Categoria: 2013
Visite: 7935

Tipologia: Accordo
Data firma: 8 febbraio 2013
Parti: Confindustria Piemonte e Cgil Piemonte, Cisl Piemonte, Uil Piemonte
Settori: Industria, Piemonte
Fonte: cgil.it


Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Accordo tra Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte


Premesso che:
• ai sensi dell’art. 37, commi 10 e 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni):
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (c.d. RLS) ha diritto ad una “formazione particolare concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza”;
- tale formazione si articola in un programma iniziale della durata minima di 32 ore (12 delle quali sui rischi specifici presenti in azienda) ed in un aggiornamento periodico della durata minima di 4 o 8 ore annue, rispettivamente per le aziende da 15 a 50 o con più di 50 lavoratori;
- la determinazione delle modalità della formazione dell’RLS, sia iniziale che di aggiornamento, è demandata alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto delle durate e dei contenuti minimi espressamente indicati dal legislatore;
• a norma del comma 12 del medesimo art. 37, la formazione dell’RLS deve avvenire, al pari di quella dei lavoratori, “in collaborazione” con gli Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività lavorativa;
• fin dal 1995, il sistema delle Associazioni datoriali del Piemonte aderenti a Confindustria e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte hanno fattivamente collaborato sul versante della formazione di base degli RLS, predisponendo anche appositi supporti didattici (Manuale e CD-Rom “Forminforma”);
• con Accordo del 23 novembre 2010, le stesse Parti:
hanno definito i parametri minimi di riferimento da utilizzare ai fini della formazione di aggiornamento degli RLS, per consentire alle aziende del sistema associativo di assolvere al relativo obbligo su basi omogenee e condivise a livello territoriale; hanno ripristinato su tutto il territorio regionale l’operatività degli Organismi Paritetici Provinciali istituiti ai sensi dell’Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil;
• con successivo Accordo regionale del 3 luglio 2012 sono state inoltre individuate le modalità con le quali sostanziare la collaborazione dei predetti Organismi Paritetici Provinciali nella formazione sulla sicurezza dei lavoratori, nella logica di favorire la puntuale osservanza, da parte delle aziende, delle disposizioni di legge e dell’Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011,
ravvisata l’opportunità
- di definire, in continuità con il citato Accordo regionale del 3 luglio 2012, le modalità di collaborazione degli Organismi Paritetici Provinciali del sistema associativo anche nella formazione degli RLS;
- con l’occasione, di attualizzare, in coerenza con i contenuti di legge e gli standard regionali, i programmi di formazione sia iniziale che di aggiornamento degli RLS delle aziende associate,
si conviene quanto segue:
1. allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008, si definiscono come da documentazione allegata, che costituisce parte integrante della presente intesa:
* lo schema del Comunicato illustrativo della procedura di collaborazione;
* i moduli da utilizzare per la richiesta di collaborazione e per la consuntivazione delle attività formative svolte (da allegare al Comunicato);
* il documento recante le “Linee di indirizzo per la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” (e relativi allegati).
2. La collaborazione potrà essere richiesta sia da aziende aderenti al sistema associativo di Confindustria in Piemonte, sia da aziende non associate, qualora operino nella stessa provincia di competenza dell’organismo Paritetico a cui si siano rivolte, appartengano al settore industria e dei servizi per l’industria e non aderiscano ad altri sistemi associativi che abbiano istituito propri Organismi Paritetici.
3. La collaborazione si sostanzia nell’invio alle aziende richiedenti delle predette “Linee di Indirizzo”, nella logica di fondo di fornire indicazioni e strumenti per adempiere in modo corretto e puntuale all’obbligo formativo nei confronti degli RLS e, nel contempo, di consentire a questi ultimi di svolgere in modo proficuo il ruolo di “soggetti attivi” della prevenzione.
4. Su espressa richiesta, e compatibilmente con le proprie caratteristiche, i singoli Organismi Paritetici Provinciali potranno prendere in considerazione forme di collaborazione diverse ed ulteriori, mirate a specifiche esigenze delle aziende interessate.
5. I programmi formativi, iniziale e di aggiornamento, allegati alle “Linee di Indirizzo” sostituiscono il precedente programma base di 32 ore applicato sul territorio piemontese all’interno del sistema Confindustria nonché i programmi di aggiornamento formativo di cui all’Accordo regionale del 23 novembre 2010, fermo restando quanto eventualmente disposto al riguardo dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o quanto potrà essere disposto in sede di revisione del citato Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil.
6. Sarà cura delle Parti firmatarie provvedere all’aggiornamento della documentazione indicata al precedente punto 1, ove necessario.

Ai fini della loro migliore diffusione all’interno ed all’esterno del sistema associativo di Confindustria in Piemonte, i contenuti della presente intesa saranno adeguatamente pubblicizzati attraverso i canali informativi istituzionali delle Parti firmatarie.

Torino, 8 febbraio 2013

Confindustria Piemonte (*), Cgil Piemonte, Cisl Piemonte, Uil Piemonte
(*) In nome e per conto di: Unione Industriale di Torino, Confindustria Alessandria, Unione Industriale della Provincia di Asti, Unione Industriale Biellese, Confindustria Canavese, Confindustria Cuneo, Associazione Industriali di Novara, Unione Industriali del Verbano Cusio Ossola, Confindustria Vercelli Valsesia.


Allegati
Allegato 1 all’Accordo tra Confìndustria Piemonte e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte dell’8/2/2013 - Schema di comunicato sulla procedura di collaborazione nella formazione degli RLS

Confindustria Piemonte (in nome e per conto delle Associazioni territoriali del Piemonte aderenti a Confindustria) e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte

Comunicato
Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Modalità di “collaborazione” degli Organismi Paritetici Provinciali del Piemonte ai sensi dell’art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008
L’art. 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) prevede:
• al comma 10, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (c.d. RLS) abbia diritto ad una formazione “particolare” sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza;
• al comma 11, che le modalità, la durata ed i contenuti di tale formazione siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi espressamente indicati dalla stessa norma e ferme restando le durate minime di 32 ore della formazione iniziale e di 4 o 8 ore dell’aggiornamento obbligatorio annuale, rispettivamente per le aziende da 15 a 50 o con più di 50 lavoratori.
Ai sensi del successivo comma 12, inoltre, la formazione degli RLS, come quella dei lavoratori, deve avvenire “in collaborazione” con gli Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività lavorativa.
Per dare attuazione a quanto previsto dal legislatore, con Accordo dell’8 febbraio 2013 (che fa seguito a quello del 3 luglio 2012 sulla formazione dei lavoratori) il sistema associativo piemontese di Confindustria e Cgil/Cisl/Uil regionali hanno definito nuovi programmi e criteri per la formazione iniziale e di aggiornamento degli RLS ed individuato le modalità con le quali sostanziare la “collaborazione” degli Organismi Paritetici Provinciali di loro emanazione ai sensi del citato art. 37, comma 12.
È stata a tal fine predisposta la seguente procedura in tre fasi, che potrà essere osservata sia dalle aziende associate, sia da quelle non associate che operino nella stessa provincia di competenza dell’Organismo Paritetico a cui si siano rivolte, appartengano al settore industria e dei servizi per l’industria e non aderiscano ad altri sistemi associativi che abbiano istituito propri Organismi Paritetici.

Fase 1 - Richiesta di “collaborazione”
L’istanza deve essere formalizzata tramite l’allegato “Modello Richiesta Collaborazione- RLS”, da trasmettere al recapito e-mail dell’Organismo Paritetico della provincia di riferimento dell’azienda (v. l’elenco allegato) almeno 15 giorni lavorativi prima della data di inizio della formazione, debitamente compilato e sottoscritto dal datore di lavoro o da altro soggetto da questi delegato. Qualora l’attivazione dei corsi formativi sia prevista nei periodi 15 agosto/15 settembre o 15 dicembre/15 gennaio, la richiesta di collaborazione dovrà essere presentata, rispettivamente, entro il 31 luglio ed il 30 novembre.

Fase 2 - Riscontro da parte dell’Organismo Paritetico
L’Organismo Paritetico interpellato darà seguito alla richiesta di collaborazione, entro i 15 giorni successivi al suo ricevimento, mediante invio al recapito e-mail dell’azienda delle “Linee di Indirizzo per la formazione degli RLS” definite, a livello regionale, dal sistema associativo di Confindustria e da Cgil, Cisl, Uil.
Si tratta di un documento che riporta i programmi ed i criteri per la formazione iniziale e di aggiornamento degli RLS delle aziende appartenenti al sistema associativo, in coerenza con i contenuti di legge e con le disposizioni in tema di rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all’Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil.
La logica di fondo delle “Linee di Indirizzo” è duplice: fornire alle aziende gli strumenti per adempiere in modo corretto e puntuale all’obbligo formativo nei confronti dei loro RLS e, nel contempo, consentire a questi ultimi di svolgere in modo proficuo il proprio ruolo di “soggetto attivo” della prevenzione.

Fase 3 - Consuntivazione della formazione erogata
Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività formative, le aziende dovranno restituire all’Organismo Paritetico il “Modello Consuntivo Attività - RLS” (v. allegato), attestando, in particolare, la coerenza della formazione erogata con i programmi e le coordinate di massima contenuti nelle “Linee di indirizzo”.
La restituzione del modulo sarà condizione necessaria per dare riscontro ad eventuali, successive richieste di collaborazione da parte della stessa azienda in materia di formazione RLS.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, i singoli Organismi Paritetici Provinciali potranno essere utilmente contattati ai recapiti e-mail indicati in allegato.

Allegati
- Elenco Organismi Paritetici Provinciali
- “Modello Richiesta Collaborazione- RLS”
- “Modello Consuntivo Attività - RLS”
- Fac-simile verbale consultazione RLS


Allegato 2 all’Accordo tra Confìndustria Piemonte e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte delI’8/2/2013 Linee di Indirizzo per la formazione degli RLS

Linee di indirizzo per la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(Accordo dell’8/2/2013 tra Confìndustria Piemonte, in nome e per conto di tutte le Associazioni territoriali piemontesi aderenti a Confìndustria, e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte)


Premessa
Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni), la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti per la sicurezza deve avvenire “in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro”.
In attuazione della predetta norma, con Accordo dell’8 febbraio 2013 il sistema associativo di Confindustrìa in Piemonte e Cgil, Cisl, Uil regionali, facendo seguito all’analogo Accordo del 3 luglio 2012 sulla formazione dei lavoratori, hanno definito le modalità di collaborazione con gli Organismi Paritetici Provinciali di loro riferimento anche sul versante della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS), individuando nelle presenti Linee di Indirizzo la forma nella quale sostanziare tale collaborazione, nella logica di fondo di:
• mettere a disposizione dell’utenza programmi formativi, di base e di aggiornamento, coerenti con i contenuti di legge e con le finalità della formazione degli RLS;
• fornire, nel contempo, una serie di indicazioni utili ad impostare e finalizzare al meglio le attività formative.
Si è ritenuto, in sostanza, che il rispetto dei programmi e delle coordinate di massima di seguito specificati possa consentire alle aziende di adempiere in modo corretto e puntuale all’obbligo formativo nei confronti dei loro RLS ed a questi ultimi di svolgere in modo proficuo il proprio ruolo di “soggetto attivo” della prevenzione.

Destinatari e caratteristiche della formazione per RLS
L’RLS è definito dal legislatore (art. 2, comma 1, lettera i, del Decreto Legislativo n. 81/2008) come la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Si tratta di una delle figure del “sistema sicurezza” aziendale, titolare di una serie di importanti attribuzioni, elencate dall’art. 50 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
In ragione della rilevanza del ruolo, il legislatore ha previsto che l’RLS debba essere destinatario di una formazione “particolare”1, demandandone la definizione, quanto a modalità, durata e contenuti, alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto, comunque:
• dei contenuti minimi indicati dall’art. 37, coma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione);
• delle durate minime previste dalla medesima norma (32 ore per quanto concerne la formazione iniziale degli RLS di nuova elezione/designazione e 4 o 8 ore, rispettivamente per le aziende da 15 a 50 o con più di 50 lavoratori, per l’aggiornamento obbligatorio annuale degli RLS in forza).
Nel rispetto di tali previsioni normative, il presente documento riporta i programmi ed i criteri per la formazione iniziale e di aggiornamento degli RLS delle aziende appartenenti al sistema associativo di Confindustria in Piemonte, eletti/designati in conformità alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
Si tratta di programmi e criteri che:
• attualizzano e sostituiscono, sino all’eventuale revisione del predetto Accordo Interconfederale, il precedente programma base di 32 ore applicato sul territorio piemontese all’interno del sistema Confindustria nonché i programmi di aggiornamento formativo definiti, a livello regionale, con Accordo sottoscritto il 23 novembre 2010 da Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl, Uil;
• costituiscono, in ogni caso, un utile punto di riferimento anche per la formazione degli RLS di aziende esterne al sistema associativo.

La formazione iniziale degli RLS
Il programma di formazione iniziale per gli RLS di nuova elezione/designazione è quello riprodotto in allegato al presente documento.
Si tratta di un percorso strutturato in 7 moduli da programmare in sequenza, per una durata complessiva di 32 ore2 comprensive della verifica finale ed in sostanziale coerenza con la struttura del percorso formativo standard per RLS definito dalla Regione Piemonte.
In conformità con le previsioni di legge, 12 delle 32 ore di formazione sono dedicate ai rischi specifici aziendali. Nell’ambito di queste 12 ore, 4 devono essere svolte in azienda, sotto forma di esercitazione congiunta tra RLS, datore di lavoro (o suo delegato) e/o RSPP.
Le modalità concrete per il corretto svolgimento dell’esercitazione, nonché la documentazione da utilizzare allo scopo, sono dettagliate in calce al programma formativo.
Ad integrazione dei contenuti del programma, si riportano, in questa sede, le seguenti ulteriori indicazioni di massima.

Finalità della formazione iniziale → Per le attribuzioni conferitegli, l’RLS è un soggetto che deve
essere in grado non solo di tutelare i diritti e di rappresentare le istanze dei lavoratori che lo hanno
eletto/designato, ma anche di formulare osservazioni e proposte migliorative, ponendosi come figura di raccordo con l’azienda.
È pertanto essenziale che l’RLS sia destinatario di una formazione iniziale non “nozionistica”, che cioè non si limiti ad erogare semplici conoscenze di base, ma sappia essere occasione e strumento per “costruire” una figura sinergica con gli altri “attori” aziendali della prevenzione.
Resta fermo che quella dell’RLS è una formazione peculiare e quindi non sostituisce la formazione a cui tale soggetto ha comunque diritto in quanto “lavoratore”.

Quando erogate la formazione iniziale → Pur in assenza di riferimenti normativi precisi circa le tempistiche entro le quali la formazione degli RLS neoeletti deve essere erogata, si ravvisa l’opportunità che i nuovi RLS siano formati, per analogia con quanto previsto relativamente agli RLS territoriali dall’art. 48, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, entro tre mesi dalla data di elezione/designazione o, quanto meno, da quella in cui l’organismo Paritetico Provinciale competente per territorio dia riscontro alla richiesta aziendale di collaborazione.
Una volta erogata, la formazione iniziale non va ripetuta in caso di conferma dell’RLS al termine del proprio mandato triennale, fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento annuale.
Si ricorda, infine, che la formazione in oggetto deve avvenire, previa consultazione degli RLS in carica ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo n. 81/2008, in orario di lavoro e senza oneri economici per i partecipanti (art. 37, comma 12, del medesimo Decreto Legislativo).

Erogazione della formazione e docenze → Come per le tempistiche della formazione iniziale, anche per quanto riguarda le caratteristiche dei Soggetti che possono erogare la formazione per RLS non constano riferimenti normativi specifici.
In considerazione della peculiarità e dell’importanza della figura dell’RLS, tuttavia, si ravvisa la necessità che si tratti di Soggetti in possesso di requisiti tali da assicurare la qualità e l’adeguatezza degli interventi, avuto riguardo agli aspetti logistici, alla strumentazione ed alle docenze.
A tale proposito si richiamano, in via preferenziale, i parametri individuati dalla Regione Piemonte in tema di formazione per RSPP/ASPP (Determina Dirigenziale n. 117 del 9 agosto 2006).
In sostanza, si ritiene che gli RLS neoeletti debbano essere avviati in formazione, preferibilmente, presso Soggetti abilitati a livello nazionale per la formazione degli RSPP/ASPP (tra i quali, in particolare, gli Enti formativi di emanazione delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative), o, comunque, presso Agenzie formative in possesso di accreditamento regionale.
Per quanto concerne le docenze, in assenza, anche in questo caso, di precisi parametri di riferimento, si ritiene applicabile per analogia quanto previsto dal citato Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 in tema di formazione dei lavoratori e quindi che i docenti debbano essere in possesso, quanto meno, di un’esperienza minima triennale di insegnamento o professionale nelle materie oggetto del percorso formativo.
Riguardo, in particolare, agli aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori (v. il Modulo 2 del programma), si ravvisa l’opportunità di affidarne lo svolgimento a docenti in possesso di un’esperienza almeno triennale in materia di relazioni sindacali e di bilateralità e di una conoscenza specifica delle disposizioni contenute nel già citato Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995. La rete degli Organismi Paritetici Provinciali istituiti, in Piemonte, dal sistema associativo di Confindustria e da Cgil, Cisl, Uil, è a disposizione per un eventuale supporto sul piano sia metodologico che delle docenze.
Resta fermo che il requisito dell’esperienza minima triennale di insegnamento/professionale dovrà essere necessariamente rivisto, non appena ufficializzate le relative disposizioni attuative, alla luce dei “Criteri di qualificazione dei formatori in materia di sicurezza” approvati dalla Commissione Consultiva Permanente di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Metodologie di insegnamento → Si ritiene che quella degli RLS debba essere una formazione essenzialmente d’aula, ferme restando :
• l’esercitazione in azienda di 4 ore con il datore di lavoro (o suo delegato) e/o l’RSPP;
• la possibilità di integrare le lezioni frontali con attività di gruppo, simulazioni, ecc. e di utilizzare in aula strumenti audiovisivi e/o software interattivi.
Non appaiono invece congrue con la peculiarità della formazione in esame la c.d. FAD e la modalità di apprendimento e-Learning.
Per quanto ovvio, nei confronti degli eventuali RLS stranieri ì corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino l’effettiva comprensione dei contenuti erogati.

Organizzazione, verifica ed attestazione della formazione → Sotto il profilo organizzativo, il Soggetto erogatore della formazione deve aver cura di:
• assicurare, per quanto possibile, l’omogeneità dei gruppi classe, in funzione del settore di appartenenza dei partecipanti;
• fornire un materiale didattico adeguato;
• attenersi alla scansione sequenziale dell’allegato programma formativo ed in particolare alle indicazioni relative all’effettuazione dell’esercitazione aziendale;
• ammettere alla verifica finale di apprendimento, espressamente richiesta dal legislatore, i soli RLS che abbiano regolarmente frequentato (anche attraverso eventuali recuperi da effettuarsi non appena possibile) tutte le ore di corso, esercitazione aziendale compresa;
• dedicare alla verifica di apprendimento l’ora finale del corso (nell’ambito complessivo delle 32 ore previste), preferibilmente attraverso la somministrazione di un test a risposta chiusa recante un numero di quesiti congruo con il tempo a disposizione, formulato in modo da sottoporre al discente una rosa di soluzioni verosimili ed impostato, in ogni caso, in modo tale da riguardare tutte le aree tematiche del percorso formativo.
In caso di superamento della verifica finale, l’attestato di frequenza e profitto dovrà evidenziare che la formazione è stata erogata “sulla base del programma di cui all’Accordo dell’8/2/2013 tra Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte”.

La formazione di aggiornamento per RLS
Come già accennato, con Accordo sottoscritto in data 23 novembre 2010 da Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl, Uil sono stati definiti, a livello regionale, i programmi formativi da seguire ai fini dell’aggiornamento annuale degli RLS delle aziende del sistema associativo, in assenza di specifiche indicazioni da parte della contrattazione collettiva di riferimento.
In particolare, sono stati individuati due distinti percorsi formativi: uno di 4 ore per gli RLS delle aziende fino a 50 lavoratori ed uno di 8 ore per gli RLS delle aziende con più di 50 lavoratori in forza.
Si tratta di percorsi coerenti con le durate minime di cui all’art. 37, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008, fermo restando che l’aggiornamento di 4 ore è stato previsto, anche alla luce delle indicazioni fomite in sede ministeriale, per tutte le aziende fino a 50 lavoratori, comprese quelle sotto i 15.
L’articolazione di massima dei due percorsi è sintetizzata nella seguente tabella:

AREE TEMATICHE DURATA
Aziende fino a 50 lavoratori Aziende con più di 50 lavoratori

Novità in tema di soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al ruolo dell’RLS

1 ora 3 ore

Novità in tema di valutazione dei rischi e di misure di prevenzione e protezione

1 ora 2 ore

Novità in tema di, rischi per la sicurezza (ambienti di lavoro, rischio meccanico, ecc.)

1 ora 1,5 ore

Novità in tema di rischi per la salute (agenti fisici, chimici e cancerogeni, ecc.)

1 ora 1,5 ore

TOTALE

4 ore 8 ore

A distanza di un biennio, si ritiene che la formazione di aggiornamento degli RLS in forza possa continuare a svilupparsi sulla scorta del predetto schema, con le seguenti avvertenze:
• la distribuzione delle ore di formazione tra le diverse aree tematiche è a titolo indicativo e può essere soggetta a variazioni, ad esempio, in ragione del tenore delle novità che possano interessare le singole aree;
• la trattazione degli argomenti indicati in tabella è strettamente funzionale alle novità intervenute in corso d’anno, con la conseguente possibilità di una diversa ripartizione delle ore di formazione nel caso in cui una o più aree tematiche non siano interessate da significative innovazioni;
• nel caso in cui l’azienda intenda accedere, ai fini in questione, ad un’offerta formativa esterna predefinita, deve aver cura di verificare che il programma del corso non proponga contenuti non di stretta attualità, o che rappresentino una mera ripetizione del corso base;
• diversamente dalla formazione iniziale, quella di aggiornamento può anche essere organizzata a livello aziendale, in alternativa all’offerta formativa esterna, su specifiche tematiche concordate tra azienda e RLS, ferma restando la necessaria ricorrenza, anche in questa ipotesi, di quanto già precisato riguardo ai requisiti dei docenti, alle metodologie di insegnamento nonché alla verifica ed attestazione della formazione;
• quelli descritti in tabella sono i percorsi minimi di aggiornamento a cui i singoli RLS hanno diritto, secondo i casi, per ciascun anno dei loro mandato. È opportuno ricordare, in proposito, che:
- la formazione di aggiornamento dell’RLS non sostituisce quella minima di 6 ore che spetta anche a tale soggetto, con cadenza quinquennale, in quanto “lavoratore”;
- ai sensi dell’art. 37, comma 6, del Decreto Legislativo n. 81/2008, “la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” e che pertanto, come anche precisato dal Ministero del Lavoro, al verificarsi dei predetti presupposti sarà necessario attualizzare la formazione degli RLS alla luce delle novità verificatesi e/o delle innovazioni introdotte in azienda.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE INIZIALE PER RLS
(Accordo tra Confindustria Piemonte e CGIL. CISL e UIL del Piemonte dell'8/2/2013)

MODULO 1
Aree tematiche e contenuti Durata

Il quadro normativo di riferimento
• Principi giuridici comunitari e nazionali
• La legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• L’approccio alla prevenzione secondo il Decreto Legislativo n. 81/2008

4 ore

Il Sistema pubblico della prevenzione nel Decreto Legislativo n. 81/2008

Gli Organi di vigilanza e controllo

Il sistema sanzionatorio

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il sistema assicurativo INAIL

MODULO 2

Aree tematiche e contenuti

Durata

I principali soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale: obblighi e responsabilità
• Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori
• Servizio di Prevenzione e Protezione
• Medico competente
• Addetti al pronto soccorso, ecc.

4 ore

Gli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
• Elezione, ruolo e funzioni
• La consultazione
• L’accesso alle informazioni
• Strumenti operativi

Gli Organismi Paritetici

MODULO 3

Aree tematiche e contenuti

Durata

Definizione ed individuazione dei fattori di rischio: i concetti di pericolo, rischio e valutazione

4 ore

I rischi comuni alle attività lavorative:
• Rischio elettrico
• Rischio stress lavoro-correlato
• Rischi da agenti chimici, cancerogeni, mutageni
• Rischi da agenti biologici
• Rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)
• Rischi di natura ergonomica (movimentazione manuale, movimenti ripetitivi, posture incongrue)
• Rischio incendio ed esplosione
• Rischi legati alle condizioni dell’ambiente di lavoro (microclima, illuminazione, caratteristiche fisiche dei locali)
• Rischi derivanti da attrezzature e impianti

MODULO 4

Aree tematiche e contenuti

Durata

Approfondimento dei rischi specifici aziendali
L’approfondimento deve riguardare i rischi specifici indicati in un apposito elenco (v. Allegato A) che ciascuna azienda deve consegnare al Soggetto formatore all’atto dell’iscrizione al corso dell’RLS

8 ore

MODULO 5

Aree tematiche e contenuti

Durata

La valutazione dei rischi: criteri generali di valutazione

4 ore

L’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione:
• Misure tecniche, organizzative e procedurali
• Misure di protezione collettive e individuali
• La sorveglianza sanitaria
• L’informazione e la formazione
• La gestione dell’emergenza

MODULO 6

Aree tematiche e contenuti

Durata

Esercitazione congiunta IN AZIENDA tra RLS e datore di lavoro (o suo delegato) e/o RSPP
L’esercitazione deve svolgersi secondo le modalità indicate in calce al presente Programma e prevede la compilazione dei moduli di cui agli Allegati B e C

4 ore

MODULO 7

Aree tematiche e contenuti

Durata

Nozioni di Tecnica della comunicazione
• Aspetti generali
• La comunicazione con i lavoratori
• La comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione

3 ore

Discussione e confronto sulle esperienze maturate

Verifica di fine corso con esercitazione

1 ora

Totale ore di formazione: 32

Modalità di svolgimento dell’esercitazione in azienda (Modulo 6)

• L’esercitazione in azienda rientra nelle 12 ore di formazione iniziale che, per espressa previsione di legge (art. 37, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008), devono essere dedicate ai rischi specifici presenti nell’impresa di appartenenza dell’RLS e rappresenta una sorta di naturale complemento dei Moduli 4 e 5.
• L’esercitazione deve svolgersi obbligatoriamente dopo il Modulo 5 e prima del Modulo 7. Il Soggetto erogatore della formazione deve avere cura di calendarizzare i predetti Moduli in modo tale da consentire un’agevole organizzazione dell’esercitazione da parte delle aziende interessate (a titolo indicativo, si ritiene congruo un intervallo di circa 15 giorni fra il Modulo 5 ed il Modulo 7).
• L’esercitazione è finalizzata a fornire all’RLS un percorso di lettura semplificato e personalizzabile del DVR aziendale, attraverso la compilazione dell’allegata “Check list fattori di rischio”, che il Soggetto erogatore della formazione è tenuto a consegnare ad ogni RLS al termine del Modulo 5.
In concreto, nel corso dell’esercitazione con il datore di lavoro (o suo delegato) e/o con l’RSPP, l’RLS evidenzia nella Check list i fattori di rischio presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate in corrispondenza di ciascuno di essi, con la possibilità di annotare a margine, nell’apposito spazio, altri elementi di eventuale interesse (*). La logica di fondo è quella di dotare l’RLS di uno strumento che gli consenta di affinare gli elementi di conoscenza acquisiti nei Moduli 4 e 5 alla luce dei dati contenuti nel DVR aziendale e, nel contempo, di rendere questi ultimi più facilmente comprensibili.
• Al termine dell’esercitazione, la “Check list fattori di rischio” non dovrà essere riconsegnata al Soggetto erogatore della formazione, ma dovrà essere conservata dall’RLS in azienda, al pari della copia del DVR, ferma restando la possibilità per lo stesso RLS di trarne elementi di riflessione da approfondire in aula con il docente nella fase di confronto prevista all’interno dell’ultimo modulo formativo, prima della verifica finale.
• Sarà invece cura dell’RLS consegnare al Soggetto erogatore della formazione, prima dell’inizio dell’ultimo modulo, l’allegato “Verbale sintetico delle attività svolte in azienda”, controfirmato dallo stesso RLS e dal datore di lavoro (o suo delegato).
_____________

1 L’obbligo formativo nei confronti degli RLS è posto a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti, in funzione delle attribuzioni e competenze ad essi conferite (art. 18, comma 1, lettera l, del Decreto Legislativo n. 81/2008) ed è sanzionato, in caso di inadempienza, con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
2 Fatte salve le maggiori durate eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.
(*) I fattori di rischio evidenziati nella Check list corrispondono, sostanzialmente, a quelli risultanti dal documento “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi”, approvato dalla Commissione Consultiva Permanente il 16 maggio 2012.


Allegato A
Allegato B
Allegato C