Categoria: 2013
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Tipologia: Intesa
Data firma: 16 gennaio 2013
Parti: Banco Popolare e Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Banco Popolare
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Verbale di intesa per l’attuazione della disciplina dei RLS presso le Aziende del Gruppo Banco Popolare
Premessa
1)
2)
3)
3.1 Accesso ai luoghi di lavoro
3.2 Permessi
3.3 Rimborsi
3.4 Formazione
4)
Allegati
Allegato 1 Dlgs 81/2008 - Art. 50. Attribuzioni dei rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Allegato 2 Regolamento elettorale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per le aziende del Gruppo Banco Popolare
Art. 1 Elettorato attivo - Collegi Elettorali
Art. 2 Costituzione del Comitato Elettorale
Art. 3 Funzioni del Comitato Elettorale
Art. 4 Presentazione delle candidature - Elettorato passivo
Art. 5 Modalità di votazione - Individuazione degli eletti - Pubblicazione dei risultati
Art. 6 Garanzie nelle operazioni di voto
Art. 7 Ricorso avverso i risultati elettorali
Art. 8 Durata in carica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 9 Normativa di riferimento
Verbale di incontro

Verbale di intesa per l’attuazione della disciplina dei RLS presso le Aziende del Gruppo Banco Popolare
Verona, il 16.1.2013 tra il Banco Popolare in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto delle società del Gruppo e la Delegazione di Gruppo delle OO.SS. Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca

Premesso che
- con Verbale di Programma del 17 maggio 2012, parte integrante e costitutiva della presente intesa, si è proceduto alla determinazione del numero di RLS per le aziende del Gruppo BP, alla loro distribuzione negli 11 ambiti territoriali identificati e alla definizione delle competenze ed attribuzioni multi-aziendali degli stessi;
- con il medesimo Verbale di Programma si è altresì concordato di demandare alla Commissione Paritetica Sicurezza ed Ambiente (di seguito Commissione) la predisposizione del Regolamento Elettorale, la definizione delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro e di fruizione dei permessi e dei rimborsi, nonché la disciplina delle attività formative in favore dei RLS;
- nella giornata odierna le Parti hanno condiviso la documentazione predisposta dalla Commissione relativa a tutti gli argomenti demandati e ad ogni altro aspetto correlato;
le Parti convengono quanto di seguito.

1) Le premesse formano parte integrante della presente intesa.

2) In base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 2 dell’Accordo Nazionale 12.3.1997, sono previste per i RLS le attribuzioni e le competenze di cui all’art. 50, comma 1, Dlgs 81/2008, per completezza e praticità allegato al presente verbale (allegato 1). Con particolare riferimento alle riunioni promosse dal Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del sopra richiamato art. 50, comma 1, viene previsto quanto di seguito precisato:
- nei casi di “consultazione” dei RLS di cui alle lett. b), c), nonché di “riunione periodica” di cui alla lett. 1), potranno presenziare i RLS in numero pari a quello massimo definito per l’azienda interessata dalla consultazione o dalla riunione periodica; tale numero massimo è determinato con riferimento alla tabella di cui al Verbale di Programma 17 maggio 2012, nella quale sono indicate le consistenze numeriche massime di RLS previste per ciascuna azienda in relazione ai criteri di cui all’Accordo Nazionale 12.3.1997;
- nei casi di invito a presenziare per iniziative di verifica avviate dalle ASL di cui alla lett. f), potranno partecipare i RLS entro il numero massimo definito per l’ambito territoriale nel quale è occorso l’evento oggetto di verifica; tale numero massimo è determinato con riferimento alla tabella di cui al Verbale di Programma 17 maggio 2012, nella quale sono indicate le consistenze numeriche massime di RLS di ciascun ambito territoriale.
Con riguardo ai casi di “consultazione” e di “riunione periodica” sentiti i RLS, gli Organi di Coordinamento forniranno la lista dei nominativi dei RLS dell’azienda interessata che parteciperanno alle riunioni in argomento, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed alla Funzione Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro.

3) Con riferimento alle materie dell’accesso ai luoghi di lavoro, dei permessi e dei rimborsi e della formazione viene stabilita la disciplina di seguito indicata.

3.1 Accesso ai luoghi di lavoro
L’accesso di ciascun RLS ai luoghi di lavoro avverrà ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo 12.3.1997, previa comunicazione - tramite mail o fax - al Servizio di Prevenzione e Protezione, alla Funzione Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro ed al Responsabile dell’unità operativa di appartenenza.
La suddetta comunicazione dovrà essere inviata con un preavviso, di norma, di 2 giorni e, fermo restando che - ove pervenga oltre le ore 17 - dovrà intendersi inviata il giorno successivo, dovrà specificare:
- il luogo di lavoro interessato
- la data e l’ora indicativa dell’accesso
- i motivi dell’accesso (quali, a titolo esemplificativo, prendere visione di ambienti di lavoro, delle misure di prevenzione, sicurezza e lotta antincendio ecc.), anche con la finalità di consentire ai Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione o ai loro delegati, la valutazione dell’opportunità di fornire al RLS, durante il sopralluogo, eventuale supporto tramite presenza di personale tecnico
- Fuso dell’autovettura di proprietà in caso di impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici secondo quanto precisato al successivo punto 3.3.
L’ora di inizio e del termine della verifica dovrà essere segnalata dal Preposto dell’unità organizzativa o da un suo delegato - tramite mail o fax - al Servizio di Prevenzione e Protezione, alla Funzione Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro. Ferma rimanendo la necessità di garantire al RLS l’agibilità in ogni luogo di lavoro rientrante nell’ambito della sua competenza territoriale, i RLS sono rigorosamente tenuti all’obbligo di riservatezza in ordine ai processi lavorativi e a qualsiasi notizia ed informazione di cui vengano a conoscenza durante l’esercizio delle proprie attribuzioni.
Ai Rappresentanti è attribuita la facoltà di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax, nonché di utilizzare - a richiesta e laddove esistenti - i locali per le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

3.2 Permessi
In relazione all’art. 6 dell’Accordo Nazionale 12.3.1997 è previsto che a ciascun RLS siano riconosciuti per l’espletamento del mandato permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue.
Sono computate nel plafond le ore utilizzate per i casi di cui alle lettere a), e), i), h), 1), m), n), o), comma 1, art. 50 Dlgs 81/2008.
Non sono computate nel plafond, dando vita a permessi retribuiti autonomi, le ore utilizzate per i casi di cui alle lettere b), c), d), g), i) limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti, ed 1) della medesima disposizione normativa.
Viene stabilita la possibilità di utilizzare le ore non fruite in corso d’anno entro e non oltre il mese di marzo dell’anno successivo.

3.3 Rimborsi
Ai sensi dell’art. 5, terzo alinea dell’accordo di settore del 12.3.1997 e fermo restando che le attività dei RLS fuori dalia piazza di lavoro o di residenza non danno luogo in nessun caso a trattamento di missione, per i casi in cui il RLS deve espletare le proprie funzioni fuori dalla piazza di lavoro o di residenza, oltre al mantenimento del buono pasto, saranno rimborsate per il pasto meridiano le maggiori spese sostenute e documentate nel limite di 20 €.
In tali casi, per raggiungere il luogo di lavoro oggetto di visita, è previsto l’utilizzo dei mezzi pubblici ed è garantito il rimborso integrale delle relative spese di trasporto (non ricompreso l’utilizzo del taxi).
Nell’ipotesi in cui non sia oggettivamente possibile l’utilizzo dei mezzo pubblico, viene autorizzato l’uso dell’autovettura di proprietà con rimborso chilometrico nelle misure attualmente vigenti (0,40 a km) e del pedaggio autostradale. A tale riguardo viene garantita la copertura assicurativa Kasko alle condizioni tempo per tempo vigenti per il personale che utilizza l’autovettura di sua proprietà per ragioni di servizio. Anche ai fini di detta copertura assicurativa, si considera autorizzato l’uso dell’autovettura quando:
- il RLS, nella comunicazione di preavviso dell’accesso al luogo di lavoro di cui al precedente punto 3.1, in relazione all’impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici, segnala la necessità di fare uso dell’autovettura di proprietà;
- l’Azienda, entro il previsto termine di preavviso, non contesta l’utilizzo dell’autovettura medesima
Il regime dei rimborsi è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle attività di competenza ai sensi del comma 1 dell’art. 50 Dlgs 81/2008.

3.4 Formazione
Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 6 dell’Accordo Nazionale ed in coerenza con quanto previsto dall’art. 37, comma 11 Dlgs 81/2008, è prevista in favore dei RLS l’erogazione di attività formativa nella misura di 32 ore iniziali con aggiornamenti periodici successivi della durata di 8 ore annue.
Rimane già fin d’ora concordato che, in relazione alla formazione degli RLS, potranno essere attivate le forme di finanziamento eventualmente previste dalla normativa vigente.
I RLS saranno informati dei contenuti dei corsi di formazione erogati ai Preposti aziendali in materia di Security e Safety.

4) Viene ratificato il Regolamento Elettorale dei RLS del Gruppo Banco Popolale, che diviene parte integrante e sostanziale della presente intesa (allegato 2).

Allegati
Allegato 2 Regolamento elettorale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per le aziende del Gruppo Banco Popolare
Art. 1 Elettorato attivo - Collegi Elettorali

Sono elettori ai sensi dell’Accordo Nazionale del settore del Credito del 12.3.1997 ed in attuazione del D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici ili servizio presso le aziende del Gruppo Banco Popolare sulla base degli elenchi che saranno fomiti al Comitato Elettorale di cui al successivo art. 2.
Gli elettori sono distribuiti in 11 Collegi Elettorali, ciascuno costituito dall’insieme dei lavoratori in servizio presso tutte le strutture organizzative delle Aziende del Gruppo Banco Popolare allocate negli ambiti territoriali che identificano i Collegi Elettorali medesimi.
Con lo schema di dettaglio di seguito riportato sono evidenziati, secondo quanto convenuto con il Verbale di Programma in materia di RLS del 17 maggio 2012, i suddetti Collegi Elettorali, nonché il numero di RLS previsti ed eleggibili in ciascun di essi.

Ambiti territoriali/elettorali

Numero RLS

1. Veneto, Friuli V.G., Trentino A. A.

7

2. Lombardia piov. di BG, BS, CO, LC

5

3. Lombardia prov. di CR, LO, PV, MN

4

4. Lombardia prov. di MT, MB, VA

4

5. Emilia Romagna, Marche

4

6. Piemonte, Valle d’Aosta

5

7. Toscana

5

8. Liguria, Sardegna

3

9. Sicilia, Calabria

4

10. Lazio, Umbria

5

11. Campania, Molise, Puglia, Basilicata

3

Totale

49

L’elettorato attivo è costituito dai lavoratori delle aziende ricomprese in ciascun collegio; detti lavoratori, prescindendo dalla loro appartenenza societaria, eleggono i candidati del collegio.

Art. 2 Costituzione del Comitato Elettorale
Presso la Direzione Generale della Capogruppo Banco Popolare è costituito il Comitato Elettorale composto da un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentata nel Gruppo Banco Popolale dalla Delegazione Sindacale ad hoc di cui all’art. 25 dell'Accordo Nazionale del 7 luglio 2010.
Il Comitato Elettorale risulta attualmente composto da 8 componenti; ciascuna Organizzazione Sindacale designa, secondo libere modalità, il proprio componente che assume tale qualità a condizione di rivestire la qualifica di Dipendente del Gruppo Banco Popolare e, di norma, quella di Rappresentante Sindacale Aziendale interno al Gruppo medesimo.
Ciascuna Organizzazione Sindacale comunica per iscritto alla Dilezione Risorse Umane il nominativo del componente del Comitato Elettorale di propria competenza. Le designazioni in argomento sono formalizzate almeno 30 giorni prima dell’avvio della consultazione elettorale.
Alla singola Organizzazione Sindacale viene data facoltà di comunicare il nominativo del sostituto del componente designato per il Comitato Elettorale, in caso di assenza dello stesso.
Nel caso in cui alcuna delle Organizzazioni Sindacali non provveda alla designazione di propria competenza, il Comitato Elettorale viene in ogni caso regolarmente costituito con la designazione di almeno 5 dei componenti regolarmente designati.
È in facoltà del Comitato Elettorale di nominare al proprio interno un Presidente e di definire le modalità di svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del successivo art. 3, per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento.
L’Azienda si impegna a mettere a disposizione del Comitato i mezzi tecnico/informatici necessari alla concreta realizzazione delle votazioni.
Le funzioni di componente del Comitato Elettorale sono incompatibili con la candidatura e la carica di RLS.
Il Comitato Elettorale si scioglie una volta esauriti i propri compiti - come definiti nel presente Regolamento - in relazione alla specifica tornata di elezione per la quale viene costituito.

Art. 3 Funzioni del Comitato Elettorale
Il Comitato Elettorale indice le elezioni e provvede al le operazioni necessarie alla votazioni. In particolare, in coerenza con le norme previste dal presente Regolamento, provvede a:
- certificale la base elettorale degli aventi diritto al voto per singolo Collegio Elettorale sulla base dei dati fomiti dalla Direzione Risorse della Capogruppo; fissare il termine per la presentazione delle liste dei candidati relative a ciascun Collegio Elettorale dandone apposita comunicazione agli Organi di Coordinamento delle Aziende del Gruppo;
- verificare la regolarità e l’ammissibilità delle candidature alla consultazione elettorale, richiedendo la pubblicazione nel portale aziendale Intranet;
fissare, tramite avviso pubblicato dall’Azienda nel portale aziendale Intranet, il periodo di svolgimento delle elezioni, identico per tutti i Collegi Elettorali;
- scrutinare e certificare l’esito della consultazione elettorale;
- proclamare gli eletti dando comunicazione dei risultati elettorali a tutto l’elettorato attivo (tramite comunicazione su portale intranet) ed alle competenti strutture aziendali, nonché alle competenti strutture sindacali.

Art. 4 Presentazione delle candidature - Elettorato passivo
Felino restando che i candidati devono risultale in servizio presso le aziende facenti parte dell’ambito territoriale ed elettorale di appartenenza e che essi vengono presi in considerazione in qualità di candidati del collegio indipendentemente dalla specifica appartenenza societaria, l’elettorato passivo è costituito dai candidati preventivamente designati per l’ambito medesimo - di norma - dagli Organo di Coordinamento. Le liste dei candidati da eleggere in qualità di RLS sono presentate con riferimento a ciascun Collegio Elettorale entro la data stabilita dal Comitato Elettorale, in ogni caso, almeno 20 giorni prima di quella di avvio della consultazione elettorale.
Il Comitato medesimo, previo svolgimento delle verifiche di competenza di cui al precedente ari. 3, provvede a disporne la pubblicazione nel portale aziendale Intranet almeno 10 giorni prima dell’avvio della consultazione elettorale.
Per ciascun Collegio Elettorale partecipa alla competizione elettorale un numero di candidati pari almeno al numero dei RLS da eleggere nel medesimo collegio, come previsto nello schema di dettaglio di cui al precedente art. 2, più uno.

Art. 5 Modalità di votazione - Individuazione degli eletti - Pubblicazione dei risultati
Le elezione sono unitarie per tutto il Personale del Gruppo Banco Popolale e la votazione avviene a scrutinio segreto.
L’espressione del voto avviene on line attraverso l’accesso di ogni avente diritto al voto ad un apposito spazio sul portale aziendale Intranet denominato “Elezione del RLS” e contenente:
- le informazioni generali per la specifica votazione;
- la composizione del Comitato Elettorale;
- l’elenco delle candidature per ciascun Collegio Elettorale;
- la scheda elettorale;
- i risultati del voto per ciascun Collegio Elettorale (da pubblicare dopo la certificazione da parte del Comitato Elettorale).
La scheda di votazione riporta per ciascun Collegio Elettorale l’elenco delle rispettive candidature, nonché il numero degli RLS per lo stesso eleggibile.
Ogni elettore nell’esercitare il proprio voto può esprimere il numero massimo di preferenze di cui all’art. 4 dell’Accordo Nazionale 12.3.1997. La procedura di votazione si attiva per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi.
Chiuse le operazioni di voto e quelle di scrutinio, il Comitato Elettorale certifica l’esito della competizione elettorale e formalizza per ciascun Collegio Elettorale l’avvenuta elezione dei candidati con il maggior numero di voti. Per tale finalità procede redigendo apposito verbale indicando il numero degli aventi diritto al voto, il numero delle schede scrutinate, il numero dei votanti e dei non votanti (schede bianche), il numero delle schede nulle, nonché il numero dei voti espressi a favore di ciascun candidato ed infine l’elenco dei candidati eletti e di quelli non eletti.
Si intende per scheda nulla quella nella quale è stato espresso a) un numero di preferenze superiore a quello previsto ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Nazionale 12.3.1997, ovvero b) preferenze di nominativi non ricomprese tra i candidati eleggibili nel collegio.
Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.
La competente funzione aziendale provvede quindi ad inserire nel portale aziendale Intranet la comunicazione redatta dal Comitato concernente per ciascun Collegio Elettorale la formalizzazione degli eletti o dei designati e della lista dei non eletti ordinati in base al numero crescente dei voti ottenuti.

Art. 6 Garanzie nelle operazioni di voto
Da parte aziendale si assume l’impegno a garantire la riservatezza nella procedura di voto elettronico e la segretezza del voto espresso da parte di ciascuno dei votanti.
In particolare sussistono le obbligazioni proprie del gestore del sistema informatico anche relativamente al trattamento dei dati necessario alle operazioni regolamentate dal presente Regolamento.
Il Comitato Elettorale sovraintende allo svolgimento delle procedure di voto elettronico. I relativi componenti sono pertanto tenuti alla piena riservatezza in ordine ai dati oggetto del trattamento nel corso delle procedure informatiche.
Il materiale elettorale e le schede scrutinate devono essere conservate per almeno 3 mesi dall’avvenuta votazione, scaduti i quali, si potrà procedere all’invio al macero del materiale medesimo ed alla cancellazione dei dati elettronici conservati, previa comunicazione alla Commissione paritetica Ambiente, Salute e RLS.

Art. 7 Ricorso avverso i risultati elettorali
Eventuali ricorsi inerenti la consultazione elettorale (presentazione delle candidature, operazioni di scrutinio, etc.) devono essere inviati al Comitato Elettorale entro 3 giorni dalla data di compimento dell’operazione oggetto del ricorso.
I Comitato, esaminato il ricorso, decide a maggioranza dei suoi componenti entro 5 giorni e provvede a rendere note le eventuali variazioni disponendone la pubblicazione tramite Azienda nel portale aziendale Intranet.

Art. 8 Durata in carica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
ì RLS durano in carica 4 anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione dei risultati elettorali.
Scaduto tale periodo, i RLS mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all’entrata in vigore dei nuovi rappresentanti e, comunque non oltre due anni dalla scadenza del mandato.
Nel caso in cui durante il mandato il RLS venga a cessare dall’incarico, per qualunque causa, il sostituto, verrà individuato nel primo dei non eletti nell’ambito elettorale interessato di cui all’art. 1 del presente regolamento.
Laddove non sia possibile individuare il sostituto con le modalità di cui al precedente alinea, la Delegazione Sindacale di appartenenza del RLS da sostituire potrà provvedere, entro 30 gg. dalla cessazione, a nominare un sostituto.
In ogni caso il sostituto resterà in carica per il residuo di tempo mancante alla naturale scadenza dell’incarico.

Art. 9 Normativa di riferimento
Per ogni altro aspetto qui non disciplinato, fermo quanto previsto dall’Accordo siglato in data odierna, si farà riferimento alla normativa di settore di cui all’Accordo Nazionale del 12.3.1997 e alla normativa di legge di cui al D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008.
Anche in relazione a quanto previsto dall’art. 25 dell’Accordo di Rinnovo del CCNL 8.12.2007, il contenuto del presente Regolamento sarà oggetto di verifica per suo eventuale adeguamento in caso di successiva modifica dell’Accordo Nazionale di settore del 12.3.1997. Analogamente potrà essere oggetto di verifica in caso di variazione degli attuali assetti organizzativi aziendali.

Verbale di incontro
Verona, il 16.1.2013 tra il Banco Popolare in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto delle società del Gruppo e la Delegazione di Gruppo delle OO.SS. Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl- Credito e Uilca
Con riferimento al verbale di intesa per l’attuazione della disciplina dei RLS, sottoscritto in data odierna e ferme restando le previsioni del Verbale di programma per la definizione dei RLS nelle Aziende del Gruppo BP siglato in data 17 maggio 2012, le Parti, in considerazione della complessità della materia, del carattere innovativo con cui hanno inteso disciplinare alcuni aspetti della medesima e tenuto conto di possibili modificazioni a breve del relativo quadro normativo nazionale, intendono riconoscere alla prima fase di attuazione della disciplina condivisa carattere sperimentale.
A tale riguardo, concordando sull’esigenza di prevedere con tempestività ravvio delle attività dei RLS, ritengono opportuno, con esclusivo riferimento al primo mandato di esercizio, procedere all’individuazione dei RLS di cui al Verbale di Programma menzionato mediante la designazione diretta da parte delle Segreterie Organo di Coordinamento.
Al riguardo, le Parti ritengono, pertanto, che tale primo mandato di carattere sperimentale abbia durata di 2 anni, condividendo altresì la necessità di procedere ad una specifica fase di verifica in ordine al complesso della disciplina RLS, da attuarsi entro il 30.9.2013.
Resta inteso che successivamente all’espletamento del primo mandato troverà integrale applicazione il Regolamento Elettorale allegato al Verbale di attuazione approvato in data odierna.
Tale Regolamento deve intendersi comunque immediatamente efficace con riferimento alle parti di suo contenuto non riferibili alla competizione elettorale e segnatamente in ordine agli artt. 8 e 9.
Per ciascun Collegio, la designazione del sostituto del RLS, che eventualmente venga a cessare dalle proprie finizioni durante l’esercizio del primo mandato, viene effettuata dalla Delegazione Sindacale di appartenenza del RLS da sostituire entro 30 giorni.
L’elenco dei nominativi designati in qualità di RLS dovrà essere comunicato tempestivamente alla Funzione Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Protezione, comunque entro il termine del corrente mese di gennaio, onde consentire l’avvio della operatività dei RLS a partire dal mese di febbraio p.v..
Sono confermate le garanzie della polizza in materia di infortuni professionali ed extraprofessionali tempo per tempo vigenti.
Le Parti convengono di avviare nei 3 mesi precedenti la data di conclusione della fase di sperimentazione, le fasi di confronto al fine di dare attuazione al regolamento elettorale.