Categoria: 2012
Visite: 9537

Tipologia: Verbale di programma
Data firma: 17 maggio 2012
Parti: Banco Popolare e Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac- Cgìl, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Banco Popolare
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
1.
2. Determinazione del numero dei RLS
3. Ambiti territoriali e di collegio elettorale; numero RLS per ambito
3.1 Elettorato attivo
3.2 Elettorato passivo
3.3 Competenza multi- aziendale dei RLS
4. Demandi attuativi alla Commissione Sicurezza e Ambiente
4.1 - Regolamento elettorale

4.2 - Altre attività demandate
5. Accordo attuativo

Verbale di programma per la definizione dei RLS nelle aziende del Gruppo BP

Verona, il 17 maggio 2012 tra il Banco Popolare in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto delle società del Gruppo e gli Organismi Sindacali Aziendali delle OO.SS. Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac- Cgìl, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca, costituiti presso le società del Gruppo,

premesso che:
- il 5° comma dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o di designazione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito “RLS”);
- l’accordo nazionale del 12 marzo 1997 ha definito i criteri di computo del numero dei RLS, i relativi permessi orari da riconoscere per l’espletamento delle loro funzioni, nonché il numero di giornate da destinare alla formazione dei RLS;
- il medesimo accordo di settore, avendo riguardo alle specificità delle strutture organizzative aziendali, rinvia alla sede aziendale la definizione degli ambiti territoriali e di collegio elettorale di competenza dei RLS e la conseguente distribuzione in detti ambiti del numero dei RLS spettanti, la determinazione delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro e di registrazione degli spostamenti da parte di questi ultimi, nonché dei limiti in cui l’azienda è tenuta a concorrere alle spese effettivamente sostenute e documentate dai RLS per l’esercizio delle loro funzioni;
- relativamente alla materia in oggetto, ha avuto luogo una preventiva attività di ricognizione tecnica nell’ambito della “Commissione Paritetica Ambiente, Salute e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Gruppo Banco Popolare” (per brevità Commissione Paritetica Ambiente e Sicurezza) ed è stato siglato in data 30.11.2011 l’accordo che impegna le Parti a definire i RLS presso tutte le aziende del Gruppo entro il primo trimestre 2012;
- con il presente verbale, le Parti intendono sperimentare una innovativa disciplina in materia di RLS.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.

2. Determinazione del numero dei RLS
Avendo a riferimento la normativa di settore di cui in premessa, è stabilita per il complesso delle Aziende e delle relative Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo la determinazione del numero dei RLS fino ad un massimo di 49 unità, secondo lo schema di dettaglio di seguito indicato.

Aziende del Gruppo BP Numero RLS
Banco Popolare 35
Creberg 8
SGS 4
Aletti Fiduciaria
Aletti Gestiele
Banca Aletti
Bipielle Real Estate
BP Property Management
Ex Gruppo Italease
SGC
Aletti Trust
2
Totale 49

3. Ambiti territoriali e di collegio elettorale; numero RLS per ambito
Per garantire un adeguato presidio territoriale di tutte le strutture aziendali sono istituiti ambiti territoriali e di collegio elettorale su base pluri-provinciale, regionale e pluri-regionale, ciascuno costituito dall’insieme delle strutture organizzative delle Aziende del Gruppo BP allocate nell’ambito medesimo. Inoltre, per definire le condizioni di una omogenea ed equilibrata allocazione degli RLS viene stabilita per ciascun ambito la distribuzione numerica dei rappresentanti da eleggere avendo riguardo da un lato alla numerosità delle risorse e dall’altro alla dislocazione dei siti produttivi presenti nell’ambito territoriale ed elettorale tenendo conto della concentrazione ovvero della rarefazione dei siti medesimi.
Con lo schema di dettaglio di seguito riportato sono evidenziati gli ambiti in questione, nonché il numero di RLS previsti in ciascun di essi.

Ambiti territoriali/elettorali

Numero RLS

1. Veneto, Friuli V.G., Trentino A. A.

7

2. Lombardia piov. di BG, BS, CO, LC

5

3. Lombardia prov. di CR, LO, PV, MN

4

4. Lombardia prov. di MT, MB, VA

4

5. Emilia Romagna, Marche

4

6. Piemonte, Valle d’Aosta

5

7. Toscana

5

8. Liguria, Sardegna

3

9. Sicilia, Calabria

4

10. Lazio, Umbria

5

11. Campania, Molise, Puglia, Basilicata

3

Totale

49

3.1 Elettorato attivo
L’elettorato attivo è costituito dai dipendenti delle aziende ricomprese in ciascun collegio; detti dipendenti, prescindendo dalla loro appartenenza societaria, eleggono i candidati del collegio.

3.2 Elettorato passivo
Fermo restando che i candidati devono risultare in servizio presso le aziende facenti parte dell’ambito territoriale ed elettorale e che essi vengono presi in considerazione in qualità di candidati del collegio indipendentemente dalla specifica appartenenza societaria, l’elettorato passivo è costituito dai candidati preventivamente designati per l’ambito medesimo - di norma - dagli Organi di Coordinamento,

3.3 Competenza multi- aziendale dei RLS
Tenuto conto di quanto stabilito ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2, i RLS eletti nel singolo collegio potranno esercitare le attribuzioni spettanti ex lege, con le relative tutele, esclusivamente presso i siti produttivi aziendali presenti nell’ambito in cui è avvenuta la loro elezione prescindendo dalla appartenenza societaria dei siti produttivi medesimi.
In relazione ad esigenze di razionalità ed efficienza nelle modalità di svolgimento delle attività di competenza, i RLS, all’interno di ciascun ambito territoriale, si atterranno - di norma - a principi di non sovrapposizione e di non duplicazione delle attività medesime.

4. Demandi attuativi alla Commissione Sicurezza e Ambiente
4.1 - Regolamento elettorale

Le Parti, in considerazione della complessità della materia, ferme restando le condizioni concordate ai precedenti punti 2 e 3, condividono l’esigenza di incaricare la Commissione Paritetica Sicurezza ed Ambiente in ordine alla predisposizione di un’ipotesi di Regolamento elettorale per la disciplina, in particolare, dei seguenti aspetti:
- costituzione e funzioni del Comitato Elettorale,
- modalità di presentazione delle candidature,
- previa verifica delle funzionalità tecnico/informatiche degli strumenti aziendali, modalità di votazione elettronica, di individuazione degli eletti e di pubblicazione dei risultati.

4.2 - Altre attività demandate
Le Parti incaricano inoltre la Commissione Sicurezza ed Ambiente a predisporre, in attuazione delle previsioni normative dell’accordo 12.3.1997, un’ipotesi di disciplina nelle seguenti materie:
- modalità di accesso ai luoghi di lavoro del RLS
- permessi e rimborsi spese per l’espletamento dei compiti del RLS
- formazione del RLS.

5. Accordo attuativo
Le attività tecnico/ricognitive della Commissione Sicurezza e Ambiente formeranno oggetto di accordo attuativo da sottoporre alla approvazione delle Parti firmatarie del presente verbale, entro 30 gg. dalla sua sottoscrizione.