. - Ferie.
Ai lavoranti barbieri, parrucchieri e misti spettano sette giornate complete e continue di ferie all’anno, integralmente retribuite. [...]

Art. 17. - Provvedimenti disciplinari.
Ai dipendenti potranno essere inflitte dal datore di lavoro le seguenti punizioni:
1) multa fino a mezz’ora di salario;
2) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
3) licenziamento in tronco.
[...]

Art. 18. - Multe e sospensioni.
Previa contestazione della mancanza all’interessato il datore di lavoro potrà infliggere la multa nei seguenti casi:
1) allontanamento arbitrario dal lavoro del dipendente;
2) guasti colposi al materiale e ritardata comunicazione degli stessi al datore di lavoro da parte del dipendente;
3) introduzione di bevande alcooliche nel negozio o fumare senza il consenso del datore di lavoro;
4) in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza della azienda .
Nei casi di recidività si potrà applicare la sospensione di cui al comma 2) dell’articolo precedente.

Art. 19. - Licenziamento in tronco.
Possono essere licenziati in tronco i dipendenti colpevoli di:
1) mancanze gravi verso i datori di lavoro;
2) furti e danneggiamenti volontari del materiale;
[...]
2) rifiuto di servire il cliente durante l’orario di lavoro;
3) risse nell’azienda;
[...]
5) recidività per mancanze alle quali sia stata applicata la sospensione nei sei mesi precedenti;
[...]

Art. 22. - Controversie individuali.
Nelle controversie individuali di lavoro dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione attraverso una commissione paritetica da parte delle rispettive associazioni di categoria.

Art. 23. - Lavoro accessorio.
Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento dello stato di pulizia del negozio, con esclusione dei soli lavori pesanti.

Art. 24. - Apprendistato.
È considerato apprendista il prestatore di opera occupato nell’azienda per imparare metodicamente il mestiere ed abbia compiuto gli anni 14.
Può tenere apprendisti il datore di lavoro che sia il conduttore tecnico dell’azienda, e nella seguente misura massima;
1) barbieri: uno per il titolare ed uno ogni tre dipendenti;
2) parrucchieri: uno per il titolare ed uno ogni due dipendenti;
La durata dell’apprendistato è così stabilita:
inizio a 14 anni, durata 4 anni per barbieri e 5 per parrucchieri;
inizio a 15 anni, durata 3 anni e mezzo per barbieri e 4 anni e mezzo per parrucchieri;
inizio a 16 anni, durata 3 anni per barbieri e 4 anni per parrucchieri;
inizio a 17 anni, durata 2 anni per barbieri e 3 anni per parrucchieri.
Apprendistato per manicure: durata mesi 6.
[...]

Art. 26. - Riferimenti.
Per quanto non contemplato nel presente contratto i rappresentanti dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera si incontreranno per eventuali nuovi accordi.