Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 22 luglio 1958
Validità: 01.01.1958 - 31.12.1958
Parti: Associazione fra Proprietari di Farmacie della provincia di Reggio Emilia e Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed aggregati di Reggio Emilia-Cgil, Federazione Provinciale Liberi Sindacati Addetti al Commercio di Reggio Emilia-Cisl, Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali-Uil
Settori: Commercio, Farmacie, Non laureati, Reggio Emilia

Sommario:

Art. 1. - Trattamento economico.
Art. 2. - Indennità di contingenza.
Art. 3. - Aumenti di merito.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Festività.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Gratifica natalizia.
Art. 11. - Malattia.
Art. 12. - Scatti di anzianità.
Art. 13. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 14. - Indennità di licenziamento.
Art. 15. - Dimissioni.
Art. 16. - Norme transitorie.
Art. 17. - Decorrenza.
Tabella della nuova indennità di contingenza in vigore dal 1° febbraio 1958 per i non farmacisti dipendenti da farmacie private di Reggio Emilia.

Accordo collettivo per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie private della provincia di Reggio Emilia, 22 luglio 1958

L’anno 1958 il giorno 22 del mese di luglio nella sede dell’Ordine dei farmacisti di Reggio Emilia, tra l’Associazione fra Proprietari di Farmacie della provincia di Reggio Emilia [...], la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed aggregati di Reggio Emilia, aderente alla Cgil [...], la Federazione Provinciale Liberi Sindacati Addetti al Commercio di Reggio Emilia [...] (Cisl), l’Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali (Uil) [...], si è stipulato il presente accordo economico e normativo di lavoro da valere per i dipendenti non laureati delle farmacie private della provincia di Reggio Emilia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia, stabilito con decreto del prefetto, sino al limite di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.
Gli orari di lavoro verranno disposti dal datore di lavoro, tanto per tutti i dipendenti che per taluni di essi secondo le esigenze dell’azienda.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge è in facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinaria che non eccedano le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.
[...]

Art. 7. - Riposo settimanale.
Si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9. - Ferie.
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie fissato nella misura seguente:
Personale con mansioni impiegatizie:
dopo il compimento di un anno di servizio giorni 10
dopo il compimento di due anni e fino a 6 anni di servizio compiuto giorni 15
dopo il compimento di sei anni di servizio e fino a 10 anni compiuti giorni 20
dopo il compimento di 10 anni di servizio e fino a 20 anni compiuti giorni 25
dal ventesimo anno di servizio in poi giorni 30
Personale con mansioni non impiegatizie:
dopo il compimento di un anno di servizio e fino al 7° anno compiuto giorni 12
dal 7° anno di servizio compiuto e fino al 15° anno di servizio compiuto giorni 15
dal 15° anno di servizio compiuto in poi giorni 18
[...]

Art. 16. - Norme transitorie.
Per quanto non è contemplato o sufficientemente chiarito nel presente accordo, le parti convengono di fare riferimento al Contratto nazionale di lavoro per il personale laureato o diplomato delle farmacie in quanto applicabile data la diversa posizione dei lavoratori.