Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 3 settembre 2013

Procedure per la designazione e la vigilanza degli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.
G.U. 21 settembre 2013, n. 222

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 concernente l'attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE;
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che ha posto le norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione dell'università e della ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre 2009 concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico organismo nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri interessati;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione dell'università e della ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre 2009, concernente la designare di Accredia, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo nazionale italiano di accreditamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento, Accredia con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affidato da ad Accredia il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2010/35/UE - in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
Considerato che il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità competente per la notifica ed è responsabile dell'istituzione e dell'attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica e la successiva vigilanza degli organismi notificati;
Ritenuto pertanto di dover dare attuazione ai disposti del citato decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, stabilisce le procedure per la designazione e la vigilanza degli organismi notificati che operano nell'ambito loro attribuito dal sopra citato decreto legislativo per le diverse categorie di attrezzature a pressione trasportabili.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, ad integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, si intende:
a) autorità di notifica: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, secondo quanto disposto all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

Art. 3
Commissione TPED

1. Presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistico è insediata la «Commissione per la designazione e vigilanza degli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78»; di seguito «Commissione TPED».
2. La Commissione TPED provvede alla istruttoria ed alla predisposizione degli atti necessari per la notifica degli organismi di ispezioni richiedenti nonché, successivamente, alla loro sorveglianza.
3. La Commissione e' composta da: un presidente - Dirigente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da tre membri esperti nel settore delle apparecchiature a pressione trasportabili designati rispettivamente dalla direzione generale per la motorizzazione, dalla direzione generale per il trasporto ferroviario e dalla direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acque interne. le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario della divisione 3 della direzione generale per la motorizzazione.
4. La Commissione TPED può avvalersi, a propria discrezione, di pareri espressi da commissioni o/e esperti del settore operanti nel Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistico.

Art. 4
Designazione degli organismi

1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri designa gli organismi notificati ed autorizzati che ne fanno richiesta e che risultano in possesso dei prescritti requisiti per l'effettuazione delle attività previste dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.
2. La designazione ha validità temporale coincidente con la validità del certificato di accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 rilasciato dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento Accredia.
3. L'istruttoria della richiesta, l'esame documentale e la predisposizioni degli atti necessari la notifica sono curati dalla Commissione TPED di cui al precedente art. 3.
4. La Commissione TPED, nell'ambito del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 e del presente decreto, predispone eventuali note di chiarimento che si rendessero necessarie per l'attuazione della normativa concernete le apparecchiature a pressione trasportabili.
5. L'organismo notificato è ente con personalità giuridica, istituito a norma del codice civile e deve essere iscritto negli elenchi della C.C.I.A.A.; l'organismo notificato deve essere fornito di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile, per un massimale di almeno 3,5 milioni di euro.
6. Tutti i soci e gli amministratori devono possedere i seguenti requisiti personali e professionali:
a) avere raggiunto la maggiore età;
b) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Unione europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Unione europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
c) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
d) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
e) non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.
7. Il pagamento della tariffa è disciplinato con separato decreto.

Art. 5
Richiesta di designazione

1. Gli organismi di ispezione richiedenti la notifica presso la Commissione europea devono presentare idonea richiesta, secondo lo schema in allegato, indirizzata alla «Commissione per la designazione e vigilanza degli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78» c/o Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3 via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma.
Alla richiesta devono essere allegata la seguente documentazione:
a) descrizione delle attività di valutazione della conformità, d'ispezione periodica, d'ispezione intermedia, di verifica straordinaria e di rivalutazione della conformità;
b) descrizione delle procedure relative alla lettera a);
c) descrizione delle attrezzature a pressione trasportabili, per le quali l'organismo dichiara di essere competente;
d) certificato di accreditamento, in corso di validità, rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento - Accredia, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti che l'organismo di ispezione è conforme ai requisiti stabiliti nell'art. 20 del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78;
e) copia dell'atto costitutivo;
f) copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile, per un massimale di almeno 3.5 milioni di euro;
g) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
h) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche;
i) manuale di qualità relativo alle specifiche sezioni attinenti l'attività da svolgere, in applicazione del decreto legislativo 12 giugno 2012 , n. 78 in formato elettronico.

Art. 6
Sorveglianza degli organismi notificati

1. La sorveglianza degli organismi notificati e' affidata alla Commissione di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. L'attività di sorveglianza degli organismi notificati riguarda l'esame dei seguenti punti:
a) presentazione delle attività svolte dall'organismo notificato attraverso una relazione a firma del legale rappresentante dell'organismo;
b) monitoraggio dell'attività svolta;
c) relazione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento - Accredia circa le visite effettuate per l'accertamento del possesso e la permanenza dei requisiti posto alla base della notifica;
d) archiviazione della documentazione relative alle attività svolte;
e) reclami e/o segnalazioni pervenute all'organismo notificato;
f) corsi o aggiornamenti effettuati per adeguare il personale all'evoluzione della normativa.
3. La Commissione TPED sulle risultanze dell'esame dei punti di cui al comma precedente, elabora una sintetica relazione che verrà posta agli atti nel fascicolo dell'organismo esaminato.
4. Qualora la Commissione TPED, al fine di giungere al completamento dell'attività di cui è preposta, ravvisa l'esigenza di effettuare una visita presso l'organismo notificato per l'integrazione e/o la verifiche di informazioni acquisibili in sede, nomina, per tale visita ispettiva, due funzionari del Dipartimento trasporti terrestri.
5. Gli oneri derivanti dalla visita ispettiva di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo notificato ai sensi dell'art. 19 della legge n. 870/82 .
6. La relazione sulla visita ispettiva verrà acquisita dalla Commissione TPED per la conclusione dell'attività di sorveglianza.
7. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo l'organismo notificato deve inviare una relazione, a firma del legale rappresentante dell'organismo, in merito all'attività svolta nell'anno precedente secondo le indicazioni che saranno stabilite dalla Commissione TPED.
8. L'attività di sorveglianza si esplica anche attraverso il monitoraggio dell'attività di accreditamento, secondo la norma UNI CEI EN ISO/CEI 17020 Ed. 2005, da parte di Accredia ai sensi dell'art. 8 della convenzione citata in premessa.
9. La Commissione TPD, per l'ordinaria sorveglianza, si riunisce almeno due volte l'anno fatto salvo le riunioni per motivi straordinari.

Art. 7
Norme finali

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia proceduto in maniera difforme dalle vigenti disposizioni in materia, incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca della designazione nei casi di reiterate gravi violazioni.
2. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo ha perso i requisiti per la notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.
3. In caso di sospensione o revoca da parte di «Accredia» del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/CEI 17020 Ed. 2005 l'organismo deve sospendere l'attività di certificazione e darne immediata comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
4. Per quanto non espressamente specificato, valgono le disposizioni del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, della direttiva 2010/35/UE delle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Entro i sei mesi precedenti la data di scadenza di validità del certificato di accreditamento - secondo la norma UNI CEI EN ISO/CEI 17020 Ed. 2005 - rilasciato da «Accredia», l'organismo notificato deve inoltrare richiesta di conferma della designazione quale organismo notificato con le stesse modalità previste per la prima notifica.

Roma, 3 settembre 2013

Il capo del Diparimento: Fumero