Regione Piemonte
Direttiva relativa alla Formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
Periodo 2012 - 2014
DirSicurezza_12_14

Direzione regionale istruzione, formazione professionale e lavoro
Settore Attività Formativa Settore Standard formativi, Qualità e Orientamento professionale
Direzione regionale sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
Direzione regionale agricoltura
Settore Servizi di sviluppo agricolo


Legge Regionale 13/4/1995 n. 63
Legge Regionale 26/4/2000 n. 44
Legge Regionale 12/10/1978 n. 63

Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 - 4083 del 2 / 7 / 2012


Indice

Premessa FINALITÀ DELLA DIRETTIVA
SEZIONE PRIMA - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Cap. 1 DEFINIZIONI

Par.

1a Modello organizzativo
1b Piano Formativo per la Sicurezza
1c Promotori dei Piani Formativi per la Sicurezza
1d Soggetti attuatori
1e Committenti degli interventi di P.F.S. a catalogo
1f Destinatari finali degli interventi costituenti il P.F.S
1g Determinazione della localizzazione di soggetti attuatori e committenti
Cap. 2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COSTITUENTI IL P.F.S.

Par.

2a Interventi ammissibili
2b Limiti di durata degli interventi
2c Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli
2d Interventi a gestione unitaria regionale
Cap. 3 RISORSE DISPONIBILI

Par.

3a Riparto delle risorse per intervento
3b Riparto delle risorse per ambiti territoriali
3c Riduzioni di stanziamento
3d Flussi finanziari
3e Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato
Cap. 4 LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

Par.

4a Costi ammissibili e determinazione della spesa
SEZIONE SECONDA - INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AZIONI
Cap. 5 PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI P.F.S.

Par.

5a Bandi provinciali/regionali - scadenze di presentazione delle domande
5b Nucleo di valutazione
5c Inserimento a catalogo
Cap. 6 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Par.

6a Forme e scadenze di presentazione delle domande per l’ottenimento dei buoni di partecipazione ai corsi del catalogo
6b Modalità e criteri di esame delle domande
6c Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l’avvio e la realizzazione degli interventi
6d Certificazione
6e Variazioni in corso d’opera
6f Controllo e rendicontazione
6g Pubblicizzazione delle attività
6h Penalità
Cap. 7 DISPOSIZIONI FINALI

Par.

7a Flussi informativi
7b Altre disposizioni
NOTE


PREMESSA - FINALITÀ DELLA DIRETTIVA

La presente Direttiva disciplina, ai sensi dell'art. 18 della LR. 13/4/1995 n. 63, l'attuazione ed il finanziamento delle azioni formative, realizzabili nel periodo 2012-2014 da parte dei soggetti indicati all'art. 11 della stessa legge, previste dal “Piano straordinario di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, approvato con la D.g.r. n. 42 - 12691 del 30/11/09 e s.m.i in attuazione dell’Accordo sottoscritto in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 20/11/08, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 81/08.
La Direttiva opera nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 800/2008 della Commissione del 6/8/2008 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, pubblicato sulla G.U.U.E. 28/12/2006 n. L 379 (di seguito Reg. CE 800/08), e della comunicazione della Commissione 2006/C 319/01 avente per oggetto “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” pubblicata sulla G.U.U.E. 27/12/2006 n. C 319.
La Direttiva contiene gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 20/11/1998 n. 34, ai quali le Province si uniformano per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione delle attività formative per effetto dell’art. 77 della L.R. 26/4/2000 n. 44; contiene altresì gli indirizzi in materia di formazione per le aziende agricole in applicazione dell’art. 48 delle L.R. 12/10/1978 n. 63 e per i lavoratori dei servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambenti di Lavoro (S.P.R.E.S.A.L.).
Nell’ambito del suddetto piano straordinario ed in coerenza con le indicazioni della Comunicazione della CE COM (2007) 62 del 21/2/2007 “Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro”, la presente Direttiva si propone di contribuire a perseguire i seguenti obiettivi:
- aumento della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- aumento della consapevolezza dei problemi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e della comprensione del valore dell’impegno verso la sicurezza;
- cambiamento dei modelli comportamentali di lavoratori e datori di lavoro.
A tale scopo la Direttiva fornisce gli indirizzi orientati a sperimentare, attraverso nuovi modelli organizzativi, interventi di formazione non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati, in coerenza con le indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. 81/08.

SEZIONE PRIMA - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1) DEFINIZIONI

1a) Modello organizzativo
I contributi di cui alla presente Direttiva sono destinati a favorire l'accesso dei lavoratori di imprese e enti localizzati in Piemonte alla formazione inerente la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante la partecipazione ai corsi appositamente predisposti e inseriti nel Catalogo dell'Offerta Formativa, costituito nell’ambito del sistema della F.C.I. ai sensi della Direttiva relativa alle azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori approvata con la D.g.r. n. 35 - 8846 del 26/5/08 e s.m.i. (di seguito Direttiva FCI)
Allo scopo di richiedere l’inserimento a catalogo dei suddetti corsi, i soggetti attuatori di cui al paragrafo 1d) presentano il Piano Formativo per la Sicurezza. Le Province, titolari della gestione delle azioni costituenti il sistema di F.C.I., a seguito della valutazione dei P.F.S. e degli interventi in essi proposti, inseriscono a catalogo i corsi approvati.
Il finanziamento delle attività avviene mediante l’attribuzione di “voucher formativi a catalogo”, buoni di partecipazione individuale rilasciati alle imprese/enti in relazione alla partecipazione certificata di propri addetti ai corsi presenti sul Catalogo, utilizzabili presso i soggetti attuatori titolari dei corsi stessi, a parziale copertura dei relativi costi.
Per ogni corso il buono può coprire una quota percentuale del costo complessivo indicato a catalogo non superiore all'intensità massima di aiuto consentita dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, ed in particolare dal Reg. CE 800/08; sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti di costo a carico dell’utenza definiti da norme specifiche.
Dopo la conclusione dell’attività formativa il soggetto attuatore può ottenere dalla Provincia il rimborso dell’importo corrispondente al valore dei buoni di partecipazione attribuiti per i lavoratori che abbiano preso parte all’attività medesima per almeno i 2/3 delle ore previste, ad eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.
I buoni di partecipazione di cui alla presente Direttiva possono essere attribuiti anche agli Organismi Paritetici e agli Enti Bilaterali committenti di corsi per i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL, per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS - RLST) o per titolari di partita IVA.

1b) Piano Formativo per la Sicurezza
Il “Piano Formativi per la Sicurezza” (di seguito P.F.S.) è costituito da un insieme coordinato di interventi formativi con le finalità descritte in premessa, specificamente progettati per gruppi omogenei di destinatari, di cui si intende richiedere l’inserimento nel Catalogo dell’Offerta formativa; ciascun P.F.S:
• è sostenuto da un soggetto promotore e da eventuali soggetti sostenitori i quali ne documentano la rispondenza alle esigenze delle imprese/enti interessati e affidano al soggetto attuatore la realizzazione degli interventi che lo costituiscono;
• è indirizzato a terzi committenti che usufruiranno dell’azione formativa;
• ha come destinatari le persone impiegate/operanti presso i suddetti committenti o da questi individuate;
• è presentato da un soggetto attuatore che assume per conto del promotore l’impegno a realizzare gli interventi a favore dei committenti.
Ciascun P.F.S. è sottoscritto congiuntamente dal promotore e dal soggetto attuatore.
La proposta di P.F.S. evidenzia gli obiettivi del Piano, le relative strategie e la definizione dei corsi costituenti e indica per ciascuno di essi:
1- il titolo del corso e la relativa durata in ore;
2- il programma didattico;
3- la sede di svolgimento e le modalità previste per la realizzazione;
4- il costo complessivo;
5- il tipo di certificazione ottenibile;
6- le eventuali condizioni specifiche di ammissione (superamento di test/prove di ingresso, possesso di titoli di studio specifici ecc.);
7- il numero di posti totale per ogni edizione (massimo 16);
8- il promotore e gli eventuali sostenitori.
Ferme restando le condizioni previste dalle norme e disposizioni in materia di accreditamento delle sedi formative, per ciascuno dei corsi proposti nell’ambito del P.F.S. devono essere disponibili locali, attrezzature e strumentazioni idonee, per quantità e qualità, alla realizzazione dell’intervento, anche in relazione al numero dei potenziali partecipanti.
L’offerta a catalogo dovrà essere progettata per competenze utilizzando prioritariamente gli standard regionali.
Il P.F.S. e i corsi che lo compongono sono oggetto della valutazione che si conclude con il relativo provvedimento di approvazione e di inserimento a catalogo. Le Province emanano disposizioni volte ad assicurare che la realizzazione degli interventi avvenga nel rispetto delle condizioni descritte per ciascuno di essi sul catalogo medesimo.

1c) Promotori/sostenitori dei Piani Formativi per la Sicurezza
Possono essere promotori dei Piani Formativi Sicurezza esclusivamente i seguenti soggetti:
- le Associazioni dei datori di lavoro rappresentate nell’ambito del CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, presenti sul territorio regionale/provinciale;
- le Organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nell’ambito del CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, presenti sul territorio regionale/provinciale;
- gli Organismi Paritetici costituiti per iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro presenti sul territorio regionale/provinciale, in cui almeno una delle parti sia rappresentata nell’ambito del CNEL.
I soggetti sopraindicati possono promuovere i PFS anche unitamente ad altri soggetti rappresentativi della parti sociali, che ne diventano sostenitori.

1d) Soggetti attuatori
Possono essere soggetti attuatori di PFS le Agenzie formative ex L.R. 63/95 art.11, I° comma, punti a), b) e c),
localizzate in Piemonte, inclusa Città Studi spa, anche tra loro in R.T.(Raggruppamento Temporaneo) in possesso di esperienza formativa almeno biennale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro, attestata dalla realizzazione in almeno 2 diversi anni solari fra i 4 immediatamente precedenti la data di presentazione del P.F.S., di un intero corso di formazione, o di un modulo di almeno 16 ore di un corso più ampio, riguardante esclusivamente l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tali Agenzie formative, in quanto attuatori di P.F.S, devono essere accreditate ai sensi delle normative nazionali (D.M. 166 del 25/01/2001) e delle disposizioni regionali vigenti per l’accreditamento delle sedi formative. In particolare devono essere accreditate per le attività relative alla macrotipologia c) Formazione Continua e alla tipologia t.ad) Formazione Individuale. Ove fosse prevista la partecipazione di persone disabili, l’operatore dovrà inoltre essere accreditato per la tipologia t.H.
La sede operativa accreditata responsabile dell’attività formativa (o l’eventuale sede occasionale) si intende di norma localizzata nella Provincia a cui viene presentata la domanda. Ciascuna Provincia (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) definisce i casi in cui tali sedi possono essere diversamente localizzate.
L’accreditamento non costituisce elemento di ammissibilità della domanda ed è rilevato al momento dell’affidamento delle attività approvate. Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) stabiliscono la scadenza entro cui gli affidatari che in esito a tale rilevazione non risultino ancora in regola, devono dimostrare di aver ottenuto l’accreditamento, quale condizione per l’inserimento a catalogo, ovvero a pena di revoca dell’affidamento.
Nell’ambito dell’attività formativa di cui alla presente Direttiva i soggetti sopra indicati potranno attivare specifiche collaborazioni con le strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel rispetto delle vigenti disposizioni e dei criteri generali applicati in ordine alla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.

1e) Committenti degli interventi di P.F.S. a catalogo
Possono essere committenti degli interventi formativi di P.F.S. inseriti a catalogo:
- le imprese e in generale i datori di lavoro ad esse assimilabili. Nella presente definizione si intendono compresi tutti gli enti privati, associazioni, fondazioni, studi professionali, agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 10/9/03 n. 276, interessati alla partecipazione al P.F.S. dei lavoratori alle rispettive dipendenze, compresi, per le PMI, i titolari;
- i lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini) interessati alla propria partecipazione;
- gli organismi paritetici come definiti all’art.2, comma 1 lettera ee) del D.Lgs. 81/08 (1) competenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro interessati alla partecipazione dei lavoratori di primo ingresso, ove previsti dal CCNL di riferimento, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendali e territoriali) e dei titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini.
- le pubbliche amministrazioni, esclusa la Regione e le Province, interessate alla partecipazione al P.F.S. dei lavoratori alle proprie dipendenze. In deroga a quanto previsto al paragrafo 1c) il ruolo di promotore per i P.F.S. destinati alle P.A è attribuito alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.
Tutti i soggetti di cui al presente paragrafo devono essere localizzati in Piemonte

1f) Destinatari finali degli interventi costituenti il P.F.S.
Sono destinatarie degli interventi formativi di cui alla presente Direttiva le persone impiegate/operanti/iscritte presso i committenti di cui al paragrafo 1e) appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni.
- lavoratori stranieri;
- lavoratori con meno di due anni di esperienza nell’esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento;
- datori di lavoro di PMI, piccoli imprenditori art. 2083 CC, lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini), titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini.
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali e territoriali;
- lavoratori stagionali del settore agricoltura.
Per la definizione di “lavoratori” si fa riferimento all’art. 2, comma 1 punto a) del D.Lgs. 81/08 (2).

1g) Determinazione della localizzazione di soggetti attuatori e committenti
Con la definizione di “localizzato in Piemonte” si intende un soggetto attuatore o committente delle azioni di cui alla presente Direttiva (Agenzia, Impresa, Istituzione) che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali in Piemonte.

2) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COSTITUENTI IL P.F.S

2a) Interventi ammissibili
Nell’ambito dell’azione costituita dal P.F.S. sono ammissibili ai sensi della presente Direttiva e finanziabili su tutto il territorio regionale gli interventi di seguito descritti, ciascuno indirizzato ad una categoria di destinatari di cui al paragrafo 1f) e declinabile in specifici corsi:

Intervento 1 - Formazione alla sicurezza per lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni
Oggetto
Intervento volto a favorire la comprensione delle norme vigenti e dei diritti e doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l’adozione di modelli comportamentali orientati a prevenzione e sicurezza.
Obiettivi
Saper individuare rischi e pericoli, comportamenti sicuri ed insicuri.
Destinatari
Lavoratori di età inferiore ai 25 anni e/o superiore a i 50 anni.

Intervento 2 - Formazione alla sicurezza per lavoratori stranieri
Oggetto
Intervento volto a favorire la comprensione delle norme vigenti e dei diritti e doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e a superare la maggiore esposizione ai rischi derivante da difficoltà linguistiche e differenti sensibilità culturali che non favoriscono la comunicazione e l’adozione di modelli comportamentali orientati a prevenzione e sicurezza.
Obiettivi
Saper individuare rischi e pericoli, comportamenti sicuri ed insicuri e superare l’incomprensione linguistica in tema.
Destinatari
Lavoratori stranieri.

Intervento 3 - Formazione alla sicurezza per lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nella mansione o attività.
Oggetto
Intervento mirato a far acquisire ai lavoratori, in ragione della breve esperienza maturata, maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e maggiore comprensione del valore dell’impegno personale verso la sicurezza, contestualizzato all’ambiente di lavoro nel quale operano.
Obiettivi
Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.
Destinatari
lavoratori con meno di due anni di esperienza nell’esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento.

Intervento 4 - Formazione alla sicurezza per i datori di lavoro di PMI, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi.
Oggetto
Intervento finalizzato a rafforzare nei soggetti destinatari la sensibilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, articolabile in distinti percorsi formativi, coerenti con la dimensione d’azienda e attinenti alle tipologie di rischio.
Obiettivi
Aumento della capacità di verificare il grado di sicurezza del proprio ambiente di lavoro e di adottare misure che lo rendano più sicuro.
Destinatari
Datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 CC, lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini) e titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini.

Intervento 5 - Formazione e/o rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Oggetto
1) Intervento di formazione dei lavoratori designati al ruolo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
2) Intervento di rafforzamento delle competenze afferenti il ruolo di RLS/RLST così come disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
Obiettivi
1) Formazione al ruolo di RLS/RLST
2) Aumento della capacità degli RLS/RLST di sensibilizzare i colleghi sul tema della sicurezza, aumento della conoscenza dei contenuti contrattuali e legislativi con particolare riguardo ai rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza, aumento della capacità di individuare i rischi.
Destinatari
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ex D.Lgs 81/08.

Intervento 6 - Formazione alla sicurezza per lavoratori stagionali del settore agricolo
Oggetto
Intervento mirato a far acquisire ai lavoratori stagionali, che presentano maggiori elementi di vulnerabilità in quanto inseriti per breve tempo nel contesto produttivo, la necessaria consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Obiettivi
Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.
Destinatari
Lavoratori stagionali del settore agricoltura.

Intervento 7 - Formazione per lavoratori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL)
Oggetto
Intervento finalizzato a rafforzare nei soggetti destinatari la professionalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione alle specifiche funzioni di controllo da essi ricoperte.
Obiettivi
Aumento della capacità di verificare il grado di sicurezza degli ambienti di lavoro
Destinatari
Lavoratori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) delle A.S.L. del Piemonte
Fermi restando i contenuti di dettaglio eventualmente previsti da specifici provvedimenti/accordi istituzionali in materia, gli interventi formativi dovranno riguardare le seguenti aree disciplinari tematiche, anche in forma integrata:
- approfondimenti sulle norme vigenti e sui temi legati all’organizzazione della sicurezza comunque correlati ad una loro concreta applicazione;
- rischi specifici legati all’ambiente di lavoro e misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché misure di sicurezza e di igiene. 

2b) Limiti di durata degli interventi
Sono ammissibili ai fini dell’inserimento a catalogo ai sensi della presente Direttiva corsi strutturati di durata compresa tra un massimo di 16 ore ed un minimo di 8 ore.
Per i corsi per lavoratori stranieri (intervento 2) ove a seguito della verifica sui livelli di padronanza della lingua italiana finalizzata alla composizione di gruppi classe omogenei, si riscontrassero situazioni di particolare difficoltà, la durata massima dei corsi è elevata a 32 ore, comprensive di un modulo di lingua italiana riferito alla sicurezza.
Costituiscono eccezione i corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendali e territoriali - D.Lgs 81/08, art. 37- comma 11 e art. 48 comma 7) per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria rispettivamente prevista dalla norma di riferimento.

2c) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli
Non si considerano ammissibili ai fini della presente Direttiva:
o i corsi inerenti professioni sanitarie o assimilabili;
o i corsi obbligatori previsti dal DLgs 81/08 di seguito elencati:
- Addetti e Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (art. 32)
- Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
- Dirigenti e preposti (art. 37, comma 7)
- Primo soccorso / Prevenzione incendi e lotta antincendio (art. 37, comma 9)
- Lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedono conoscenze-responsabilità particolari (art. 71, c.7)
- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (art. 98, comma 2)
- Lavoratori addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, comma 2)
- Lavoratori addetti al montaggio e smontaggio e trasformazione dei ponteggi (art. 136, comma 6)

2d) Interventi a gestione unitaria regionale
In considerazione dell’esperienza consolidata nella realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ex Reg. CE 1968/2005, adottato con la D.g.r. n. 26 - 11745 del 13/7/2009, e delle relative precedenti edizioni, gli interventi di cui alla presente Direttiva la cui committenza sia costituita dalle imprese del settore agricoltura sono gestiti unitariamente a livello regionale.
Analogamente sono gestiti unitariamente a livello regionale le attività dell’intervento 7 - Formazione per lavoratori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL)
Tali interventi potranno essere organizzati anche in forma diversa dal P.F.S.. Dovranno in ogni caso rispettare tutte le condizioni previste dalla presente Direttiva in merito ai requisiti dei soggetti attuatori e dei destinatari degli interventi, nonché in merito alle azioni ammissibili ed ai relativi limiti di durata/esclusioni, alle risorse disponibili ed ai limiti di costo.

3) RISORSE DISPONIBILI

3a) Riparto delle risorse per intervento
Sono attribuite alla presente Direttiva risorse pubbliche per complessivi Euro 2.323.000,00=, derivanti:
- per Euro 2.020.000,00= dalla dotazione prevista dai Decreti Interministeriali 17/12/09 e 22/12/10 del Ministero del Lavoro e della P.S., del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, a valere sui fondi destinati agli interventi di formazione ex D.Lgs. 81/08;
- per Euro 303.000,00= dal cofinanziamento regionale previsto dai decreti medesimi. 
Nell’ambito della suddetta dotazione complessiva, l’importo massimo di Euro 23.000,00= è destinato al sostegno delle attività di aggiornamento e sviluppo delle procedure informatizzate di gestione delle azioni oggetto della Direttiva stessa, assicurato a livello centrale dalla Regione.

TABELLA 1) - Direttiva Sicurezza 2012 - 2014 - Ripartizione delle risorse per intervento

Interventi

Descrizione

Disponibilità

Da 1 a 5

Piani Formativi per la Sicurezza - escluso sett. agricoltura (gestione provinciale)

1.920.000,00

Da 1 a 6

Azioni formative per la Sicurezza per il settore agricoltura (gestione regionale)

300.000,00

7

Azioni formative per i S.P.R.E.S.A.L. (gestione regionale)

80.000,00

Totale parziale -risorse destinate ai Piani Formativi per la Sicurezza

2.300.000,00

 

Aggiornamento e sviluppo delle procedure informatizzate (gestione regionale)

23.000,00

 

Totale generale

2.323.000,00


La dotazione complessiva può essere aumentata degli importi attribuiti alle Province e da queste eventualmente non utilizzati a valere sulla Direttiva per la salute e la sicurezza 2010-2012.
La dotazione può essere altresì aumentata della quota eventualmente non utilizzata dalla Regione per gli interventi a gestione unitaria regionale previsti dalla Direttiva per la salute e la sicurezza 2010-2012.
In prima istanza la quota massima di risorse destinabili ai buoni di partecipazione per interventi del tipo 5 - Formazione e/o rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è fissata nel 40% della dotazione complessiva degli interventi a gestione provinciale. Trascorsi 6 mesi dall’adozione del Bando, in relazione all’andamento della domanda ciascuna Provincia, sentito l’organismo concertativo locale, provvede all’eventuale ridefinizione del predetto limite.

3b) Riparto delle risorse per ambiti territoriali
La Direzione Istruzione Formazione Professionale - Lavoro (di seguito Direzione regionale I.FP.L) provvede con proprio atto a formalizzare la distribuzione delle risorse tra le Province sulla base dei criteri con esse concordati; tra questi devono essere necessariamente considerate in prima istanza la percentuale di occupati sul totale regionale rilevata dall’O.R.M.L. e la percentuale di domanda ammissibile registrata per ciascuna Provincia a valere sulla Direttiva per la salute e la sicurezza 2010-2012.
La Direzione regionale I.F.P.L può ridefinire la suddetta distribuzione in relazione alla percentuale di effettivo utilizzo delle risorse da parte di ciascuna Amministrazione ed alle previsioni di impiego degli importi residui; la prima scadenza per la verifica dello stato di avanzamento delle attività e dell’andamento della relativa spesa è fissata entro il 30/4/2013.

3c) Riduzioni di stanziamento
Qualora gli Organi nazionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Regione potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

3d) Flussi finanziari
I flussi finanziari tra la Regione e le Province sono assicurati secondo le modalità e le scadenze indicate dall’Accordo Regione-Province stipulato in data 23/12/2008 rep. 14084.

3e) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato
In applicazione delle norme comunitarie per gli aiuti di stato e in particolare del Reg. CE 800/08 relativamente agli aiuti per la formazione (artt. 38 e 39), qualsiasi operatore privato che benefici di un’azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese in relazione al tipo di formazione erogata e alla propria dimensione. 
Il Reg. CE 800/08 distingue le azioni formative rivolte a lavoratori di imprese e/o a titolari di PMI, con riferimento alle rispettive finalità e contenuti, in:
• interventi di formazione specifica, i quali comprendono insegnamenti direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l’impresa, tali da conferire qualifiche non trasferibili o limitatamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;
• interventi di formazione generale, i quali comprendono insegnamenti non direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l’impresa, e che conferiscono qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;
I corsi ammessi a catalogo ai sensi della presente Direttiva si considerano interventi di formazione generale.
In relazione alla propria dimensione, il buono di partecipazione attribuito all’impresa/ente committente potrà pertanto assicurare la copertura del costo del corso nella percentuale massima indicata dalla tabella 2)

TAB 2) - Direttiva Salute - Sicurezza 2012/2014 - Percentuale massima di copertura del costo del corso

 

Formazione generale

Grandi imprese

60 %

Medie imprese

70 %

Piccole e micro imprese

80 %


Fermo restando il limite massimo di copertura pari all’80 %, le percentuali suindicate sono aumentate del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati di seguito indicati, (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1d).
- Persone che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi;
- Persone che non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- Lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- Adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- Lavoratori occupati in professioni o settori con tasso di disparità di genere maggiore del 25 % rispetto alla media nazionale;
- Appartenenti a minoranze etniche che necessitano dello sviluppo delle proprie competenze linguistiche, formative o professionali per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;
- Lavoratori riconosciuti disabili ai sensi di legge;
- Portatori di impedimenti accertati di tipo fisico, mentale o psichico.
I contributi di cui alla presente Direttiva non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di ricupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune.
Non sono soggetti all’applicazione della suddetta normativa gli interventi i cui committenti siano piccole e medie imprese del settore agricoltura, per i quali si fa riferimento alla comunicazione della Commissione 2006/C 319/01 avente per oggetto “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” pubblicata sulla G.U.U.E. 27/12/2006 n. C 319.
Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato, ancorché finanziati ai sensi della presente Direttiva:
- gli interventi i cui committenti siano enti e/o amministrazioni pubbliche;
- gli interventi destinati ai lavoratori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
- gli interventi specificamente destinati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori di primo ingresso i cui committenti siano organismi paritetici e/o enti bilaterali, per i quali il buono di partecipazione assicura la copertura dell’intero costo del corso a catalogo. 

4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

4a) Costi ammissibili e determinazione della spesa
Ai fini della disciplina delle spese ammissibili inerenti le azioni di cui alla presente Direttiva, ancorché non finanziate mediante i fondi strutturali comunitari, si fa riferimento al “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006” di cui al D.P.R. 3/10/2008 n. 196 e alle “Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso - FSE 2007-2013” di cui alla Determinazione della Direzione regionale I.FP.L. n. 627 del 9/11/2011, ai cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) definiscono le modalità per la determinazione
della congruità dei costi preventivabili per gli interventi proposti a catalogo; a tale scopo possono anche adottare sistemi parametrali finalizzati a contenere la spesa entro limiti predefiniti.
Fatta salva la specificità del sistema della F.C.I, nel definire tali limiti le Province assicurano la congruenza con i trattamenti adottati per attività tra loro analoghe, ancorché finanziabili ai sensi di differenti Direttive regionali in materia di Formazione di occupati.

SEZIONE SECONDA - INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AZIONI
5) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI P.F.S.

 

5a) Bandi provinciali/regionali - scadenze di presentazione delle domande
Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) ricorrono a procedure aperte di selezione dei Piani Formativi per la Sicurezza nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, riconoscimento reciproco, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, incluse, in caso di ricorso a gara, le procedure di affidamento di servizi di cui al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..
Gli avvisi pubblici descrivono le azioni realizzabili e le relative specifiche, i requisiti di beneficiari dei contributi e destinatari degli interventi, le modalità e le scadenze di presentazione delle domande; le informazioni (o il rinvio ai provvedimenti che le contengono) relative alle risorse disponibili, alla valutazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi ed a tutti gli aspetti necessari a garantire il rispetto dei principi sopra richiamati.
I Piani presentati ai sensi della presente Direttiva ed in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.g.r. n. 30 - 7893 del 21/12/2007.
Ai fini del presente atto di indirizzo sono adottate le seguenti classi di valutazione dei progetti:
1) Soggetto proponente.         2) Caratteristiche della proposta progettuale.
La classe 3) Rispondenza alle priorità definite nell’atto di indirizzo - non è resa operativa in quanto la Direttiva non differenzia le proposte in relazione a specifiche priorità; inoltre il rispetto delle tipologie di corso e dei profili formativi, definiti secondo quanto previsto al paragrafo 2a), costituisce condizione di ammissibilità delle proposte.
La classe 4) Prezzo - non è resa operativa in quanto i preventivi di spesa sono determinati sulla base di parametri predefiniti.
La classe 5) Sostenibilità - non è resa operativa in quanto l’entità dell’attività svolta presso ciascuna sede, dipende dalla potenziale domanda di partecipazione e dunque non risulta preventivamente quantificabile.
Per ciascuna delle suddette classi sono individuati i seguenti oggetti di valutazione:
1) Soggetto proponente.
Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate.
2) Caratteristiche della proposta progettuale.
Congruenza tra gli elementi costituenti la proposta. 
La Regione, per gli interventi di cui sia titolare, può altresì ricorrere alle procedure consolidate di gestione degli interventi, di norma adottate per attività analoghe a quelle di cui alla presente Direttiva.

5b) Nucleo di valutazione
La valutazione degli interventi di cui alla presente Direttiva è affidata a nuclei di valutazione costituiti dalle Province (o dalla Regione, per gli interventi di cui sia titolare) secondo le indicazioni di cui alla D.g.r. n. 30 - 7893 del 21/12/2007.

5c) Inserimento a catalogo
A seguito della valutazione di merito gli interventi sono approvati e possono essere inseriti a Catalogo in relazione al punteggio ottenuto per i diversi oggetti qualora superino il relativo limite di soglia (punteggio minimo); i bandi definiscono i suddetti limiti di soglia.
Di tale approvazione è data comunicazione ai soggetti attuatori, i quali dovranno inviare alla Provincia le informazioni di dettaglio relative alla realizzazione dei corsi necessarie per l’inserimento a catalogo.

6) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

6a) Forme e scadenze di presentazione delle domande per l’ottenimento dei buoni di partecipazione ai corsi del catalogo
Le Province assicurano l'apertura degli sportelli informativi presso i quali le imprese/enti committenti interessati possono consultare i Cataloghi dell'offerta nonché presentare le domande per l'ottenimento dei relativi buoni di Partecipazione; gli sportelli si coordinano al fine di rendere disponibile presso ciascuno di essi l’insieme dei cataloghi delle diverse Province.
Le Province emanano l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’ottenimento dei buoni di partecipazione alle attività formative da parte delle imprese/enti interessati; successivi ulteriori avvisi possono essere emanati alle scadenze che ogni Amministrazione definirà in rapporto alle proprie esigenze operative.
Gli avvisi pubblici specificano il catalogo recante i corsi dei P.F.S. e il relativo periodo di validità, i requisiti dei destinatari degli interventi, le modalità e le scadenze di presentazione delle domande; contengono altresì le informazioni (o il rinvio ai provvedimenti che le contengono) relative alla valutazione delle domande stesse, alle condizioni di realizzazione degli interventi e a tutti gli aspetti necessari ad assicurare la piena conoscenza delle opzioni offerte e la relativa libertà di scelta. Le Province predispongono la relativa modulistica.

6b) Modalità e criteri di esame delle domande
Spetta ad ogni Provincia l'approvazione delle domande presentate dai committenti a valere sul proprio catalogo.
Non potranno essere considerate ammissibili domande riferite a soggetti diversi dai destinatari di cui al paragrafo 1f), né le domande riferite ad azioni formative non previste dalla presente Direttiva.
Qualora sia prevista la formazione di graduatorie per l’attribuzione dei buoni di partecipazione di cui alla presente Direttiva, le Province stabiliscono con proprio atto, precedente all’apertura dei termini di presentazione, i criteri e le modalità di formazione delle graduatorie stesse.
Le Province, nei limiti delle disponibilità ad esse attribuite e nel rispetto delle condizioni previste dai propri Bandi nonché dalla presente Direttiva, assegnano i buoni di partecipazione agli interventi formativi fino alla concorrenza dei posti indicati per ciascuno di essi sul catalogo dell’offerta formativa.
Al fine di consentire la contabilizzazione delle risorse utilizzate entro le scadenze previste dai rispettivi Decreti/Deliberazioni di finanziamento, i provvedimenti di attribuzione dei buoni ed i relativi impegni di spesa devono essere approvati entro il 31/12/2014, ovvero entro le successive scadenze derivanti dalle eventuali proroghe concesse dall’autorità competente.

6c) Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l’avvio e la realizzazione degli interventi
Le Province definiscono le modalità di autorizzazione, avvio e realizzazione degli interventi tenendo conto delle seguenti condizioni generali:
- l’Agenzia formativa/R.T. titolare deve garantire l’effettuazione dell’attività presente nel Catalogo dell’Offerta Formativa alla quale siano iscritti i partecipanti, fino al numero massimo di posti indicato sul catalogo
medesimo; allo scopo di ottimizzare l’utilizzazione dei posti disponibili, sono ammessi accorpamenti di attività con identiche caratteristiche, anche inizialmente previste in sedi diverse, previo accordo con gli iscritti;
- l’organizzazione e la realizzazione delle attività presenti nel Catalogo dell’Offerta Formativa non può essere in alcun caso delegata a soggetti diversi dall'agenzia formativa/R.T. che ne è titolare;
- l’iscrizione al/ai corso/i da parte dell’impresa/ente committente a cui siano stati attribuiti buoni di partecipazione deve avvenire entro un termine definito, trascorso il quale la Provincia può revocare l’attribuzione e riassegnare il buono ad altri committenti;
- l’avvio del corso al quale risultino iscritti i lavoratori deve avvenire entro un termine definito, trascorso il quale la Provincia può adottare provvedimenti sanzionatori, inclusa la cancellazione dei corsi dal catalogo;
- qualora la partecipazione all'azione formativa per la quale è stato rilasciato il buono richieda il superamento di prove e/o test di ingresso, tenuto conto del termine suddetto, l'Agenzia formativa/R.T. titolare deve provvedere tempestivamente allo svolgimento delle stesse;
- il riconoscimento dell’attività svolta dall’Agenzia formativa/R.T. titolare è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione telematica, finalizzata sia all’attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell’azione, sia alla realizzazione dell’anagrafe allievi nell’ambito del vigente sistema degli indicatori di sorveglianza; le modalità attuative della procedura sono oggetto di specifiche disposizioni degli Uffici competenti;
- qualora l'Agenzia formativa/R.T. non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile, oppure tramite convenzione, quest’ultima ove trattasi di ente pubblico.
- gli interventi di cui alla presente Direttiva non possono essere realizzati in modalità F.a.d.(Formazione a distanza).
L’organizzazione delle singole edizioni dei corsi dovrà inoltre rispettare i seguenti requisiti:
■ presenza di un responsabile - coordinatore dell’intervento;
■ rispetto della durata individuata dal P.F.S. ;
■ utilizzo di metodologie didattiche attive (centrate sulle caratteristiche degli allievi, basate su tecniche di problem solving e di simulazione, con particolare attenzione ai processi di valutazione, prevenzione e gestione dei rischi ricorrendo anche a metodologie basate sull’apprendimento cooperativo).
Le condizioni di cui al presente paragrafo, in quanto applicabili, sono adottate anche dalla Regione per gli interventi di cui sia titolare.

6d) Certificazione
Al termine dell’intervento è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e profitto (redatto secondo il fac-simile predisposto dalla Regione), previa verifica dell’efficacia dell’intervento realizzato sia in merito ai contenuti sia all’acquisizione di comportamenti corretti, prevedendo comunque una prova conclusiva.

6e) Variazioni in corso d’opera
L'attuazione dei corsi deve avvenire nei tempi stabiliti, secondo il programma e le modalità indicate sul Catalogo in cui sono compresi, e nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando provinciale nonché dalla presente Direttiva.
Non sono ammesse variazioni del titolo dei corsi, né della relativa durata o del programma didattico. 
La Provincia stabilisce le condizioni e le modalità operative per l’eventuale trasferimento di un lavoratore destinatario di un buono di partecipazione dal corso di iniziale assegnazione ad altro corso del catalogo.

6f) Controllo e rendicontazione
L'Agenzia formativa/R.T. titolare è responsabile della corretta esecuzione delle attività svolte nell’ambito del sistema di F.C.I e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi; gli operatori titolari ed i committenti sono altresì responsabili, ciascuno per le proprie competenze, per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda e per ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività formative cui sono interessati.
La gestione amministrativa e la rendicontazione delle attività realizzate ai sensi della presente Direttiva e l'erogazione dei relativi contributi sono regolati dalle norme comunitarie e dalle disposizioni emanate dalle Province e dalla Regione, per gli ambiti di rispettiva competenza, e avvengono sulla base degli atti che regolano i rapporti tra le Province e le Agenzie formative/R.T. titolari delle azioni per le quali sono stati emessi i Voucher; tali disposizioni sono oggetto di specifiche comunicazioni inviate dalla Provincia alle Agenzie formative/R.T. titolari ed ai committenti.
Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) emanano specifiche disposizioni inerenti i controlli e la rendicontazione delle operazioni finanziate, sulla base di quanto indicato nel documento “Manuale per i controlli finanziari, amministrativi e fisico - tecnici delle operazioni” di cui alla Determinazione della Direzione regionale I.FP.L. n. 31 del 23/1/2009 (modificata con Determinazione n. 339 del 1/7/10) e nel documento “Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso” di cui alla Determinazione n. 627 del 9/11/2011, ovvero nel documento “Manuale procedurale per la misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013”, redatto dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni di Agricoltura (Arpea), in quanto applicabile.
Le Province dovranno assicurare l’attività di controllo prescritta dalla normativa vigente, al fine di consentire di ottemperare agli adempimenti prescritti dall’Accordo del 20/11/2008 e dovranno trasmettere tempestivamente alla Regione i dati di monitoraggio e delle verifiche in itinere nonché i rapporti di fine istruttoria.

6g) Pubblicizzazione delle attività
Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) disciplinano le modalità di pubblicizzazione delle attività finanziate tenendo conto delle disposizioni contenute nell’art. 27 della Legge 198/06 nonché negli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006, e disponendo affinché negli avvisi pubblici per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini, ecc., relativi alle azioni autorizzate, unitamente al Logo della Provincia, siano sempre raffigurati i Logo della Repubblica Italiana e della Regione Piemonte, rilevabili da Internet sul sito:
http://www.regione.piemonte.it/europa/normativa.htm

6h) Penalità
Le Province stabiliscono le penalità da adottare nei confronti degli operatori titolari che non realizzano o realizzano parzialmente gli interventi presenti in catalogo e per i quali siano stati emessi buoni di partecipazione o che non ne rispettano le condizioni di realizzazione, i termini temporali di attuazione o le scadenze di rendicontazione previste dai bandi e/o dalle disposizioni attuative; stabiliscono altresì le modalità di riutilizzo degli importi derivanti da eventuali revoche totali o parziali di tali attività, da rinuncia da parte dei beneficiari di buoni di partecipazione o dal mancato rispetto da parte di questi ultimi dei termini di iscrizione ai corsi. Tali penalità sono rese pubbliche nell’ambito delle procedure per la costituzione del Catalogo dell’offerta formativa e/o per la presentazione delle domande di assegnazione dei buoni di partecipazione.

7) DISPOSIZIONI FINALI

7a) Flussi informativi
Le Province forniscono alla Direzione regionale I.FP.L. tutte le informazioni ed i dati relativi alle azioni di cui alla presente Direttiva che saranno richiesti dalle autorità comunitarie, nazionali e regionali nell’ambito delle procedure di monitoraggio e controllo previste dai rispettivi ruoli. In particolare assicurano la tempestiva trasmissione dei dati necessari alla stesura dei rapporti semestrali da inoltrare al Ministero del Lavoro e delle PP.SS.

7b) Altre disposizioni
La Direzione regionale I.FP.L ha facoltà di ridistribuire tra le Province le economie eventualmente determinate per carenza di domanda sulla riserva per le azioni specifiche a gestione unitaria regionale.
Per tutto quanto non previsto dalla presente Direttiva si fa riferimento alle disposizioni della Direttiva FCI di cui alla D.g.r. n. 35-8846 del 26/05/08 e s.m.i. in quanto applicabili.

___________
(1) “organismi paritetici” organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento
(2) “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.